Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6057 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Sarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Garante per la Protezione dei dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’efficacia della Delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. -OMISSIS-, pubblicata in data 03.04.2025, avente ad oggetto “ Conferimento dell'incarico di dirigente titolare del Dipartimento Amministrazione, patrimonio e Contabilità al Dott. -OMISSIS- ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Garante per la protezione dei dati personali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa TO UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -OMISSIS- e il dott.-OMISSIS- impugnano la Delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. -OMISSIS-, con cui è stato conferito ad un soggetto estraneo ai ruoli dell’ente, il dott. -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co. 6 del D. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9 co. 3 del Reg. del Garante n. 1/2000, l’incarico di dirigente titolare del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, cui è seguito il contratto a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, con decorrenza dal 1° aprile 2025.
L’Autorità ha motivato il suddetto conferimento di incarico dirigenziale mediante il richiamo a una sua precedente deliberazione n. -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il collocamento dell’odierno ricorrente dott. -OMISSIS- (all’epoca dirigente di ruolo del Garante con incarico di responsabile del medesimo Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità) in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, giustificando la scelta di affidare l’incarico al dott. -OMISSIS-, sino allora estraneo ai ruoli del Garante, per “ la particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta per il conferimento dell’incarico ”, non rinvenibile “ tra le professionalità di livello dirigenziale del ruolo del Garante ”.
Segnatamente i ricorrenti, preliminarmente richiamate le ragioni a fondamento della giurisdizione del UD Amministrativo adito, nonché quelle in ordine alla ritenuta sussistenza della propria legittimazione e del rispettivo interesse ad agire, nel merito denunciano l’illegittimità della delibera n. -OMISSIS-, deducendone il contrasto con gli artt. 19 e 36 del D. lgs. n. 165/2001 nonché il vizio dell’eccesso di potere sotto svariati profili.
L’Autorità resistente, costituita in giudizio, ha versato in atti documenti e una memoria difensiva, in cui, eccepita l’inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per difetto di legittimazione attiva ed interesse di ciascuna delle parti ricorrenti, ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso, siccome infondato.
Approssimandosi l’udienza di discussione del merito, le parti si sono scambiate memorie e documenti, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, respinta ogni deduzione, allegazione e produzione contraria.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si controverte della legittimità della delibera n. -OMISSIS-, con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha conferito a un soggetto estraneo all’amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co. 6 del D. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9 co. 3 del Reg. del Garante n. 1/2000, l’incarico di dirigente titolare del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, cui è seguito il contratto a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, con decorrenza dal 01/04/2025.
Dalle premesse della delibera si evince che si è ricorso a detto conferimento di incarico dirigenziale in conseguenza del collocamento del dirigente odierno ricorrente (già dirigente di ruolo del Garante con incarico di responsabile del medesimo Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità) in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ai fini dell’espletamento dell’incarico dirigenziale di componente della Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 (incarico, questo, previsto dal DPCM del 21/04/2023 con decorrenza dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2025) - disposto con deliberazione n. -OMISSIS- della medesima Autorità che ha peraltro contestualmente affidato la responsabilità ad interim del Dipartimento amministrazione, contabilità e patrimonio al dirigente titolare di altro Dipartimento, al dott. Luigi Consoli, dirigente titolare di altro Dipartimento. Inoltre, in ordine all’individuazione del dott.. -OMISSIS-, sino allora estraneo ai ruoli del Garante, quale soggetto cui affidare l’incarico in contestazione, detta scelta è motivata facendo riferimento a “ la particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta per il conferimento dell’incarico ”, che “ non è rinvenibile tra le professionalità di livello dirigenziale del ruolo del Garante ”.
Tanto premesso, il dott.-OMISSIS- si duole per la determinazione assunta dal Garante, che ha coperto il posto da lui precedentemente occupato e per il quale egli avrebbe avuto titolo a rientrare o, quantomeno, a veder valutata la sua professionalità qualora l'Amministrazione avesse correttamente esperito le procedure di interpello interno prima di rivolgersi all'esterno.
Le ricorrenti sigle sindacali, invece, agiscono in giudizio ritenendo leso l'interesse collettivo dei dirigenti di ruolo del Garante, in conseguenza della omessa previa verifica della disponibilità di professionalità interne, attesa l’asserita vanificazione del principio di accesso agli incarichi dirigenziali tramite procedure trasparenti e comparative e la presunta violazione di norme poste a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità e della corretta gestione delle risorse umane e finanziarie pubbliche.
