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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/05/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
325 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro R. Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.325/2022 R .G. tra rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Conti e Alessio Parte_1
Ardizzone presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, , rappresentati e difesi dal Controparte_1 Controparte_2 dott.Stefano Rozza, funzionario
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con provvedimento del 10/12/21 l Controparte_3
di , ha contestato alla professoressa
[...] CP_4 Parte_1
,in servizio presso l'istituto di Conegliano, di aver partecipato ad un
[...] Org_1 festeggiamento in un locale palermitano la sera del 6 novembre 2021 quando la docente stava fruendo di un congedo per malattia di durata 2-13 novembre;
fatto di cui il dirigente scolastico era venuto a conoscenza attraverso una fotografia postata il 6 novembre su un profilo social e che era stato ritenuto concretare una “fattispecie di atti non conformi alle responsabilità, ai doveri inerenti la funzione docente, nonché un comportamento in violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
La non ha rassegnato alcuna difesa, né partecipando all'audizione fissata per il Pt_1 successivo 12 gennaio 22 né presentando deduzioni scritte (secondo la facoltà ricordata nella stessa lettera di contestazione) ed è seguita la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dal servizio e dalla retribuzione oggetto della presente impugnazione.
Il provvedimento sanzionatorio ha evidenziato che “rispetto alle summenzionate accuse non vi è stata da parte della dipendente una difesa nel merito, ossia l'adduzione di argomentazioni atte a ridimensionare la gravità dei fatti o a scalfire l'elemento soggettivo della volontarietà..poichè nulla è pervenuto a suo discarico” e che alla data di irrogazione della sanzione (18/2/22) la dipendente era ancora assente per malattia.
Ha motivato circa l'obbligo, per il lavoratore in stato di malattia, di evitare ogni attività, anche non lavorativa, “atta a pregiudicare un rapido recupero delle energie da porre a disposizione del datore di lavoro” e circa la necessità, particolarmente stringente per il rilievo della funzione della docenza (volta a “promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile dei giovani studenti”) che il dipendente osservi comportamenti “rispettosi ed adeguati”.
Ha rilevato che il contegno della docente aveva violato i suddetti obblighi così ledendo il vincolo fiduciario e che si trattava di fatto sicuramente biasimevole e tale da “richiedere
l'applicazione di una rilevante sanzione disciplinare che induca nella docente la doverosa riflessione in ordine alla necessità di ricondurre, entro i limiti di correttezza e di ruolo,
l'esercizio della propria funzione con tutta la comunità scolastica” ; ha così concluso che, nonostante l'assenza di precedenti disciplinari, fosse da irrogarsi la sospensione nella sua massima estensione ai sensi dell'art. 495 lettera a d.lvo 297/94.
Con la presente impugnazione la ricorrente dubita che il abbia fornito la prova CP_1 di ogni elemento del fatto addebitato (in quanto la data di pubblicazione delle fotografie non necessariamente corrisponde a quella in cui la fotografia è stata scattata ed in quanto la didascalia che accompagna la fotografia non è sufficiente ad affermarsi che la fotografia fosse stata scattata in occasione di un evento di heavy metal), esclude la rilevanza disciplinare del fatto (per non essere connotata da offensività alcuna una uscita serale in compagnia di amici), lamenta la –comunque- eccessività della sanzione anche a voler ritenere effettivamente integrate le fattispecie di cui all'art. 495 d.lgs 297/94.
Il , costituendosi, ha preso posizione su ogni censura attorea ed ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso.
2. Il fatto è stato contestato in ragione della fotografia –che entrambe le parti hanno prodotto- che, postata il 6 novembre 2021, ritrae un gruppo di amici festanti, tra i quali una signora sorridente in primo piano, accompagnata dal commento “great Friday night with my love metal friends from Palermo for the taking us to Persona_1
beers but special good company….”. Controparte_5
Poiché, oltre ad essere il nome della indicato nella didascalia, il dirigente scolastico Pt_1 della scuola dove la lavorava non poteva non conoscere le sembianze della Pt_1 docente, la ricostruzione in base alla quale nella serata tra venerdì 5 e sabato 6 novembre 2021 la docente, assente per malattia dal lavoro dal 2 novembre e con prognosi fino al 13, si era recata a festeggiare in un pub con amici qualcosa che aveva a che fare con il genere musicale heavy metal, era, a priori verosimile ai limiti della certezza, certezza al raggiungimento della quale solo la spiegazione alternativa proveniente da non altri che dalla diretta interessata (unica in grado di fornirla, perché unica a piena conoscenza dei fatti) avrebbe potuto ostare.
