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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7389 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito delle note di trattazione ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23127/23 R.G.A.P. e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Martino, giusta procura Parte_1 rilasciata, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Posillipo, 412-elegge domicilio opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 Persona_1 opposto
Contro
in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia in Napoli, alla Via Armando Diaz n.11 opposto
, in persona del dott. , Controparte_3 CP_4 nella qualità di Procuratore della stessa in virtù dei poteri conferiti elettivamente domiciliata in Afragola alla via Della Resistenza, 42 presso l'avv. Gennaro Caputo che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla memoria opposto
Oggetto: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO FATTO E DIRITTO Con ricorso del 7 dicembre 2023, riassegnato alla decidente a seguito di scardinamento del 16.1.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'intimazione impugnata:
1) In via preliminare, riunire il presente procedimento con il procedimento iscritto al n. rg. 6133/2023;
2) nel merito, accertare la duplicazione dei titoli azionati e l'eventuale successivo ne bis in idem tra intimazione di pagamento impugnata ed il preavviso di fermo n. 07180202200015299000 per tutti i motivi meglio specificati in premessa e per effetto annullarla dichiarando la stesso invalida ed inefficace per tutte le suesposte ragioni di fatto e di diritto;
3) nel merito, in subordine, accertare la prescrizione di tutti i crediti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata o, in ulteriore subordine, la prescrizione relativamente ai crediti previdenziali e assistenziali oggetto delle cartelle presupposte
1 per effetto annullare l'intimazione dichiarando la stessa invalida ed inefficace per tutte le suesposte ragioni di fatto e di diritto, spese vinte da distrarsi Ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 15.11.2023 notifica dell'intimazione di pagamento n.07120239035315451, sulla base di alcuni avvisi di addebito e cartelle per complessivi euro 10.292,11 le quali ultime sono sottese al preavviso di fermo n. 07180202200015299000, notificato in data 01/12/2022;
- sia nell'intimazione che nel preavviso di fermo, già impugnato, risultano richiamati due avvisi di addebito ( n. 37120180021445706000 di euro 2.693,54 per contributi IVS 2017 -Inps di Napoli, che risulterebbe notificato in data 14/02/2019; n. 37120190007987369000 di euro 2.631,09 per contributi IVS 2018 -Inps di Napoli, che risulterebbe notificato in data 17/09/2019) e 5 cartelle specificamente individuate e pende giudizio avverso il preavviso di fermo nel procedimento n. rg. 6133/2023; Ha eccepito la illegittima duplicazione della pretesa per divieto del ne bis in idem e la prescrizione quinquennale dei crediti derivanti Ha dedotto che, benchè l'intimazione di pagamento richiami anche alcune cartelle per Irap Iva e IRPEF, sanzioni amministrative esse ricadono nella giurisdizione ordinaria una volta che la pretesa fiscale è consolidata . Quindi ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, CP_ l' nel costituirsi tempestivamente, ha confutato l'avversa eccezione di prescrizione adducendo la rituale notifica degli avvisi di addebito di sua pertinenza concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in via gradata per il rigetto dell'opposizione, in via ancora più gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese.
L' ha eccepito l'interruzione Controparte_2 della prescrizione, stanti i parziali pagamenti nel 2019 e 2020, protestandosi estranea in merito alle questioni afferenti l'attività notificatoria di pertinenza dell'Agente della riscossione, concludendo per la reiezione del ricorso col favore delle spese.
L' ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_5 passiva in relazione all'omessa notifica degli atti presupposti, l'insussistenza della doppia imposizione, l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo che in via preliminare fosse accertata la carenza di legittimazione passiva di in via CP_6 principale e nel merito, fosse rigettata l'opposizione perché infondata;
in subordine fosse manlevata l' dal pagamento delle spese di Controparte_3 lite.
Istruita la causa in via documentale , dopo il deposito di note scritte la causa viene decisa con separata sentenza.