Tenuto conto del quadro sopra delineato, preliminarmente deve essere scrutinata dal Collegio l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’Autorità resistente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., per carenza d’interesse e difetto di legittimazione delle parti ricorrenti.
Segnatamente, la difesa erariale ha, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse del dott.-OMISSIS-, che, secondo la tesi ivi prospettata, non conseguirebbe alcuna utilità dall’annullamento della delibera impugnata, atteso che al suo rientro nei ruoli dell’Autorità non potrebbe vantare alcun titolo a vedersi attribuito l’incarico dirigenziale del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità precedentemente ricoperto, mantenendo questi soltanto il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza.
Al riguardo, il Collegio conviene con l’Autority circa l’insussistenza di un diritto del ricorrente, in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a vedersi attribuito al suo rientro l’incarico dirigenziale del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità precedentemente, in precedenza ricoperto.
In via generale, al dirigente pubblico comandato, in mancanza di disposizioni normative specifiche, deve solo riconoscersi il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza, non quello alla conservazione del posto nel medesimo ufficio di provenienza, ciò in ragione della distinzione, riconosciuta anche dalla giurisprudenza, tra rapporto di servizio, che comporta l’accesso alla qualifica dirigenziale e che è a tempo indeterminato e il contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termine, la cui scadenza, però, non fa venire meno il rapporto di lavoro con l’ente (cfr., da ultimo, ex pluris , Cass. civ., sez. lav., 20/12/2022, n. 37302).
Il dirigente pubblico non può invocare alcun legittimo affidamento all’attribuzione di una specifica unità organizzativa di primo livello (solo perché) precedentemente ricoperta.
E d’altronde, con specifico riferimento al caso che ci occupa, che il dirigente ricorrente non potesse, al momento dell’eventuale rientro, pretendere di conservare il posto nel medesimo ufficio di provenienza è confermato dalla stessa delibera n. -OMISSIS- di collocamento in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha, infatti, contestualmente affidato la responsabilità ad interim del Dipartimento amministrazione, contabilità e patrimonio al dirigente titolare di altro Dipartimento, “ fino alla individuazione di altro dirigente al quale affidare il medesimo incarico ai sensi dell’art. 9, co.2, del Regolamento 1/2000 ” (delibera n.-OMISSIS- in alcun modo contestata in parte qua ).
La vacanza determinata dal collocamento in comando dello stesso ricorrente, cui si è fatto fronte solo in modo transeunte con il suddetto affidamento ad interim , ha reso necessario procedere al conferimento dell’incarico de quo ad altro soggetto da parte dell’Autorità, effettuando, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, le scelte ritenute opportune, anche in base alle professionalità presenti nel proprio ruolo.
E quanto al rientro dal comando, appare utile evocare l’insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, in linea generale, il dirigente pubblico, anche se non può essere lasciato immotivatamente e ingiustificatamente senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale, non vanta tuttavia alcun diritto soggettivo al conferimento di un determinato incarico (cfr., ex pluris , Cass. civ., sez. lav. 20/06/2016, n. 12678). A questo proposito, correttamente la difesa erariale richiama l’art. 9, comma 2, del Reg. del Garante n. 1/2000, che prevede che “ Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al triennio e rinnovabile una sola volta, salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta per alcune unità organizzative ”.
E, nel caso di specie, che il ricorrente non corra il rischio di restare senza incarichi al suo rientro è assicurato dal fatto che - come emerge dalla nota del 28/07/2025, inviata al Servizio di Controllo interno (Doc. 4 depositato il 18/09/2025), recante un Quadro complessivo dell’attuale struttura organizzativa del Garante e del numero dei dirigenti - il ruolo del personale dell’area dei dirigenti è costituito da n. 24 posti (come previsto deliberazione n. -OMISSIS-, di cui all’all. 2 della Memoria 06/06/2025), coperti, ad oggi, da n. 20 dirigenti di ruolo, rectius :
- n. 18 dirigenti di ruolo, atteso che n. 2 dirigenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando presso altre pubbliche amministrazioni;
- n. 1 dirigente non di ruolo, al quale, con delibera n. -OMISSIS- (oggetto dell’odierna azione caducatoria) è stato conferito l’incarico, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 3, del Regolamento n. 1/2000, di dirigente del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, per la durata di tre anni, rinnovabili, a decorrere dal 01/04/2025.