La , però, neanche nella presente sede ha negato di essere la signora Pt_1 Parte_2 ritratta in primo piano, sentimentalmente legata alla persona che ha postato la fotografia e scritto il commento, così come non ha spiegato in quale altra data (diversa da quella indicata sulla fotografia e non cadente nel periodo di astensione per malattia) la fotografia sarebbe stata scattata, e nulla ha allegato su quali fossero le particolari condizioni di salute che, pur impedendole di lavorare, non ostavano alle uscite serali, neanche in termini di assenza di riguardi potenzialmente capace di impedire, o ritardare, la guarigione.
Le difese in fatto della ricorrente consistono, invero, in una sorta di sfida sulla prova del giorno dell'evento (non accompagnata da indicazione alcuna sul giorno in ipotesi alternativo, così da essere in definitiva provato quello risultante documentalmente), nella contestazione circa la tipologia di musica oggetto della serata (a cui nessuna rilevanza, però, la contestazione attribuisce), nella negazione di uso di sostanze alcoliche (fatto, neanche questo, contestato), così risolvendosi in contestazioni generiche ed irrilevanti che comportano il tranquillo raggiungimento della prova circa il fatto storico in oggetto.
Pacifico, pertanto, che la ricorrente durante l'assenza dal lavoro per malattia è uscita con amici facendosi fotografare in loro compagnia in un locale, è noto che nella normalità dei casi lo stato di malattia ostativo al lavoro è altresì ostativo allo svolgimento di altre attività ed è in ragione di un tanto che per costante giurisprudenza tanto di legittimità che di merito lo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di diverse attività esterne assume rilevanza disciplinare in quanto fa presumere o la simulazione dello stato di malattia o il pericolo di pregiudicare, o ritardare, la guarigione, versandosi in entrambi i casi in –ovvie- violazioni delle basilari regole di correttezza e buona fede contrattuale.
Il caso di specie è connotato da una oggettiva incoerenza tra dichiarazione di stato di malattia tanto grave da imporre una prognosi di impossibilità al lavoro per ben 10 giorni
(poi, peraltro, protrattosi per l'intero anno scolastico) ed evidenza di uno stato di salute sufficiente a consentire uscite serali in compagnia di amici e, nondimeno, neanche sotto questo aspetto la lavoratrice ha ritenuto di fornire spiegazioni, pur potendo le dette presunzioni essere superate solo in ragione del particolare tipo di patologia presente (la cui guarigione non sia in ipotesi pregiudicata o ritardata dall'assenza di riposo presente, e che non sia incompatibile con svaghi) e, pertanto, non fornibile se non dal soggetto direttamente interessato.
Rimanendo, così, solo la constatazione di un contegno incompatibile con uno stato patologico di tale gravità da impedire (al momento) il lavoro per oltre 10 giorni, la violazione della regola di correttezza e lealtà che impone ad ogni lavoratore che non renda la prestazione e, nondimeno, goda della conservazione del posto e della retribuzione, di preservare al massimo il proprio stato fisico in modo da rientrare al lavoro il prima possibile, è stata correttamente contestata e risulta sussistente.
Il ha, peraltro, evidenziato come, a comprova della totale assenza di cautele CP_1 atte ad assicurare la guarigione, la sia rimasta assente per malattia per tutto l'anno Pt_1 scolastico e tale osservazione è pienamente condivisibile, così come è senz'altro censurabile la insistita omissione di spiegazioni e giustificazioni, che il ha CP_1 valorizzato quale ulteriore manifestazione di dispregio verso le regole di collaborazione e lealtà, basilari in ogni rapporto di lavoro e particolarmente pregnanti quando il lavoro è quello di insegnante, il cui compito è trasmettere, insieme alla cultura, seri esempi comportamentali retti e compartecipi.
Senz'altro sussistenti tutti gli estremi per la profonda lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore affermata dal Ministero, quanto sopra integra la violazione dell'art. 494 D.Lvo 297/94 (richiamato dall'art. 91 CCNL) che riguarda “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione” e che, nel caso in cui abbia carattere di “particolare gravità”, determina la sanzione della sospensione da 1
a sei mesi ai sensi dell'art. 495.
La sanzione, irrogata nel massimo previsto, è senz'altro molto severa.
Tuttavia, la perdurante assenza di assunzione di consapevolezza circa la profonda scorrettezza insita nel tenere comportamenti obiettivamente incompatibili con uno stato di malattia affermato tanto grave da determinare l'astensione dal lavoro per mesi e mesi, senza neanche curarsi di evitare che tale contegno diventi pubblico (e così in ipotesi conoscibile anche dagli studenti, con insanabile svilimento della fondamentale funzione di docenza), che la mancata rassegnazione di qualsiasi minimamente attendibile giustificazione ha dimostrato, non consente di individuare argomenti atti a fondare una qualche riduzione della sanzione, da cui il rigetto del ricorso con le spese che seguono, ex art. 152 disp att c.p.c. la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente che liquida in
€2200,00 oltre oneri di legge per competenze professionali.
Treviso,9/5/24 Il G.L.
