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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4135/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058280175000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo l'annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento n. 068 2025 00543394 66 000, notificata via PEC il 12/06/2025.
L'importo richiesto è pari a €12.613,43 per liquidazioni periodiche IVA dell'anno 2022, con particolare contestazione delle sanzioni relative al primo trimestre.
Il ricorso riguarda la contestazione delle sanzioni applicate alla rata IVA del primo trimestre 2022.
In particolare, la società sostiene che la sanzione corretta sarebbe dovuta essere pari a €1.492,50, ma in cartella risulta invece di €4.064,53.
Dopo una procedura CIVIS, l'importo è stato ridotto di €582,03, portando la differenza a €1.990,00, che secondo parte ricorrente non è dovuta.
La società non ha versato tempestivamente l'IVA dovuta per il primo trimestre 2022 e ha ricevuto, il
20/11/2022, una Comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/1972, con importo rateizzato in quattro rate trimestrali.
I primi due versamenti sono stati effettuati nei termini, il terzo in ritardo, ma con ravvedimento operoso
(22/09/2023), e l'ultima rata (02/10/2023) non è stata pagata.
La società riteneva di decadere dalla rateazione solo con il mancato pagamento della quarta rata, aspettandosi la sanzione piena (30%) solo su tale importo, pari a €1.492,50.
Contrariamente a questa interpretazione, l'Ufficio ha rilevato la decadenza già con la seconda rata, applicando la sanzione piena (30%) sulle rate 2, 3 e 4, portando la sanzione totale a €4.064,53.
In seguito alla procedura CIVIS, l'Ufficio ha disposto uno sgravio parziale sulle sanzioni IVA (€582,03), ma secondo la ricorrente l'importo da sgravare avrebbe dovuto essere maggiore, lasciando in cartella solo la sanzione relativa alla quarta rata non pagata.
Conseguentemente la società presentata istanza di autotutela parziale, senza ricevere risposta dall'Ufficio.
Il motivo principale di ricorso è l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza del presupposto: la decadenza dalla rateazione sarebbe avvenuta solo con la quarta rata non pagata, non con la seconda come sostenuto dall'Ufficio. Di conseguenza, le sanzioni piene (30%) sarebbero applicabili solo all'ultima rata non versata, mentre ogni somma eccedente sarebbe ritenuta illegittima.
Conclude pertanto la ricorrente chiedendo in via principale di dichiarare la parziale nullità dell'atto impugnato per inesistenza del presupposto, ammettendo le sanzioni piene solo sulla quarta rata con vittoria di spese.
Si costituisce l'intimata Agenzia che fa osservare che la controversia è sorta per un errore del sistema centralizzato che ha calcolato le sanzioni su più rate invece che solo sull'ultima non pagata, generando una richiesta superiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva dalla comparsa di costituzione dell'Agenzia e dalla documentazione allegata che a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla società, l'Ufficio ha riconosciuto lo sgravio parziale delle sanzioni, riducendole alla misura richiesta dalla ricorrente, come formalizzato nel provvedimento di sgravio versato in atti.
Pertanto, la materia del contendere si è esaurita, avendo l'Ufficio accolto la richiesta principale della società, cui segue l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/1992 con compensazione delle spese di lite.
Rimangono in cartella solo le somme non contestate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il Giudice
PI RI NI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4135/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058280175000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo l'annullamento parziale dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento n. 068 2025 00543394 66 000, notificata via PEC il 12/06/2025.
L'importo richiesto è pari a €12.613,43 per liquidazioni periodiche IVA dell'anno 2022, con particolare contestazione delle sanzioni relative al primo trimestre.
Il ricorso riguarda la contestazione delle sanzioni applicate alla rata IVA del primo trimestre 2022.
In particolare, la società sostiene che la sanzione corretta sarebbe dovuta essere pari a €1.492,50, ma in cartella risulta invece di €4.064,53.
Dopo una procedura CIVIS, l'importo è stato ridotto di €582,03, portando la differenza a €1.990,00, che secondo parte ricorrente non è dovuta.
La società non ha versato tempestivamente l'IVA dovuta per il primo trimestre 2022 e ha ricevuto, il
20/11/2022, una Comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/1972, con importo rateizzato in quattro rate trimestrali.
I primi due versamenti sono stati effettuati nei termini, il terzo in ritardo, ma con ravvedimento operoso
(22/09/2023), e l'ultima rata (02/10/2023) non è stata pagata.
La società riteneva di decadere dalla rateazione solo con il mancato pagamento della quarta rata, aspettandosi la sanzione piena (30%) solo su tale importo, pari a €1.492,50.
Contrariamente a questa interpretazione, l'Ufficio ha rilevato la decadenza già con la seconda rata, applicando la sanzione piena (30%) sulle rate 2, 3 e 4, portando la sanzione totale a €4.064,53.
In seguito alla procedura CIVIS, l'Ufficio ha disposto uno sgravio parziale sulle sanzioni IVA (€582,03), ma secondo la ricorrente l'importo da sgravare avrebbe dovuto essere maggiore, lasciando in cartella solo la sanzione relativa alla quarta rata non pagata.
Conseguentemente la società presentata istanza di autotutela parziale, senza ricevere risposta dall'Ufficio.
Il motivo principale di ricorso è l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza del presupposto: la decadenza dalla rateazione sarebbe avvenuta solo con la quarta rata non pagata, non con la seconda come sostenuto dall'Ufficio. Di conseguenza, le sanzioni piene (30%) sarebbero applicabili solo all'ultima rata non versata, mentre ogni somma eccedente sarebbe ritenuta illegittima.
Conclude pertanto la ricorrente chiedendo in via principale di dichiarare la parziale nullità dell'atto impugnato per inesistenza del presupposto, ammettendo le sanzioni piene solo sulla quarta rata con vittoria di spese.
Si costituisce l'intimata Agenzia che fa osservare che la controversia è sorta per un errore del sistema centralizzato che ha calcolato le sanzioni su più rate invece che solo sull'ultima non pagata, generando una richiesta superiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva dalla comparsa di costituzione dell'Agenzia e dalla documentazione allegata che a seguito dell'istanza di autotutela presentata dalla società, l'Ufficio ha riconosciuto lo sgravio parziale delle sanzioni, riducendole alla misura richiesta dalla ricorrente, come formalizzato nel provvedimento di sgravio versato in atti.
Pertanto, la materia del contendere si è esaurita, avendo l'Ufficio accolto la richiesta principale della società, cui segue l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/1992 con compensazione delle spese di lite.
Rimangono in cartella solo le somme non contestate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Il Giudice
PI RI NI