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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 280/2024
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 280/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Schiava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie – disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune voci/indennità retributive (RA A e B) – nullità – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 280/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 05/02/2024, , dipendente Parte_1 dell'Azienda di Trasporti “Ferrovie della Calabria dal 01/05/1988 con CP_1 la qualifica di “operaio a mese” e la mansione di “assistente alla clientela”, inquadrato nel livello 154 del CCNL Autoferrotranvieri, ha esposto che, a seguito dell'accordo intervenuto tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali in data 11/06/2007 (recte, 20/02/2007), era stato istituito, in sostituzione di alcuni trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti,
l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (RA).
In particolare, tale nuova voce retributiva era costituita da una quota A
e una quota B:
- l'RA-quota A) era data dalla somma delle voci rivenienti da accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale, variabile in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare); in essa erano state quindi incluse le precedenti voci retributive costituite da “indennità di presenza” e “nuova indennità di presenza”;
- l'RA-quota B) includeva, invece, la media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20%, e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
1.1. Tuttavia - espone ancora il ricorrente - le indicate voci retributive, in virtù di detto accordo aziendale, non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite e godute.
Tale accordo stabiliva, infatti, che entrambe le componenti Pt_2 sarebbero state corrisposte esclusivamente per ogni giornata di effettivo lavoro di talché non sarebbero state riconosciute in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo mentre in caso di sopraggiunta assenza dal servizio durante la giornata lavorativa, l'indennità sarebbe stata corrisposta in quota percentuale commisurata al valore della prestazione resa.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 280/2024
- che venga dichiarata l'illegittimità dell'Accordo sindacale citato nella parte in cui non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di RA (A e B) durante le ferie del lavoratore, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fini del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità di esse;
- che le vengano condannate a Controparte_1 corrispondere, in suo favore, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 8.072,19 (maturata nel periodo da giugno 2007 a giugno
2022);
- che le vengano condannate al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive sul TFR, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria.
2. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data
05/11/2025: si veda la ricevuta di avvenuta consegna allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 05/12/2025 per l'odierna udienza), non si sono costituite le sicché deve esserne Controparte_1 dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, anche in altre composizioni, con pronunce dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
4.1. Tali sentenze hanno evidenziato:
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo
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di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155, Williams e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass. ord. n.
22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (RA A ed RA B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
Pagina 4 di 10 R.G. LAV. N. 280/2024
- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo,
a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale
Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185);
- che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'RA (Tribunale di Catanzaro, sentenza
n. 859 del 02/12/2022 allegata al ricorso).
4.2. Si è altresì osservato, in altra pronuncia di questo Tribunale:
- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13/01/2022,
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nella causa C-514/20 (DS c/ ), che Parte_3 ha affermato i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri c. plc.; Per_1 Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33) (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 630 del
21/07/2023).
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità
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dell'accordo aziendale-sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36
Cost. (e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità RA venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie.
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
Peraltro, non rileva che, in concreto, il lavoratore non abbia rinunciato alla fruizione delle ferie, ma solo che l'omissione del datore di lavoro possa avere «un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore» (Corte di Giustizia dell'UE, sent. 13/01/2022,
Causa C-514/20, punto 32, cit. supra).
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento di detta indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
6.1. In ordine al quantum, i calcoli di parte ricorrente non appaiono corretti.
Essi sono stati effettuati computando:
- l'indennità RA A nelle seguenti misure: € 19,16 al giorno fino al
01/03/2009; € 5,44 fino al 01/03/2019; € 12,10 da tale data ultima data in poi;
- l'indennità RA B nelle seguenti misure: € 13,00 al giorno fino al
01/01/2012; € 11,00 al giorno da tale data in avanti.
6.2. Tuttavia, dalle buste paga prodotte si evince che l' fino al Pt_4 mese di giugno 2022 risulta sempre pari ad € 5,44 al giorno, mentre l'importo di € 12,00 si riferisce alla “Eras B Nuova” (si veda la busta paga di giugno 2022).
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6.3. In definitiva, gli importi giornalieri dell' risultanti dalle buste Pt_2 paga (non oggetto di contestazione alcuna in ordine alla loro correttezza) sono i seguenti:
- RA A: € 19,16 fino al mese di febbraio 2009; € 5,44 dal mese di marzo 2009 in poi;
- RA B: € 13,00 fino al mese di dicembre 2011; € 11,00 dal mese di gennaio 2012 fino al mese di febbraio 2019; € 12,10 dal mese di marzo
2019 in poi.
6.4. Ne consegue che l'importo spettante dovrebbe essere liquidato come segue.
6.4.1. RA A
6.4.1.1. Dai prospetti contenuti nella perizia di parte allegata al ricorso si evince che i giorni di ferie fruiti da giugno 2007 a febbraio 2009 sono pari a 45.
