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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3202/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3202/2017 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MORBIDELLI CRISTIANO e dell'avv. TRIBUIANI LAURO ( VIA DEI LUDI N.4 64011 ALBA ADRIATICA;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Dei Ludi, 4 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. MORBIDELLI CRISTIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Controparte_2 P.IVA_2 CAMILLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 32/A 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. ORLANDO CAMILLO Cont
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO e dell'avv. , CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MONTERUMICI 8 31100 TREVISOpresso il difensore avv.
ZAMPESE MASSIMO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta si oppone all'ordinanza ingiunzione con la quale il comune di Pt_1
gli ha intimato di pagare euro 1266,77 per violazione del Codice della Strada per un CP_2 verbale mai pervenutole. Contesta la notifica ricevuta dal portiere dello stabile in luogo ove il legale rappresentante della società non era più residente.La multa andava comunque notificata in mani proprie. Il comune di chiede il rigetto della opposizione facendo presente che la ditta CP_2 si era opposta davanti al giudice di Pace di Teramo che ha respinto l'opposizione. In quanto ove è stato cercato il legale rappresentante comunque svolgeva la propria attività.Così si era costituita abaco, Il giudice di pace ha ritenuto valida la notifica in stabile ove il legale rappresentante esercita la propria attività. Afferma l'appellante che la notifica presso il luogo che risulta dell'anagrafe tributaria non aggiornata non può essere valida, contrastando con l'articolo 145 codice di rito.
Resistono gli appellati chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 stabilisce che "c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione...". Il Comune ha dimostrato che il legale rappresentante della ditta svolge altra attività lavorativa, come rappresentante di altra ditta, all'indirizzo ove è stato notificato con la formula al portiere dello stabile;
e pertanto la notifica del verbale deve ritenersi valida. Tanto più che è stata ricevuta da persona di famiglia , come in via dubitativa ammesso dallo stesso trasgressore, in luogo ove lo stesso ha attività lavorativa. se è vero che, qualora la notificazione non sia avvenuta mediante consegna in mani proprie, la notificazione al destinatario va fatta ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, senza necessità di una preventiva infruttuosa ricerca presso la casa di abitazione, essendo i diversi luoghi indicati alternativi l'uno all'altro e fungibili, è altrettanto vero che la prevista mancanza di un ordine preferenziale riguarda tali luoghi, soltanto ove essi siano situati tutti nel medesimo territorio comunale (v. tra le tante Cass. 2266/2010), n. 17504/03, n. 11077/02). Ora, in un luogo ove è stato residente, ove è tornato a risiedere, e successivamente ha aperto una società, non segnalando il proprio cambio di residenza all'Anagrafe
Tributaria; per di più nel medesimo comune ove ha temporaneamente trasferito la residenza;
il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe si è iscritti e poiché il domicilio fiscale e la residenza sono concetti diversi (anche se, nella maggior parte dei casi e con specifico riferimento alle persone fisiche, coincidono), deve precisarsi che l'art. 58, comma 2, che disciplina l'ipotesi del trasferimento della propria residenza anagrafica in altro Comune, si riferisce specificamente alla pagina 2 di 3 variazione di "domicilio", mentre del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, disciplina le variazioni dell'"indirizzo". Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che "domicilio fiscale" ed "indirizzo" sono concetti diversi: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi
(D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58); l'indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60). Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni;
gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo
Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale prevede un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni. (Cass., 6 ottobre 2017,
n. 23334, in motivazione).
La giurisprudenza, in merito, ha affermato che "In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento" (Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137).
Dunque, il riferimento alla "avvenuta variazione anagrafica" deve essere ricondotto al giorno della comunicazione della comunicazione della variazione d'indirizzo a cura del contribuente, mentre non rileva, per evidenti ragioni di certezza del diritto, il successivo perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.
Ne consegue che la notifica del verbale va ritenuta valida;
anche se la società cui fa riferimento il Comune è costituita un anno dopo, evidente è la volontà di mantenere per il Contribuente il medesimo domicilio fiscale, la cui variazione egli comunque ha l'onere di comunicare ove voglia che le risultanze dell'Anagrafe tributaria siano esatte;
e poi le persone giuridiche, di cui l'opponente è legale rappresentante, sicuramente hanno l'obbligo di comunicare anche la variazione dell'indirizzo del legale rappresentante. Ne consegue pertanto che la notifica anche del verbale deve essere ritenuta valida, e pertanto l'appello va respinto con spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida per ciascuna parte in euro 1279 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 4 marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3202/2017 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MORBIDELLI CRISTIANO e dell'avv. TRIBUIANI LAURO ( VIA DEI LUDI N.4 64011 ALBA ADRIATICA;
, elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Dei Ludi, 4 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. MORBIDELLI CRISTIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDO Controparte_2 P.IVA_2 CAMILLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO N. 32/A 64014 MARTINSICUROpresso il difensore avv. ORLANDO CAMILLO Cont
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPESE MASSIMO e dell'avv. , CP_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA MONTERUMICI 8 31100 TREVISOpresso il difensore avv.
