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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 19.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2556 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Marco Gustavo Petrocelli e Fabio Ponis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Cassiodoro 6
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via delle Tre Madonne 8
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 3460/2022 pubblicata il 13/4/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda presentata da al fine di ottenere la condanna della società Parte_1 [...] al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari CP_1 ad un'ora di straordinario alla settimana per il periodo dal 1/7/2013 al 19/5/2019 e dal 1/9/2019 al
18/3/2020 e a due ore di straordinario alla settimana per il periodo dal 20/5/2019 al 31/8/2019, importo quantificato in complessivi € 4.909,25 oltre accessori come per legge nonché la condanna della suddetta società datrice al risarcimento del danno in suo favore per il mancato accoglimento delle sue domande di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, in misura da determinarsi, secondo equità, nel 20% della retribuzione in suo godimento (quantificata in
€ 243,93 mensili) dalla data della prima domanda del 10/1/2008, o da quella diversa dovuta, sino alla cessazione del rapporto, sempre oltre accessori come per legge.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
L'odierna appellante, già dipendente di dal 22/12/2005 al 23/9/2020, in virtù CP_1 di avviamento obbligatorio in quanto appartenente a categoria protetta, con inquadramento iniziale nel III livello C.C.N.L. Telecomunicazioni e al IV livello dal 1/12/2019, con orario part-time al
65,61%, addetta al settore Caring, aveva agito in giudizio allegando di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto contrattualmente nel periodo dal 1/7/2013 sino al 18/3/2020
(data quest'ultima in cui aveva iniziato a lavorare da casa in ragione della emergenza epidemiologica da Covid 19).
Questo per effetto dell'accordo sindacale del 27/3/2013 riguardante la divisione
[...] con cui era stato in particolare convenuto che l'attestazione dell'inizio e della fine della CP_2 prestazione di lavoro del personale di tale unità sarebbe avvenuta “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on-line sui sistemi informatici aziendali”.
Lamentava che tale accordo aveva illegittimamente determinato, di fatto, un aumento dell'orario di lavoro, aumento corrispondente al tempo necessario per raggiungere, una volta timbrato il badge al cancello di entrata dello stabilimento, la postazione lavorativa ed effettuare i relativi adempimenti di registrazione nonché, alla fine del turno, per effettuare, successivamente alla registrazione della fine del proprio orario di lavoro, il percorso inverso a quello di entrata.
Quantificava l'aumento del proprio orario di lavoro in non meno di 12 minuti al giorno e quindi in un'ora alla settimana nonché, nel periodo dal 20/5/2019 al 1/9/2019, in almeno 24 minuti al giorno e quindi di due ore alla settimana evidenziando a tale ultimo proposito come, per lavori di ristrutturazione della sede, fosse in tale periodo stato chiuso l'ingresso B nei pressi del posto auto riservato ai disabili che le era stato assegnato con conseguente costrizione a percorrere “circa
500 metri per raggiungere l'ingresso C dello stabile” mentre in uscita, poiché il suo orario di lavoro differiva da quella della maggior parte dei colleghi, sarebbe stata costretta ad utilizzare un ulteriore accesso, ancora più lontano dall'ingresso C.
2 Si doleva inoltre anche della mancata trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part- time in full-time lamentando il mancato riscontro da parte della società datrice alle domande effettuate a tale fine in data 10/1/2008, 5/12/2012 e 17/1/2013 nonostante l'effettuazione da parte di , nel periodo dal 2008 al 2020, di numerose assunzioni a tempo pieno e di CP_1 trasformazioni in full time di rapporti di lavoro a tempo parziale e del reinserimento, sempre con orario a tempo pieno, di numerosi lavoratori precedentemente esternalizzati.
Lamentava infine come fosse rimasta priva di riscontro anche l'ulteriore domanda di aumento dell'orario di lavoro avanzata in data 27/9/2019 presentata a seguito dell'accordo sindacale del 18/7/2019 con il quale era stata in particolare concordata, nel triennio 2019/2021,
l'aggiunta, per 400 contratti part-time, di un incremento orario del 25%.