Per tale periodo (per il quale l'importo dell'RA risulta pari, in busta paga, ad € 19,16: si veda la busta paga di febbraio 2009) spetta, quindi, al ricorrente il seguente importo a titolo di RA A: € 862,20 (€ 19,16 x
45).
6.4.1.2. Per il periodo da marzo 2009 a giugno 2022 risultano fruiti (dai prospetti contenuti nella perizia di parte) n. 409 giorni di ferie.
Computando l'RA A nell'importo giornaliero di € 5,44, consegue un importo complessivo (per questo secondo periodo), pari ad € 2.224,96 (€
5,44 x 409 giorni).
6.4.1.3. Complessivamente spetta al ricorrente, a titolo di RA A,
l'importo di € 3.087,16 (€ 862,20 + € 2.224,96).
6.4.2. RA B
6.4.2.1. Dai prospetti annuali della perizia di parte si evince che il numero di ferie fruite da giugno 2007 fino a dicembre 2011 è pari a n. 97 giorni.
Moltiplicando detto numero per l'importo giornaliero di € 13,00, si perviene, in relazione a tale periodo, ad un importo complessivo, a titolo di RA B, di € 1.261,00 (€ 13,00 x 97 giorni).
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6.4.2.2. Nel periodo da gennaio 2012 a febbraio 2019 il ricorrente ha goduto (sulla base dei prospetti contenuti nella perizia di parte) di n. 262 giorni di ferie.
Ne consegue che l'RA B spettante per tale periodo è pari ad €
2.882,00 (€ 11,00 x 262).
6.4.2.3. Nel periodo da marzo 2019 a giugno 2022 il ricorrente ha goduto (sulla base dei prospetti contenuti nella perizia di parte) di n. 95 giorni di ferie.
Ne consegue che l'importo spettante per tale ultimo periodo è pari ad €
1.149,50 (12,10 x 95).
6.4.2.4. Complessivamente spetta al ricorrente, a titolo di RA B, la somma di € 5.292,50 (€ 1.261,00 + € 2.882,00 + € 1.149,50).
6.4.3. In definitiva, l'importo complessivamente spettante al ricorrente a titolo di RA A e B, per il periodo da giugno 2007 a giugno 2022, sarebbe pari alla somma di € 8.379,66 (€ 3.087,16 + € 5.292,50).
6.5. Tuttavia, in ragione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in forza del quale il Giudice non può liquidare ultra petita partium, l'importo deve essere ridotto a quello minore di € 8.072,19, chiesto in ricorso.
7. È altresì fondata la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata.
Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di € 597,94 (8.072,19
: 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Tuttavia, poiché il ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, la condanna al pagamento della somma predetta dovrà essere condizionata alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto potrà essere fatto valere solo da tale momento (art. 2120 cod. civ.).
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8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa dichiarazione della nullità dell'accordo sindacale aziendale del 20/02/2007 nella parte in cui esclude che l'indennità RA venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie, condanna Controparte_1 al pagamento della somma di € 8.072,19 in favore
[...] del ricorrente , a titolo di indennità RA A e B Parte_1 maturata nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo da giugno 2007 a giugno 2022;
- condanna al pagamento della Controparte_1 somma ulteriore di € 597,94 in favore del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR, condizionatamente alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- condanna al pagamento della Controparte_1 rivalutazione monetaria e degli interessi legali in favore del ricorrente sulle somme sopra liquidate;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Stefania Schiava.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 280/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Schiava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
avente ad oggetto: retribuzione delle ferie – disposizioni contenute nell'accordo sindacale-aziendale che escludono talune voci/indennità retributive (RA A e B) – nullità – differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 280/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 05/02/2024, , dipendente Parte_1 dell'Azienda di Trasporti “Ferrovie della Calabria dal 01/05/1988 con CP_1 la qualifica di “operaio a mese” e la mansione di “assistente alla clientela”, inquadrato nel livello 154 del CCNL Autoferrotranvieri, ha esposto che, a seguito dell'accordo intervenuto tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali in data 11/06/2007 (recte, 20/02/2007), era stato istituito, in sostituzione di alcuni trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti,
l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (RA).
In particolare, tale nuova voce retributiva era costituita da una quota A
e una quota B:
- l'RA-quota A) era data dalla somma delle voci rivenienti da accordi sindacali ritenuti superati per la parte economica (che si riferiscono al profilo professionale rivestito e all'inquadramento parametrale, variabile in caso di cambi di qualifica, promozioni e quant'altro abbia riferimento con l'inquadramento tabellare); in essa erano state quindi incluse le precedenti voci retributive costituite da “indennità di presenza” e “nuova indennità di presenza”;
- l'RA-quota B) includeva, invece, la media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20%, e percepite dal personale in servizio alla data del 31/12/2005.
