CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. Roberta Santoni Rugiu Presidente rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 741 / 2024 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv. EL LL appellanti contro
Controparte_1 avv. Massimo Aragiusto, EL AN, EF ER
SA.BA società cooperativa appellate
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 328/2024 del Tribunale di Prato quale giudice del lavoro, pubblicata il 9 settembre 2024
All'esito della camera di consiglio dell'udienza 9 dicembre 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
e avevano convenuto avanti al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Prato la cooperativa quale datrice di lavoro, nonché la , quale CP_2 Controparte_1 committente responsabile solidale.
In fatto, i ricorrenti avevano premesso di avere lavorato alle dipendenze di come autisti di terzo CP_2 livello super CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, da diverse date dell'anno 2019 fino alle pagina 1 di 14 rispettive dimissioni che essi avevano reso nell'anno 2020 in seguito all'interruzione della prestazione disposta dalla stessa Cooperativa nel marzo 2020.
Avevano aggiunto nel corso dei rispettivi rapporti erano stati addetti in modo esclusivo ai servizi che aveva ricevuto in appalto da , che consistevano nel trasporto nonché nel carico / CP_2 CP_1 scarico merce.
In diritto, i ricorrenti avevano affermato la responsabilità solidale di quale committente ai CP_1 sensi dell'art 29 comma 2 D. Lgvo n. 276/2003, dell'art. 1676 cc o dell'art. 1 comma 248 L. 190/2014.
Ciò premesso, avevano chiesto l'accertamento delle rispettive differenze di retribuzione oggetto delle buste paga di febbraio e marzo 2020, nonché del TFR, da porre a carico solidale della cooperativa quale datrice di lavoro, e della , quale committente responsabile solidale. CP_2 Controparte_1
La si era costituita negando la esistenza di un contratto di appalto, dal momento che Controparte_1
l'accordo stipulato con (“Contratto per la fornitura di servizi di trasporto e operazioni attinenti”, CP_2 doc. 1 res. 1°) era piuttosto di trasporto, E quindi le attività di carico / scarico erano solo accessorie.
Quindi, a carico della committente del trasporto, nemmeno si poteva ipotizzare la pretesa responsabilità solidale per crediti dei lavoratori nei confronti del vettore CP_2
La era rimasta contumace. Controparte_3
Il Tribunale aveva istruito il giudizio con i documenti prodotti dalle parti ed i testi Testimone_1 collega di lavoro dei ricorrenti che aveva condiviso le medesime modalità di svolgimento della prestazione (ud. 14.10.21), responsabile che forniva indicazioni agli Testimone_2 CP_1 autisti di fra cui i ricorrenti (ud. 4.10.22), responsabile per il CP_2 Testimone_3 CP_1 turno di notte che su incarico di forniva indicazioni agli autisti di fra cui i ricorrenti Tes_2 CP_2
(ud.19.10.23.)
Quindi, con la sentenza appellata, aveva accolto la domanda nei confronti di e l'aveva invece CP_2 respinta ei confronti di , così motivando: CP_1
- al contratto fra ed (“Fornitura di servizi di trasporto e operazioni attinenti”, doc. 1 CP_2 CP_1 res. 1°) non si applicava l'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003 in tema di obbligo solidale del committente in materia di appalto
In base ai criteri giurisprudenziali per distinguere un contratto di appalto in tema di trasporto da un contratto di fornitura di servizi di trasporto, nel caso in esame era decisivo che, in base al testo dello stesso contratto (doc. 1 res. 1°), ed alla prova orale, l'obbligo del vettore si riferiva alla sola CP_2 consegna di merce senza ulteriori attività (carico e scarico, facchinaggio, smistamento ecc.), necessarie invece per caratterizzare l'appalto di servizi di trasporto;
per di più, fra le due società nemmeno erano pagina 2 di 14 stati concordati l'esecuzione di una serie di trasporti predeterminati e continuativi, o un corrispettivo unitario
- al contratto fra ed non si applicava nemmeno dall'art. 1 comma 248 L. 190/2014 CP_2 CP_1
Tale disciplina aveva stabilito che, prima della stipula del contratto di trasporto, il committente doveva verificare che il vettore era in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti dei dipendenti, altrimenti il committente era obbligato in solido con il vettore per gli obblighi relativi alle prestazioni ricevute nello svolgimento del contratto di trasporto;
in concreto, tuttavia, prima di concludere il contratto di trasporto nel luglio 2019, aveva acquisito il documento di CP_1 regolarità contributiva relativo a CP_2
- quanto ai crediti rivendicati dai lavoratori verso la datrice erano fondati quelli relativi alle CP_2 mensilità di febbraio e marzo 2020, alla tredicesima e quattordicesima, nonché al TFR, così come calcolati nei conteggi di parte, obblighi retributivi in relazione ai quali la stessa Cooperativa non aveva dimostrato il relativo pagamento
- invece non erano fondati i crediti relativi a ferie e permessi, poiché i lavoratori non avevano assolto il relativo onere di allegazione e prova
- in parziale accoglimento del ricorso, era quindi condannata al pagamento in favore dei ricorrenti CP_2 dei seguenti crediti in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali:
- €. 4.804,10 per Parte_1
- €. 5.648,94 per Parte_2
- €. 5.092,56 per Parte_3
- le spese di lite seguivano la soccombenza da un lato dei ricorrenti nei confronti di , e CP_1 dall'altro lato di nei confronti degli stessi ricorrenti. CP_2
, e avevano appellato la sentenza, Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendone la riforma parziale con accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado.