Il Tribunale rigettava integralmente il ricorso.
Accertava innanzitutto l'infondatezza della parte della domanda finalizzata a far valere il preteso diritto dell'appellante a vedersi retribuito un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattuale.
Affermava in particolare l'applicabilità, anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali che lo avevano stipulato, dell'accordo aziendale del 27/3/2013, ove alla clausola 4, aveva previsto che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di Controparte_2 lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Evidenziava a tale proposito, in particolare, come il suddetto accordo aziendale fosse inserito in un complessivo assetto di interessi concordato tra le parti e come sussistesse quindi un rapporto di interdipendenza e inscindibilità con le altre clausole in quanto frutto di un bilanciamento tra rinunce e concessioni reciproche, pattuizioni che dovevano pertanto essere applicate nella loro interezza non essendo ammissibile un dissenso che non fosse esplicito ed integrale rispetto alla totalità di esse.
Escludeva inoltre, sotto ulteriore profilo, la possibilità di considerare il tempo trascorso tra l'ingresso nello stabilimento aziendale e la registrazione della propria presenza al terminale quale orario di lavoro.
Pur rilevando come ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE) dovesse intendersi ricompreso nell'orario di lavoro l'arco temporale trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento in senso stretto delle mansioni affidate ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico, evidenziava tuttavia il grave deficit allegatorio della parte in ordine alle attività in concreto svolte dopo l'ingresso dello stabilimento (in quanto descritte in modo generico e impersonale) evidenziando altresì la ridotta entità dell'arco di tempo necessario per raggiungere la propria postazione e come, in linea di massima, non rientrasse nell'orario di lavoro il tempo occorrente per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio.
3 Affermava l'infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno connessa alla mancata trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno.
Evidenziava a tale proposito come la contrattazione collettiva (punto 11 dell'art. 18 C.C.N.L.
Telecomunicazioni) attribuisse un diritto di priorità esclusivamente a quei dipendenti che avevano trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, novero nel quale non rientrava la ricorrente e come la stessa non avesse del resto replicato alle allegazioni della società datrice in ordine alla mancata effettuazione di assunzione di personale a tempo pieno nel periodo
2008-2020 delle stesse mansioni della ricorrente e nello stesso settore.
Evidenziava come la nulla avesse controdedotto in ordine alle allegazioni Parte_1 difensive della società datrice relativamente all'essere l'aumento dell'orario di lavoro del personale impedito, in un primo tempo, in ragione dell'applicazione da parte di , in CP_1 esecuzione degli accordi sindacali citati e prodotti in atti, di contratti di solidarietà difensivi e in ordine al non rientrare la suddetta lavoratrice nei presupposti previsti per l'applicazione dell'accordo del 18/7/2019 (anzianità nel part-time e documentati problemi economici e/o familiari) non essendo stata segnalata, nelle richieste di passaggio allegate al ricorso, alcuna situazione di disagio economico e/o familiare (salvo che, assai genericamente, in quella del
17/1/2013 ove si parla di “motivi economici” senz'altra specificazione) evidenziando altresì la differenza con la situazione dei dipendenti specificamente indicati in ricorso ( Persona_1
e ) Persona_2 Persona_3
Con i primi cinque motivi l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto le rivendicazioni ricollegate all'illegittimità dell'accordo del 27/4/2013 e le conseguenti rivendicazioni retributive.
Con un primo motivo contesta la gravata sentenza per erroneo esercizio dei poteri istruttori, lamentando l'erroneità di quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla genericità ed inidoneità dei fatti descritti nel ricorso e della conseguente revoca della prova per testi d questi precedentemente ammessa. Ribadisce l'idoneità delle allegazioni contenute nel ricorso e dei capitoli di prova ivi articolati evidenziando altresì la possibilità di integrare tale prova con le altre istanze istruttorie articolate in ricorso.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza ove non aveva rilevato la nullità dell'accordo del 27/3/2013 per contrasto con la disciplina legale sull'orario di lavoro.