L'odierna intimazione di pagamento riguarda sia due avvisi di addebito emessi CP_ dall' aventi ad oggetto contributi previdenziali, sia cinque cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi quali Irap Irpef Iva.
2 Difetto di giurisdizione È demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardata la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR 602/1973,atto con cui il concessionario della riscossione
“riattiva” le cartelle esattoriali notificate da oltre un anno, intimando al contribuente di adempiere al pagamento delle cartelle elencate, entro lo stretto termine di 5 giorni, pena l'avvio dell'esecuzione esattoriale, diverso sotto vari aspetti dalla esecuzione civile. Infatti sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Si aggiunga che la Corte di Cassazione, nella sentenza dell'11 marzo 2025 n. 6436, ha chiarito come l'intimazione prevista dall'art. 50 del DPR 602/73 rientri tra gli atti tipizzati e obbligatoriamente impugnabili ex art. 19 del DLgs. 546/92 dinanzi al giudice tributario. Va dunque declinata la giurisdizione del G.O. i fare del giudice tributario per l'intimazione afferente tutte le cartelle relative ad Irap, Iva, Irpef. Siccome soccombente l'opponente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell' di Napoli 2, sia pure ai minimi, per Controparte_2 unicità della questione.
Ne bis in idem Assume l'istante l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata il 15.11.2023 avente ad oggetto AVA e cartelle, a loro volta già sottese ad un preavviso di fermo n. 07180202200015299000, notificato in data 01/12/2022 poiché si tratterebbe di doppia imposizione. La natura dell'intimazione di pagamento, per come chiarita, consente di superare detta eccezione non essendovi ostacolo per il Concessionario nell'emettere per gli stessi titoli ( cartelle,avvisi di addebito etc.), una pluralità di atti di diversa natura e con diverse finalità ed anzi, l'intimazione di pagamento è atto obbligatorio da emettere da parte del Concessionario, trascorso un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. Invece, il fermo di beni mobili registrati è disciplinato dall'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 in virtù del quale è consentito al Concessionario della riscossione di disporre detto fermo, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto. La circostanza che detta disposizione faccia coincidere il termine, decorso il quale l' ha titolo per disporre il fermo amministrativo, con quello Controparte_7 di cui al menzionato art. 50, non comporta di per sè l'applicazione delle procedure previste per la diversa e distinta fase della espropriazione, specificatamente regolamentata dal predetto articolo, con la prescrizione, contenuta al comma 2 del medesimo, del preventivo avviso di intimazione ad adempiere, qualora sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Più espressamente, mentre la disciplina espropriativa è diretta al recupero dei tributi non pagati, il fermo di beni
3 mobili registrati è autonoma misura cautelare finalizzata alla tutela dell'esazione del credito, cioè a preservare i beni su cui azionare l'attività esecutiva, la cui procedura non necessariamente potrà sfociare nell'esecuzione forzata.
Notifica degli atti prodromici Sulla corretta notifica degli atti prodromici, benchè nell'atto introduttivo l'opponente abbia eccepito genericamente la nullità dell'intimazione per asserita “validità” in realtà invalidità, della notifica degli stessi, si osserva che dopo la produzione CP_ documentale effettuata dall' al momento della costituzione, parte ricorrente ha sollevato generiche e infondate eccezioni.
Ribadita la cognizione del G.O solo per le eccezioni concernenti gli AVA, si rileva che la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta per entrambi a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r.: l'AVA .n. 37120180021445706000 di euro 2.693,54 per contributi IVS 2017 -Inps di Napoli, risulta notificato in data 14.2.2019; il n. 37120190007987369000 di euro 2.631,09 per contributi IVS 2018 -Inps di Napoli, risulta notificato in data 17/09/2019. è l'eccezione di inesistenza e nullità della notifica per la produzione in CP_8 fotocopia dei documenti. Quanto alla eccezione d'illeggibilità della firma, va osservato che se la firma della persona a cui l'atto è stato consegnato non sia leggibile o nell'avviso di ricevimento non vi siano indicate le generalità, l'atto deve ritenersi pur sempre valido. Secondo Cass. n. 1091/2013: "se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708)".
