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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14274 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 27887/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27887/2025 promossa da:
, n. il 16/03/1982 a RO ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. PIGNONI ADALGISA EVA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA* GENERALE DELLO STATO* e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
l Sig. (nato in [...] il [...]), codice fiscale Parte_1
residente in [...], con ricorso depositato in data C.F._2 non specificata ma introdotto prima del 13 Giugno 2025, e successivamente con Memoria Difensiva depositata per l'udienza del 15 ottobre 2025, ha agito contro il
(C.F.: Controparte_1
) e il Consolato Generale d'Italia – Casablanca – Marocco, P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, per accertare il diritto al rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivo di ricongiungimento familiare in favore della coniuge, e dei due figli minorenni, Parte_3 Persona_1
e . Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna delle Persona_2
Amministrazioni convenute alla rifusione delle spese processuali.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo un differimento dell'udienza e il rigetto nel merito del ricorso.
1 In fatto
Il ricorrente, , cittadino marocchino, nato il [...], Parte_1 titolare di Carta d'Identità Italiana emessa il 14 maggio 2021 e con scadenza il 16 marzo 2033, risiede a Poggiomarino (NA).
Egli risulta unito in matrimonio con la Sig.ra nata il 17 novembre Parte_3
1998 nella provincia Fquih Ben Salah, come risulta dall'atto di matrimonio (registrato/trascritto il 17 aprile 2019), regolarmente munito di Apostille rilasciata dal Regno del Marocco. Il coniuge è in possesso di un passaporto emesso in Marocco.
Dall'unione sono nati due figli minorenni, entrambi residenti in [...]:
1. (femmina), nata il [...] a [...] Persona_1 nascita è datato 19 giugno 2025 ed è legalizzato con . Possiede un CP_2 passaporto emesso il 25/03/2021.
2. (maschio), nato il [...] a [...], Settat. Persona_2
L'estratto di nascita è datato 19 giugno 2025 ed è legalizzato con . Possiede CP_2 un passaporto emesso il 29/02/2024.
In data 04 dicembre 2024, la Prefettura di Napoli ha rilasciato al ricorrente il Nulla Osta al ricongiungimento familiare per la moglie e per i due figli minorenni. Specificatamente, sono stati emessi il Nulla Osta per la coniuge Parte_3
(Prot. N. P-NA/FN/2024/227309), per la prima figlia (Prot. N. P- Persona_1
NA/FN/2024/227311), e per il secondo figlio (Prot. N. P- Persona_2
NA/FN/2024/227810).
Successivamente al rilascio del Nulla Osta, in data 25 dicembre 2024, è stata presentata l'istanza di visto d'ingresso per l'Italia per motivi familiari (Long Stay, Family Reunification with Nulla Osta) in Marocco, identificata dal numero di PreCheck Application W241225000041136, a favore della moglie e di entrambi i figli.
Constatata la mancata conclusione del procedimento amministrativo, il difensore del ricorrente, Avv. Adalgisa Eva PIGNONI, ha inviato una diffida ad adempiere tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 14 maggio 2025 alle ore 20:55:03, indirizzata al e al Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Controparte_1
Tale diffida richiamava l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso, come previsto dall'art. 2 L. 241/90, e di rilasciare il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla richiesta, secondo l'art. 6 co. 5 D.P.R. 394/99.
Nonostante la diffida, la Pubblica Amministrazione non ha concluso il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso. Per tale motivo, l'Avv. Pignoni ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Roma. Nella Memoria Difensiva del 15 luglio 2025, il ricorrente ribadiva l'attuale inadempienza della P.A. e la palese violazione del diritto all'unità familiare.
In diritto
Pag. 2 di 5 Considerata la perentorietà del termine per la costituzione in giudizio (art. 281-decies c.p.c.) e per il deposito di documenti, la richiesta di rinvio avanzata dall'Amministrazione non può essere accolta. L'odierna udienza, infatti, fissata per la trattazione congiunta della fase cautelare e del merito, ha già concesso alla parte resistente un tempo congruo per produrre eventuale documentazione sopravvenuta, né risultano dedotti impedimenti non imputabili alla stessa.
Nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato, in quanto l'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare, previsti dall'Articolo 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e conformi ai principi di rango sovranazionale che tutelano l'unità della famiglia, è stato positivamente esperito sulla base della documentazione prodotta. La cognizione devoluta a questo Tribunale, ai sensi dell'Articolo 30 del medesimo decreto legislativo, ha natura di accertamento del diritto soggettivo al ricongiungimento, e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, a partire dalla fondamentale pronuncia a Sezioni Unite n. 14714 del 2008, ha più volte statuito che il procedimento per il riconoscimento di tale diritto si configura come un iter complesso, a formazione progressiva, in cui l'atto finale del rilascio del visto è privo di alcun profilo di discrezionalità amministrativa, attenendo unicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti delineati dalla legge per l'insorgenza del diritto. Tali requisiti devono essere valutati nel quadro delle fonti sovranazionali, inclusi i principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la quale, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza nella causa C-540/03, Parlamento europeo
contro
Consiglio), obbliga gli Stati membri ad assicurare l'effettività di tale diritto per il nucleo familiare qualora siano rispettate le condizioni di legge. La verifica di questo diritto si articola, ai sensi del citato Articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione, nell'accertamento di elementi fondamentali, tutti comprovati nel fascicolo di parte ricorrente. In primo luogo, deve essere comprovata la regolarità del soggiorno del richiedente: il ricorrente, , cittadino marocchino nato il 16 marzo Parte_1
1982, ha ampiamente dimostrato la sua stabile e regolare posizione sul territorio nazionale, essendo titolare di Carta d'Identità Italiana emessa il 14 maggio 2021, con scadenza al 16 marzo 2033, e risultando residente in [...], dati che attestano la sua piena legittimazione a richiedere il ricongiungimento. In secondo luogo, la normativa impone la prova dei requisiti materiali concernenti la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente, in attuazione di quanto previsto dall'Articolo 7 della Direttiva 2003/86/CE; relativamente a tali oneri, la valutazione preliminare è rimessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) competente, e nel caso in esame, lo Sportello Unico di Napoli ha rilasciato il Nulla Osta al ricongiungimento familiare in data 04 dicembre 2024 per la coniuge,
[...] per la figlia minore , e per il figlio minore Parte_3 Persona_1 Per_2
il cui rilascio (Prot. N. P-NA/FN/2024/227309 per la coniuge) costituisce
[...] prova in giudizio dell'avvenuta verifica positiva dei presupposti stabiliti dalla legge. In terzo luogo, il diritto al ricongiungimento presuppone la prova inequivocabile del
Pag. 3 di 5 rapporto familiare con i soggetti per i quali è richiesto, i quali rientrano tra quelli contemplati dall'Articolo 4 della Direttiva 2003/86/CE: il ricorrente ha adempiuto pienamente a tale onere probatorio, poiché il vincolo coniugale con Parte_3
(nata il [...]) è accertato tramite l'atto di matrimonio, trascritto o registrato il 17 aprile 2019, e regolarmente munito di Apostille in data 20 giugno 2025 e 17 aprile 2019, e analogamente, i rapporti di filiazione con i due minori sono comprovati, risultando la figlia (nata il [...] a Persona_1