Motivo 1) Qualificazione del contratto fra società come appalto
Secondo i lavoratori appellanti, in diritto l'errore del Tribunale consisteva nel ritenere che il contratto commerciale stipulato fra le due società (“Contratto per la fornitura di servizi di trasporto e operazioni attinenti”, doc. 1 res. 1°) si dovesse qualificare come trasporto per il solo fatto che le parti lo avevano definito formalmente in questi termini.
L'affermazione contrastava tuttavia con l'art 1372 cc, secondo il quale il contratto ha forza di leggere solo fra le parti, e non anche verso i terzi che non possono di regola esserne coinvolti, con particolare riferimento agli effetti negativi. pagina 3 di 14 Gli accordi fra le società non potevano quindi valere a danno dei lavoratori dipendenti di una delle due,
a maggior ragione non potevano ledere i diritti dei medesimi lavoratori.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, il discrimine fra contratto di appalto e di trasporto doveva essere individuato a prescindere dal contenuto formale degli accordi commerciali, bensì con riferimento alla situazione effettiva.
Infine, la qualificazione giuridica del contratto data dalle parti non vincolava il giudice, tenuto piuttosto a ricostruire ed interpretare l'effettiva volontà dei contraenti in base alle regole legali (artt. 1362 e seguenti cc).
Motivo 2) Qualificazione del contratto fra società come appalto
Secondo i lavoratori appellanti, in diritto l'errore del Tribunale consisteva nel ritenere che l'attività di carico / scarico inerisse al trasporto, e non all'appalto. In proposito, invece, la giurisprudenza aveva affermato che l'attività di carico / scarico si aggiunge al vero e proprio trasporto (inteso come spostamento di cose), comportando la trasformazione in contratto di appalto.
Ulteriore errore in diritto era dovuto all'avere escluso che l'accordo fra le due società presupponesse un'apposita organizzazione di mezzi apprestata da per eseguire in modo continuativo l'incarico CP_2 ricevuto da , sulla base di un prezzo unitario. CP_1
La più recente giurisprudenza sull'appalto di servizi di trasporto si fonda su un'interpretazione sostanzialista del medesimo contratto nel quale, alle obbligazioni tipiche del trasporto, se ne aggiungono altre tese ad organizzare il servizio nell'interesse del committente, in modo tale che il medesimo servizio sia predeterminato e sistematico nell'ambito di una assunzione del rischio da parte del trasportatore sulla base di un corrispettivo unitario.
In concreto, l'istruttoria documentale ed orale aveva mostrato gli indici presuntivi dell'esistenza di un accordo per una serie di trasporti svolti da nell'interesse di , attraverso CP_2 CP_1
l'organizzazione predisposta dalla appaltatrice in funzione del servizio da rendere alla committente.