Contesta in particolare il rilievo attribuito dal giudice di prime cure alla efficacia soggettiva del contratto aziendale rilevando l'indisponibilità ad opera delle parti sociali della disciplina in materia di orario di lavoro ed evidenziando come le nozioni comunitarie di orario di lavoro per il riposo fossero addirittura sottratte alla disponibilità degli stati.
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'inammissibilità della declaratoria della nullità della clausola, contenuta nell'accordo del
27/3/2013, di attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro in quanto inserita in un assetto di interessi concordato tra le parti ed in rapporto di interdipendenza ed inscindibilità con le altre clausole perché “risultato di un bilanciamento tra rinunce e concessioni reciproche”.
4 Evidenzia il contrasto di tale affermazione con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento a clausola analoga, la quale non aveva ravvisato alcun impedimento alla declaratoria di nullità parziale di un accordo sindacale in quanto in contrasto con norme imperative di legge e come fosse improprio il richiamo all'art. 1419 c.p.c. difettando, con riferimento a tale clausola, il carattere dell'essenzialità.
Evidenzia altresì la possibilità di applicazione del meccanismo, ex art. 1339 c.c., di inserzione automatica delle clausole conformi alla legge.
Con un quarto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea ricostruzione dei fatti di causa evidenziando come il Tribunale non avesse svolto alcuna attività istruttoria limitandosi ad affermare la genericità dei capitoli di prova indicati in ricorso trascurando la puntuale contestazione delle affermazioni contenute nella memoria difensiva della società resistente.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza per erronea applicazione delle normativa in materia di orario.
Evidenzia come incombesse sulla società resistente l'onere di dimostrare che a seguito dell'accordo del 27/03/2013 la stessa prestazione di lavoro precedentemente svolta fosse divenuta tempo libero nonostante non vi fosse stato alcun mutamento nelle modalità di espletamento e come le attività comprese tra la timbratura al tornello marcatempo e l'inserimento nel computer personale della propria matricola identificativa dovessero qualificarsi come attività di lavoro in quanto propedeutiche alla prestazione propriamente detta, oggetto di specifiche disposizioni aziendali e non qualificabili come tempo libero.
Riproponeva ex art. 346 c.p.c., le questioni non esaminate dal primo giudice, con particolare riferimento alla quantificazione della pretesa, che evidenziava non essere stata specificamente contestata dalla resistente.
Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro reciproca connessione, in quanto tutti attinenti alla validità e applicabilità dell'accordo del 27/3/2013, risultano meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Deve innanzitutto affermarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la nullità dell'accordo del 27/4/2013 e la qualificabilità come prestazione di lavoro dell'attività dell'appellante anteriore o successiva alle procedure di log-in e log-off nei termini dedotti nel ricorso di primo grado.
.Intende infatti il Collegio ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie sul punto sovrapponibili (CdA Roma n. 10 del 10/4/2020, n. 4897 del 20/12/2022, n. 4162 del 28/11/2024 e n. 4258 del 4/12/2024).
Non è contestato in atti che l'appellante, prima del luglio 2013, registrasse l'orario di entrata e di uscita ai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale, mediante il badge personale in dotazione e che, dopo la predetta data, ella avesse continuato a registrare l'orario di ingresso e di uscita con il badge ma che l'attestazione dell'effettivo inizio e fine della prestazione
5 avvenisse sulla base della registrazione on line e della relativa procedura di log-off, effettuata sulla propria postazione di lavoro.
Con verbale di accordo del 27/3/2013, sottoscritto dalle OO.SS. , CP_3 CP_4
e unitamente al coordinamento delle RSU e dalla era stato infatti CP_5 CP_1 previsto, nell'ambito della riorganizzazione delle divisioni (presso cui prestava Controparte_2 servizio l'appellante), che: “Al fine di consentire il migliore allineamento della presenza con i flussi di traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati: l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Il predetto accordo sindacale aveva quindi previsto una diversa modalità di individuazione, rispetto al passato, dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio in questione, vale a dire non più dal momento dell'ingresso nella sede aziendale o dalla uscita dalla stessa, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e segnatamente dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione di lavoro e, con riferimento al termine della prestazione, dal completamento delle operazioni di log-off.
