Articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 180
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 aprile 1968
Art. 2.
Ogni cinque anni dall'imposizione definitiva di una servitu' militare il Ministero della difesa procedera' ad una revisione per accertare se la servitu' stessa si renda ancora necessaria per le esigenze militari o possa essere abolita.
L'esito dell'accertamento e' comunicato ai proprietari con provvedimento soggetto ai normali gravami amministrativi e giurisdizionali.
Per le servitu' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa procedera' ad una prima revisione generale nel termine di tre anni dalla data stessa e a successive revisioni, caso per caso, ogni cinque anni, dalla data di comunicazione dell'esito della prima revisione.
Entrata in vigore il 6 aprile 1968