2.A) Pluralità e continuità di prestazioni
Nel tempo aveva operato sempre per svolgere trasporti su commissione di , con CP_2 CP_1 servizi quotidiani ai quali gli appellanti erano stati addetti, quali autisti delle motrici che CP_2 trasportavano i rimorchi . CP_1
2.B) Durata del rapporto sistematico ed esclusivo
Gli appellanti avevano lavorato quotidianamente come autisti nei servizi di trasporto svolti da in CP_2 funzione di , quantomeno per il periodo settembre 2019 / marzo 2020 nel quale erano CP_1 maturati i crediti rivendicati pagina 4 di 14 2.C) Gli ordini di servizio ricevuti via whatsapp dai dipendenti di provenivano dai responsabili di CP_2
, CP_1
2.D) Corrispettivo base unitario lo stesso contratto di trasporto (“Contratto per la fornitura di servizi di trasporto e operazioni attinenti”, doc. 1 res. 1°) riguardava la disciplina stabile di servizi di trasporto ed il corrispettivo base di ciascun viaggio, si trattava quindi di una disciplina preventiva nella quale i compensi non erano variabili, mentre l'unico dato che poteva mutare nel tempo era il numero dei viaggi giornalieri, ai quali il corrispettivo finale era commisurato sulla base di importi fissi unitari oggetto dell'All. 1 allo stesso contratto
2.E) Attività accessorie al trasporto
Secondo lo stesso contratto, gli autisti erano impegnati non solo nel carico e scarico delle merci ma anche nel loro stoccaggio, si trattava quindi di un compito al di là del mero trasporto, funzionale al complessivo servizio di logistica pattuito fra le due società.
Non era quindi attendibile quanto dichiarato da alcuni testi ( a proposito del fatto che il carico Tes_2
e lo scarico della merce non era incluso negli accordi contrattuali
2.F) Pluralità degli obblighi contrattuali che rafforzavano il carattere continuativo del servizio appaltato
Per eseguire l'incarico stabile di servizi di trasporto, aveva messo a disposizione una pluralità di CP_2 mezzi propri, ovvero le motrici guidate dagli appellanti, che trasportavano i rimorchi di Eurologistica
(I); si era impegnata ad una disponibilità temporale totale sulle 24H tutti i giorni della settimana,
CP_2 festivi compresi (II); si era impegnata ad eseguire le istruzioni ricevute dalla committente, con
CP_2 obbligo di giustificare eventuali difformità (III); si era assunta il rischio relativo alla gestione del
CP_2 servizio, con connessa responsabilità verso i terzi (IV); la non poteva rifiutare i servizi di
CP_2 trasporto richiesti dalla Eurologistica (V)
Motivo 3) Qualificazione del contratto fra società come appalto
Secondo i lavoratori appellanti, il terzo errore del Tribunale consisteva nell'avere ritenuto irrilevanti le attività di carico / scarico, come anche l'utilizzo del transpallet.
Al contrario, si trattava di ulteriore profilo di fondatezza della domanda poiché tali attività non erano inerenti al vero e proprio trasporto, bensì all'appalto di servizi di trasporto
In generale, infatti, gli autisti sono tenuti a collaborare alle operazioni di carico e scarico della merce ma non anche a riempire / svuotare i container, o comunque ad operazioni di facchinaggio.
Motivo 4) Ferie e permessi non goduti
pagina 5 di 14 Secondo i lavoratori appellanti, ulteriore errore del Tribunale era l'avere negato il credito maturato dai lavoratori per ferie e permessi non goduti, rivendicato nei confronti sia della datrice sia della committente.
In proposito, la sentenza aveva posto l'onere della prova a carico dei lavoratori sulla base di giurisprudenza nazionale che richiedeva al lavoratore di dimostrare la prestazione anche nei giorni destinati al riposo.
Al contrario, era necessario fare riferimento alla giurisprudenza della CGUE in tema di retribuzione per ferie (sentenze 6 novembre 2018 Grand Chambre CGUE), a sua volta recepita dalla Corte di
CA (sentenze n. 21780/2021, n. 23153/2022), secondo la quale piuttosto era il datore di lavoro onerato della dimostrazione di avere assolto il proprio obbligo di concedere il riposo ai dipendenti, i quali potevano legittimamente perdere tale diritto solo qualora avessero rifiutato l'offerta datoriale.
Motivo 5) Responsabilità solidale di CP_1
Sulla base dei motivi precedenti, gli appellanti concludevano chiedendo la riforma della sentenza:
* nei confronti di per quanto riguarda i crediti per ferie e permessi non goduti (motivo 4) CP_2
* nei confronti di , per quanto riguarda l'intero debito di (motivi 1,2,3,4) a titolo di CP_1 CP_2 responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003 o dell'art. 1676 cc.
