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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier ConIGliere rel. dott. Alberto Valle ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 140/2024 promossa con ricorso depositato il 22.4.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRETA REGALDO, presso il cui studio in Torino, via Susa n. 35, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata e trasmessa su documento informatico, allegata alla busta contenente il ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PAOLO MULITSCH e dall'avv. GIULIO CAMBER, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Gorizia, Corso Italia n. 51, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO con l'intervento del
, in persona del Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 966/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
26.10.2023 e non notificata – “cessazione degli effetti civili del matrimonio” CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“I coniugi intendono risolvere ogni questione riguardante i figli ed economica tra di loro, con espressa esclusione delle domande contenute nella causa già iscritta sub RG 7994/2021
Trib. Torino, oggi RG 1153/2023 Corte d'App. Torino, pertanto così si conclude
- I figli minori , nata ad [...] il [...], ed , nato ad [...], il [...], Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, avranno residenza prevalente e collocazione principale presso la residenza materna sita in Torino, via Boston n.59; il IG. , con il CP_1
presente atto acconsente che la loro residenza sia trasferita a Torino, ove risiede la madre.
Il medesimo si impegna, qualora il presente atto non risultasse utile al tale scopo, a sottoscrivere il consenso presso l'organo, a ciò deputato.
- Tenuto conto della distanza tra la residenza del padre e quella dei figli, degli impegni lavorativi del IG. e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori, previo CP_1
congruo preavviso ed accordo tra i genitori da determinarsi di volta in volta, il padre avrà la facoltà di tenerli con sé un fine settimana (o giornata intera) al mese, nonché dieci giorni durante le festività natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza per la vigilia ed il giorno di Natale;
5 giorni durante le festività pasquali e due settimane di vacanze consecutive durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto - 16-31 agosto, concordando tale periodo entro il 31 maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori (in assenza di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con ed;
Per_1 Per_2
- Quale contributo al mantenimento dei minori il padre verserà mensilmente alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro
1.500,00 (euro 750,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISAT, e contribuirà alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Udine, 28 agosto
2015, nella misura del 60%, restando il residuo 40%, a carico della madre. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_1 - I coniugi dichiarano la rispettiva autosufficienza economica e pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto, quale contributo al mantenimento.
- La IG.ra , con la sottoscrizione del presente atto, cede la propria Parte_1
quota del 1% della società DD CF/P.iva Parte_2 P.IVA_1
, al IG. , a fronte del pagamento della somma di Euro 4.000,00 Per_3 CP_1
(quattromila) da versarsi al momento dell'iscrizione della cessione della quota alla CCIAA.
La stessa, si impegna, altresì, se necessario, a rilasciare procura speciale, (i cui costi saranno
a totale carico del IG. SS), ovvero a recarsi presso un notaio, o ove deputato, per formalizzare detta cessione, qualora il presente atto non risultasse utile allo scopo.
- Null'altro gli ex coniugi hanno rispettivamente da pretendere”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Udine - dopo avere dichiarato, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Farra d'Isonzo (GO) il 16.12.2000 tra il ricorrente e la resistente - con la successiva sentenza CP_1 Parte_1
definitiva n. 966/2023 dd. 12-26.10.2023 affidava in via condivisa a entrambi i genitori i figli minori e , con collocamento prevalente presso la madre a Cividale del Per_1 Per_2
Friuli o “zona limitrofa”, non autorizzando il trasferimento della madre stessa a Torino;
disciplinava il diritto di visita del padre;
poneva a carico di quest'ultimo a titolo di contributo di mantenimento dei due figli l'importo complessivo di Euro 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale;
attribuiva alla madre l'assegno unico;
compensava le spese di lite.
2. Proponeva appello la IG. , che censurava in primo luogo l'illegittimità del divieto Pt_1
di trasferimento impostole dal Tribunale, che integrava una sorta di misura cautelare che violava il diritto costituzionale di libertà di circolazione.
