Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 2879 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 13/01/2025 ; tenuto conto che con decreto del 15.01.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2879/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 875/2023 – lesione personale, vertente tra
P.I. , con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., giusta procura in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio
Russo (C.F. ) e domiciliata presso il suo studio in San Leucio – Caserta (81100) C.F._1 alla via Mengs 19-21; appellante
e
, c.f. ; c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonia Musto, c.f. , ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Gennargentu n. 6 appellati nonche'
c.f. , residente in [...] CP_2 C.F._5
appellata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non costituitasi in giudizio. CP_2
2. Con atto di appello notificato in data 27.3.2023 a mezzo pec, la Parte_1 conveniva in giudizio e nonché censurando la sentenza Controparte_1 Parte_2 CP_2
n.° 875/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data
07.02.2023, che aveva accolto la domanda degli appellati e condannando Controparte_1 Parte_2 i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patito dall'attore per il sinistro occorso Controparte_1 il giorno 03.06.2019, alle ore 20.55 circa, in Marcianise, alla Via Trentola, in qualità di terzi trasportati.
A fondamento dell'appello la adduceva la nullità del mandato difensivo Parte_1 conferito dagli attori all'avvocato Musto che, in via stragiudiziale, aveva rappresentato poi CP_2 convenuta nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado;
l'omessa pronuncia del Gdp in ordine all'eccezione di inammissibilità delle domande spiegate ex art. 141
C.d.A., stante la responsabilità della causazione del sinistro attribuita ad altro veicolo e conseguente carenza di legittimazione passiva della l'erroneità della sentenza impugnata in Parte_1 ordine all'accoglimento delle domande di parte attrice, in totale difetto di prova circa la veridicità del fatto storico;
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, stante l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c.
e comunque la sua assoluta inattendibilità; l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il
GdP aveva ritenuto di aderire alle consulenze tecniche d'ufficio espletate, non pronunciandosi in ordine alle specifiche censure mosse dai cc.tt.pp. dell'odierna appellante;
ed infine, l'illegittimità della sentenza impugnata in ordine al difetto di prova circa la quantificazione dei danni;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati e chiedendo rigettarsi Controparte_1 Parte_2
l'appello per i motivi che seguono.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 13.1.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
3.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
Infondata è l'eccezione di nullità della citazione in appello per presunta mancata sottoscrizione della copia notificata, avendo parte appellante documentato la sottoscrizione digitale della citazione e della rinnovazione della citazione. Il merito
4. Preliminarmente va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
5. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato
(l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea di primo grado, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità. Tale rilievo deriva dalle risultanze del dispositivo satellitare (all. lett. f) in produzione di parte appellante) alloggiato sull'autovettura Alfa Romeo Mito tg. EX707RF di proprietà della convenuta Dallo stesso CP_2 emerge infatti che il veicolo, asseritamente tamponato, non abbia subito alcun urto posteriore da tamponamento, bensì un urto nella parte anteriore, presumibilmente avvenuto contro il masso posto al centro della via Trentola che fungeva da senso rotatorio. Ebbene, il tamponamento descritto come 'violento' in citazione – ossia quello provocato dal conducente dell'autocarro proveniente da tergo dell'Alfa Mito, non risulta registrato dal dispositivo satellitare.
Sul punto occorre ricordare che la cd. “scatola nera” è un dispositivo di sicurezza composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell'autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo ed il comportamento del conducente. In caso di incidente, attraverso l'incrocio di dati quali la posizione, la velocità dell'auto e l'intensità di eventuali urti, esso rende possibile una ricostruzione di eventuali sinistri in modo particolarmente preciso e dettagliato, semplificando così la fase delle indagini in caso di incidente, sia ai fini assicurativi, sia eventualmente in sede penale laddove vi siano lesioni colpose.
Inoltre, la scatola nera è progettata per resistere alle condizioni più estreme, essendo realizzata utilizzando un involucro protettivo in acciaio ed essendo resistente all'acqua. Il cuore del dispositivo è, quindi, un localizzatore GPS che mantiene il collegamento costante con una centrale remota mediante l'uso di un chip ed una card su cui vengono memorizzati i dati relativi a posizione e velocità dell'autovettura in modo continuativo. Anche la forza delle accelerazioni e degli impatti è misurata e registrata mediante un accelerometro.
