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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore ARDUINO
FABRIZIO
appellante contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA CARDUCCI 19 29100 PIACENZA presso il Difensore PE AR
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è infondato, ancorché la sentenza impugnata meriti di essere emendata nella motivazione.
Corretta la qualificazione originaria dell'azione, come responsabilità da cose in custodia. Il danno – impatto del veicolo con un capriolo inopinatamente presente in autostrada – viene ascritto all' convenuto, reo di non aver apprestato adeguata CP_2
protezione agli utenti della strada e, nella specie, cautele idonee ad impedire la presenza dell'animale sulla carreggiata.
Disciplinando l'art. 2051 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale individuato in quanto cheapest cost avoider (secondo la scuola dell'analisi economica del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo. Tale rischio è prevedibile, prevenibile,
evitabile secondo le conoscenze tecnico-scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione: i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma
“ ”); ii) fonda invece la responsabilità come sopportazione Controparte_3
delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi,
preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò secondo pagina 2 di 9 l'antico brocardo cuius commoda, eius et incommoda). L'Ente convenuto, secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa: responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento –
concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con la cosa –
è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
pagina 3 di 9 custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
3. La terza, e conseguente, notazione da svolgere riguarda allora il nesso causale.
È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ.
632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ. 4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ.
Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008) - oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”,
ed in materia di responsabilità civile, ove vige la regola del “più probabile che non”.
Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa,
proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale
(c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano pagina 4 di 9 meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta Dottrina ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 nonché quanto si dirà
immediatamente in prosieguo) che può essere ulteriormente precisato rilevando che,
in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere,
secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente,
la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la
stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare
l'evento stesso” (ex multis Cass. 23915/2013).
Più recentemente (non è possibile – né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a
favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che
quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no.
Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre
concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento
pagina 5 di 9 dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri
della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto,
dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi
il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità
di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più
probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di
tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di
indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di
merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non
meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive
del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi
che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione
civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte
— né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una
valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto
alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il
fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non
necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non
necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al
40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno
probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate queste ultime, può
accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal
convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad
affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata
probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore
dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più
rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
pagina 6 di 9 l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica
dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del
custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33129).
4. Ciò posto, secondo un diverso percorso argomentativo va valutata altresì la specificità del fattore lesivo nel caso concreto. Al riguardo, trattandosi di un capriolo che si è immesso sulla sede stradale, appare francamente irrilevante che vi si trovasse per aver saltato la recinzione ovvero per aver sfruttato un ipotetico varco. La
governance dei fattori di rischio, che è la caratteristica assiologica della fattispecie in commento, sul punto non offre che una triplice alternativa (come del resto già ribadito in precedenti analoghi in questo Ufficio): 1) la predisposizione, lungo l'intera tratta autostradale, di barriere sufficientemente alte e robuste da impedire l'ingresso di qualsiasi animale: ipotesi, con tutta evidenza, non fattibile (anche perché rimane particolarmente problematica la compatibilità ambientale di tale soluzione tecnica,
sebbene la P.A., nella sua discrezionalità, ci abbia abituato a valutazioni di impatto ambientale tra il cinico e l'assurdo); 2) la contenzione fisica di tutta la fauna selvatica non volatile in luoghi chiusi e recintati, soluzione anche questa incompatibile con la normativa di settore;
3) lo sterminio della stessa. Non si riesce ad ipotizzare altre soluzioni in grado di abbattere il rischio di verificazione dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di focalizzarsi sulla (sola)
imprevedibilità della circostanza, rilevando che “Allorché l'immissione improvvisa
nella sede stradale di un animale sia statisticamente e dunque oggettivamente
imprevedibile, sussiste l'ipotesi di caso fortuito (respinta, nella specie, la richiesta di
risarcimento dei danni avanzata dal proprietario di una macchina a causa
dell'impatto di un capriolo che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata di
una strada appartenente all'ente locale)” (Cass. 14.10.2021 n. 28099), è pur vero che pagina 7 di 9 analoga conclusione si impone quando il medesimo fatto non sia, a rigore,
imprevedibile, bensì non prevenibile e non evitabile per assenza o impraticabilità
dei rimedi astrattamente ipotizzabili (ad impossibilia nemo tenetur). Come detto, la presenza improvvisa dell'animale, quand'anche fosse stata prevedibile, non si può
ritenere rischio governabile; non si comprende infatti quale regola cautelare potesse imporre nel caso concreto, che consentisse di intervenire tempestivamente per evitare l'evento (impatto) o mitigarne le conseguenze.
