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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15604/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco, alla Via S. Paolo di Tarso n. 12, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Crisci, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 08/12/2024 l'epigrafato ricorrente, ha esposto di aver proposto ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che con decreto di omologa gli è stato riconosciuto il diritto a percepire la prestazione richiesta a partire dal 17 ottobre 2022; di aver notificato il decreto di omologa ed il modello AP70, ma che l non ha provveduto al pagamento della prestazione. Ha quindi adito il CP_2
Tribunale di Napoli Nord per conseguire il pagamento dei ratei maturati. Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti in applicazione dell'art. 127 ter la parte ha chiesto la decisione della causa.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta dal legislatore
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua,
e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita'
e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
È quindi previsto un requisito sanitario alternativo (l'impossibilità di deambulare senza accompagnatore e l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita) ed il mancato ricovero gratuito in istituti.
Ebbene, l'accertamento sanitario svolto nel giudizio proposto in opposizione alle risultanze ottenute in fase ATP e conclusosi con il decreto di omologa in atti, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario.
Allo stesso modo, dalla documentazione in atti emerge la sussistenza del requisito del mancato ricovero in istituti.
Ne consegue che parte ricorrente ha il diritto al riconoscimento della prestazione richiesta e l' deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati a partire dal mese di novembre CP_2
2022, oltre interessi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_2 Pt_1
dei ratei di indennità di accompagnamento a partire dal mese di novembre 2022, oltre agli
[...] interessi legali dal momento di presentazione della domanda giudiziale;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15604/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco, alla Via S. Paolo di Tarso n. 12, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Crisci, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 08/12/2024 l'epigrafato ricorrente, ha esposto di aver proposto ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
che con decreto di omologa gli è stato riconosciuto il diritto a percepire la prestazione richiesta a partire dal 17 ottobre 2022; di aver notificato il decreto di omologa ed il modello AP70, ma che l non ha provveduto al pagamento della prestazione. Ha quindi adito il CP_2
Tribunale di Napoli Nord per conseguire il pagamento dei ratei maturati. Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti in applicazione dell'art. 127 ter la parte ha chiesto la decisione della causa.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione che viene riconosciuta dal legislatore
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua,
e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.
1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita'
e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
È quindi previsto un requisito sanitario alternativo (l'impossibilità di deambulare senza accompagnatore e l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita) ed il mancato ricovero gratuito in istituti.
Ebbene, l'accertamento sanitario svolto nel giudizio proposto in opposizione alle risultanze ottenute in fase ATP e conclusosi con il decreto di omologa in atti, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario.
Allo stesso modo, dalla documentazione in atti emerge la sussistenza del requisito del mancato ricovero in istituti.
Ne consegue che parte ricorrente ha il diritto al riconoscimento della prestazione richiesta e l' deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati a partire dal mese di novembre CP_2
2022, oltre interessi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del sig. CP_2 Pt_1
dei ratei di indennità di accompagnamento a partire dal mese di novembre 2022, oltre agli
[...] interessi legali dal momento di presentazione della domanda giudiziale;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00 oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 10.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo