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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5720/2021
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 7
N. R.G. 5720 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4944 /2019 promossa da:
(P.IVA rapp.to e difeso, ai fini del CP_1 P.IVA_1
presente procedimento, dall' AVV. FRANCESCO MADONNA ed elett.te dom.to presso il suo studio, in S. Maria C. Vetere alla Via Cardarelli, 5 (già
Traversa,3); CP_2
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_3
FABBRICATORE CP_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP – sinistro stradale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, (già CP_1 [...]
ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Sessa Aurunca, recante numero 870/2020, all'uopo sostenendo, quale unico motivo di impugnazione, l'inesistente notifica dell'atto di citazione in I grado nei suoi confronti.
Più nello specifico, con atto di citazione asseritamente notificato alla quale compagnia assicurativa del responsabile civile, e a CP_1
, ha richiesto il risarcimento dei danni Controparte_5 Controparte_3
subiti dal motociclo di sua proprietà Tg. TI 0707 (targa estera) CP_6 in occasione del verificarsi del sinistro stradale del 07/09/13 in Santa Maria
Capua Vetere, allorquando, nel mentre con detto motociclo percorreva via
Jan Palach, veniva urtato e danneggiato dalla Fiat Panda Tg. EL 402 MG di proprietà di . Quest'ultimo, provenendo da via Perla, giunto Controparte_5 alla intersezione con via Jan Palach, non avrebbe arrestato la marcia al segnale di STOP posto sul limitare dell'arteria stradale di provenienza, finendo con il collidere il motociclo attoreo, ad esso arrecando danni quantificati in oltre € 6.000,00.
La e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_5
Il Giudice di Pace, previa declaratoria di contumacia della compagnia assicurativa, accoglieva la domanda di parte attrice.
L'odierna appellante, riferisce di aver avuto effettiva conoscenza dell'esistenza della sentenza oggi impugnata solo con la notifica della stessa avvenuta in data 25.5.2021.
Sulla scorta di quanto precede, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In riforma integrale della sentenza impugnata, dichiararsi la inesistenza della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e, per
l'effetto, la nullità dell'intero giudizio e della sent. n. 870/20 emessa dal
Giudice di Pace di Sessa Aurunca, siccome detto provvedimento formatosi in difetto di regolare contraddittorio tra le parti.
pagina 3 di 7 B) Dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado per i motivi tutti richiamati sub capo B) del presente atto di appello e, per l'effetto, ricorrendo la fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c., disporre la rinnovazione di tutti gli atti processuali di primo grado siccome anch'essi affetti da nullità.
C) Nel merito, in riforma della impugnata sentenza, rigettarsi la domanda, per intervenuta prescrizione del diritto azionato e siccome infondata in fatto ed in diritto.
D) Vinte in ogni caso le spese del presente grado di giudizio”.
Le controparti sono rimaste contumaci nel presente giudizio, nonostante la regolarità dell'atto di citazione nei suoi confronti, come dimostrato dalla documentazione allegata.
Va poi dato atto che non è stato possibile acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado tramite Cancelleria.
La causa giunge dunque all'odierna decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato.
Il mancato rinvenimento del fascicolo di parte attrice in primo grado, unitamente alla contumacia della stessa parte, odierna appellata, hanno reso impossibile verificare l'esistenza e validità della notifica dell'atto di citazione in I grado nei confronti dell'odierna appellante.
Conseguentemente l'assunto attoreo in ordine alla totale inesistenza della notifica dell'atto di citazione in primo grado va ritenuto fondato.
Allo stato non vi è infatti alcuna possibilità di verificare se e come il giudizio di primo grado sia stato instaurato, non potendosi certo fare affidamento su quanto sostenuto dal primo Giudice (“ritualmente citati”) trattandosi proprio dell'oggetto del gravame.
Risponde invero a consolidato orientamento della S.C. il principio per il quale la prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della relata dell'ufficiale giudiziario pagina 4 di 7 prevista dall'art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario.
La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell'atto di citazione relativa al giudizio di primo grado) si risolve allora nell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, costituente il presupposto perchè possa formarsi tra le parti il giudicato, deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione alla quale l'art. 327
c.p.c., comma 2 (che attiene all'ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa) va applicato per analogia, integrando un fattispecie in cui si ha la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto
(v. Cass., 25/6/2004, 11853; Cass., 14/1/2005, n. 677; Cass., 5/7/2003, n.
10636).
L'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado impedisce infatti l'instaurazione di un rapporto processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza del
Giudice (v. Cass., 12/4/2006, n. 8608).
A tale stregua, poichè l'elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la causa dev'essere rimessa dal Giudice d'appello a quello di primo grado, ha carattere tassativo;
quando, come nella specie, rileva non già la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
(contemplata dall'art. 354 c.p.c., comma 1), bensì l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma), il Giudice dell'appello deve invero limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al Giudice di prime cure in applicazione del combinato disposto degli artt. 354 c.p.c., comma 1, e art. 160 c.p.c. (v. Cassazione civile sez. III, 18/09/2007, n.19358; cfr. Cass.,
12/4/2006, n. 8608; Cass., 18/9/2001, n. 11688; Cass., 12/1/1999, n.
259; Cass., Sez. Un., 26/3/1982, n. 1893).
Nello stesso senso è stato pertanto precisato che: “Poiché la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione può essere fornita
pagina 5 di 7 esclusivamente tramite la produzione della relata dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 c.p.c. - la cui mancanza, determinando
l'inesistenza della notifica, implica la nullità radicale del procedimento - il giudice d'appello, qualora rilevi non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì l'inesistenza della medesima, non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - norma che contempla ipotesi tassative - bensì deve limitarsi a dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza” (Cassazione civile sez. III,
18/09/2007, n.19358); e che: “ In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appellante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nullità e non anche di inesistenza della notificazione” (Cass. civ. n. 21219/2016).
In ossequio ai principi esposti, l'appello va dunque accolto e per l'effetto va dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di I grado.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_5
- Dichiara la nullità del giudizio di I grado r.g. 642/2020 e della relativa sentenza n. 870/2020 emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_3
presente grado che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese gen. (15%) iva e cpa come per legge per compensi ed € 255,50 + € 27,00 per esborsi, per il pagina 6 di 7 presente grado.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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