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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/12/2024, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1324/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MASCAGNI LORENZO
nei confronti di
(C.F. - luogo e data di Controparte_1 C.F._2
nascita: ZZ (NA) 16/03/1975) con l'Avv. FABBIANI STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Pag. 2 di 6
Pag. 3 di 6
Pag. 4 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso della presente controversia, volta alla pronuncia della separazione personale dele parti, le stesse hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento risultando le condizioni sopra indicate rispondenti all'interesse della prole (il cui ascolto
- tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario)
e non in contrasto con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Cercola (NA) alla serie C, Parte
II, atto n. 14, anno 2012, contratto tra e Parte_1
in data 03/09/2012, Controparte_1
PRENDE ATTO
Pag. 5 di 6 delle condizioni da loro concordate, così come specificate con le conclusioni congiunte rassegnate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
PONE
in via definitiva il pagamento delle spese di CTU, liquidate con contestuale decreto del 6.12.2024, per la quota di ½ a carico di
[...]
e per la restante quota di ½ a carico di CP_1 Pt_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo che in
[...]
tale ultima parte l'importo sia anticipato dall'Erario ex art. 131 comma 3 del dpr 2002 n. 115 come modificato dalla sentenza n. 2019 n. 217 della
Corte Costituzionale
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
N. R.G. 1324/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MASCAGNI LORENZO
nei confronti di
(C.F. - luogo e data di Controparte_1 C.F._2
nascita: ZZ (NA) 16/03/1975) con l'Avv. FABBIANI STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Pag. 2 di 6
Pag. 3 di 6
Pag. 4 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso della presente controversia, volta alla pronuncia della separazione personale dele parti, le stesse hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento risultando le condizioni sopra indicate rispondenti all'interesse della prole (il cui ascolto
- tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto - non risulta necessario)
e non in contrasto con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Cercola (NA) alla serie C, Parte
II, atto n. 14, anno 2012, contratto tra e Parte_1
in data 03/09/2012, Controparte_1
PRENDE ATTO
Pag. 5 di 6 delle condizioni da loro concordate, così come specificate con le conclusioni congiunte rassegnate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/06/2024, da intendersi qui integralmente trascritte;
PONE
in via definitiva il pagamento delle spese di CTU, liquidate con contestuale decreto del 6.12.2024, per la quota di ½ a carico di
[...]
e per la restante quota di ½ a carico di CP_1 Pt_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo che in
[...]
tale ultima parte l'importo sia anticipato dall'Erario ex art. 131 comma 3 del dpr 2002 n. 115 come modificato dalla sentenza n. 2019 n. 217 della
Corte Costituzionale
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 6 di 6