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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5281/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Melisurgo 23 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1
- pronuncia sentenza n. 9542/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200011646017000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Resistente_1 Il Sig. ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 00116460 17 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 22/09/2022, con la quale gli è stato richiesto il pagamento della somma di € 393,52, comprensiva di interessi e sanzioni, iscritta a ruolo dalla Regione Lazio in relazione alla tassa automobilistica anno 2017.
Con sentenza n. 9542/2024 la CGT Roma accoglieva il ricorso e condannava AdER alle spese, liquidate in euro 200, rilevando che, essendo la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 22/09/2022 e quindi oltre i 3 anni, per la tassa automobilistica riguardante l'anno 2017, in assenza di atti interruttivi entro i 3 anni, si è concretizzata la prescrizione del credito esattoriale.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la Agenzia delle Entrate – Riscossone, che eccepisce :
la legislazione di emergenza del periodo Covid ha sospeso i termini dell'attività di notifica degli atti di riscossione: dall'8 marzo 2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al 31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021);
durante questo periodo, dunque, i termini di prescrizione dell'attività del Concessionario sono stati sospesi;
va aggiunto che l'articolo 68 del d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) ha disposto la sospensione delle attività di riscossione coattiva (a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive) e prevede al comma 1 in particolare che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
per i carichi affidati fino al 7.3.2020 i termini di decadenza/prescrizione che scadevano al 31.12.2021 per la notifica, anche, di atti interruttivi, sono prorogati fino al 31.12.2023 (art.12, comma 2, D.lgs. 159/2015);
cionondimeno, si applica la sospensione dei termini disposta dall'art. 68, comma 4 bis, del d. l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in l. 27/2020, secondo il quale “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
2 della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis, e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 (…) sono prorogati (…) di ventiquattro mesi (…) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”;
nel fare riferimento ai carichi “affidati all'agente ... durante il periodo della sospensione” deve infatti ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi anche a quelli che, nel detto periodo, risultavano “già” affidati all'agente della riscossione;
l'applicazione di tale norma, dunque, ha determinato la sospensione per 24 mesi dei termini di prescrizione;
la sentenza va riformata, in quanto avrebbe dovuto accertare che la cartella di pagamento era legittima non sussistendo la prescrizione triennale.
Si è costituito in giudizio il contribuente, che rileva:
la sospensione emergenziale non trova applicazione al caso di specie atteso che, ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 4 D.L. 22/03/2021 n. 41, la sospensione dei termini di prescrizione e/o decadenza si applica esclusivamente alle cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, e non ai carichi iscritti a ruolo prima del 28/02/2020 (come nel caso che ci occupa);
infatti, il credito azionato con la cartella impugnata veniva iscritto ai ruoli esattoriali, su richiesta della Regione Lazio, nell'anno 2019 come risulta dalla stessa cartella di pagamento;
trattandosi di un credito iscritto a ruolo prima del 28/02/2020, la relativa attività di riscossione non risulta soggetta all'operatività della sospensione emergenziale;
l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto richiedere il pagamento della tassa automobilistica entro e non oltre il 31/01/2021, ossia entro il terzo anno successivo alla data del 31/01/2018 in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento del bollo auto per l'anno 2017;
il pagamento degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 097 2020 00116460 17 000 deve ritenersi prescritto in data 31/01/2021 per il decorso del relativo termine triennale, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto.
Appare infatti fondato il motivo di appello relativo alla ritenuta erroneità della motivazione della sentenza appellata (nella parte in cui si afferma la prescrizione del tributo), in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto della normativa emergenziale introdotta nel 2020.
Secondo la contribuente la proroga stabilita dalla normativa emergenziale non si applica al caso di specie, in quanto la sospensione dei termini di prescrizione e/o
3 decadenza si applica esclusivamente alle cartelle affidate al concessionario nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, e non ai carichi iscritti a ruolo prima del Resistente_128/02/2020, come nel caso del sig. , cui è stata notificata una cartella di pagamento il cui credito azionato veniva iscritto ai ruoli esattoriali, su richiesta della Regione Lazio, nell'anno 2019.
Va però considerato che l'art. 67, comma 1, del d.l. 18 del 2020 ha disposto che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. La sospensione delle attività di riscossione è quindi stata stabilita ex lege, per effetto anche di successive modifiche, per il periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021.
Inoltre l'art. 68, comma 4 bis, del d. l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in l. 27/2020, ha previsto che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Il riferimento ai carichi “affidati” all'agente della riscossione non può essere inteso quindi nel senso che debbano essere esclusi i crediti in cui l'iscrizione ai ruoli esattoriali sia avvenuta nel 2019 (come asserito dal contribuente), quando comunque al momento dell'entrata in vigore della norma che ha stabilito la sospensione, non era ancora maturata la prescrizione.
L'effetto fisiologico (e corrispondente ai princìpi generali in tema di decadenza e prescrizione) della sospensione dei termini di cui alla norma citata è che si produca anche un inevitabile e naturale spostamento del termine finale.
Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie la complessità della normativa attinente alla emergenza
4 Covid, anche con riguardo alla sospensione dei termini per la riscossione, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello della Agenzia delle Entrate – Riscossione e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
5
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ GI, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5281/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Melisurgo 23 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1
- pronuncia sentenza n. 9542/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200011646017000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Svolgimento del processo Resistente_1 Il Sig. ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 00116460 17 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 22/09/2022, con la quale gli è stato richiesto il pagamento della somma di € 393,52, comprensiva di interessi e sanzioni, iscritta a ruolo dalla Regione Lazio in relazione alla tassa automobilistica anno 2017.