Orbene, deduce sostanzialmente la lavoratrice appellante che anche il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa e impiegato per raggiungere la propria specifica postazione di lavoro, per accedere al sistema informatico aziendale e per effettuare il percorso inverso debba essere qualificato come tempo di lavoro con conseguente invalidità in parte qua dell'accordo sindacale in esame.
Tale prospettazione, vale a dire della computabilità di tutto il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa come orario di lavoro, ha trovato di recente pieno riscontro in una serie di sentenze emesse dalla Suprema Corte proprio in ordine all'accordo sindacale oggetto del presente giudizio.
In tali arresti, che costituiscono ormai un orientamento del giudice di legittimità che deve essere considerato come consolidato, si è precisato che costituisce interpretazione corrente della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn.
93/104 e 203/88 quello secondo il quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
Infatti in tal senso è orientata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, con posizione di recente ribadita proprio in relazione a vertenze promosse ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria
(e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27799/2017; Cass. n. 12935/2018).
6 In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (Cass n. 13466/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento,
e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
Nel caso in esame, come dedotto nel ricorso di primo grado senza specifica contestazione da parte della resistente, l'appellante la quale svolge mansioni di videoterminalista presso il call center della in via Oriolo Romano, dopo la registrazione, mediante inserimento del badge, CP_1 ai tornelli siti all'ingresso dello stabilimento aziendale, doveva accedere alla sala nei piani superiori alla quale era assegnata (la stessa società allega in sede di costituzione di primo CP_1 grado che i tornelli erano collocati al piano terra e gli uffici ove prestava servizio l'appellata erano al primo piano), recuperare la cuffia individuale per lo svolgimento del lavoro, presso appositi armadietti (o, così come dedotto da in un cassetto della scrivania della postazione), CP_1 raggiungere la postazione individuale (o reperire una postazione libera), avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password.
A fine turno, dopo l'effettuazione al terminale della procedura di log-off, era tenuta a riporre la cuffia ed a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27/3/2013 ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro.
Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche all'attività lavorativa in senso stretto svolta dall'appellante, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per le operazioni connesse al recupero della strumentazione di lavoro, che deve essere conservata presso i locali aziendali, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato all'attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione mentre, quanto alla sussistenza della eterodirezione, “ la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non
7 provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” ( Cass. n. 13465/2017, cit.).
Non può del resto non rilevarsi come fosse pacifico che fino al luglio 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione fosse considerato tempo di lavoro e fosse sempre stato retribuito in quanto incluso nell'orario di lavoro (che iniziava e terminava mediante l'inserimento del badge rispettivamente all'entrata o all'uscita dai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale).
Ne deriva la nullità parziale ex art. 1419 comma 2 c.c. del paragrafo 4 dell'Accordo collettivo del 27/3/2013 limitatamente alla clausola che esclude, ai fini retributivi e contributivi, il periodo di lavoro in cui gli appellanti sono stati a disposizione del datore di lavoro, per violazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) d.lgs 2003 n. 66, quale disposizione inderogabile in peius trattandosi di prescrizioni minime derivanti dai vincoli comunitari.
Va riconosciuto, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il diritto dell'appellante, a titolo di superiore orario svolto, alla retribuzione per le attività necessariamente funzionali alla prestazione (tempi di percorrenza all'interno del luogo di lavoro e attività propedeutiche all'accesso al computer e successive alla procedura di log-off).
Si ritiene di quantificare tale lasso di tempo.in conformità a quanto dedotto dall'appellante, in 12 minuti giornalieri pari ad un'ora settimanale, per il periodo dal 1/7/2013 al 19/5/2019 e dal
1/9/2019 al 18/3/2020 e a due ore di straordinario alla settimana per il periodo dal 20/5/2019 al
31/8/2019.