Con il secondo motivo, deduceva l'incompatibilità del calendario di visite paterne stabilito nella sentenza impugnata rispetto all'attuale residenza a Torino dei due figli. Proponeva un nuovo regime di incontri, che preveda un preavviso e un accordo volta per volta tra genitori, secondo le seguenti modalità: due fine settimana al mese, a Torino o presso la residenza del padre, oltre alla dettagliata regolamentazione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Con il terzo motivo, lamentava il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, sostenendo di avere subito prima una diminuzione del reddito da lavoro nel 2023 e quindi il licenziamento, la cui causa ricollegava alle proprie condizioni di salute che le impedivano di lavorare, inducendola a trasferirsi a Torino vicino ai propri genitori. Allegava inoltre di essere inabile al lavoro, di non percepire la Naspi, che le era stata negata, né l'assegno di invalidità civile. Deduce i presupposti dell'assegno anche sotto il profilo perequativo-compensativo, avendo rinunciato a completare il percorso universitario per supportare il marito nella gestione dell'impresa e prendersi cura dei figli e della famiglia. Contestava la ricostruzione della situazione economica dell'ex marito operata dalla sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, rilevava l'inadeguatezza del contributo di mantenimento posto a carico del IG. in favore dei figli, considerata la ben maggior permanenza degli stessi presso CP_1
di lei e tenuto conto delle loro accresciute eIGenze legate all'età.
Con l'ultimo motivo, lamentava che il Tribunale avesse ingiustificatamente ridotto al 50% la percentuale, precedentemente determinata nel 70%, di partecipazione alle spese straordinarie per i figli poste a carico del padre.
Ciò esposto, chiedeva, in parziale riforma della sentenza appellata, di disporre la permanenza abitativa dei due figli presso di sé a Torino;
di regolare, nei termini sopra indicati, il diritto di visita paterno;
di determinare, a carico del IG. , in complessivi Euro 1.500,00 mensili, CP_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, l'assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al
70% delle spese straordinarie;
di riconoscerle un assegno divorzile in misura di Euro 2.000,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3. Si costituiva , il quale rilevava che il trasferimento a Torino della IG. CP_1
ne aveva comportato sia l'inevitabile licenziamento, non essendosi la stessa più Pt_1
presentata al lavoro, sia l'interruzione dei rapporti con i figli, i quali si rifiutavano di incontrarlo, ritenendolo responsabile di non avere consentito il loro trasferimento a Torino.
Quanto alle condizioni economiche, indicava in Euro 63.330,00 l'ultimo proprio reddito annuo, dichiarato nel 2023 e precisava di non essere proprietario di immobili;
evidenziava che la IG. aveva percepito sino al 2023 uno stipendio di circa 1.950,00 euro mensili, Pt_1
mentre attualmente lavorava a Torino in un salone di bellezza e poteva inoltre disporre della liquidità, stimabile in circa 290.000,00 euro, derivante dalla vendita della casa di proprietà sita in Cividale del Friuli, al netto di quanto versato per l'estinzione del mutuo. Ciò dimostrava
– concludeva l'appellato – l'autosufficienza economica dell'appellante e la conseguente carenza dei presupposti per disporre un assegno divorzile. Contestava la richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i figli, rilevando che la perdita del lavoro da parte della IG. era alla stessa imputabile;
che l'appellante Pt_1
comunque aveva reperito altra occupazione a Torino e poteva fruire, per accudire i figli, dell'aiuto dei propri genitori ivi residenti.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda volta all'autorizzazione al trasferimento a Torino, in quanto già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado con provvedimento confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello.
Insisteva per il rigetto dell'appello.
4. All'udienza dell'8.10.2024 il Collegio formulava una proposta conciliativa, rinviando la causa alla successiva udienza del 26.11.2024 che, onde favorire la definizione concordata prospettata dalle parti, era ulteriormente differita ex art. 127 ter c.p.c. al 14.1.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
In data 20.12.2024 le parti depositavano quindi le conclusioni conformi sopra trascritte e la causa era riservata in decisione.
5. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti meritano accoglimento.
5.1 Appare innanzitutto conforme all'interesse dei due figli minori a mantenere e sviluppare un adeguato rapporto con entrambi i genitori l'affidamento condiviso concordato tra le parti, nulla ostando inoltre, considerato il luogo di residenza dei minori stessi, al recepimento delle ulteriori condizioni riguardanti il loro collocamento prevalente presso la madre, la dettagliata disciplina del diritto di vista del padre, l'adeguatezza del contributo di mantenimento posto a carico del IG. . CP_1
5.2 Va inoltre dato atto sia della dichiarazione della rispettiva autosufficienza economica delle parti, sia della cessione, da parte della IG. al IG. SS, della quota del 1% della Pt_1
società DD SS di SS MA s.a.s., CF/P.iva Impr. GO, dietro P.IVA_1
pagamento della somma di Euro 4.000,00 (quattromila) da versarsi al momento dell'iscrizione della cessione della quota alla CCIAA.
6. La definizione in via concordata del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 140/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 966/2023 del Tribunale di Udine:
- affida i figli minori nata ad [...] il [...], ed , nato ad [...] il Per_1 Per_2
06.10.2009, in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro residenza prevalente e collocazione principale presso la residenza materna sita in Torino, via Boston n.59;
- dà atto che il IG. acconsente che la residenza dei figli sia trasferita a Torino, ove CP_1
risiede la madre, e che il medesimo si impegna, qualora la dichiarazione resa in merito nelle conclusioni congiunte non risultasse utile al tale scopo, a sottoscrivere il consenso presso l'organo a ciò deputato;
- dispone - tenuto conto della distanza tra la residenza del padre e quella dei figli, degli impegni lavorativi del IG. e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori, e CP_1
previo congruo preavviso ed accordo tra i genitori da determinarsi di volta in volta - che il padre avrà la facoltà di tenerli con sé un fine settimana (o giornata intera) al mese, nonché dieci giorni durante le festività natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza per la vigilia ed il giorno di Natale;
5 giorni durante le festività pasquali e due settimane di vacanze consecutive durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto -
16-31 agosto, concordando tale periodo entro il 31 maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori (in assenza di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con ed;
Per_1 Per_2
- dispone che, quale contributo al mantenimento dei minori, il padre versi mensilmente alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di
Euro 1.500,00 (euro 750,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISAT, e contribuisca alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Udine, 28 agosto 2015, nella misura del 60%, restando il residuo 40%, a carico della madre. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_1
- dà atto che i coniugi dichiarano la rispettiva autosufficienza economica e pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto, quale contributo al mantenimento.
- dà atto che la IG.ra , con la sottoscrizione delle conclusioni congiunte, Parte_1
cede la propria quota del 1% della società DD SS di SS MA s.a.s., CF/P.iva , al IG. , a fronte del pagamento della somma di Euro P.IVA_1 Per_3 CP_1
4.000,00 (quattromila) da versarsi al momento dell'iscrizione della cessione della quota alla
CCIAA. La stessa, si impegna, altresì, se necessario, a rilasciare procura speciale, (i cui costi saranno a totale carico del IG. SS), ovvero a recarsi presso un notaio, o ove deputato, per formalizzare detta cessione, qualora il presente atto non risultasse utile allo scopo.