Khouribga) e il figlio (nato il [...] a [...], Settat) Persona_2 legati al ricorrente da estratti di nascita, entrambi datati 19 giugno 2025, corredati da Apostille rilasciate in data 23 giugno 2025 e 24 agosto 2025. Stante il perfezionamento del diritto soggettivo del ricorrente sulla base dell'Art. 29 T.U. Immigrazione e del positivo esito degli accertamenti sui requisiti, la Pubblica Amministrazione aveva il preciso dovere di concludere il procedimento di rilascio del visto per l'istanza identificata dal numero di PreCheck Application W241225000041136, presentata in data 25 dicembre 2024; ai sensi dell'Art. 5, comma 8, del D.P.R. 394/99, l'Amministrazione è tenuta a rilasciare il visto d'ingresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il silenzio protratto, nonostante l'invio di una diffida ad adempiere tramite PEC in data 14 maggio 2025, costituisce una condotta illegittima e un inadempimento al dovere di concludere il procedimento, che compromette il diritto all'unità familiare, principio di rango costituzionale e tutelato a livello europeo. Non essendo emersi profili ostativi né motivi di diniego esplicito, e accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancata adozione del provvedimento espresso si risolve in una illegittima compressione di un diritto soggettivo perfetto, e pertanto si deve accertare la sussistenza del diritto di al rilascio del visto Parte_1 per ricongiungimento familiare a favore dei suoi familiari, in ossequio ai principi che governano la materia e alla documentazione prodotta.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 27887/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata per l'Immigrazione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 27887/2025:
1. ACCERTA la sussistenza del diritto fondamentale all'unità familiare del ricorrente (nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
nei confronti dei seguenti familiari: la coniuge C.F._2 [...]
(nata il [...]), la figlia minore (nata il Parte_3 Persona_1
20/07/2020 a Khouribga), e il figlio minore (nato il [...] a Persona_2
Lakhzazra, Settat).
Pag. 4 di 5 2. ORDINA al Controparte_1
(C.F.: ) e al Consolato Generale d'Italia – Casablanca – Marocco P.IVA_1
l'immediato rilascio dei visti d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare in favore di e . Parte_3 Persona_1 Persona_2
3. CONDANNA il Controparte_1
e il (C.F.: ) alla Controparte_3 P.IVA_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Roma 15/10/2025
Il Giudice
AS RA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 27887/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27887/2025 promossa da:
, n. il 16/03/1982 a RO ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. PIGNONI ADALGISA EVA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA* GENERALE DELLO STATO* e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
l Sig. (nato in [...] il [...]), codice fiscale Parte_1
residente in [...], con ricorso depositato in data C.F._2 non specificata ma introdotto prima del 13 Giugno 2025, e successivamente con Memoria Difensiva depositata per l'udienza del 15 ottobre 2025, ha agito contro il
(C.F.: Controparte_1
) e il Consolato Generale d'Italia – Casablanca – Marocco, P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, per accertare il diritto al rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivo di ricongiungimento familiare in favore della coniuge, e dei due figli minorenni, Parte_3 Persona_1
e . Il ricorrente ha chiesto altresì la condanna delle Persona_2
Amministrazioni convenute alla rifusione delle spese processuali.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo un differimento dell'udienza e il rigetto nel merito del ricorso.
1 In fatto
Il ricorrente, , cittadino marocchino, nato il [...], Parte_1 titolare di Carta d'Identità Italiana emessa il 14 maggio 2021 e con scadenza il 16 marzo 2033, risiede a Poggiomarino (NA).
Egli risulta unito in matrimonio con la Sig.ra nata il 17 novembre Parte_3
1998 nella provincia Fquih Ben Salah, come risulta dall'atto di matrimonio (registrato/trascritto il 17 aprile 2019), regolarmente munito di Apostille rilasciata dal Regno del Marocco. Il coniuge è in possesso di un passaporto emesso in Marocco.
Dall'unione sono nati due figli minorenni, entrambi residenti in [...]:
1. (femmina), nata il [...] a [...] Persona_1 nascita è datato 19 giugno 2025 ed è legalizzato con . Possiede un CP_2 passaporto emesso il 25/03/2021.
2. (maschio), nato il [...] a [...], Settat. Persona_2
L'estratto di nascita è datato 19 giugno 2025 ed è legalizzato con . Possiede CP_2 un passaporto emesso il 29/02/2024.