La si era costituita, ed in via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per manifesta infondatezza, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda retributiva per mancanza della pretesa responsabilità solidale a proprio carico. Nel merito, aveva chiesto il rigetto dello stesso appello per infondatezza.
La non si era costituita. Controparte_3
§§§
Questioni preliminari
All'ud. 23.9.25, la difesa degli appellanti aveva riferito che - dopo avere tentato invano di notificare l'appello al legale rappresentante di ed avere così appurato che la cooperativa era fallita già CP_2 nell'anno 2022 (vedi visura CCIAA di Foggia) - aveva rinunciato alla domanda nei confronti della stessa Cooperativa.
A tal fine, il difensore degli appellanti aveva depositato atto di rinuncia nei confronti di nel quale, CP_2 preso atto della sua dichiarazione di fallimento, aveva chiesto che il giudizio proseguisse nei confronti di , per non essere le due società legate da litisconsorzio necessario. CP_1
pagina 6 di 14 A fronte delle eccezioni della difesa di , con ordinanza resa alla medesima udienza, il CP_1
Collegio aveva autorizzato il deposito di note sulle questioni processuali e di merito coinvolte nella rinuncia dei lavoratori.
Le parti avevano depositato le rispettive note nel mese di novembre 2025.
aveva sostenuto che la rinuncia dei lavoratori alla domanda nei confronti della datrice, CP_1 obbligata principale al pagamento delle retribuzioni oggetto del ricorso, avrebbe reso l'appello improcedibile e/o infondato anche nei confronti della pretesa obbligata solidale.
Nonostante che la formulazione testuale fosse di rinuncia dovuta esclusivamente all'avvenuto fallimento datoriale, si trattava di una sostanziale remissione del debito che estingueva l'intera obbligazione (art. 1236 cc), equivalendo quindi ad una vera e propria volontà contraria a far valere ogni credito derivante dal rapporto con la Cooperativa.
Poiché la remissione accordata al debitore principale libera anche i fideiussori (art 1239 comma 1 cc),
l'appello riguardava un obbligo retributivo ormai estinto nei confronti di qualunque ipotetico debitore.
Nei confronti di , i lavoratori avevano fatto valere esclusivamente un obbligo solidale (che CP_1 presupponeva la qualificazione in termini di appalto del contratto di trasporto), di natura accessoria ed in funzione di garanzia. E secondo la giurisprudenza, dopo le modifiche all'art. 29 (DL 5/12 conv. in L.
35712 e L. 92/12), la garanzia del committente era sussidiaria, ovvero accessoria / dipendente da quella principale a carico del datore.
Infine, la condotta processuale dei lavoratori contrastava anche con i principi di buona fede e correttezza di cui all'art. 88 cpc, e con il principio di economia dei mezzi processuali.
Proseguire il giudizio nei confronti dell'obbligato solidale dopo avere rinunciato alla domanda verso quello principale era un dispendio inutile di attività, mancando ormai il pilastro dell'intera azione di responsabilità.
In altri termini, una volta che il giudizio era privato del suo oggetto principale, inevitabilmente veniva meno anche l'interesse agli effetti accessori. E, se per legge il committente era garante dell'obbligo altrui, tale posizione non poteva sopravvivere all'estinzione dell'obbligo principale, mentre il committente poteva opporre al lavoratore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il datore (fra cui l'estinzione conseguente alla rinuncia).
Per contro, il Collegio condivide e recepisce gli opposti argomenti della difesa dei lavoratori appellanti.
Prima di tutto, nemmeno si può prospettare una remissione del debito, dal momento che la rinuncia nei confronti di era espressamente formulata per il solo fatto di avere appurato il suo fallimento, CP_2 ferma restando l'intenzione dei lavoratori di realizzare i propri crediti retributivi nei confronti di
(vero e proprio nucleo del presente giudizio). CP_1
pagina 7 di 14 Del resto, in pendenza dell'appello sull'esistenza dell'obbligo solidale, dal punto di vista logico sfuggirebbe il senso di rimettere l'intero debito, non solo verso la datrice fallita, ma anche verso la committente in bonis.