- dà atto che null'altro gli ex coniugi hanno rispettivamente da pretendere;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, 14 gennaio 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier ConIGliere rel. dott. Alberto Valle ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 140/2024 promossa con ricorso depositato il 22.4.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRETA REGALDO, presso il cui studio in Torino, via Susa n. 35, risulta elettivamente domiciliata, per procura rilasciata e trasmessa su documento informatico, allegata alla busta contenente il ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PAOLO MULITSCH e dall'avv. GIULIO CAMBER, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Gorizia, Corso Italia n. 51, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO con l'intervento del
, in persona del Procuratore Generale Controparte_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 966/2023 del Tribunale di Udine, pubblicata il
26.10.2023 e non notificata – “cessazione degli effetti civili del matrimonio” CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
“I coniugi intendono risolvere ogni questione riguardante i figli ed economica tra di loro, con espressa esclusione delle domande contenute nella causa già iscritta sub RG 7994/2021
Trib. Torino, oggi RG 1153/2023 Corte d'App. Torino, pertanto così si conclude
- I figli minori , nata ad [...] il [...], ed , nato ad [...], il [...], Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, avranno residenza prevalente e collocazione principale presso la residenza materna sita in Torino, via Boston n.59; il IG. , con il CP_1
presente atto acconsente che la loro residenza sia trasferita a Torino, ove risiede la madre.
Il medesimo si impegna, qualora il presente atto non risultasse utile al tale scopo, a sottoscrivere il consenso presso l'organo, a ciò deputato.
- Tenuto conto della distanza tra la residenza del padre e quella dei figli, degli impegni lavorativi del IG. e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori, previo CP_1
congruo preavviso ed accordo tra i genitori da determinarsi di volta in volta, il padre avrà la facoltà di tenerli con sé un fine settimana (o giornata intera) al mese, nonché dieci giorni durante le festività natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza per la vigilia ed il giorno di Natale;
5 giorni durante le festività pasquali e due settimane di vacanze consecutive durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto - 16-31 agosto, concordando tale periodo entro il 31 maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori (in assenza di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con ed;
Per_1 Per_2
- Quale contributo al mantenimento dei minori il padre verserà mensilmente alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro
1.500,00 (euro 750,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISAT, e contribuirà alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Udine, 28 agosto
2015, nella misura del 60%, restando il residuo 40%, a carico della madre. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_1 - I coniugi dichiarano la rispettiva autosufficienza economica e pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto, quale contributo al mantenimento.
- La IG.ra , con la sottoscrizione del presente atto, cede la propria Parte_1
quota del 1% della società DD CF/P.iva Parte_2 P.IVA_1
, al IG. , a fronte del pagamento della somma di Euro 4.000,00 Per_3 CP_1
(quattromila) da versarsi al momento dell'iscrizione della cessione della quota alla CCIAA.
La stessa, si impegna, altresì, se necessario, a rilasciare procura speciale, (i cui costi saranno
a totale carico del IG. SS), ovvero a recarsi presso un notaio, o ove deputato, per formalizzare detta cessione, qualora il presente atto non risultasse utile allo scopo.
- Null'altro gli ex coniugi hanno rispettivamente da pretendere”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Udine - dopo avere dichiarato, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Farra d'Isonzo (GO) il 16.12.2000 tra il ricorrente e la resistente - con la successiva sentenza CP_1 Parte_1
definitiva n. 966/2023 dd. 12-26.10.2023 affidava in via condivisa a entrambi i genitori i figli minori e , con collocamento prevalente presso la madre a Cividale del Per_1 Per_2
Friuli o “zona limitrofa”, non autorizzando il trasferimento della madre stessa a Torino;
disciplinava il diritto di visita del padre;
poneva a carico di quest'ultimo a titolo di contributo di mantenimento dei due figli l'importo complessivo di Euro 1.000,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale;
attribuiva alla madre l'assegno unico;
compensava le spese di lite.
2. Proponeva appello la IG. , che censurava in primo luogo l'illegittimità del divieto Pt_1
di trasferimento impostole dal Tribunale, che integrava una sorta di misura cautelare che violava il diritto costituzionale di libertà di circolazione.