1.1. Tuttavia - espone ancora il ricorrente - le indicate voci retributive, in virtù di detto accordo aziendale, non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite e godute.
Tale accordo stabiliva, infatti, che entrambe le componenti Pt_2 sarebbero state corrisposte esclusivamente per ogni giornata di effettivo lavoro di talché non sarebbero state riconosciute in caso di assenza dal servizio per qualsivoglia motivo mentre in caso di sopraggiunta assenza dal servizio durante la giornata lavorativa, l'indennità sarebbe stata corrisposta in quota percentuale commisurata al valore della prestazione resa.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 280/2024
- che venga dichiarata l'illegittimità dell'Accordo sindacale citato nella parte in cui non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di RA (A e B) durante le ferie del lavoratore, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fini del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità di esse;
- che le vengano condannate a Controparte_1 corrispondere, in suo favore, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 8.072,19 (maturata nel periodo da giugno 2007 a giugno
2022);
- che le vengano condannate al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive sul TFR, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria.
2. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data
05/11/2025: si veda la ricevuta di avvenuta consegna allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 05/12/2025 per l'odierna udienza), non si sono costituite le sicché deve esserne Controparte_1 dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La questione giuridica sottesa alla presente controversia è già stata affrontata da questo Tribunale, anche in altre composizioni, con pronunce dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
4.1. Tali sentenze hanno evidenziato:
- che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109, comma 2, cod. civ. e dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1, della Direttiva 2003/88/CE, quanto al diritto comunitario;
- che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 280/2024
di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano nel corso dell'espletamento delle mansioni che incombono sul lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155, Williams e altri contro ); Controparte_2
- che, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass. ord. n.
22401/2020);
- che, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (RA A ed RA B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse;
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- che, in ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale;
- che, con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe, in astratto, ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto;
il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere, infatti, carattere risarcitorio oppure retributivo,
a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa: in questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti: in questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc. (Tribunale
Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185);
- che, nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e, comunque, la non occasionalità della corresponsione della stessa;
- che deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell'RA (Tribunale di Catanzaro, sentenza
n. 859 del 02/12/2022 allegata al ricorso).
4.2. Si è altresì osservato, in altra pronuncia di questo Tribunale:
- che il percorso motivazionale sopra illustrato trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20216 del 2022, la quale, a sua volta, richiama la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13/01/2022,
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nella causa C-514/20 (DS c/ ), che Parte_3 ha affermato i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite e che chiarisce e conferma le statuizioni della sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri c. plc.; Per_1 Controparte_2
- in particolare, la Corte europea, nella sentenza del 13/01/2022, ha precisato: i) che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (punto 30); ii) che è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (punto 31); iii) che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (punto 32); iv) che, per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (punto 33) (Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 630 del
21/07/2023).
5. Alla luce delle motivazioni appena esposte, appare evidente la nullità
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dell'accordo aziendale-sindacale oggetto di questa controversia, per contrarietà a norma imperativa, qual è l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003 (di attuazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE) in quanto disciplinante il diritto fondamentale e inderogabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36
Cost. (e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.), al godimento di ferie annuali retribuite, nella parte in cui tale accordo esclude che l'indennità RA venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie.
Non vi è dubbio, infatti, che tali elementi retributivi incidano in modo rilevante sulla retribuzione mensile che viene corrisposta al lavoratore assente per ferie, non trattandosi di somme irrisorie e che, pertanto, se escluse, possono senz'altro influire sulla scelta del lavoratore in ordine alla fruizione o meno delle ferie.
Peraltro, non rileva che, in concreto, il lavoratore non abbia rinunciato alla fruizione delle ferie, ma solo che l'omissione del datore di lavoro possa avere «un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore» (Corte di Giustizia dell'UE, sent. 13/01/2022,
Causa C-514/20, punto 32, cit. supra).
6. Il ricorrente ha, pertanto, diritto al pagamento di detta indennità per i giorni di ferie effettivamente goduti.
6.1. In ordine al quantum, i calcoli di parte ricorrente non appaiono corretti.
Essi sono stati effettuati computando:
- l'indennità RA A nelle seguenti misure: € 19,16 al giorno fino al
01/03/2009; € 5,44 fino al 01/03/2019; € 12,10 da tale data ultima data in poi;
- l'indennità RA B nelle seguenti misure: € 13,00 al giorno fino al
01/01/2012; € 11,00 al giorno da tale data in avanti.
6.2. Tuttavia, dalle buste paga prodotte si evince che l' fino al Pt_4 mese di giugno 2022 risulta sempre pari ad € 5,44 al giorno, mentre l'importo di € 12,00 si riferisce alla “Eras B Nuova” (si veda la busta paga di giugno 2022).
