Sentenza 29 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2003, n. 16235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16235 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA S SEZIONE 235/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto REGOLAMENTO DI Confine Composta dagli Ill Si ri gistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 21935/00 - X. Cron.33080 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Rel. Consigliere Rep. 4270 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.14/05/03 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI, che lo difende unitamente all'avvocato RAMBALDO ZUCALLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PE FR, HE IA, HE HE CO, elettivamente domiciliati ANGELA, in ROMA VIA ANCONA 20, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO FUSCO, che li difende unitamente all'avvocato 2003 VALERIO TONEATTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti 782 -1- avverso la sentenza n. 882/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 25/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato ZUCALLI Rambaldo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- 1 R. G. n. 21935/00 ric. LI Svolgimento del processo Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20/6/1998 AR LI conveniva in giudizio dinanzi al Tri- bunale di Pordenone GI RE e i figli eredi del ma- rito, ora defunto, AR HE, e cioè AN, LA e IA HE. Esponeva che i coniugi convenuti, appella- ti, avevano costruito un muro divisorio tra i fondi di loro rispettiva proprietà, siti nel territorio del Comune di Mor- tegliano, senza l'osservanza della linea di confine, sicché essi avevano costruito la struttura interamente all'intern della sua particella, contrassegnata col mappale fogl. n.154, mentre i convenuti sono proprietari dei mappali confinanti e aventi i nn.322 e 295. Inoltre tale muro era caduto, in quan- to la costruzione era stata eseguita non a regola d'arte, sicché i pali del vigneto erano stati divelti. Chiedeva quin- di che le controparti venissero condannate al ripristino de- gli stessi, e al risarcimento dei danni;
il tutto con vitto- ria di spese e compensi. Gli appellati si costituivano con comparsa di risposta, eccependo di non avere affatto occupato il dedotto tratto di terreno di controparte%;B che il muro divisorio era crollato, giacché l'appellante aveva realizzato una grossa buca che ne minava le fondamenta, e pertanto chiedevano il rigetto delle domande "ex adverso" proposte, e la condanna dell'attore al rimborso delle spese. 1 2 Con sentenza del 19 aprile 2000 il Tribunale rigettava il gravame, sul presupposto che il muret- to costruito dagli attuali resistenti non avesse invaso il fondo del ricorrente, atteso che la linea di confine stabili- ta dai consulenti tecnici di ufficio, e sulla quale esso era stato eretto, fosse quella esatta. Infatti tale assunto era stato dedotto anche in base alla deposizione dei vari testi- moni esaminati, e pertanto esso ha rigettato l'appello, e condannato LI al rimborso delle spese. Avverso tale provvedimento questi ha proposto ricor- so per cassazione, a sostegno del quale ha indicato quattro motivi, e riguardo al quale gli appellati resistono con con- troricorso. Hongmin Infine il ricorrente ha illustrato le censure me- diante una memoria. Motivi della decisione Il ricorrente deduce: A) falsa applicazione di norme di diritto, in quanto il Tribunale non ha considerato che, in virtù della sentenza della Corte di cassazione, che aveva accolto il precedente suo ricorso, le spese di giudizio di quel grado dovevano gra- vare sugli appellati, il cui controricorso peraltro era stato ritenuto tardivo dallo stesso Giudice di legittimità, mentre invece erroneamente il Tribunale le ha poste a carico dell'appellante in riassunzione, nonostante che egli fosse rimasto vittorioso in quel grado. 2 3 Risulta La censura infondata. infatti che LI, nonostante l'erronea indicazione in mo- tivazione, è stato condannato al rimborso delle spese in fa- vore delle controparti, liquidate in £5.685.876, senza che in esse fossero comprese quelle relative al precedente giudizio di legittimità, per come anche si evince dal dispositivo del- la sentenza. Invero anche nella relativa nota spese queste ultime non erano state indicate da parte degli appellati. B) la stessa doglianza di cui sopra, con riferimento alla linea di confine, giacché dei testimoni escussi, l'unico che avesse dichiarato il vero era stato ST AN, per il quale il muro in questione era stato costruito interamente in un tratto di proprietà del ricorrente, e non lungo la li- nea già concordata tra le parti, giusta la