Ciò sulla base di una stima prudente e coerente, stante anche la difficile quantificabilità esatta degli stessi, dei tempi essenziali presumibilmente richiesti dalle operazioni dedotte in ricorso (nei termini in cui non sono state contestate dalla società appellata).
Questo, si osserva, anche con riferimento al maggiore lasso di tempo rivendicato con riferimento al limitato periodo, dal 20/05/2019 al 31/08/2019, in cui l'appellante ha dedotto l'aumento dei tempi di ingresso e di uscita determinati, in particolare dall'effettuazione di lavori di ristrutturazione presso la sede di via Oriolo Romano, lavori che avevano comportato la chiusura dell'ingresso sito nelle vicinanze del posto auto assegnato all'appellante con conseguente necessità per quest'ultima di percorrere circa ulteriori 500 metri per raggiungere l'altro ingresso (ingresso C) dello stabile, con un aumento dei tempi di percorrenza tanto più significativo alla luce della sua condizione di disabilità motoria.
L'attendibilità della quantificazione effettuata dall'appellante, trova riscontro, si osserva, anche nella genericità delle contestazioni effettuate a tale proposito, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, dalla società appellata, la quale si è limitata, in sostanza, a parte alcune contestazioni marginali sullo svolgimento di una piccola parte delle operazioni propedeutiche e successive alle procedure di log-in e log-off, ad una mera contestazione dell'attendibilità di tale stima, senza nemmeno proporre una quantificazione alternativa.
L'attendibilità di tale quantificazione deve ribadirsi anche in relazione all'aumento dei tempi di percorrenza nel periodo dal 20/05/2019 al 31/8/2019, quantificazione che, anche in questo caso, risulta coerente con le circostanze dedotte a tale proposito dall'appellante (non specificamente
8 contestate quanto alla loro oggettività storica) tanto in ordine alla sua condizione di disabilità motoria
(dovuta a problemi agli arti inferiori, circostanza quest'ultima riscontrata dalla certificazione medica prodotta quali all.ti 9 e 10 del ricorso di primo grado) che in ordine alla effettuazione in tale periodo dei predetti lavori di ristrutturazione e alla impossibilità di utilizzo del più vicino ingresso B dello stabile (mentre del tutto generica risulta la contestazione sulla maggiore estensione del tragitto da effettuarsi a piedi per accedere all'interno dello stabilimento).
Non può a tale proposito essere condiviso quanto prospettato dalla società appellante e affermato dal giudice di prime cure nella parte motiva della gravata sentenza in ordine alla inscindibilità della clausola contestata con quelle ulteriori pattuite in sede di accordo sindacale, in quanto facenti parte di un complesso contesto di pattuizioni tra loro collegate ed interdipendenti.
Invero, essa non risulta minimamente fornita di elementi di prova, atteso che l'appellata non ha offerto alcun concreto elemento che induca a ritenere che senza detta clausola non avrebbe sottoscritto tale pattuizione, né una simile condizione o previsione risultava specificata nell'accordo sindacale.
L'appellata si limita infatti a dedurre come significativa la presenza in ciascuno degli accordi sottoscritti in data 27/3/2013 di una specifica clausola di inscindibilità secondo cui “il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data”, il che varrebbe, anche, a dimostrare la inscindibilità della clausola in questione.
In senso contrario si osserva anzitutto che l'effettivo carattere inscindibile di una clausola contrattuale non può essere dedotto dalla riproduzione di una singola previsione.
Inoltre, e in ogni caso, il carattere di inscindibilità della clausola sull'orario di lavoro non potrebbe essere desunto dalla previsione sopra indicata, che si riferisce alla connessione tra i diversi
“accordi sottoscritti in pari data”. Infatti, dal carattere inscindibile di vari accordi – a cui è riferita la clausola sopra citata – ma anche delle clausole di un accordo tra di loro, non si deduce direttamente il carattere essenziale e determinante di una singola clausola rispetto al testo complessivo di uno specifico accordo che la contenga.