Si rammenta poi con Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, n.8297 che l'avviso di ricevimento del piego notificato a mezzo posta ha natura di atto pubblico e che la sua efficacia probatoria può essere contestata solo proponendo querela di falso (Cass. 8082/2019).
In questa sede è contestato anche il diritto a procedere all'esecuzione per carenza del titolo stante la prescrizione dei crediti recati dagli avvisi di addebito, successiva alla notifica . L'eccezione è infondata. Dal 14.2.2019 e 17.9.2019, il quinquennio è stato efficacemente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n. 07180202200015299000, avvenuto, come assume lo stesso ricorrente, in data 01/12/2022. Peraltro il termine prescrizionale quinquennale, risultava comunque sospeso in virtù della normativa emergenziale.
4 Invero per il primo periodo, il Decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto la sospensione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 per un totale di 311 giorni. Sono pertanto dovuti i crediti contributivi recati dagli avvisi di addebito e dall'intimazione di pagamento che ad essi si riferisce.
Nel complesso, è accertato un credito previdenziale complessivo di € 5.324,63 con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma in favore dell'Ente impositore ovvero del Concessionario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per la semplicità e serialità delle questioni e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare.
PQM
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa
. così provvede: a) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'intimazione di pagamento nella parte in cui riguarda cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi e condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in complessivi € 800,00 Controparte_9 oltre accessori se dovuti;
b) rigetta nel resto la domanda e dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento e dovute le somme recate dagli AVA indicati in motivazione con condanna al pagamento della somma precisata in motivazione;
CP_ c) condanna l'opponente al pagamento in favore dell' e dell'
[...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno in € Controparte_5 1200,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa da distrarsi. Si comunichi Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito delle note di trattazione ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23127/23 R.G.A.P. e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Martino, giusta procura Parte_1 rilasciata, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Posillipo, 412-elegge domicilio opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 23.01.2023 Persona_1 opposto
Contro
in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia in Napoli, alla Via Armando Diaz n.11 opposto
, in persona del dott. , Controparte_3 CP_4 nella qualità di Procuratore della stessa in virtù dei poteri conferiti elettivamente domiciliata in Afragola alla via Della Resistenza, 42 presso l'avv. Gennaro Caputo che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce alla memoria opposto
Oggetto: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO FATTO E DIRITTO Con ricorso del 7 dicembre 2023, riassegnato alla decidente a seguito di scardinamento del 16.1.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'intimazione impugnata:
1) In via preliminare, riunire il presente procedimento con il procedimento iscritto al n. rg. 6133/2023;
2) nel merito, accertare la duplicazione dei titoli azionati e l'eventuale successivo ne bis in idem tra intimazione di pagamento impugnata ed il preavviso di fermo n. 07180202200015299000 per tutti i motivi meglio specificati in premessa e per effetto annullarla dichiarando la stesso invalida ed inefficace per tutte le suesposte ragioni di fatto e di diritto;
3) nel merito, in subordine, accertare la prescrizione di tutti i crediti presupposti alla intimazione di pagamento impugnata o, in ulteriore subordine, la prescrizione relativamente ai crediti previdenziali e assistenziali oggetto delle cartelle presupposte
1 per effetto annullare l'intimazione dichiarando la stessa invalida ed inefficace per tutte le suesposte ragioni di fatto e di diritto, spese vinte da distrarsi Ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 15.11.2023 notifica dell'intimazione di pagamento n.07120239035315451, sulla base di alcuni avvisi di addebito e cartelle per complessivi euro 10.292,11 le quali ultime sono sottese al preavviso di fermo n. 07180202200015299000, notificato in data 01/12/2022;
- sia nell'intimazione che nel preavviso di fermo, già impugnato, risultano richiamati due avvisi di addebito ( n. 37120180021445706000 di euro 2.693,54 per contributi IVS 2017 -Inps di Napoli, che risulterebbe notificato in data 14/02/2019; n. 37120190007987369000 di euro 2.631,09 per contributi IVS 2018 -Inps di Napoli, che risulterebbe notificato in data 17/09/2019) e 5 cartelle specificamente individuate e pende giudizio avverso il preavviso di fermo nel procedimento n. rg. 6133/2023; Ha eccepito la illegittima duplicazione della pretesa per divieto del ne bis in idem e la prescrizione quinquennale dei crediti derivanti Ha dedotto che, benchè l'intimazione di pagamento richiami anche alcune cartelle per Irap Iva e IRPEF, sanzioni amministrative esse ricadono nella giurisdizione ordinaria una volta che la pretesa fiscale è consolidata . Quindi ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, CP_ l' nel costituirsi tempestivamente, ha confutato l'avversa eccezione di prescrizione adducendo la rituale notifica degli avvisi di addebito di sua pertinenza concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in via gradata per il rigetto dell'opposizione, in via ancora più gradata, per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti. Vittoria di spese.