ZAMPESE MASSIMO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta si oppone all'ordinanza ingiunzione con la quale il comune di Pt_1
gli ha intimato di pagare euro 1266,77 per violazione del Codice della Strada per un CP_2 verbale mai pervenutole. Contesta la notifica ricevuta dal portiere dello stabile in luogo ove il legale rappresentante della società non era più residente.La multa andava comunque notificata in mani proprie. Il comune di chiede il rigetto della opposizione facendo presente che la ditta CP_2 si era opposta davanti al giudice di Pace di Teramo che ha respinto l'opposizione. In quanto ove è stato cercato il legale rappresentante comunque svolgeva la propria attività.Così si era costituita abaco, Il giudice di pace ha ritenuto valida la notifica in stabile ove il legale rappresentante esercita la propria attività. Afferma l'appellante che la notifica presso il luogo che risulta dell'anagrafe tributaria non aggiornata non può essere valida, contrastando con l'articolo 145 codice di rito.
Resistono gli appellati chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 stabilisce che "c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione...". Il Comune ha dimostrato che il legale rappresentante della ditta svolge altra attività lavorativa, come rappresentante di altra ditta, all'indirizzo ove è stato notificato con la formula al portiere dello stabile;
e pertanto la notifica del verbale deve ritenersi valida. Tanto più che è stata ricevuta da persona di famiglia , come in via dubitativa ammesso dallo stesso trasgressore, in luogo ove lo stesso ha attività lavorativa. se è vero che, qualora la notificazione non sia avvenuta mediante consegna in mani proprie, la notificazione al destinatario va fatta ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, senza necessità di una preventiva infruttuosa ricerca presso la casa di abitazione, essendo i diversi luoghi indicati alternativi l'uno all'altro e fungibili, è altrettanto vero che la prevista mancanza di un ordine preferenziale riguarda tali luoghi, soltanto ove essi siano situati tutti nel medesimo territorio comunale (v. tra le tante Cass. 2266/2010), n. 17504/03, n. 11077/02). Ora, in un luogo ove è stato residente, ove è tornato a risiedere, e successivamente ha aperto una società, non segnalando il proprio cambio di residenza all'Anagrafe
Tributaria; per di più nel medesimo comune ove ha temporaneamente trasferito la residenza;
il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe si è iscritti e poiché il domicilio fiscale e la residenza sono concetti diversi (anche se, nella maggior parte dei casi e con specifico riferimento alle persone fisiche, coincidono), deve precisarsi che l'art. 58, comma 2, che disciplina l'ipotesi del trasferimento della propria residenza anagrafica in altro Comune, si riferisce specificamente alla pagina 2 di 3 variazione di "domicilio", mentre del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, disciplina le variazioni dell'"indirizzo". Anche la Corte di Cassazione ha chiarito che "domicilio fiscale" ed "indirizzo" sono concetti diversi: il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi
(D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58); l'indirizzo, invece, è il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60). Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni;
gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo
Comune di domicilio fiscale sono, invece, disciplinati dal successivo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale prevede un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni. (Cass., 6 ottobre 2017,
n. 23334, in motivazione).
La giurisprudenza, in merito, ha affermato che "In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 (nel testo applicabile "ratione temporis"), gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento" (Cass., 22 dicembre 2021, n. 41137).
Dunque, il riferimento alla "avvenuta variazione anagrafica" deve essere ricondotto al giorno della comunicazione della comunicazione della variazione d'indirizzo a cura del contribuente, mentre non rileva, per evidenti ragioni di certezza del diritto, il successivo perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.
Ne consegue che la notifica del verbale va ritenuta valida;
anche se la società cui fa riferimento il Comune è costituita un anno dopo, evidente è la volontà di mantenere per il Contribuente il medesimo domicilio fiscale, la cui variazione egli comunque ha l'onere di comunicare ove voglia che le risultanze dell'Anagrafe tributaria siano esatte;
e poi le persone giuridiche, di cui l'opponente è legale rappresentante, sicuramente hanno l'obbligo di comunicare anche la variazione dell'indirizzo del legale rappresentante. Ne consegue pertanto che la notifica anche del verbale deve essere ritenuta valida, e pertanto l'appello va respinto con spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida per ciascuna parte in euro 1279 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 4 marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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