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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23366 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
somministrazione
TRA
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di Milano rappresentata e difesa giusta delega allegata P.IVA_1
al ricorso per decreto ingiuntivo dall'Avv. Daniele G. Discepolo del Foro di Milano (C.F.
ed ivi elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Venti C.F._1
Settembre n. 12.
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Simone Maria Di Gennaro presso il cui studio è altresì elettivamente domiciliata in Milano,
Viale Montenero 7, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva rigettarsi l'opposizione al d.i. n. 14033/2021, con vittoria di spese.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.2.22 conveniva in giudizio Parte_1
. Controparte_1
L'attore, premesso che:
la in virtù del contratto di factoring stipulato con la allora Controparte_2 CP_3
ora ha ceduto una pluralità di crediti dalla
[...] Parte_1
medesima vantati nei confronti della per l'importo globale di € Controparte_1
2.666.259,35 oltre interessi, così articolato:
€ 1.113.378,23 per fatture cedute;
€ 450.716,49 in virtù della transazione stipulata il 2.7.10;
Contr il residuo in virtù di riconoscimento del debito operato dalla con la missiva del
24.9.10;
tali somme erano già state richieste con il d.i. n. 10037/12 emesso dal Tribunale di Milano;
avverso suddetto decreto veniva promosso giudizio di opposizione (Tribunale di Milano
R.G. n. 38758/2012) conclusosi in data 11 novembre 2014 con la sentenza n. 13220/2014 che “ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10037/2012 - R.G. n. 4454/20120” per un rilievo operato d'ufficio ovvero “la mancanza del fascicolo di parte opposta e della documentazione in esso contenuto ha impedito di esaminare, nel merito, il fondamento della domanda proposta in via monitoria”, sentenza passata in giudicato;
nelle more è intervento il fallimento della cedente Controparte_2 provvedeva allora a richiedere nuovamente il d.i. n. 14033/21 che veniva Parte_1
anch'esso opposto;
con sentenza di rito n. 5424/2022 il Tribunale dichiarava l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli e revocava il decreto ingiuntivo n.
14033/2021;
deduceva che con il presente atto intende riassumere il giudizio suddetto;
chiedeva quindi rigettarsi l'opposizione al d.i. n. 14033/2021, con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo preliminarmente che:
la domanda proposta è preclusa dal giudicato formatosi con la sentenza di accoglimento dell'opposizione al primo d.i.;
nel merito l'infondatezza della domanda;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 3.10.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di giudicato ritualmente proposta dalla convenuta va accolta.
E' pacifico che il credito fatto valere in questa sede è lo stesso che fu oggetto dell'originario d.i. n. 10037/12 emesso dal Tribunale di Milano.
Come affermato dallo stesso attore, tale d.i. venne opposto e l'opposizione venne accolta con la sentenza n. 13220/2014 che revocò il decreto ingiuntivo perché “la mancanza del fascicolo di parte opposta e della documentazione in esso contenuta ha impedito di esaminare, nel merito, il fondamento della domanda proposta in via monitoria”.
La suddetta sentenza venne infruttuosamente appellata ed è passata in giudicato. L'attore afferma che tale pronunzia ha valore di mero rito e consentirebbe, quindi, la riproposizione della domanda ma non è così.
La presenza del fascicolo di parte, infatti, non costituisce una condizione di procedibilità
della domanda.
La causa può ben essere decisa in assenza di tale fascicolo e potrebbe anche avere esito favorevole se la produzione di parte non contenesse documentazione rilevante ai fini della decisione.
Nella specie, invece, tale documentazione era, evidentemente, essenziale costituendo la prova documentale del diritto vantato dall'attore.
La domanda, quindi, è stata rigettata nel merito semplicemente perché il credito vantato non era provato.
Tale pronunzia fa stato ed impedisce la riproposizione della domanda.
La domanda odierna, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi, stante l'accoglimento della questione pregiudiziale, come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato il Parte_1 Controparte_1
10.2.22, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 24.668 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Simone Maria Di Gennaro.
Così deciso in Napoli il 9.1.25.
IL GIUDICE (Dott. Ciro Caccaviello)