Ne discende il rigetto della domanda attorea, non sussistendo l'illecito ascritto
(che rileva invece quale pure economic loss, pregiudizio meramente economico e non danno in senso proprio: sul piano sistematico, la tutela è infatti apprestata non sul piano risarcitorio bensì su quello indennitario, con lo strumento assicurativo)(quello da impatto con animali selvatici è infatti un rischio coperto dalla garanzia accessoria sottoscrivibile con il contratto di assicurazione).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, anche per il criterio della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014), la complessità delle valutazioni in fatto e in diritto integra i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il rigetto dell'appello –
risultando confermata nel dispositivo la sentenza impugnata – integra tuttavia i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello, e per l'effetto
Conferma, nei modi e termini di cui in motivazione, la sentenza appellata;
pagina 8 di 9 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Piacenza, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2022 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore ARDUINO
FABRIZIO
appellante contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA CARDUCCI 19 29100 PIACENZA presso il Difensore PE AR
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è infondato, ancorché la sentenza impugnata meriti di essere emendata nella motivazione.
Corretta la qualificazione originaria dell'azione, come responsabilità da cose in custodia. Il danno – impatto del veicolo con un capriolo inopinatamente presente in autostrada – viene ascritto all' convenuto, reo di non aver apprestato adeguata CP_2
protezione agli utenti della strada e, nella specie, cautele idonee ad impedire la presenza dell'animale sulla carreggiata.
Disciplinando l'art. 2051 c.c. una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva,
l'imputazione di responsabilità prescinde da qualsiasi indagine sul dolo o sulla colpa del (preteso) danneggiante, essendo invece, e precipuamente, imputazione in senso giuridico, dunque di effetti e non già di fatti. Il responsabile civile è come tale individuato in quanto cheapest cost avoider (secondo la scuola dell'analisi economica del diritto) o, con maggior appropriatezza nel caso di specie, in ragione della relazione qualificata con la res pericolosa, relazione che pone nella sfera di controllo del soggetto il rischio di verificazione dell'evento lesivo. Tale rischio è prevedibile, prevenibile,
evitabile secondo le conoscenze tecnico-scientifiche di un dato momento storico, di guisa che la sua verificazione: i) dimostra ex se la negligenza, imprudenza, imperizia del titolare di quella relazione, dunque colpevole (secondo la tesi della natura unitaria della responsabilità civile come sempre e comunque colposa, secondo l'antico dogma
“ ”); ii) fonda invece la responsabilità come sopportazione Controparte_3
delle conseguenze negative della relazione qualificata con la res (secondo la tesi,
preferibile, della responsabilità oggettiva come pilastro autonomo – ed equiordinato rispetto a quella per colpa – del sistema della responsabilità civile;
e ciò secondo pagina 2 di 9 l'antico brocardo cuius commoda, eius et incommoda). L'Ente convenuto, secondo questa impostazione, risponderebbe del fatto lesivo non già per negligenza o trascuratezza dei suoi funzionari o esponenti (non essendo d'altra parte neanche predicabile, come insegna la teoria generale del diritto, uno stato soggettivo in capo ad una persona giuridica) bensì in quanto unico soggetto cui imputare gli effetti lesivi della cosa pericolosa, in ragione della prossimità giuridica con la stessa: responsabilità da posizione. Ne consegue che – come del resto rammenta la più avveduta, ed assolutamente consolidata, giurisprudenza – l'attore deve provare soltanto il nesso di causalità tra l'evento e la (intrinseca pericolosità della) cosa (non già, come invece sostengono i fautori della responsabilità solo colpevole, tra l'evento e una condotta commissiva od omissiva del responsabile); restando invece a carico del convenuto l'onere della prova c.d. liberatoria, i.e. la dimostrazione che il fatto si è verificato per cause estranee alla propria sfera di controllo o, se si preferisce, che l'evento –
concretizzazione del rischio specifico connotante la relazione qualificata con la cosa –
è stato, per le sue modalità, imprevisto, imprevedibile, non prevenuto e non prevenibile in alcun modo.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un
fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,
dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza
della diligenza o meno del custode” (Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943;
conforme la giurisprudenza successiva;
tra le più recenti Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21461); ribadendo ancor recentemente che “La responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in
pagina 3 di 9 custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o
dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla
dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle
condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex
art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566).
3. La terza, e conseguente, notazione da svolgere riguarda allora il nesso causale.
È ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ.
632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ. 4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ.
Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008) - oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”,
ed in materia di responsabilità civile, ove vige la regola del “più probabile che non”.
Nel primo caso, viene richiesta la necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa,
proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale
(c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano pagina 4 di 9 meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta Dottrina ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'
accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque,
quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto,
realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. sul punto – sia consentito il rinvio – Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230).
Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 nonché quanto si dirà
immediatamente in prosieguo) che può essere ulteriormente precisato rilevando che,
in ogni caso, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere,
secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente,
la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la
stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare
l'evento stesso” (ex multis Cass. 23915/2013).
Più recentemente (non è possibile – né utile – in questa sede ripercorrere compiutamente il ciclico riproporsi dei termini del dibattito) la Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile il nesso di causa è provato quando la tesi a
favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che
quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del più probabile che no.