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6.3. In definitiva, gli importi giornalieri dell' risultanti dalle buste Pt_2 paga (non oggetto di contestazione alcuna in ordine alla loro correttezza) sono i seguenti:
- RA A: € 19,16 fino al mese di febbraio 2009; € 5,44 dal mese di marzo 2009 in poi;
- RA B: € 13,00 fino al mese di dicembre 2011; € 11,00 dal mese di gennaio 2012 fino al mese di febbraio 2019; € 12,10 dal mese di marzo
2019 in poi.
6.4. Ne consegue che l'importo spettante dovrebbe essere liquidato come segue.
6.4.1. RA A
6.4.1.1. Dai prospetti contenuti nella perizia di parte allegata al ricorso si evince che i giorni di ferie fruiti da giugno 2007 a febbraio 2009 sono pari a 45.
Per tale periodo (per il quale l'importo dell'RA risulta pari, in busta paga, ad € 19,16: si veda la busta paga di febbraio 2009) spetta, quindi, al ricorrente il seguente importo a titolo di RA A: € 862,20 (€ 19,16 x
45).
6.4.1.2. Per il periodo da marzo 2009 a giugno 2022 risultano fruiti (dai prospetti contenuti nella perizia di parte) n. 409 giorni di ferie.
Computando l'RA A nell'importo giornaliero di € 5,44, consegue un importo complessivo (per questo secondo periodo), pari ad € 2.224,96 (€
5,44 x 409 giorni).
6.4.1.3. Complessivamente spetta al ricorrente, a titolo di RA A,
l'importo di € 3.087,16 (€ 862,20 + € 2.224,96).
6.4.2. RA B
6.4.2.1. Dai prospetti annuali della perizia di parte si evince che il numero di ferie fruite da giugno 2007 fino a dicembre 2011 è pari a n. 97 giorni.
Moltiplicando detto numero per l'importo giornaliero di € 13,00, si perviene, in relazione a tale periodo, ad un importo complessivo, a titolo di RA B, di € 1.261,00 (€ 13,00 x 97 giorni).
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6.4.2.2. Nel periodo da gennaio 2012 a febbraio 2019 il ricorrente ha goduto (sulla base dei prospetti contenuti nella perizia di parte) di n. 262 giorni di ferie.
Ne consegue che l'RA B spettante per tale periodo è pari ad €
2.882,00 (€ 11,00 x 262).
6.4.2.3. Nel periodo da marzo 2019 a giugno 2022 il ricorrente ha goduto (sulla base dei prospetti contenuti nella perizia di parte) di n. 95 giorni di ferie.
Ne consegue che l'importo spettante per tale ultimo periodo è pari ad €
1.149,50 (12,10 x 95).
6.4.2.4. Complessivamente spetta al ricorrente, a titolo di RA B, la somma di € 5.292,50 (€ 1.261,00 + € 2.882,00 + € 1.149,50).
6.4.3. In definitiva, l'importo complessivamente spettante al ricorrente a titolo di RA A e B, per il periodo da giugno 2007 a giugno 2022, sarebbe pari alla somma di € 8.379,66 (€ 3.087,16 + € 5.292,50).
6.5. Tuttavia, in ragione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in forza del quale il Giudice non può liquidare ultra petita partium, l'importo deve essere ridotto a quello minore di € 8.072,19, chiesto in ricorso.
7. È altresì fondata la domanda diretta a conseguire il TFR sulle differenze retributive sopra accertate, trattandosi di somme dovute, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale.
Il valore di tale importo deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma sopra liquidata.
Spetta, pertanto, al ricorrente la ulteriore somma di € 597,94 (8.072,19
: 13,5) a titolo di TFR sulle differenze retributive.
Tuttavia, poiché il ricorrente ha dedotto di essere ancora in servizio al momento del deposito del ricorso, la condanna al pagamento della somma predetta dovrà essere condizionata alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto potrà essere fatto valere solo da tale momento (art. 2120 cod. civ.).
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8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa dichiarazione della nullità dell'accordo sindacale aziendale del 20/02/2007 nella parte in cui esclude che l'indennità RA venga corrisposta in caso di assenza del lavoratore per ferie, condanna Controparte_1 al pagamento della somma di € 8.072,19 in favore
[...] del ricorrente , a titolo di indennità RA A e B Parte_1 maturata nei giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro nel periodo da giugno 2007 a giugno 2022;
- condanna al pagamento della Controparte_1 somma ulteriore di € 597,94 in favore del ricorrente a titolo di differenza retributiva sul TFR, condizionatamente alla intervenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- condanna al pagamento della Controparte_1 rivalutazione monetaria e degli interessi legali in favore del ricorrente sulle somme sopra liquidate;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Stefania Schiava.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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