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro R. Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.325/2022 R .G. tra rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Conti e Alessio Parte_1
Ardizzone presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, , rappresentati e difesi dal Controparte_1 Controparte_2 dott.Stefano Rozza, funzionario
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con provvedimento del 10/12/21 l Controparte_3
di , ha contestato alla professoressa
[...] CP_4 Parte_1
,in servizio presso l'istituto di Conegliano, di aver partecipato ad un
[...] Org_1 festeggiamento in un locale palermitano la sera del 6 novembre 2021 quando la docente stava fruendo di un congedo per malattia di durata 2-13 novembre;
fatto di cui il dirigente scolastico era venuto a conoscenza attraverso una fotografia postata il 6 novembre su un profilo social e che era stato ritenuto concretare una “fattispecie di atti non conformi alle responsabilità, ai doveri inerenti la funzione docente, nonché un comportamento in violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
La non ha rassegnato alcuna difesa, né partecipando all'audizione fissata per il Pt_1 successivo 12 gennaio 22 né presentando deduzioni scritte (secondo la facoltà ricordata nella stessa lettera di contestazione) ed è seguita la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dal servizio e dalla retribuzione oggetto della presente impugnazione.
Il provvedimento sanzionatorio ha evidenziato che “rispetto alle summenzionate accuse non vi è stata da parte della dipendente una difesa nel merito, ossia l'adduzione di argomentazioni atte a ridimensionare la gravità dei fatti o a scalfire l'elemento soggettivo della volontarietà..poichè nulla è pervenuto a suo discarico” e che alla data di irrogazione della sanzione (18/2/22) la dipendente era ancora assente per malattia.
Ha motivato circa l'obbligo, per il lavoratore in stato di malattia, di evitare ogni attività, anche non lavorativa, “atta a pregiudicare un rapido recupero delle energie da porre a disposizione del datore di lavoro” e circa la necessità, particolarmente stringente per il rilievo della funzione della docenza (volta a “promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile dei giovani studenti”) che il dipendente osservi comportamenti “rispettosi ed adeguati”.
Ha rilevato che il contegno della docente aveva violato i suddetti obblighi così ledendo il vincolo fiduciario e che si trattava di fatto sicuramente biasimevole e tale da “richiedere
l'applicazione di una rilevante sanzione disciplinare che induca nella docente la doverosa riflessione in ordine alla necessità di ricondurre, entro i limiti di correttezza e di ruolo,
l'esercizio della propria funzione con tutta la comunità scolastica” ; ha così concluso che, nonostante l'assenza di precedenti disciplinari, fosse da irrogarsi la sospensione nella sua massima estensione ai sensi dell'art. 495 lettera a d.lvo 297/94.
Con la presente impugnazione la ricorrente dubita che il abbia fornito la prova CP_1 di ogni elemento del fatto addebitato (in quanto la data di pubblicazione delle fotografie non necessariamente corrisponde a quella in cui la fotografia è stata scattata ed in quanto la didascalia che accompagna la fotografia non è sufficiente ad affermarsi che la fotografia fosse stata scattata in occasione di un evento di heavy metal), esclude la rilevanza disciplinare del fatto (per non essere connotata da offensività alcuna una uscita serale in compagnia di amici), lamenta la –comunque- eccessività della sanzione anche a voler ritenere effettivamente integrate le fattispecie di cui all'art. 495 d.lgs 297/94.
Il , costituendosi, ha preso posizione su ogni censura attorea ed ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso.
2. Il fatto è stato contestato in ragione della fotografia –che entrambe le parti hanno prodotto- che, postata il 6 novembre 2021, ritrae un gruppo di amici festanti, tra i quali una signora sorridente in primo piano, accompagnata dal commento “great Friday night with my love metal friends from Palermo for the taking us to Persona_1
beers but special good company….”. Controparte_5
Poiché, oltre ad essere il nome della indicato nella didascalia, il dirigente scolastico Pt_1 della scuola dove la lavorava non poteva non conoscere le sembianze della Pt_1 docente, la ricostruzione in base alla quale nella serata tra venerdì 5 e sabato 6 novembre 2021 la docente, assente per malattia dal lavoro dal 2 novembre e con prognosi fino al 13, si era recata a festeggiare in un pub con amici qualcosa che aveva a che fare con il genere musicale heavy metal, era, a priori verosimile ai limiti della certezza, certezza al raggiungimento della quale solo la spiegazione alternativa proveniente da non altri che dalla diretta interessata (unica in grado di fornirla, perché unica a piena conoscenza dei fatti) avrebbe potuto ostare.