Inoltre, la rinuncia era limitata a e non produceva effetti nei confronti . CP_2 CP_1
In linea generale dovevano essere distinte le diverse ipotesi di rinuncia:
- agli atti del giudizio ex art. 306 cpc, che estingue il giudizio senza estinguere l'azione (art. 310 cpc)
- alla domanda, che incide sull'oggetto del giudizio
- all'azione, come atto di disposizione sostanziale del diritto.
In concreto, la rinuncia era espressamente limitata alla domanda retributiva svolta in origine nei confronti della datrice, espressione del principio dispositivo della situazione soggettiva dedotta in giudizio, che quindi non estendeva i suoi effetti né alla diversa domanda nei confronti della committente, né a maggior ragione all'intera azione (già recepita nella sentenza appellata).
La formulazione testuale era chiara nel limitarsi alla sola domanda nei confronti della cooperativa, e ciò per il solo fatto che nel frattempo era fallita.
Per effetto del principio dispositivo, una domanda può essere rinunciata anche in appello poiché la restrizione dell'oggetto del giudizio è sempre permessa, a differenza della sua estensione. Infatti, sono rimesse alla parte le scelte difensive sulla sorte delle proprie domande, purché i conseguenti effetti che si producono sulle altre parti rispettino i principi del contraddittorio e del diritto di difesa.
Per di più, la rinuncia - intervenuta in fase di appello contro una sentenza che aveva accolto la domanda retributiva nei confronti di – non poteva che riguardare gli atti del secondo grado, comportando il CP_2 passaggio in giudicato della sentenza in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione.
L'estinzione del giudizio (art. 310 cpc) rende inefficaci gli atti compiuti, ma non anche le sentenze di merito pronunciate nel corso dello stesso giudizio, come quella che nel caso in esame aveva accolto parte del credito retributivo degli appellanti nei confronti di (capo di decisione divenuto CP_2 definitivo).
Inoltre, la responsabilità solidale dell'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003 è una garanzia impropria. La domanda nei confronti del committente, diretta a riprodurre a suo carico gli effetti di quella nei confronti del datore, è fondata su un titolo autonomo e indipendente da quello che i lavoratori vantavano nei confronti dello stesso datore.
L'art. 29 cit. riferisce la garanzia ad un titolo distinto da quello nei confronti del datore, considerata la diversità dei rapporti sostanziali fra rapporto di lavoro dipendente / datore, e contratto di appalto datore
/ committente. pagina 8 di 14 Inoltre, in caso di chiamata in garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia soni scindibili.
E ciò, a maggior ragione, quando si tratta di solidarietà passiva ai sensi dell'art 29 D. Lgvo n. 276/2003, che non fonda un litisconsorzio necessario, perché non fa sorgere un rapporto unico, non scindibile, bensì rapporti giuridici distinti, scindibili (nel senso che il lavoratore creditore dell'obbligo retributivo può ripetere l'intero suo credito da ciascuno dei condebitori).
Si deve infatti distinguere quando la causa dell'obbligo è la stessa nei confronti dei più titolari passivi coobbligati sul debito comune, rispetto a quando invece (come nel presente giudizio) gli obblighi dei titolari passivi fanno riferimento a cause diverse (contrattuale nei confronti del datore, legale nei confronti del committente).
Di conseguenza, nel caso di coobbligati rispetto ad un debito comune, la rinuncia da parte del creditore alla domanda nei confronti di un debitore si estende a tutti gli altri debitori. Invece, quando (come nel presente giudizio) si hanno coobbligati sulla base di cause diverse, la rinuncia nei confronti di un debitore rimane limitata allo stesso, e non si estende agli altri.
Rinunciata la sola domanda degli appellanti nei confronti di considerando il carattere scindibile CP_2 rispetto alla domanda nei confronti di , la estinzione conseguente non si estendeva alla CP_1 committente.
Fra le due società non si prospetta un litisconsorzio necessario processuale, che la giurisprudenza limita ai soli casi nei quali vi sarebbe pericolo concreto di contrasto fra giudicati, nemmeno ipotizzabile nel caso in esame in cui:
- era passata in giudicato la sentenza che accertava l'obbligo retributivo principale del datore
- era devoluta in appello la domanda nei confronti del committente responsabile solidale per il medesimo obbligo.
