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1 giugno 1983
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27 gennaio 1999
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 37. 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 puo' comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identita' dei suoi genitori ((biologici)) e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Commentari • 2
- 1. La competenza giudiziaria in materia di accesso all’identità del figlio adottato: il Tribunale per i Minorenni e l’esclusione del giudice amministrativoMarco Bencivenga · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 3.351202
[…] Note (1) Legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia. (2) Art. 28 Legge 4 maggio 1983, n. 184. (3) Ibidem. (4) Ibidem. (5) Ibidem. (6) Art. 56 Legge 4 maggio 1983, n. 184. (7) Art. 68 Legge 4 maggio 1983, n. 184. (8) Art. 37 Legge 4 maggio 1983, n. 184. (9) Artt. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 29-bis, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 50, 57, 74, 79 Legge 4 maggio 1983, n. 184. (10) TAR Toscana, sentenza n. 1269 del 2018. […]
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/1988, n. 392Provvedimento: L'art. 37 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ai sensi del quale, nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello stato (indipendentemente dalla regolarità o clandestinità del suo ingresso in Italia), è operante la legge italiana in materia di adozione, […]Leggi di più...
- adozione·
- applicabilità della legge italiana ai procedimenti in corso·
- deroga alle regole del diritto internazionale privato·
- adozione internazionale·
- art. 37 della legge 4 maggio 1983 n. 184·
- minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello stato