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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 306 C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 156 del Ruolo Generale per l'anno 2024, vertente
TRA
nata il [...] a [...] (c.f.: ), residente in Parte_1 C.F._1
GG (IM) alla Via Beglini, n. 270, elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla Via A. De Rosa,
n. 55bis, presso e nello studio dell'avv. Goffredo IAQUINANDI (c.f.: ; C.F._2
PEC , del Foro di Nocera Inferiore (SA), che la rappresenta e Email_1 difende giusta procura stesa in calce ed allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente -
CONTRO società unipersonale con sede legale in CO (TV), Controparte_1 via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di
RE , e per essa con sede legale in (20159) P.IVA_1 Controparte_2
NO, via Valtellina nn. 15/17, C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di NO
, giusta procura speciale in autentica dott. , Notaio in Pordenone del P.IVA_2 Persona_1
26.06.2017, rep. 295454, racc. 29754, registrata a Pordenone il 27.06.2017 al n. 8698, serie 1T, rappresentata da con sede legale in (20159) NO, via Valtellina Controparte_3 nn. 15/17, C.F. e P.IVA , giusta procura speciale in autentica dott. P.IVA_3 Persona_2
Notaio in NO del 20.05.2019, rep. 140491, racc. 35379, registrata a NO 2 il 20.05.2019 al n.
25346 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa (C.F. CP_4
), nata a [...] il [...], giusta procura del dott. C.F._3 Persona_3 nella sua qualità di Consigliere della del 25.05.2020, Repertorio n. Controparte_3
142719 – Raccolta n. 36506, a rogito Notaio dott. registrata il 27.05.2020 al n. Persona_2
35001 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fattori (C.F. – C.F._4
1 e dall'avv. Matteo Camisasca (C.F. Email_2 C.F._5
– del Foro di NO, come da procura alle liti allegata al Email_3 ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domicilia presso lo studio degli anzidetti avvocati in
NO, via Matteo Bandello n. 5;
- Opposta -
Oggetto: giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Con l'atto di citazione iscritto al n. RG 156/2024, la Sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 560/2023 (R.G. n. 1894/2023), provvisoriamente esecutivo, con cui le è stato ingiunto il versamento dell'importo capitale di € 213.926,15, oltre interessi legali (sulla sorte capitale di € 202.706,51) dalla domanda al saldo, spese processuali liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre accessori e oneri fiscali, sulla base della fideiussione rilasciata da essa opponente in favore di a garanzia, sino a concorrenza CP_5 dell'importo di € 260.000, del debito assunto dal mutuatario sig. quanto alla Parte_2 restituzione del mutuo fondiario concluso con atto a rogito del Notaio dott. , rep. Persona_4
n. 54460 – racc. n. 13723, in data 03.08.2012 con CP_5
L'opponente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione sostanziale di alla CP_1 proposizione dell'azione monitoria, contestando la mancata inclusione del credito garantito dalla fideiussione per cui è causa tra i crediti oggetto della menzionata cessione in blocco da Banca
Carige Spa a Controparte_1
Sempre in via preliminare ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda monitoria con la quale la Banca opposta ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento in argomento, deducendo che vi è difetto di interesse alla sua proposizione essendo già il creditore munito di titolo esecutivo, costituito dal mutuo fondiario, la cui esecutività non è sospesa, spendibile anche nei riguardi del fideiussore, odierna opponente, ove la creditrice non venisse soddisfatta nell'esecuzione già promossa sugli immobili di proprietà della sig.ra sui quali grava altresì l'iscrizione Pt_1 ipotecaria che costei aveva costituito nella qualità di terzo garante in relazione al medesimo credito.
Si è doluto quindi che tale condotta integra abuso del processo, conseguendone il superamento del limite posto da detto canone alla esperibilità dello strumento processuale da parte del titolare del relativo potere.
Nel merito, l'opponente ha eccepito in via riconvenzionale la nullità parziale della fideiussione, sebbene concessa con atto del 03/08/2012, perché contenente tre clausole modellate sullo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, sul quale si è espressa la Banca d'LI nel
2005 (Provv. n. 55/05), censurando le clausole c.d. di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., violative dell'art. 2, co. 2, lett. A) l. n.287/1990; in conseguenza della
2 anzidetta nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ha invocato la inefficacia della fideiussione azionata per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. e correlativa decadenza dalla garanzia.
Si è costituita la deducendo di essere divenuta cessionaria in forza di un Controparte_1 contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58
T.u.b. concluso con la Banca Carige s.p.a., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 giugno
2017, Parte Seconda, inter alia del credito derivante dal mutuo fondiario per cui è causa, succedendo a titolo particolare nel rapporto e nelle relative garanzie.
Ha contestato la fondatezza dell'eccezione alla propria legittimazione ad agire sollevata ex adverso, allegando documentazione e chiedendone il rigetto;
ha dedotto in fatto che l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo per cui è causa dalla sig.ra sugli immobili a lei riferibili Parte_1 sottoposti ad esecuzione forzata (R.G.E. n. 131/2022) è di secondo grado e la procedura avviata sui beni di proprietà del debitore mutuatario è stata chiusa anticipatamente ex art. 164 bis disp. att.
c.p.c. con ordinanza del G.E. del 13.11.2023, deducendo di non aver potuto in tale contesto che
“azionare” anche la garanzia fideiussoria attraverso la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo, così da ottenere un titolo esecutivo in danno del fideiussore, instando così per il rigetto dell'eccezione.
Sulla nullità parziale della fideiussione sostenuta dalla difesa avversaria, ha contestato come, nel caso in cui la fideiussione controversa sia collocata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'LI, il peso probatorio, relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione, grava interamente sull'attore, contestandone nella specie l'assolvimento. Con ulteriore allegazione, ha sostenuto che comunque nel merito non avrebbe potuto darsi alcuna decadenza in quanto è stato previsto nel contratto di mutuo che l'importo capitale di € 260.000,00 erogato in favore del sig. era da Parte_2 restituirsi in trenta (30) anni con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata.
All'udienza del 14.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
Successivamente, l'Avv. Goffredo Iaquinandi in qualità di difensore della Sig.ra in Parte_1 virtù della procura già depositata in atti e dei poteri di rinuncia con la stessa conferiti, dichiarava “di rinunciare agli atti del presente giudizio, chiedendo che ne sia disposta l'estinzione, con compensazione delle spese di lite” rinunciando espressamente al vincolo di solidarietà ex art.13
Legge Professionale Forense, con atto depositato telematicamente il 7.7.2025.
3 Con atto depositato il 9.7.2025 con allegata procura comprensiva del potere di accettare rinunce e rinunciare agli atti, gli Avvocati Andrea Fattori e Matteo Camisasca nell'interesse di
[...]
dichiaravano di “rinunciare agli atti del presente giudizio di opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo introdotto dalla sig.ra e chiede l'estinzione dello stesso. Con Parte_1 rinuncia al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012”.
Ritenuto che tale ultima dichiarazione debba intendersi quale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio di opposizione avanzata dalla attrice opponente e dato atto che non vi è richiesta alcuna di revoca del decreto ingiuntivo, occorre provvedere alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio di opposizione portante il n. RG. 156/2024 ai sensi dell'art. 306 c.p.c., essendo regolari le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle parti costituite.
PQM
Dichiara l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c. del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Imperia 20.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
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