Invero, ai fini dell'art. 1419, primo comma, c.c. – secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità – non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa, oppure costituisca un corpo unico ed inscindibile col resto dell'accordo. Occorre, altresì, che il suo contenuto abbia anche carattere determinante dell'accordo stesso, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.
Pertanto, al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto fosse stata inserita la clausola nulla (Cass n. 23950/2014).
La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto, oppure all'opposto, per il principio utile per inutile non vitiatur, la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale
9 clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass. n.
2314/2016).
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende dunque all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto.
Nel caso in esame tale valutazione di inscindibilità, non essendo desumibile come rilevato in precedenza dal contratto in esame, doveva essere addotta e provata dalla parte interessata ad ottenere l'annullamento dell'intero contratto, che sarebbe divenuto privo di interesse senza la clausola dichiarata nulla. Ed invero il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, primo comma, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola. Di conseguenza, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di dimostrare positivamente l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. n. 18794/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto in alcun modo all'onere di allegazione e CP_1 prova che le competeva e tale affermazione non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 1419 c.c. nei termini appena indicati, posto che tale carattere non era nemmeno desumibile dal contratto.
Ad ogni buon conto, in base al secondo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Pertanto, neppure nel caso in cui la clausola fosse stata determinante ai fini del regolamento contrattuale ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c. sarebbe possibile pronunciare la nullità dell'intero contratto quando sia possibile sostituire la clausola nulla con norma imperativa di legge
(secondo comma); tanto, in base al principio di conservazione del contratto, siccome si evince anche dall'art. 1339 c.c., secondo cui le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti.
Tutto ciò vale a prescindere dal giudizio delle parti sulla essenzialità della clausola nulla di cui all'art. 1419, primo comma, c.c.; a maggior ragione vale nella materia del lavoro, connotata da esigenze superiori di protezione del lavoratore e nel rapporto tra legge, contrattazione collettiva e contrattazione individuale, ispirata dalla regola dell'inderogabilità in peius del regolamento stabilito dalla legge.
Ne consegue che dovrà essere riconosciuto all'odierna appellante, alla stregua delle considerazioni che precedono, il diritto di vedersi retribuita un'ora di straordinario/supplementare alla settimana per i periodi dal 01/07/2013 al 19/05/2019 e dal 01/09/2019 al 18/03/2000 e 2 ore di straordinario diurno settimanale per il periodo dal 25/05/2019 al 31/08/2020, per un complessivo importo dovuto, quantificabile alla stregua dei conteggi allegati al ricorso (da ritenersi correttamente effettuati e rimasti privi di specifiche o idonee contestazioni, sotto il profilo contabile, da parte della società appellata essendo rimasto in particolare del tutto generico il richiamo alla mancata
10 considerazione in tali conteggi di eventuali giornate di assenza dal servizio. Parimenti non risulta comunque contestata, anche nell'ipotesi di qualificazione come supplementare delle prestazioni svolte, la maggiorazione del 25% applicata ai sensi dell'art. 30 CCNL applicabile) per un importo totale di € 4.909,25.
Per tale importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo, dovrà pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza emettersi sentenza di condanna a carico della società appellata.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore sesto motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto le rivendicazioni collegate alla mancata concessione da parte della della trasformazione in tempo pieno del suo rapporto di lavoro a tempo CP_1 parziale o comunque dell'aumento dell'orario contrattualmente stabilito, risultando meritevole di conferma, in questo caso, la statuizione di rigetto del giudice di prime cure.
Si osserva a tale proposito che l'odierna appellante fonda tali rivendicazioni risarcitorie:
- sui principi comunitari di cui alla Direttiva CEE sul lavoro a tempo parziale 97/81/CE del
15/12/1997 ove prevede che “per quanto possibile i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:….b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
c) la diffusione in tempo utile d'informazione sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavora tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa”);
- sull'art. 18 CCNL Telecomunicazioni ove, al punto 11, prevede che “in caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza con priorità per coloro che abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” ;
- sull'accordo aziendale del 19/7/2019 che aveva previsto un ampliamento dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati nei seguenti termini: “L'Azienda, tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio, si impegna a realizzare nel triennio 2019-2021 incrementi di prestazione lavorativa del +25% su un totale di 400 lavoratori con contratto di lavoro part time (es. da PT50% a PT 75% e da PT75% a FT). Questo secondo uno schema contenuto nell'accordo che prevedeva 50 passaggi nel 2019, 50 nel 2010 e 300 nel 2021.
L'accordo in questione prevedeva altresì che “Nel determinare i passaggi, riconfermando le attuali norme aziendali al riguardo, l' terrà in particolare considerazione le eventuali Pt_2 situazioni di disagio economico o familiare.”
Lamenta che la società non aveva dato riscontro alle varie richieste che aveva presentato nel corso del tempo (in particolare in data 10/01/2008, 05/12/2012, 17/01/2013 e 27/09/2019) non provvedendo a pubblicare sull'intranet aziendale (Job Posting) le occasioni di trasformazione del rapporto di lavoro e provvedendo invece alla trasformazione a tempo pieno di altri dipendenti.
11 Il Tribunale aveva respinto tali rivendicazioni, escludendo la violazione da parte della società resistente, di violazioni nell'obbligo di trasformazione del rapporto di lavoro part-time della
. Parte_1
Rilevava a tale proposito, l'inapplicabilità alla lavoratrice dell'art. 18 punto 11, C.C.N.L.
Telecomunicazioni, in quanto rivolto a coloro che avevano trasformato il precedente rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, condizione questa non ravvisabile in capo alla la quale, per quanto risulta agli atti, usufruiva, sin dall'assunzione, di un rapporto Parte_1 di lavoro part-time.
Rilevava altresì, a tale proposito, anche la mancanza del presupposto dell'assunzione da parte di di personale a tempo pieno nel periodo 2008-2020 nelle stesse mansioni dell'appellante CP_1
o nello stesso settore, rilevando come quest'ultima nulla avesse controdedotto in ordine a quanto allegato dalla società in ordine all'essere il passaggio a tempo pieno impedito dall'applicazione degli accordi sindacali, prodotti dalla società resistente, del 2010, 2013, 2015 e 2018 con i quali era stato previsto il ricorso, tra le altre misure, ai contratti di solidarietà difensivi che avevano consentito, con la riduzione dell'orario settimanale dei dipendenti, di evitare licenziamenti per eccedenza di personale.
Evidenziava altresì, con specifico riferimento all'accordo del 2019, come la non Parte_1 avesse parimenti nulla controdedotto in ordine al mancato possesso dei requisiti per rientrare nelle aliquote previste nell'accordo di solidarietà espansiva (anzianità nel part-time e documentati problemi economici e/o familiari) rilevando come nelle richieste di passaggio non fosse stata segnalata alcuna situazione di disagio economico e/o familiare.
Trattasi di motivazioni che non risultano essere state oggetto di idonea contestazione da parte dell'appellante.
Mentre nessun diritto soggettivo alla conversione del rapporto o ad un aumento dell'orario contrattuale può ravvisarsi nella direttiva comunitaria 97/81/CE del 15/12/1997 (la quale si limita a prevedere un generico obbligo dei datori di lavoro di “prendere in considerazione”, fra l'altro, le domande di conversione del lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario contrattuale diffondendo in tempo utile di informazioni sui posti disponibili nello stabilimento, senza attribuire in proposito tuttavia alcun diritto compiuto ai dipendenti) deve escludersi qualsiasi possibilità di fondare tale diritto sul disposto di cui al punto 11 dell'art. 18 C.C.N.L
A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente, come la suddetta clausola contrattuale, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure con statuizione non contestata, attribuisce a tale proposito un “diritto di precedenza con priorità” solo a “coloro che abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” condizione quest'ultima che non può ravvisarsi in capo alla odierna appellante la quale risulta essere stata pacificamente assunta con orario di lavoro part-time, orario mantenuto, a quanto risulta, per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Né, un tale diritto, potrebbe attribuirsi (con riferimento al periodo successivo alla sua stipulazione) sulla base del citato accordo aziendale del 18/07/2019.