L' ha eccepito l'interruzione Controparte_2 della prescrizione, stanti i parziali pagamenti nel 2019 e 2020, protestandosi estranea in merito alle questioni afferenti l'attività notificatoria di pertinenza dell'Agente della riscossione, concludendo per la reiezione del ricorso col favore delle spese.
L' ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_5 passiva in relazione all'omessa notifica degli atti presupposti, l'insussistenza della doppia imposizione, l'infondatezza dell'opposizione, chiedendo che in via preliminare fosse accertata la carenza di legittimazione passiva di in via CP_6 principale e nel merito, fosse rigettata l'opposizione perché infondata;
in subordine fosse manlevata l' dal pagamento delle spese di Controparte_3 lite.
Istruita la causa in via documentale , dopo il deposito di note scritte la causa viene decisa con separata sentenza.
L'odierna intimazione di pagamento riguarda sia due avvisi di addebito emessi CP_ dall' aventi ad oggetto contributi previdenziali, sia cinque cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi quali Irap Irpef Iva.
2 Difetto di giurisdizione È demandata alla giurisdizione tributaria la controversia riguardata la prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR 602/1973,atto con cui il concessionario della riscossione
“riattiva” le cartelle esattoriali notificate da oltre un anno, intimando al contribuente di adempiere al pagamento delle cartelle elencate, entro lo stretto termine di 5 giorni, pena l'avvio dell'esecuzione esattoriale, diverso sotto vari aspetti dalla esecuzione civile. Infatti sono escluse dalla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento. Si aggiunga che la Corte di Cassazione, nella sentenza dell'11 marzo 2025 n. 6436, ha chiarito come l'intimazione prevista dall'art. 50 del DPR 602/73 rientri tra gli atti tipizzati e obbligatoriamente impugnabili ex art. 19 del DLgs. 546/92 dinanzi al giudice tributario. Va dunque declinata la giurisdizione del G.O. i fare del giudice tributario per l'intimazione afferente tutte le cartelle relative ad Irap, Iva, Irpef. Siccome soccombente l'opponente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell' di Napoli 2, sia pure ai minimi, per Controparte_2 unicità della questione.
Ne bis in idem Assume l'istante l'illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata il 15.11.2023 avente ad oggetto AVA e cartelle, a loro volta già sottese ad un preavviso di fermo n. 07180202200015299000, notificato in data 01/12/2022 poiché si tratterebbe di doppia imposizione. La natura dell'intimazione di pagamento, per come chiarita, consente di superare detta eccezione non essendovi ostacolo per il Concessionario nell'emettere per gli stessi titoli ( cartelle,avvisi di addebito etc.), una pluralità di atti di diversa natura e con diverse finalità ed anzi, l'intimazione di pagamento è atto obbligatorio da emettere da parte del Concessionario, trascorso un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. Invece, il fermo di beni mobili registrati è disciplinato dall'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 in virtù del quale è consentito al Concessionario della riscossione di disporre detto fermo, qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto. La circostanza che detta disposizione faccia coincidere il termine, decorso il quale l' ha titolo per disporre il fermo amministrativo, con quello Controparte_7 di cui al menzionato art. 50, non comporta di per sè l'applicazione delle procedure previste per la diversa e distinta fase della espropriazione, specificatamente regolamentata dal predetto articolo, con la prescrizione, contenuta al comma 2 del medesimo, del preventivo avviso di intimazione ad adempiere, qualora sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Più espressamente, mentre la disciplina espropriativa è diretta al recupero dei tributi non pagati, il fermo di beni
3 mobili registrati è autonoma misura cautelare finalizzata alla tutela dell'esazione del credito, cioè a preservare i beni su cui azionare l'attività esecutiva, la cui procedura non necessariamente potrà sfociare nell'esecuzione forzata.