In altri termini, il ricorrente – visto che la dotazione organica dell’Autorità, approvata con la suddetta delibera n. -OMISSIS-, prevede ventiquattro unità a livello dirigenziale a fronte di diciannove dirigenti attualmente in servizio, con conseguente scopertura di diverse strutture organizzative di primo livello – una volta rientrato dal comando, ha comunque la possibilità di essere assegnato ad altra unità organizzativa, e ciò, pur dovendo tenere conto delle vacanze nella copertura dei posti di direzione dei Dipartimenti e dei Servizi sussistenti in quello specifico momento, non è escluso risulti comunque compatibile con il suo profilo professionale.
Al riguardo, a prescindere dalla tesi secondo cui la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente all’assunzione di incarichi dirigenziali, si consideri, in particolare, che l’Autorità, secondo quanto dalla stessa rappresentato, potrà adottare nell’esercizio della propria potestà organizzativa le determinazioni più adeguate alla collocazione del dirigente, al rientro dal comando, anche eventualmente attraverso rimodulazioni delle strutture di primo livello, come già in precedenza effettuato (procedendo, in ipotesi, alla divisione di alcuni Dipartimenti).
Alla luce di ciò, non sembra predicabile la dedotta lesione dell’interesse del dirigente pubblico ad ottenere un incarico conforme alla propria professionalità, in quanto, a tacer d’altro, priva del carattere dell’attualità e della concretezza, almeno fino al perdurare dello stato di comando dell’interessato, a prescindere dalla ricostruzione della vicenda, su cui non vi è concordia tra le parti, e quindi dalle allegazioni fattuali contenute nella memoria di replica del 29/09/2025 di parte ricorrente, non precedentemente spese, di cui la difesa erariale deduce l’inutilizzabilità per tardità del deposito (tardività che, nondimeno, è conseguita al rigetto del precedente deposito della memoria in data 26/09/2025, per un errore tecnico, “ E009-Il ricorso indicato non esiste. ”, attestato dal documento di cui all’All. 23) .
A ciò si aggiunga, incidentalmente, che l’interesse del ricorrente ad ottenere un incarico conforme alla propria professionalità e competenza – che, si ribadisce, non è dimostrato che non possa essere comunque pienamente soddisfatto al momento dell’eventuale rientro dal comando - non può, in alcun modo, prevalere sulle esigenze organizzative e di buon andamento dell’ente, che deve costantemente assicurare, attraverso scelte espressione della propria autonomia e potestà, il miglior funzionamento di tutte le unità di cui la propria struttura si compone, facendo fronte, con l’attribuzione di incarichi dirigenziali stabili, alle scoperture dell’uffici ogni volta che si verificano (non potendosi, di contro, in alcun modo pretendersi che eventuali affidamento ad interim , si protraggano – contravvenendo all’ontologica specificità degli stessi - sine die ), anche in conseguenza di un collocamento in comando, oltre che per altre cause ( i. e. , fuori ruolo, scadenza di un contratto di conferimento dell’incarico et alia ).
Dal punto di vista dell’interessato, ciò che, in definitiva, rileva è che non sia configurabile un pregiudizio attuale sotto il profilo dell’inquadramento giuridico, stante la possibilità ex lege di rientro nell’Amministrazione di provenienza, né è configurabile un danno sotto il profilo del trattamento economico. Come specificato dal Garante, infatti, il sistema di progressione di carriera del personale, incluso quello con qualifica dirigenziale, si fonda su un meccanismo di avanzamento per anzianità di servizio e non di funzioni in base alla normativa regolamentare interna (art. 46- Progressione economica del personale operativo del Reg. interno n. 2/2000, di cui all’all. 6 della Memoria 06/06/2025), che è espressione del principio di autonomia organizzativa di una Autorità amministrativa indipendente, per cui il sistema di progressione di carriera interno vigente non comporta alcun tipo di differenziazione retributiva legata alla posizione funzionale assegnata al dirigente.
Le argomentazioni testé enucleate conducono a ritenere, in conclusione, non sussistente l’interesse ad agire del ricorrente.
Impregiudicato quanto sopra statuito, sul piano dell’ammissibilità del ricorso è necessario procedere altresì all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva delle associazioni sindacali ricorrenti, prospettata dalla difesa erariale, che ritiene generico e, in ogni caso, indimostrato l’assunto, da cui queste muovono a preteso fondamento della sussistenza della propria legitimatio ad causam e del proprio interesse a ricorrere, rappresentato dall’asserita lesione dell'interesse collettivo dei dirigenti di ruolo del Garante, che si concretizzerebbe “ nella compressione delle aspettative di carriera, nella vanificazione del principio di accesso agli incarichi dirigenziali tramite procedure trasparenti e comparative, e nella violazione di norme poste a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità e della corretta gestione delle risorse umane e finanziarie pubbliche ”.