La , però, neanche nella presente sede ha negato di essere la signora Pt_1 Parte_2 ritratta in primo piano, sentimentalmente legata alla persona che ha postato la fotografia e scritto il commento, così come non ha spiegato in quale altra data (diversa da quella indicata sulla fotografia e non cadente nel periodo di astensione per malattia) la fotografia sarebbe stata scattata, e nulla ha allegato su quali fossero le particolari condizioni di salute che, pur impedendole di lavorare, non ostavano alle uscite serali, neanche in termini di assenza di riguardi potenzialmente capace di impedire, o ritardare, la guarigione.
Le difese in fatto della ricorrente consistono, invero, in una sorta di sfida sulla prova del giorno dell'evento (non accompagnata da indicazione alcuna sul giorno in ipotesi alternativo, così da essere in definitiva provato quello risultante documentalmente), nella contestazione circa la tipologia di musica oggetto della serata (a cui nessuna rilevanza, però, la contestazione attribuisce), nella negazione di uso di sostanze alcoliche (fatto, neanche questo, contestato), così risolvendosi in contestazioni generiche ed irrilevanti che comportano il tranquillo raggiungimento della prova circa il fatto storico in oggetto.
Pacifico, pertanto, che la ricorrente durante l'assenza dal lavoro per malattia è uscita con amici facendosi fotografare in loro compagnia in un locale, è noto che nella normalità dei casi lo stato di malattia ostativo al lavoro è altresì ostativo allo svolgimento di altre attività ed è in ragione di un tanto che per costante giurisprudenza tanto di legittimità che di merito lo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di diverse attività esterne assume rilevanza disciplinare in quanto fa presumere o la simulazione dello stato di malattia o il pericolo di pregiudicare, o ritardare, la guarigione, versandosi in entrambi i casi in –ovvie- violazioni delle basilari regole di correttezza e buona fede contrattuale.
Il caso di specie è connotato da una oggettiva incoerenza tra dichiarazione di stato di malattia tanto grave da imporre una prognosi di impossibilità al lavoro per ben 10 giorni
(poi, peraltro, protrattosi per l'intero anno scolastico) ed evidenza di uno stato di salute sufficiente a consentire uscite serali in compagnia di amici e, nondimeno, neanche sotto questo aspetto la lavoratrice ha ritenuto di fornire spiegazioni, pur potendo le dette presunzioni essere superate solo in ragione del particolare tipo di patologia presente (la cui guarigione non sia in ipotesi pregiudicata o ritardata dall'assenza di riposo presente, e che non sia incompatibile con svaghi) e, pertanto, non fornibile se non dal soggetto direttamente interessato.
Rimanendo, così, solo la constatazione di un contegno incompatibile con uno stato patologico di tale gravità da impedire (al momento) il lavoro per oltre 10 giorni, la violazione della regola di correttezza e lealtà che impone ad ogni lavoratore che non renda la prestazione e, nondimeno, goda della conservazione del posto e della retribuzione, di preservare al massimo il proprio stato fisico in modo da rientrare al lavoro il prima possibile, è stata correttamente contestata e risulta sussistente.
Il ha, peraltro, evidenziato come, a comprova della totale assenza di cautele CP_1 atte ad assicurare la guarigione, la sia rimasta assente per malattia per tutto l'anno Pt_1 scolastico e tale osservazione è pienamente condivisibile, così come è senz'altro censurabile la insistita omissione di spiegazioni e giustificazioni, che il ha CP_1 valorizzato quale ulteriore manifestazione di dispregio verso le regole di collaborazione e lealtà, basilari in ogni rapporto di lavoro e particolarmente pregnanti quando il lavoro è quello di insegnante, il cui compito è trasmettere, insieme alla cultura, seri esempi comportamentali retti e compartecipi.
Senz'altro sussistenti tutti gli estremi per la profonda lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore affermata dal Ministero, quanto sopra integra la violazione dell'art. 494 D.Lvo 297/94 (richiamato dall'art. 91 CCNL) che riguarda “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione” e che, nel caso in cui abbia carattere di “particolare gravità”, determina la sanzione della sospensione da 1
a sei mesi ai sensi dell'art. 495.
La sanzione, irrogata nel massimo previsto, è senz'altro molto severa.
Tuttavia, la perdurante assenza di assunzione di consapevolezza circa la profonda scorrettezza insita nel tenere comportamenti obiettivamente incompatibili con uno stato di malattia affermato tanto grave da determinare l'astensione dal lavoro per mesi e mesi, senza neanche curarsi di evitare che tale contegno diventi pubblico (e così in ipotesi conoscibile anche dagli studenti, con insanabile svilimento della fondamentale funzione di docenza), che la mancata rassegnazione di qualsiasi minimamente attendibile giustificazione ha dimostrato, non consente di individuare argomenti atti a fondare una qualche riduzione della sanzione, da cui il rigetto del ricorso con le spese che seguono, ex art. 152 disp att c.p.c. la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente che liquida in
€2200,00 oltre oneri di legge per competenze professionali.
Treviso,9/5/24 Il G.L.