In conclusione, preso atto della rinuncia alla domanda nei confronti della sola dichiarata CP_2
l'estinzione del giudizio limitatamente alla Cooperativa (art. 310 cpc), vanno superate anche le ulteriori eccezioni preliminari svolte nella memoria di costituzione in secondo grado, inerenti la CP_1 manifesta infondatezza dell'appello ed il difetto di legittimazione passiva della stessa società per mancanza della pretesa responsabilità solidale a carico della committente rispetto alla domanda retributiva.
Merito
Motivi 1), 2), 3), 5)
L'appello affronta la qualificazione giuridica del “Contratto per la fornitura di servizi di trasporto e operazioni attinenti” (doc. 1 res. 1°) fra e in esecuzione del quale è pacifico che i CP_1 CP_2
pagina 9 di 14 lavoratori appellanti avessero operato come autisti nel periodo controverso 2019 / 2020 alla guida dei veicoli della datrice destinati al trasporto dei rimorchi della committente . CP_2 CP_1
Le censure alla sentenza concernono sia profili di diritto (criteri per distinguere il contratto di appalto di servizi di trasporto dal semplice contratto di trasporto) che di fatto (circostanze da valorizzare ai fini di tali criteri)
Prima di tutto, è necessario fare il punto sullo sviluppo attuale della giurisprudenza di legittimità, successiva a quella più risalente citata dal Tribunale.
Da ultimo Cass. n. 22541/2025 ha richiamato i precedenti conformi n. 14670/2015, 18751/2018,
20413/2019, 6449/2020, 24984/2022, 9126/2023, 21386/2023 e n. 25551/2023, per ribadire che:
- il contratto di appalto di servizio di trasporto si caratterizza per la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi e persone da parte del trasportatore destinata all'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei servizi di trasporto da effettuare, stabilità della organizzazione che invece manca nel semplice contratto di trasporto
- connotati rivelatori di tale organizzazione sono la molteplicità e sistematicità dei trasporti, concordati ed eseguiti nel tempo, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore
- anche a prescindere dalla regolazione formale del contratto, la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto (e non di una molteplicità di semplici contratti di trasporto), opera in presenza di indici di un vincolo unico ed onnicomprensivo, con prestazioni continuative e predeterminate
- nel senso di un unitario rapporto di appalto (e non di singoli rapporti di trasporto), depongono elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni, consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di trasferimenti di cose / persone singoli o sporadici, bensì destinato ad eseguire un servizio di trasferimento di carattere continuativo
- qualificato il contratto come appalto di servizi di trasporto, ne discende la responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, mentre non opera la diversa responsabilità solidale dell'art. 83-bis DL n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 1, comma 248, lettera b, L. n. 190/2014, né si applica l'art. 1677-bis c.c., come novellato, da ultimo, dall'art. 37 bis DL
n. 36/2022, introdotto con L. di conversione n. 79/2022.
Applicati tali principi al caso in esame, l'appello dei lavoratori va accolto.
Infatti, sia il contenuto del contratto (“Fornitura di servizi di trasporto e operazioni attinenti”, doc. 1 res. 1°), sia l'istruttoria orale avevano confermato l'affidamento a della organizzazione non di CP_2
pagina 10 di 14 trasporti singoli e individuati, bensì del complessivo servizio di trasporto (o una sua parte) di
. CP_1
Già il testo conteneva previsioni qualificanti per quanto riguardava la durata (un anno, rinnovabile alla scadenza, punto IV contratto doc. 1 res. 1°); l'autonomia gestionale del vettore ( si impegnava a CP_2 svolgere il servizio di trasporto con la propria organizzazione di mezzi e persone, punto V); gli obblighi di quanto ai mezzi ed alle persone da destinare ai servizi di trasporto (punto VI); le modalità CP_2 esecutive secondo le quali avrebbe indicato il nominativo del responsabile addetto alla gestione CP_2 dei rapporti con quanto agli aspetti operativi ed alla organizzazione del personale (punto CP_1
VII); la disponibilità di a ricevere incarichi di servizi di trasporto nell'arco delle 24 ore tutti i CP_2 giorni della settimana, festivi compresi (punto VII); l'impegno di a garantire la continuità del CP_2 servizio oggetto della disponibilità, con previsione di una penale che avrebbe potuto CP_1 applicare in caso di inadempimento, con l'ulteriore precisazione che qualsiasi interruzione del servizio da parte di avesse comportato il blocco delle attività di , per ogni giorno di CP_2 CP_1 interruzione del servizio, avrebbe autorizzato quest'ultima ad applicare una penale pari a 5 volte il fatturato medio giornaliero prodotto dal vettore (punto X).