Nel caso si tratti di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre
concause, il ricordato principio di diritto è specificato nel modo seguente: qualora l'evento
pagina 5 di 9 dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri
della probabilità prevalente e del più probabile che non. Pertanto, il giudice di merito è tenuto,
dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi
il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità
di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più
probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di
tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di
indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. Con la conseguenza che il giudice di
merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non
meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive
del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi
che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti” (Cass. Cassazione
civile sez. III, 26/04/2023, n.10978) “Non serve dunque — ha evidenziato la Suprema Corte
— né la certezza, né una elevata probabilità, come assunto dalla Corte di merito, bensì una
valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto
alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. Ciò si spiega per il
fatto che le probabilità numeriche di un fatto (che la cosa abbia concorso al danno) non
necessariamente ammontano al 100%, ossia: data la tesi X e quella contraria Y, non
necessariamente la loro somma porta al 100% (nel senso che la prima è data al 60% e l'altra al
40%, ad esempio). Ciò accade perché c'è sempre spazio per altre spiegazioni, molto meno
probabili, che sono date ad una percentuale minore. Così che, scartate queste ultime, può
accadere che le rimanenti, ad esempio quella sostenuta dall'attore e quella sostenuta dal
convenuto, abbiano l'una il 30% e l'altra il 20%: la regola del più probabile che no, porta ad
affermare come fondata la prima delle due, anche se non caratterizzata da una elevata
probabilità, come ha preteso la Corte di merito, quanto piuttosto di una probabilità maggiore
dell'altra ipotesi.” (ibidem). In tal senso è da leggersi anche la giurisprudenza più
rigorosa, che evidenzia come “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
pagina 6 di 9 l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica
dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del
custode”. (Cass. Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, n.33129).
4. Ciò posto, secondo un diverso percorso argomentativo va valutata altresì la specificità del fattore lesivo nel caso concreto. Al riguardo, trattandosi di un capriolo che si è immesso sulla sede stradale, appare francamente irrilevante che vi si trovasse per aver saltato la recinzione ovvero per aver sfruttato un ipotetico varco. La
governance dei fattori di rischio, che è la caratteristica assiologica della fattispecie in commento, sul punto non offre che una triplice alternativa (come del resto già ribadito in precedenti analoghi in questo Ufficio): 1) la predisposizione, lungo l'intera tratta autostradale, di barriere sufficientemente alte e robuste da impedire l'ingresso di qualsiasi animale: ipotesi, con tutta evidenza, non fattibile (anche perché rimane particolarmente problematica la compatibilità ambientale di tale soluzione tecnica,
sebbene la P.A., nella sua discrezionalità, ci abbia abituato a valutazioni di impatto ambientale tra il cinico e l'assurdo); 2) la contenzione fisica di tutta la fauna selvatica non volatile in luoghi chiusi e recintati, soluzione anche questa incompatibile con la normativa di settore;
3) lo sterminio della stessa. Non si riesce ad ipotizzare altre soluzioni in grado di abbattere il rischio di verificazione dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di focalizzarsi sulla (sola)
imprevedibilità della circostanza, rilevando che “Allorché l'immissione improvvisa
nella sede stradale di un animale sia statisticamente e dunque oggettivamente
imprevedibile, sussiste l'ipotesi di caso fortuito (respinta, nella specie, la richiesta di
risarcimento dei danni avanzata dal proprietario di una macchina a causa
dell'impatto di un capriolo che si era immesso improvvisamente sulla carreggiata di
una strada appartenente all'ente locale)” (Cass. 14.10.2021 n. 28099), è pur vero che pagina 7 di 9 analoga conclusione si impone quando il medesimo fatto non sia, a rigore,
imprevedibile, bensì non prevenibile e non evitabile per assenza o impraticabilità
dei rimedi astrattamente ipotizzabili (ad impossibilia nemo tenetur). Come detto, la presenza improvvisa dell'animale, quand'anche fosse stata prevedibile, non si può
ritenere rischio governabile; non si comprende infatti quale regola cautelare potesse imporre nel caso concreto, che consentisse di intervenire tempestivamente per evitare l'evento (impatto) o mitigarne le conseguenze.
Ne discende il rigetto della domanda attorea, non sussistendo l'illecito ascritto
(che rileva invece quale pure economic loss, pregiudizio meramente economico e non danno in senso proprio: sul piano sistematico, la tutela è infatti apprestata non sul piano risarcitorio bensì su quello indennitario, con lo strumento assicurativo)(quello da impatto con animali selvatici è infatti un rischio coperto dalla garanzia accessoria sottoscrivibile con il contratto di assicurazione).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, anche per il criterio della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014), la complessità delle valutazioni in fatto e in diritto integra i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il rigetto dell'appello –
risultando confermata nel dispositivo la sentenza impugnata – integra tuttavia i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello, e per l'effetto
Conferma, nei modi e termini di cui in motivazione, la sentenza appellata;
pagina 8 di 9 Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Piacenza, 9 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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