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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 346/2025 RG
tra nata a [...] il [...], residente in [...]di Sotto Parte_1
(RE), via san Biagio n. 80, C.F. , rappresentata e difesa ai fini C.F._1
del presente giudizio dell'avv. Tommaso Lombardini
- RICORRENTE -
c o n t r o
, (C.F.: Controparte_1
- P. Iva ) in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv. Valeria Giroldi
- CONVENUTO –
FATTO E DIRITTO
Con ri cors o depositato in cancell eria il 17/3/2025 part e ricorrente ha convenuto in giudizio l' in opposizione al decreto ingiuntivo n. 14/2025 (R.G. n. CP_1
16/2025) emesso dal Tribunale di Reggio Emila – sez. Lavoro in data 9/1/2025 e pubblicato in pari data, notificato all'opponente in data 6 febbraio 2025 (doc. 1).
Esponeva quanto segue: l'odierna ricorrente è figlia del sig. nato a Persona_1
Reggio Emilia il 26/5/1941 e deceduto a AS (RE) il 16/11/2022, il quale era titolare della Ditta Individuale NI IA (C.F. Matr. C.F._2
6800633758), dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. CP_1
58/2015;
, quale gestore del Fondo di garanzia ex art. 2 L. 29/5/82 n. 297 si è CP_1
sostituito, su domanda dei lavoratori interessati, alla ditta nel Persona_1
pagamento del TFR spettante ai lavoratori ex dipendenti e non corrisposto dalla suddetta ditta;
insinuandosi poi nel passivo della procedura fallimentare di cui sopra, chiusa per riparto finale dal Tribunale di Reggio Emilia del 6/6/2024, senza tuttavia vedere soddisfatti i propri crediti e, conseguentemente, risultando creditore del sig. per il TFR anticipato dal fondo di garanzia. Persona_1
A causa del decesso del sig. si è rivolta ai possibili eredi dello Per_1 CP_1 stesso, ovverosia le figlie e quest'ultima deceduta avendo Parte_1 Persona_2
lasciato a sua volta come erede la figlia, Persona_3
In relazione alla posizione della sig.ra la stessa, in data 6/4/2023, ha Parte_1 rinunciato all'eredità del padre, come provato dall'atto di rinuncia sottoscritto avanti al
Cancelliere Roberto Natale del Tribunale di Reggio Emilia e successivamente registrato
(doc. 2).
Ne consegue che nessun credito nei confronti del dante causa può essere escusso nei confronti dell'erede rinunciatario.
Ciò nonostante chiedeva ed otteneva a tale titolo il decreto ingiuntivo qui CP_1
opposto, che viene pertanto in questa sede impugnato.
Si costituiva ritualmente l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1
a seguito di riesame della pratica, che ha condotto alla rinuncia all'azione nei confronti dell'attuale ricorrente con rinuncia del provvedimento monitorio ottenuto.
All'udienza di discussione odierna i procuratori chiedevano che la causa fosse decisa;
il
Giudice ha pertanto pronunciato la presente sentenza dandone lettura in udienza.
La domanda attrice era astrattamente fondata, tant'è che l' , 'melius re perpensa', CP_1
ha nelle more del giudizio riconosciuto la fondatezza della stessa ed ha rinunciato al decreto ingiuntivo.
Si sarebbe dovuto pertanto senz'ombra di dubbio dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento del diritto quesito.
Pag. 2 di 3 La causa rimane tuttavia pendente per le spese di lite, sulle quali non v'è accordo.
E' applicabile in questo caso il principio della cd. soccombenza virtuale (così, da ultima di un consolidato orientamento Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023),
CP_ atteso che il provvedimento reso in autotutela dall' risulta tardivo considerato che non solo la parte ricorrente ha dovuto proporre comunque il presente giudizio, ma che la circostanza dell'intervenuta rinuncia all'eredità era stata resa nota ai colleghi Basile e
Giaroli con e-mail inviata dal legale della come documentato in atti. CP_2
A fronte dell'evidenza soccombenza virtuale dell' , lo stesso va condannato a CP_1
risarcire parte ricorrente delle spese di lite sostenute, nella somma che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichi ara cess at a la m at eri a del cont endere per avvenut o riconoscimento del diritto quesito;
2) Condanna all a rifusione dell e spese di lit e sost enute dal la part e CP_1 ricorrente nello importo complessivo che si quantifica in € 1800,00 oltre ad IVA e CPA e C U s e dovuto.
Reggio Emili a, 21/ 5/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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