Con il secondo motivo, deduceva l'incompatibilità del calendario di visite paterne stabilito nella sentenza impugnata rispetto all'attuale residenza a Torino dei due figli. Proponeva un nuovo regime di incontri, che preveda un preavviso e un accordo volta per volta tra genitori, secondo le seguenti modalità: due fine settimana al mese, a Torino o presso la residenza del padre, oltre alla dettagliata regolamentazione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Con il terzo motivo, lamentava il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, sostenendo di avere subito prima una diminuzione del reddito da lavoro nel 2023 e quindi il licenziamento, la cui causa ricollegava alle proprie condizioni di salute che le impedivano di lavorare, inducendola a trasferirsi a Torino vicino ai propri genitori. Allegava inoltre di essere inabile al lavoro, di non percepire la Naspi, che le era stata negata, né l'assegno di invalidità civile. Deduce i presupposti dell'assegno anche sotto il profilo perequativo-compensativo, avendo rinunciato a completare il percorso universitario per supportare il marito nella gestione dell'impresa e prendersi cura dei figli e della famiglia. Contestava la ricostruzione della situazione economica dell'ex marito operata dalla sentenza impugnata.
Con il quarto motivo, rilevava l'inadeguatezza del contributo di mantenimento posto a carico del IG. in favore dei figli, considerata la ben maggior permanenza degli stessi presso CP_1
di lei e tenuto conto delle loro accresciute eIGenze legate all'età.
Con l'ultimo motivo, lamentava che il Tribunale avesse ingiustificatamente ridotto al 50% la percentuale, precedentemente determinata nel 70%, di partecipazione alle spese straordinarie per i figli poste a carico del padre.
Ciò esposto, chiedeva, in parziale riforma della sentenza appellata, di disporre la permanenza abitativa dei due figli presso di sé a Torino;
di regolare, nei termini sopra indicati, il diritto di visita paterno;
di determinare, a carico del IG. , in complessivi Euro 1.500,00 mensili, CP_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, l'assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al
70% delle spese straordinarie;
di riconoscerle un assegno divorzile in misura di Euro 2.000,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3. Si costituiva , il quale rilevava che il trasferimento a Torino della IG. CP_1
ne aveva comportato sia l'inevitabile licenziamento, non essendosi la stessa più Pt_1
presentata al lavoro, sia l'interruzione dei rapporti con i figli, i quali si rifiutavano di incontrarlo, ritenendolo responsabile di non avere consentito il loro trasferimento a Torino.
Quanto alle condizioni economiche, indicava in Euro 63.330,00 l'ultimo proprio reddito annuo, dichiarato nel 2023 e precisava di non essere proprietario di immobili;
evidenziava che la IG. aveva percepito sino al 2023 uno stipendio di circa 1.950,00 euro mensili, Pt_1
mentre attualmente lavorava a Torino in un salone di bellezza e poteva inoltre disporre della liquidità, stimabile in circa 290.000,00 euro, derivante dalla vendita della casa di proprietà sita in Cividale del Friuli, al netto di quanto versato per l'estinzione del mutuo. Ciò dimostrava
– concludeva l'appellato – l'autosufficienza economica dell'appellante e la conseguente carenza dei presupposti per disporre un assegno divorzile. Contestava la richiesta di aumento del contributo di mantenimento per i figli, rilevando che la perdita del lavoro da parte della IG. era alla stessa imputabile;
che l'appellante Pt_1
comunque aveva reperito altra occupazione a Torino e poteva fruire, per accudire i figli, dell'aiuto dei propri genitori ivi residenti.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda volta all'autorizzazione al trasferimento a Torino, in quanto già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado con provvedimento confermato in sede di reclamo dalla Corte d'Appello.
Insisteva per il rigetto dell'appello.
4. All'udienza dell'8.10.2024 il Collegio formulava una proposta conciliativa, rinviando la causa alla successiva udienza del 26.11.2024 che, onde favorire la definizione concordata prospettata dalle parti, era ulteriormente differita ex art. 127 ter c.p.c. al 14.1.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
In data 20.12.2024 le parti depositavano quindi le conclusioni conformi sopra trascritte e la causa era riservata in decisione.
5. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti meritano accoglimento.
5.1 Appare innanzitutto conforme all'interesse dei due figli minori a mantenere e sviluppare un adeguato rapporto con entrambi i genitori l'affidamento condiviso concordato tra le parti, nulla ostando inoltre, considerato il luogo di residenza dei minori stessi, al recepimento delle ulteriori condizioni riguardanti il loro collocamento prevalente presso la madre, la dettagliata disciplina del diritto di vista del padre, l'adeguatezza del contributo di mantenimento posto a carico del IG. . CP_1
5.2 Va inoltre dato atto sia della dichiarazione della rispettiva autosufficienza economica delle parti, sia della cessione, da parte della IG. al IG. SS, della quota del 1% della Pt_1
società DD SS di SS MA s.a.s., CF/P.iva Impr. GO, dietro P.IVA_1
pagamento della somma di Euro 4.000,00 (quattromila) da versarsi al momento dell'iscrizione della cessione della quota alla CCIAA.
6. La definizione in via concordata del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 140/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 966/2023 del Tribunale di Udine:
- affida i figli minori nata ad [...] il [...], ed , nato ad [...] il Per_1 Per_2
06.10.2009, in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro residenza prevalente e collocazione principale presso la residenza materna sita in Torino, via Boston n.59;
- dà atto che il IG. acconsente che la residenza dei figli sia trasferita a Torino, ove CP_1
risiede la madre, e che il medesimo si impegna, qualora la dichiarazione resa in merito nelle conclusioni congiunte non risultasse utile al tale scopo, a sottoscrivere il consenso presso l'organo a ciò deputato;
- dispone - tenuto conto della distanza tra la residenza del padre e quella dei figli, degli impegni lavorativi del IG. e degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori, e CP_1
previo congruo preavviso ed accordo tra i genitori da determinarsi di volta in volta - che il padre avrà la facoltà di tenerli con sé un fine settimana (o giornata intera) al mese, nonché dieci giorni durante le festività natalizie, nel rispetto del principio dell'alternanza per la vigilia ed il giorno di Natale;
5 giorni durante le festività pasquali e due settimane di vacanze consecutive durante il periodo estivo, nel rispetto del principio dell'alternanza, 1-15 agosto -
16-31 agosto, concordando tale periodo entro il 31 maggio;
ovvero in un altro e diverso periodo dell'anno laddove le vacanze di un genitore cadessero in altro e diverso periodo, rispettando però gli impegni scolastici dei minori (in assenza di accordo i minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con ed;
Per_1 Per_2
- dispone che, quale contributo al mantenimento dei minori, il padre versi mensilmente alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di
Euro 1.500,00 (euro 750,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISAT, e contribuisca alle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Udine, 28 agosto 2015, nella misura del 60%, restando il residuo 40%, a carico della madre. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_1
- dà atto che i coniugi dichiarano la rispettiva autosufficienza economica e pertanto nulla sarà reciprocamente dovuto, quale contributo al mantenimento.
- dà atto che la IG.ra , con la sottoscrizione delle conclusioni congiunte, Parte_1
cede la propria quota del 1% della società DD SS di SS MA s.a.s., CF/P.iva , al IG. , a fronte del pagamento della somma di Euro P.IVA_1 Per_3 CP_1
4.000,00 (quattromila) da versarsi al momento dell'iscrizione della cessione della quota alla
CCIAA. La stessa, si impegna, altresì, se necessario, a rilasciare procura speciale, (i cui costi saranno a totale carico del IG. SS), ovvero a recarsi presso un notaio, o ove deputato, per formalizzare detta cessione, qualora il presente atto non risultasse utile allo scopo.
- dà atto che null'altro gli ex coniugi hanno rispettivamente da pretendere;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, 14 gennaio 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto