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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.;
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 4446/2024, decisa all'udienza del 9 luglio 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Manfredo Napoli, c.f. in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_2 citazione, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 207, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
APPELLATA – NON COSTITUITA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6917/2024 resa in data 1° agosto 2024, depositata il 3 settembre 2024, notificata il 6 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione dinanzi all'istruttore fissata per il giorno 10 giugno 2025
e differita d'Ufficio all'11 giugno 2025, la cui celebrazione è stata disposta con decreto
1 debitamente comunicato del 24 aprile 2025 nelle forme della trattazione scritta, parte appellante, unica costituita, non hanno versato nel fascicolo note.
La causa è stata quindi rinviata ex art. 127 ter IV comma all'udienza collegiale del 9 luglio
2025 che, nonostante il regolare avviso, è andata ugualmente deserta.
Orbene, giova precisare che l'art. 127 ter IV comma c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 trova applicazione anche ai giudizi pendenti e che in base a detta disposizione
“Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa l'assenza delle parti alla udienza del 11 giugno 2025 e alla successiva del 9 luglio
2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi, mentre le novelle della recente riforma non sembrano riguardare i giudizi iniziati in primo grado anteriormente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6917/2024 resa in data 1° agosto 2024, depositata il 3 settembre 2024, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.;
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 4446/2024, decisa all'udienza del 9 luglio 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Manfredo Napoli, c.f. in virtù di procura in calce alla CodiceFiscale_2 citazione, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 207, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
APPELLATA – NON COSTITUITA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6917/2024 resa in data 1° agosto 2024, depositata il 3 settembre 2024, notificata il 6 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione dinanzi all'istruttore fissata per il giorno 10 giugno 2025
e differita d'Ufficio all'11 giugno 2025, la cui celebrazione è stata disposta con decreto
1 debitamente comunicato del 24 aprile 2025 nelle forme della trattazione scritta, parte appellante, unica costituita, non hanno versato nel fascicolo note.
La causa è stata quindi rinviata ex art. 127 ter IV comma all'udienza collegiale del 9 luglio
2025 che, nonostante il regolare avviso, è andata ugualmente deserta.
Orbene, giova precisare che l'art. 127 ter IV comma c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 trova applicazione anche ai giudizi pendenti e che in base a detta disposizione
“Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa l'assenza delle parti alla udienza del 11 giugno 2025 e alla successiva del 9 luglio
2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi, mentre le novelle della recente riforma non sembrano riguardare i giudizi iniziati in primo grado anteriormente alla sua entrata in vigore.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6917/2024 resa in data 1° agosto 2024, depositata il 3 settembre 2024, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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