Al riguardo, deve preliminarmente chiarirsi che, in disparte la questione della rappresentatività (superando, quindi, l’eccezione di tardività, con conseguente inutilizzabilità, della produzione documentale depositata all’uopo da parte ricorrente in data 18 settembre 2025), è necessario che le associazioni di categoria alleghino la lesione, diretta, attuale e concreta, di un interesse omogeno comune all’intera categoria ovvero dell’interesse collettivo statutario (cfr. Ad. plen., n. 9/2015: “ nel processo amministrativo un’associazione può intervenire in giudizio solo se gli effetti del provvedimento abbiano leso in modo diretto il suo scopo istituzionale e se l’interesse tutelato sia comune a tutti gli associati ”; Ad. Plen. 4 /2019: “ Le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare (locus standi) in sede giurisdizionale (mediante la proposizione del ricorso o l'intervento in giudizio) solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati. Se, infatti, si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ”; in termini, Cons. Stato, sez. VI, n. 1712/2017; sez. III, n. 2150/2015; 3164, 2682, 1787 e 97 del 2014; sez. V, n. 3033 e n. 3824 del 2013; sez. VI n. 2208 del 2012 e sez. IV, n. 2150 del 2011; TAR Lazio, sez. III bis, n. 5688/2023; in termini, TAR Lazio, sez. III bis, 3744/2021).
Nel caso di specie manca proprio l’allegazione di elementi probatori della lesione dell’interesse dei rappresentati, tenuto conto che, peraltro, le associazioni di categoria non sono legittimate ad agire per il mero ripristino della legalità violata, pur invocata nel ricorso, ovvero a tutela dell’ordinamento in generale e dei principi generali su cui si regge.
In particolare, quanto al dedotto pregiudizio per le aspettative di carriera e di sviluppo professionale dei dirigenti di ruolo, che vedrebbero vanificate le loro legittime aspirazioni a ricoprire incarichi di maggiore responsabilità, si evidenzia che nella dotazione organica del personale dirigenziale dell’Autority, secondo quanto sopra ricostruito, sussistono ancora vacanze e che l’incarico avversato è stato conferito nei limiti percentuali e di durata previsti dal comma 6 dell’art. 19 del d.. lgs. n. 165/2001.
Al riguardo, infatti giova rammentare che detta norma stabilisce che “ Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni ”), per cui, le premesse motivazionali della delibera impugnata danno conto del rispetto dei limiti normativamente imposti, laddove specificano “ RILEVATO che l’attuale dotazione organica del personale dirigenziale consta di n. 24 posti, coperti da n. 19 dirigenti di ruolo e da n. 1 dirigente con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 156, co.4, del Codice e dell’art. 9, co.3, del regolamento n. 1/2000; CONSIDERATO, pertanto, che nella dotazione organica del personale dirigenziale sono attualmente vacanti n. 4 posti e che una di tali posti può essere conferito, ai sensi dell’art. 19, co.6, del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto del limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia ”.
Inoltre, nell’ottica di valutare la concretezza della lamentata lesione per i dirigenti in ruolo delle aspettative di carriera, giova ancora evidenziare che nell’attribuzione dell’incarico in questione si è tenuto conto altresì della previsione di cui al terzo periodo del comma 6 dell’art. 19 T.U. pubblico impiego , che stabilisce: “ Tali incarichi sono conferiti, facendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione ”, richiamando a conferma di ciò il contenuto del curriculum del soggetto individuato.
Orbene, essendo rimasto incontestato il dato della mancanza della necessaria specifica professionalità in capo a ciascuno dei dirigenti dei ruoli dell’Autorità – impregiudicate le considerazioni svolte in ordine alla mancanza di interesse ad agire del dott.-OMISSIS-, cui si rinvia -, non può ritersi che la copertura dello specifico incarico di dirigente titolare del Dipartimento Amministrazione, patrimonio e Contabilità con l’attribuzione ad un soggetto esterno abbia, in concreto, arrecato nocumento agli interessi di sviluppo professionale dei soggetti rappresentati dalle associazioni sindacali ricorrenti, necessario, alla stregua della giurisprudenza richiamata, per legittimare le stesse a stare in giudizio.
Da tutto quanto osservato discende una carenza di legittimazione attiva delle associazioni sindacali ricorrenti.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra osservato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), c.p.a. per difetto di interesse ad agire del dirigente ricorrente e carenza di legittimazione ad agire delle associazioni sindacali ricorrenti.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per difetto di legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere dei ricorrenti, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TO, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TO UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UD | AN TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.