In data 04 dicembre 2024, la Prefettura di Napoli ha rilasciato al ricorrente il Nulla Osta al ricongiungimento familiare per la moglie e per i due figli minorenni. Specificatamente, sono stati emessi il Nulla Osta per la coniuge Parte_3
(Prot. N. P-NA/FN/2024/227309), per la prima figlia (Prot. N. P- Persona_1
NA/FN/2024/227311), e per il secondo figlio (Prot. N. P- Persona_2
NA/FN/2024/227810).
Successivamente al rilascio del Nulla Osta, in data 25 dicembre 2024, è stata presentata l'istanza di visto d'ingresso per l'Italia per motivi familiari (Long Stay, Family Reunification with Nulla Osta) in Marocco, identificata dal numero di PreCheck Application W241225000041136, a favore della moglie e di entrambi i figli.
Constatata la mancata conclusione del procedimento amministrativo, il difensore del ricorrente, Avv. Adalgisa Eva PIGNONI, ha inviato una diffida ad adempiere tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 14 maggio 2025 alle ore 20:55:03, indirizzata al e al Consolato Generale d'Italia a Casablanca. Controparte_1
Tale diffida richiamava l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso, come previsto dall'art. 2 L. 241/90, e di rilasciare il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla richiesta, secondo l'art. 6 co. 5 D.P.R. 394/99.
Nonostante la diffida, la Pubblica Amministrazione non ha concluso il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso. Per tale motivo, l'Avv. Pignoni ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Roma. Nella Memoria Difensiva del 15 luglio 2025, il ricorrente ribadiva l'attuale inadempienza della P.A. e la palese violazione del diritto all'unità familiare.
In diritto
Pag. 2 di 5 Considerata la perentorietà del termine per la costituzione in giudizio (art. 281-decies c.p.c.) e per il deposito di documenti, la richiesta di rinvio avanzata dall'Amministrazione non può essere accolta. L'odierna udienza, infatti, fissata per la trattazione congiunta della fase cautelare e del merito, ha già concesso alla parte resistente un tempo congruo per produrre eventuale documentazione sopravvenuta, né risultano dedotti impedimenti non imputabili alla stessa.
Nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato, in quanto l'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare, previsti dall'Articolo 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e conformi ai principi di rango sovranazionale che tutelano l'unità della famiglia, è stato positivamente esperito sulla base della documentazione prodotta. La cognizione devoluta a questo Tribunale, ai sensi dell'Articolo 30 del medesimo decreto legislativo, ha natura di accertamento del diritto soggettivo al ricongiungimento, e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, a partire dalla fondamentale pronuncia a Sezioni Unite n. 14714 del 2008, ha più volte statuito che il procedimento per il riconoscimento di tale diritto si configura come un iter complesso, a formazione progressiva, in cui l'atto finale del rilascio del visto è privo di alcun profilo di discrezionalità amministrativa, attenendo unicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti delineati dalla legge per l'insorgenza del diritto. Tali requisiti devono essere valutati nel quadro delle fonti sovranazionali, inclusi i principi fondamentali stabiliti dalla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la quale, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza nella causa C-540/03, Parlamento europeo
contro
Consiglio), obbliga gli Stati membri ad assicurare l'effettività di tale diritto per il nucleo familiare qualora siano rispettate le condizioni di legge. La verifica di questo diritto si articola, ai sensi del citato Articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione, nell'accertamento di elementi fondamentali, tutti comprovati nel fascicolo di parte ricorrente. In primo luogo, deve essere comprovata la regolarità del soggiorno del richiedente: il ricorrente, , cittadino marocchino nato il 16 marzo Parte_1
1982, ha ampiamente dimostrato la sua stabile e regolare posizione sul territorio nazionale, essendo titolare di Carta d'Identità Italiana emessa il 14 maggio 2021, con scadenza al 16 marzo 2033, e risultando residente in [...], dati che attestano la sua piena legittimazione a richiedere il ricongiungimento. In secondo luogo, la normativa impone la prova dei requisiti materiali concernenti la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente, in attuazione di quanto previsto dall'Articolo 7 della Direttiva 2003/86/CE; relativamente a tali oneri, la valutazione preliminare è rimessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) competente, e nel caso in esame, lo Sportello Unico di Napoli ha rilasciato il Nulla Osta al ricongiungimento familiare in data 04 dicembre 2024 per la coniuge,
[...] per la figlia minore , e per il figlio minore Parte_3 Persona_1 Per_2
il cui rilascio (Prot. N. P-NA/FN/2024/227309 per la coniuge) costituisce
[...] prova in giudizio dell'avvenuta verifica positiva dei presupposti stabiliti dalla legge. In terzo luogo, il diritto al ricongiungimento presuppone la prova inequivocabile del
Pag. 3 di 5 rapporto familiare con i soggetti per i quali è richiesto, i quali rientrano tra quelli contemplati dall'Articolo 4 della Direttiva 2003/86/CE: il ricorrente ha adempiuto pienamente a tale onere probatorio, poiché il vincolo coniugale con Parte_3
(nata il [...]) è accertato tramite l'atto di matrimonio, trascritto o registrato il 17 aprile 2019, e regolarmente munito di Apostille in data 20 giugno 2025 e 17 aprile 2019, e analogamente, i rapporti di filiazione con i due minori sono comprovati, risultando la figlia (nata il [...] a Persona_1
Khouribga) e il figlio (nato il [...] a [...], Settat) Persona_2 legati al ricorrente da estratti di nascita, entrambi datati 19 giugno 2025, corredati da Apostille rilasciate in data 23 giugno 2025 e 24 agosto 2025. Stante il perfezionamento del diritto soggettivo del ricorrente sulla base dell'Art. 29 T.U. Immigrazione e del positivo esito degli accertamenti sui requisiti, la Pubblica Amministrazione aveva il preciso dovere di concludere il procedimento di rilascio del visto per l'istanza identificata dal numero di PreCheck Application W241225000041136, presentata in data 25 dicembre 2024; ai sensi dell'Art. 5, comma 8, del D.P.R. 394/99, l'Amministrazione è tenuta a rilasciare il visto d'ingresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Il silenzio protratto, nonostante l'invio di una diffida ad adempiere tramite PEC in data 14 maggio 2025, costituisce una condotta illegittima e un inadempimento al dovere di concludere il procedimento, che compromette il diritto all'unità familiare, principio di rango costituzionale e tutelato a livello europeo. Non essendo emersi profili ostativi né motivi di diniego esplicito, e accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancata adozione del provvedimento espresso si risolve in una illegittima compressione di un diritto soggettivo perfetto, e pertanto si deve accertare la sussistenza del diritto di al rilascio del visto Parte_1 per ricongiungimento familiare a favore dei suoi familiari, in ossequio ai principi che governano la materia e alla documentazione prodotta.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto che trattasi di causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 27887/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata per l'Immigrazione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. 27887/2025:
1. ACCERTA la sussistenza del diritto fondamentale all'unità familiare del ricorrente (nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
nei confronti dei seguenti familiari: la coniuge C.F._2 [...]
(nata il [...]), la figlia minore (nata il Parte_3 Persona_1
20/07/2020 a Khouribga), e il figlio minore (nato il [...] a Persona_2
Lakhzazra, Settat).
Pag. 4 di 5 2. ORDINA al Controparte_1
(C.F.: ) e al Consolato Generale d'Italia – Casablanca – Marocco P.IVA_1
l'immediato rilascio dei visti d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare in favore di e . Parte_3 Persona_1 Persona_2
3. CONDANNA il Controparte_1
e il (C.F.: ) alla Controparte_3 P.IVA_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che Parte_1 liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Roma 15/10/2025
Il Giudice
AS RA
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