Più analiticamente, i dati monitorati dalla scatola nera sono quindi: la geolocalizzazione, che permette di rintracciare il veicolo in caso di furto;
i parametri di percorrenza e, cioè, le statistiche basate su tempi di marcia e tempi di sosta con calcolo continuo in ore e minuti;
il numero di chilometri percorsi, con analisi statistica delle distanze coperte in orari diurni e in orari notturni, e il tipo di percorso usato (urbano, extraurbano, autostradale), con report di analisi percentuali per giorno, settimana, mese;
crash e impatti, per i quali sono riportati data, accelerazione massima rilevata dal numero di giri motore, luogo risultante dalla localizzazione GPS, velocità al momento dell'impatto; i dati sulla guida del conducente che il sistema monitora, registrando l'uso del cambio, le marce inserite e i giri del motore per potere analizzare nel dettaglio lo stile di guida;
l'attivazione dei sistemi di sicurezza, del tipo airbag e ABS, vengono registrati dal sistema. I dati così risultanti vengono trasmessi dalla scatola nera a una centrale remota e vengono conservati in un database a disposizione delle compagnie assicurative che potranno così analizzare il comportamento alla guida di ciascun assicurato nei minimi particolari.
Orbene, occorre rilevare che, secondo il disposto dell'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni,
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
La previsione in capo al danneggiato della prova contraria non appare, pertanto, né irragionevole né in contrasto con il principio della parità delle armi, ma si pone in linea con il consolidato orientamento ella Suprema Corte che individua il soggetto tenuto alla prova dei fatti attraverso il noto principio della vicinanza della prova (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 13533/2001). Tale principio, del resto, ha valenza generale e trova quindi comune applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass.
Civ., n. 5961 del 25/03/2016.)
Osserva inoltre il Tribunale che soluzioni similari a quella normativa sono state già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e ritenute coerenti con l'impianto costituzionale in relazione ad ambiti affini al caso di specie, come quello dei contratti di somministrazione elettrica, in cui è l'utente finale (e non il gestore) che intende contestare le risultanze del contatore a dover dare prova del malfunzionamento o della manomissione del medesimo (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 15771 del 17/05/2022).
Ciò detto, passando all'analisi del caso in esame, in assenza di prova del malfunzionamento o della manomissione del dispositivo satellitare in uso alla responsabile civile la domanda attorea di primo grado non può trovare accoglimento, non essendo stata superata la presunzione relativa di corretto funzionamento della scatola nera.
Sul versante probatorio, nemmeno può darsi rilevanza alle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso, , il quale ha riferito di un tamponamento non registrato dal Testimone_1 dispositivo satellitare ( “.. percorrevamo precisamente Via Trentola, quando venivamo tamponati da un autocarro di tipo furgone di colore bianco…. l'urto avveniva tra la parte anteriore dell'autocarro furgone e la parte posteriore dell'Alfa Mito e poi finivamo la corsa con la parte anteriore contro il sasso”), la cui dichiarazione risulta dunque viziata da inattendibilità.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, nè il 118.
Vi è, poi, da aggiungere che nessuno dei veicoli coinvolti è stato esaminato. Nello specifico, l'Alfa Mito non è stata ispezionata in quanto alienata a terzi, né è stato ispezionato l'autocarro, essendo il proprietario rimasto del tutto inerte alle esortazioni del c.t.u. Ciononostante, l'attore non ha prodotto documentazione fotografica relativa agli eventuali danni subiti dal veicolo convenuto, né tanto meno è stata allegata documentazione fiscale comprovante l'alienazione dell'Alfa Mito a terzi.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con riduzione del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato CP_2
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 875/2023, rigetta le domande risarcitorie avanzate in prime cure da Controparte_1
e Parte_2
• condanna le parti appellate e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Parte_2 delle spese processuali che liquida: a) per il primo grado in euro 633,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00, euro 355,50 per spese, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere il 13.01.2025
Il Giudice
dott. Renata Russo