Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2023, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota (prot-OMISSIS-, con la quale l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici, Paesaggistici e Demoetnoantropologici ha espresso parere contrario sulla richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi della l. 47/1985 ex art.13 e ss.mm.ii. presentata dai sigg.ri -OMISSIS-, avente ad oggetto il “progetto in sanatoria e/o conformità, con relativo adeguamento volumetrico, alla volumetria preesistente del fabbricato ad una elev. f.t. avente destinazione d’uso agricola, a servizio della agricoltura, nel rispetto della sagoma, della destinazione d’uso, nel numero dei piani f.t., nelle distanze preesistenti dalle strade comunali e del confine sito” nel Comune di-OMISSIS-,” c.da -OMISSIS-”; ed ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e di Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono i ricorrenti:
- di essere proprietari di un terreno sito nel Comune di-OMISSIS-, Contrada -OMISSIS-, censito in catasto al foglio-OMISSIS-)
- di aver presentato al Comune in data -OMISSIS-istanza di condono edilizio in relazione ad un fabbricato realizzato sul suddetto terreno in assenza di titoli edilizi;
- trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico, il progetto è stato sottoposto all’esame della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- che, in data -OMISSIS-, ha dichiarato la compatibilità paesaggistica delle opere e rilasciato il proprio nulla osta alla concessione in sanatoria;
- di aver eseguito, successivamente al rilascio del suddetto nulla osta, ulteriori lavori di ristrutturazione che il Comune ha ritenuto abusivi ordinandone la demolizione;
- di aver presentato, pertanto, istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 “allo scopo di adeguare la volumetria del fabbricato a quella preesistente nel rispetto, tra l’altro, della sagoma e della destinazione d’uso agricolo” (v. relazione tecnica pag. 18 dalla quale si evince che: a) il volume del fabbricato preesistente ed assentito dalla Soprintendenza nel 2014 era di 143,40 mc; b) il volume del fabbricato esistente è di 309 mc; c) il volume del fabbricato di progetto è pari a 135,19 mc);
- con istanza del -OMISSIS- i ricorrenti hanno chiesto alla Soprintendenza di -OMISSIS- il rilascio dell’autorizzazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004;
- all’istanza è stato allegato un attestato del -OMISSIS- del Comune di-OMISSIS- che certifica che il manufatto, realizzato come da progetto in sanatoria, non determina la costituzione di volumi o superfici utili;
- con provvedimento del -OMISSIS- la Soprintendenza ha espresso, tuttavia, “parere contrario al mantenimento” così motivato: “ considerato che tali lavori edilizi abusivi consistono nella realizzazione di un fabbricato difforme per sagoma, volumetria e superficie utile rispetto a quello oggetto di autorizzazione con Soprintendenziale prot. n. -OMISSIS- del quale di propone l’adeguamento volumetrico; Accertato, come da atto notorio, che le opere sono state ultimate nell’anno 2015; Verificato che le opere sopracitate non rientrano tra quelli di cui alle lett. a), b), c) comma 4 art. 167 di detto Codice; Visto l’art 14 comma 1 L.R. 16/16 con la quale viene imposta la doppia conformità urbanistica ed edilizia vigente”;
- con lo stesso provvedimento è stato ordinata, altresì, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi entro il termine di novanta giorni.
2. Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 in relazione all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001. Incompetenza.
Assume parte ricorrente che la competenza a disporre la demolizione delle opere abusive spetta ai dirigenti comunali e non alla Soprintendenza.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui ordina il ripristino delle opere realizzate, è pertanto illegittimo per incompetenza della Soprintendenza.
II. Eccesso di potere per erroneità dei fatti presupposti e per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
La Soprintendenza si sarebbe erroneamente espressa sulle opere esistenti e non sul progetto di adeguamento presentato dai ricorrenti e non avrebbe, pertanto, tenuto conto del fatto che il suddetto adeguamento avrebbe comportato la realizzazione di una volumetria addirittura inferiore rispetto a quella già dalla stessa assentita nel 2014.
Il provvedimento sarebbe, pertanto, illegittimo sotto il profilo del difetto di istruttoria.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 in relazione all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per straripamento e per carenza di istruttoria.
La Soprintendenza non si sarebbe limitata a valutare la compatibilità paesaggistica dell’opera ma avrebbe effettuato una valutazione di carattere prettamente urbanistico ed edilizio che spetta all’amministrazione comunale.
Peraltro, la valutazione in ordine ad una pretesa insussistenza della doppia conformità si porrebbe in contrasto con la certificazione rilasciata dal Comune il -OMISSIS- dalla quale si evince che “ il manufatto come da progetto in sanatoria è conforme allo strumento urbanistico e non costituisce volume e/o superficie utile ai fini urbanistici edilizi”.
3. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza di -OMISSIS- insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Comune di-OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza pubblica del 12 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria contestato con il secondo motivo.
L’istanza di autorizzazione paesaggistica del -OMISSIS- ha, invero, ad oggetto il “progetto in sanatoria e/o conformità con relativo adeguamento volumetrico, alla volumetria preesistente del fabbricato ad una elevazione, avente destinazione d’uso agricola, a servizio della agricoltura, nel rispetto e conformità: - della sagoma: - della destinazione d’uso; - del n. dei piani f.t.”.
Nella relazione tecnica allegata all’istanza è stato puntualmente descritto il progetto di adeguamento che avrebbe dovuto riportare il volume del fabbricato (allo stato pari a mc 309,11) a quello del fabbricato preesistente, oggetto della domanda di condono edilizio presentata, ai sensi della legge 724/1994, il 28 febbraio 1995, in merito alla quale la Soprintendenza ha già espresso il proprio parere favorevole in data -OMISSIS-.
Nella stessa relazione tecnica viene, altresì, precisato che la realizzazione del progetto avrebbe comportato non solo l’adeguamento volumetrico ma, altresì, il rispetto della originaria destinazione d’uso agricola del fabbricato.
Oggetto dell’istanza non è pertanto, il mantenimento delle opere edilizie abusivamente realizzate ma l’adeguamento della volumetria e della destinazione edilizia alla volumetria e alla destinazione d’uso del fabbricato “preesistente”.
La Soprintendenza ha espresso, invece, il proprio parere contrario “ al mantenimento delle opere abusivamente realizzate” rilevando che “ tali lavori edilizi abusivi consistono nella realizzazione di un fabbricato difforme per sagoma, volumetria e superficie utile rispetto a quello oggetto di autorizzazione con Soprintendenziale prot. n. -OMISSIS- del quale si propone l’adeguamento volumetrico”.
Il parere contrario ha riguardato, pertanto, il mantenimento del fabbricato così come allo stato esistente e non l’intervento edilizio di adeguamento proposto dai ricorrenti al dichiarato fine di riportare il fabbricato alla volumetria e alla destinazione agricola del fabbricato preesistente, per il quale la Soprintendenza aveva espresso il proprio parere favorevole nel 2014.
E ciò, trova ulteriore conferma nell’ordine, contenuto nel provvedimento impugnato, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, evidentemente riferito all’attuale consistenza del fabbricato.
Sussiste, pertanto, il contestato difetto di istruttoria atteso che la Soprintendenza, così come emerge dal provvedimento impugnato, ha espresso il proprio parere contrario senza tener conto del progetto di adeguamento, oggetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e valutando, invece, le opere edilizie abusive esistenti, ritenute non rientranti tra quelle di cui alla lett, a), b), c), comma 4 art. 167 del d.lgs. 42/2004.
6. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni che la Soprintendenza dovrà assumere ai fini della definizione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla parte ricorrente in data -OMISSIS-.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi per dichiararle non ripetibili nei confronti del Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio ed estraneo al provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato, ove versato.
Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti del Comune di-OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.