In sostanza, l'accordo riguardava un servizio continuativo di trasporto di merce, con tutti le attività accessorie connesse, che si impegnava a svolgere con propri mezzi e proprio personale, a fronte di CP_2 un corrispettivo predeterminato, avvalendosi quindi della propria struttura imprenditoriale
(organizzazione di mezzi e di persone), e con rischio a proprio carico. A fronte di tale servizio, che poteva essere richiesto da in qualsiasi momento, e come tale doveva essere eseguito CP_1 immediatamente da il corrispettivo non era stabilito per i singoli trasporti, bensì in modo CP_2 omnicomprensivo per tutte le attività svolte, a fronte dei costi previsti / sostenuti (punto II).
Il carattere stabile del servizio era palese nell'intero regolamento contrattuale, secondo il quale CP_2 metteva a disposizione di la propria struttura imprenditoriale, ed in particolare gli autisti CP_1 destinati a condurre le motrici che trasportavano i semirimorchi di , assumendosi quindi il CP_1 rischio derivante dallo stesso servizio.
La conclusione era avvalorata dalle penali, anche di importo significativo, previste dalle parti qualora non avesse garantito la continuità dei trasporti, peraltro a fronte di richieste di che CP_2 CP_1 potevano pervenire nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi compresi.
Va quindi escluso che lo stesso contratto fosse fonte di singoli incarichi di trasporto autonomi, da compensare separatamente, come avvalorato anche dalla previsione di una pre-fattura mensile con il riepilogo dei servizi resi e delle tariffe applicabili, tali da determinare il totale dovuto per i servizi svolti nello stesso mese (punto II). pagina 11 di 14 Ai fini della qualificazione giuridica, è irrilevante che non avesse affidato in esclusiva le CP_1 proprie attività di trasporto a essendo piuttosto decisivo che quest'ultima avesse messo a CP_2 disposizione la propria struttura imprenditoriale di mezzi e personale, vincolandosi per un periodo annuale rinnovabile ad eseguire ogni trasporto venisse richiesto in qualsiasi momento.
Anche la prova orale aveva confermato la conclusione che il rapporto fra le due società, così come concordato nel contratto e di fatto eseguito, consistesse in un vincolo complessivo relativo al servizio di trasporto offerto da ad , non limitato all'esecuzione di singoli trasferimenti di cose. CP_2 CP_1
In tal senso convergevano le deposizioni dei testi:
* dipendente e collega di lavoro degli appellanti, il quale riferiva di avere Testimone_1 CP_2 lavorato stabilmente come autista alla guida delle motrici destinate al trasporto dei rimorchi CP_2
nel periodo controverso 2019 / 2020, ricevendo indicazioni da CP_1 Testimone_2 coordinatore dei servizi di affidati a terzi CP_1
* dipendente , il quale riferiva che, nello stesso periodo controverso, i Testimone_2 CP_1 servizi commissionati da a erano abitualmente eseguiti (mentre erano rifiutati CP_1 CP_2 esclusivamente qualora la cooperativa non disponesse di autisti idonei perché erano malati o dovevano rimanere a riposo, oppure non disponesse delle motrici rimaste distanti dal luogo di partenza); il teste aggiungeva di essere in contatto con il preposto di il quale gli indicava l'autista che avrebbe CP_2 eseguito i singoli trasporti, di modo che potesse dare indicazioni pratiche sul servizio in una Tes_2 chat condivisa fra lui stesso, l'autista, il preposto di e (responsabile CP_2 Testimone_3 CP_1 per i turni notturni); il teste precisava inoltre che ogni giorno destinava tre o quattro autisti ai CP_2 servizi di trasporto per , e che i lavoratori appellanti facevano parte di tale gruppo CP_1
* dipendente , il quale confermava che i lavoratori appellanti avevano Testimone_3 CP_1 lavorato come autisti di nell'ambito dei servizi di trasporto per , e che egli riceveva CP_2 CP_1 le indicazioni dei loro nominativi dal collega Tes_2
Appurato che al caso in esame si applica la responsabilità solidale dell'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, è irrilevante il richiamo all'art. 83-bis DL n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 1, comma 248, lettera b, L. n. 190/2014.