Con sentenza n. 9542/2024 la CGT Roma accoglieva il ricorso e condannava AdER alle spese, liquidate in euro 200, rilevando che, essendo la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 22/09/2022 e quindi oltre i 3 anni, per la tassa automobilistica riguardante l'anno 2017, in assenza di atti interruttivi entro i 3 anni, si è concretizzata la prescrizione del credito esattoriale.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la Agenzia delle Entrate – Riscossone, che eccepisce :
la legislazione di emergenza del periodo Covid ha sospeso i termini dell'attività di notifica degli atti di riscossione: dall'8 marzo 2020 sino al 31.05.2020 (D.L. 18/2020) poi prorogata al 31.08.2020 (D.L. 34/2020), differita ancora al 15.10.2020 (D.L. 104/2020), al 31.12.2020 (D.L. 125/2020), al 28.02.2021 (D.L. 183/2020), al 30.04.2021 (D.L. 41/2021), al 31.08.2021 (L. 106/2021);
durante questo periodo, dunque, i termini di prescrizione dell'attività del Concessionario sono stati sospesi;
va aggiunto che l'articolo 68 del d.l. 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) ha disposto la sospensione delle attività di riscossione coattiva (a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive) e prevede al comma 1 in particolare che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
per i carichi affidati fino al 7.3.2020 i termini di decadenza/prescrizione che scadevano al 31.12.2021 per la notifica, anche, di atti interruttivi, sono prorogati fino al 31.12.2023 (art.12, comma 2, D.lgs. 159/2015);
cionondimeno, si applica la sospensione dei termini disposta dall'art. 68, comma 4 bis, del d. l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in l. 27/2020, secondo il quale “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
2 della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis, e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021 (…) sono prorogati (…) di ventiquattro mesi (…) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”;
nel fare riferimento ai carichi “affidati all'agente ... durante il periodo della sospensione” deve infatti ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi anche a quelli che, nel detto periodo, risultavano “già” affidati all'agente della riscossione;
l'applicazione di tale norma, dunque, ha determinato la sospensione per 24 mesi dei termini di prescrizione;
la sentenza va riformata, in quanto avrebbe dovuto accertare che la cartella di pagamento era legittima non sussistendo la prescrizione triennale.
Si è costituito in giudizio il contribuente, che rileva:
la sospensione emergenziale non trova applicazione al caso di specie atteso che, ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 4 D.L. 22/03/2021 n. 41, la sospensione dei termini di prescrizione e/o decadenza si applica esclusivamente alle cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, e non ai carichi iscritti a ruolo prima del 28/02/2020 (come nel caso che ci occupa);
infatti, il credito azionato con la cartella impugnata veniva iscritto ai ruoli esattoriali, su richiesta della Regione Lazio, nell'anno 2019 come risulta dalla stessa cartella di pagamento;
trattandosi di un credito iscritto a ruolo prima del 28/02/2020, la relativa attività di riscossione non risulta soggetta all'operatività della sospensione emergenziale;
l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto richiedere il pagamento della tassa automobilistica entro e non oltre il 31/01/2021, ossia entro il terzo anno successivo alla data del 31/01/2018 in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento del bollo auto per l'anno 2017;
il pagamento degli importi di cui alla cartella di pagamento n. 097 2020 00116460 17 000 deve ritenersi prescritto in data 31/01/2021 per il decorso del relativo termine triennale, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello deve essere accolto.
Appare infatti fondato il motivo di appello relativo alla ritenuta erroneità della motivazione della sentenza appellata (nella parte in cui si afferma la prescrizione del tributo), in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto della normativa emergenziale introdotta nel 2020.
Secondo la contribuente la proroga stabilita dalla normativa emergenziale non si applica al caso di specie, in quanto la sospensione dei termini di prescrizione e/o
3 decadenza si applica esclusivamente alle cartelle affidate al concessionario nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, e non ai carichi iscritti a ruolo prima del Resistente_128/02/2020, come nel caso del sig. , cui è stata notificata una cartella di pagamento il cui credito azionato veniva iscritto ai ruoli esattoriali, su richiesta della Regione Lazio, nell'anno 2019.
Va però considerato che l'art. 67, comma 1, del d.l. 18 del 2020 ha disposto che
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. La sospensione delle attività di riscossione è quindi stata stabilita ex lege, per effetto anche di successive modifiche, per il periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021.
Inoltre l'art. 68, comma 4 bis, del d. l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in l. 27/2020, ha previsto che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Il riferimento ai carichi “affidati” all'agente della riscossione non può essere inteso quindi nel senso che debbano essere esclusi i crediti in cui l'iscrizione ai ruoli esattoriali sia avvenuta nel 2019 (come asserito dal contribuente), quando comunque al momento dell'entrata in vigore della norma che ha stabilito la sospensione, non era ancora maturata la prescrizione.
L'effetto fisiologico (e corrispondente ai princìpi generali in tema di decadenza e prescrizione) della sospensione dei termini di cui alla norma citata è che si produca anche un inevitabile e naturale spostamento del termine finale.
Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie la complessità della normativa attinente alla emergenza
4 Covid, anche con riguardo alla sospensione dei termini per la riscossione, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie l'appello della Agenzia delle Entrate – Riscossione e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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