convenzione del 15 marzo 1982. Inoltre entrambi i consulenti tecnici di ufficio, geometri Feruglio e Dal Bo, avevano escluso che la struttura di che trattasi fosse stata realizzata lungo la esatta linea di confine, ma avevano accertato che essa corrisponde alla linea ideale esistente tra il muretto posto al confine tra i fondi rispettivamente di tale AB e RE-HE, e ciò che rimane dell'altro crollato costruito dai resistenti. Anche tale motivo è infondato. Infatti il Tribunale ha messo in rilievo, con motivazione in fatto non censurabile, che i testimoni esaminati, e cioè AN, AB e DA, avevano dichiarato che il muro in questione era stato Co- struito esattamente al posto della rete metallica che le par- 3 4 ti, di comune accordo, avevano installato già nel 1960, e che gli stessi CTU avevano accertato tale particola- re, rilevando inoltre che il muro in questione corrispondeva al prolungamento della linea ideale relativa a quello già esistente tra il fondo di AB e quello di RE- HE. I giudici inoltre hanno osservato che nessuna at- tendibilità può attribuirsi alla deposizione del testimone addotto già dall'attore, e cioè TO, ormai defunto, se- condo cui egli non ricordava il "punto preciso in cui si tro- vava originariamente la rete". Peraltro in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) e' consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibili- ta' risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione cer- ta del confine, con la conseguenza che la parte che eventual- mente si dolga del ricorso, da parte del giudicante, a tale mezzo sussidiario di prova ha l'onere di indicare gli speci- fici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemen- te accertata la linea di confine controversa (V. SEZ. 2 SENT. 10121 DEL 11/07/2002). Su tali punti dunque la sentenza impugnata risulta moti- vata in modo giuridicamente corretto. 4 5 Né è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito. Al riguardo infatti questa Corte ha statuito che "La valutazione degli elementi probatori e' at- tivita' istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della con- gruita della motivazione del relativo apprezzamento (in ap- plicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimita' la valutazione del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione del- Hig l'onere di provare l'intento discriminatorio del licenziamen to da parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorren- te non denunciava un vizio di ragionamento, o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una propria, diversa valutazione degli elementi di fatto)" (V. SEZ. L SENT. 00322 DEL 13/01/2003). violazione di norme di diritto, posto che il C) ancora Tribunale ha dato rilievo al verbale di sopralluogo eseguito dal vigile urbano di Mortegliano in data 28 marzo 1982, nono- stante che esso non fosse veridico e redatto fuori dalle fun- zioni svolte dal dipendente pubblico al solo scopo di favori- re i resistenti. Inoltre tale documento non era stato nemmeno sottoposto a vaglio critico mediante l'esame dell'autore come testimone, che sicuramente sarebbe caduto in contraddizioni di fronte alle contestazioni dell'allora attore. 5 6 Anche tale motivo è infondato. Il Tribunale infatti ha osservato che il vigile urbano era in- tervenuto, e aveva notato l'esistenza di una buca a ridosso del muretto nella parte di proprietà di LI, tale da ren- dere precaria la stabilità del manufatto. Si tratta comunque di documento che, proprio perché proveniente da pubblico uf- ficiale, in mancanza di prova contraria, costituisce indub- biamente a sua volta prova dell'assunto dei resistenti. D) Infine insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dal momento che il Tri- bunale ha fatto proprie le considerazioni del pretore, che erano state ritenute illogiche già dalla Corte di cassazione, allorquando la sentenza del Tribunale di Udine era stata cas- sata con rinvio. Tale censura rimane assorbita da quanto enunciato con riferimento ai motivi sopra esaminati. Tuttavia va aggiunto che l'illogicità riguardava la sentenza di appello a suo tem- po cassata, e non invece quella del giudice di prime cure. Ne deriva che il ricorso va rigettato, con le conseguen- ti statuizioni di legge. Infine Quanto alle spese di questo grado, sussistono giusti motivi per compensarle per intero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese. Roma, 14 maggio 2003 Il Pres. Il sigliere est.re "Phiſhan IL CANCELLIERE 01 - Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.01.2004 serie 4 al n. 17 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica 30/5/2003) (art. 278 T.U. n°115 del gen