Tale norma ha introdotto una responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore nel corso del contratto di trasporto, regolando in via autonoma la responsabilità solidale del committente in caso di trasporto, rispetto alle regole applicabili in caso di appalto.
In particolare, nel trasporto la responsabilità solidale del committente ha un più breve termine di decadenza di un anno, e discende dall'omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del pagina 12 di 14 vettore, omissione invece irrilevante nella responsabilità dell'art. 29 D. Lgvo. n. 276/2003 (Cass. n.
25551/2023; n. 24981/2022).
Le conclusioni ora dette non sono modificate nemmeno dall'art. 1677-bis c.c., come novellato, da ultimo, dall'art. 37 bis DL n. 36/2022, introdotto con L. di conversione n. 79/2022, volto a disciplinare la “prestazione di due o più servizi di logistica” ed a ribadire l'applicazione alle attività di trasferimento di cose delle norme sul contratto di trasporto di cose.
Infatti, da tale norma non si può desumere alcuna esclusione in ordine alla qualificazione della presente vicenda in termini di contratto di appalto, e connessa responsabilità solidale del committente, di cui all'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003.
In conclusione, accolti i motivi di appello 1, 2, 3 e 5, ai sensi dell'art. 29 D. Lgvo n. 276/2003 va dichiarata la responsabilità solidale della committente per i medesimi crediti retributivi dei lavoratori, che il Tribunale aveva già accertato nei confronti della datrice.
Di conseguenza, la sentenza va riformata, pronunciando a carico della società appellata la medesima condanna che, in primo grado, era stata accolta nei confronti della cooperativa.
Si tratta dei seguenti importi in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali:
€. 4.804,10 per Parte_1
€. 5.648,94 per Parte_2
€. 5.092,56 per . Parte_3
Motivo 4)
L'appello va superato per quanto riguarda la domanda retributiva per mancato godimento di ferie e permessi dei lavoratori appellanti, respinta dal Tribunale per difetto di allegazione e prova.
In proposito, le censure dei lavoratori appellanti si incentravano sul riparto dell'onere della prova, fra lavoratore e datore, la questione divenuta irrilevante in seguito alla rinuncia della domanda nei confronti di CP_2
Poiché la presente pronuncia riguarda esclusivamente la residua domanda nei confronti di
, è inevitabile prendere atto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale < CP_1 la responsabilità solidale del committente, ex art. 29 D. Lgvo n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti >, Cass. n. 1450/2025, n.
8955/2017, n. 10354/2016.
Spese di lite
Le spese di lite di primo e di secondo grado seguono la predominante soccombenza di CP_1
(accoglimento motivi di appello 1), 2), 3) e 5) in tema di qualificazione giuridica del contratto in pagina 13 di 14 termini di appalto e conseguente responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgvo n. 276/2003), rispetto alla quale è assolutamente residuale il rigetto del motivo di appello 4), relativo alle sole voci di ferie e permessi.
Le spese sono liquidate come da dispositivo nell'ambito dello scaglione di valore riferibile al giudizio, con distrazione in favore del procuratore EL LL, che sia dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ai sensi dell'art. 310 cpc, vista la rinuncia alla domanda da parte dei lavoratori, dichiara la estinzione Cont del giudizio nei confronti di . Controparte_5
In parziale accoglimento dell'appello dei lavoratori nei confronti di , riforma in parte Controparte_1 la sentenza appellata e condanna la società appellata al pagamento dei seguenti crediti in linea capitale:
- €. 4.804,10 per Parte_1
- €. 5.648,94 per Parte_2
- €. 5.092,56 per Parte_3
Per tutti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle rispettive somme rivalutate, dalle singole scadenze al saldo.
Condanna al pagamento in favore dei lavoratori appellanti delle spese di lite di entrambi i CP_1 gradi, liquidate in €. 5.388,00 per il primo ed in €. 5.809,00 per il secondo, oltre spese generali 15%,
Iva e Cpa, da distrarre in favore del procuratore EL LL dichiaratosi antistatario.
Firenze, 9 dicembre 2025. La Presidente est. dr. Roberta Santoni Rugiu
pagina 14 di 14