Notifica degli atti prodromici Sulla corretta notifica degli atti prodromici, benchè nell'atto introduttivo l'opponente abbia eccepito genericamente la nullità dell'intimazione per asserita “validità” in realtà invalidità, della notifica degli stessi, si osserva che dopo la produzione CP_ documentale effettuata dall' al momento della costituzione, parte ricorrente ha sollevato generiche e infondate eccezioni.
Ribadita la cognizione del G.O solo per le eccezioni concernenti gli AVA, si rileva che la notifica degli avvisi di addebito è avvenuta per entrambi a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r.: l'AVA .n. 37120180021445706000 di euro 2.693,54 per contributi IVS 2017 -Inps di Napoli, risulta notificato in data 14.2.2019; il n. 37120190007987369000 di euro 2.631,09 per contributi IVS 2018 -Inps di Napoli, risulta notificato in data 17/09/2019. è l'eccezione di inesistenza e nullità della notifica per la produzione in CP_8 fotocopia dei documenti. Quanto alla eccezione d'illeggibilità della firma, va osservato che se la firma della persona a cui l'atto è stato consegnato non sia leggibile o nell'avviso di ricevimento non vi siano indicate le generalità, l'atto deve ritenersi pur sempre valido. Secondo Cass. n. 1091/2013: "se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708)".
Si rammenta poi con Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, n.8297 che l'avviso di ricevimento del piego notificato a mezzo posta ha natura di atto pubblico e che la sua efficacia probatoria può essere contestata solo proponendo querela di falso (Cass. 8082/2019).
In questa sede è contestato anche il diritto a procedere all'esecuzione per carenza del titolo stante la prescrizione dei crediti recati dagli avvisi di addebito, successiva alla notifica . L'eccezione è infondata. Dal 14.2.2019 e 17.9.2019, il quinquennio è stato efficacemente interrotto dalla notifica del preavviso di fermo n. 07180202200015299000, avvenuto, come assume lo stesso ricorrente, in data 01/12/2022. Peraltro il termine prescrizionale quinquennale, risultava comunque sospeso in virtù della normativa emergenziale.
4 Invero per il primo periodo, il Decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto la sospensione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020; successivamente il decreto Milleproroghe n. 183 2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 per un totale di 311 giorni. Sono pertanto dovuti i crediti contributivi recati dagli avvisi di addebito e dall'intimazione di pagamento che ad essi si riferisce.
Nel complesso, è accertato un credito previdenziale complessivo di € 5.324,63 con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma in favore dell'Ente impositore ovvero del Concessionario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per la semplicità e serialità delle questioni e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la trattazione cartolare.
PQM
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa
. così provvede: a) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'intimazione di pagamento nella parte in cui riguarda cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi e condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che liquida in complessivi € 800,00 Controparte_9 oltre accessori se dovuti;
b) rigetta nel resto la domanda e dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento e dovute le somme recate dagli AVA indicati in motivazione con condanna al pagamento della somma precisata in motivazione;
CP_ c) condanna l'opponente al pagamento in favore dell' e dell'
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delle spese di lite che liquida per ciascuno in € Controparte_5 1200,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa da distrarsi. Si comunichi Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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