12 Si osserva infatti che l'accordo in questione (il quale non prevedeva peraltro la trasformazione di rapporti di lavoro part-time in contratti di lavoro a tempo pieno ma esclusivamente un incremento dell'orario di lavoro contrattuale) così come si evince con chiarezza dal suo contenuto, non attribuisce diritti di aumento dell'orario contrattuale a lavoratori specificamente individuati o individuabili, prevedendo esclusivamente, in linea generale, l'impegno aziendale a provvedere all'aumento dell'orario di lavoro contrattuale nei confronti di un numero prefissato di lavoratori e scaglionato nell'arco di tre anni (50 nel 2019,50 nel 2020 e 300 nel 2021, anno quest'ultimo in cui la lavoratrice appellante non era più nemmeno in servizio presso la ). CP_1
Non vengono, si osserva, in tale accordo, enunciati dei puntuali criteri di individuazione dei lavoratori beneficiari di tale incremento di orario precisando che lo stesso avrebbe dovuto avvenire,
“sulla base delle esigenze organizzative e di servizio “ (la cui individuazione competeva chiaramente in via esclusiva al datore di lavoro) richiamando non meglio specificate “norme aziendali” e prevedendo l'onere da parte della società datrice di tenere “in particolare considerazione le eventuali situazioni di disagio economico o familiare”.
Trattasi pertanto di accordo il cui contenuto, per la sua genericità e per il rimettersi, in sostanza, alla discrezionalità aziendale (ad eccezione del numero totale incrementi di orario da effettuarsi nel corso degli anni), non è idoneo ad attribuire a singoli lavoratori diritti all'incremento orario direttamente esercitabili, non essendo compiutamente evincibile, alla stregua di tale accordo, nemmeno un obbligo cogente della società di provvedere all'individuazione dei lavoratori mediante procedure selettive e comparative.
Ne consegue, l'impossibilità di attribuire alla odierna appellante, sulla base di tale accordo, un diritto all'incremento di orario o anche al risarcimento del danno.
Questo in particolare alla luce della considerazione che, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la stessa, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non ha nemmeno compiutamente allegato e dimostrato l'esistenza di quelle “situazioni di disagio economico o familiare” che costituivano l'unico criterio “preferenziale” previsto da tale accordo (situazioni che, così come rilevato dal Tribunale, non sono nemmeno state compiutamente menzionate nelle istanze di trasformazione del rapporto prodotta in atti, cfr. all.ti da 13 a 17 e da 20 a 21 del ricorso, e che non sono state oggetto di alcuna prova o allegazione specifica da parte dell'appellante).
Una tale carenza di allegazioni, correttamente evidenziata dal Tribunale, impedisce di ritenere fondate (a prescindere dal generico riferimento effettuato dalla società ad una graduatoria redatta in proposito su base nazionale), anche con riferimento a tale accordo, le rivendicazioni dell'appellante.
Ciò tanto più alla luce della nota insussistenza, nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico
(quale quello instaurato dall'appellante con la società resistente) di un principio di parità di trattamento (in tal senso ad es. Cass. n. 6639 del 23/03/2011, Cass. n. 26925 del 23/12/2016 e Cass.
n. 13617 del 02/07/2020).
Né potrebbe a tale proposito attribuirsi rilievo favorevole all'avvenuta assunzione o conversione rapporto di lavoro a tempo pieno dei dipendenti, specificamente menzionati dall'appellante, , e Persona_2 Persona_3 Persona_1
13 Non risulta innanzitutto contestato quanto allegato dalla società appellata in ordine alla non comparabilità della posizione dell'appellante con i dipendenti (assunta il 31/12/2004, Persona_2 anteriormente quindi alla stessa assunzione dell'appellante) e (reintegrato in Persona_3 servizio in esecuzione di pronuncia giudiziale).
Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'onere di contestazione tempestiva riguarda anche il ricorrente, perchè tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (in tal senso Cass. n. 12636 del 13/06/2005, Nello stesso senso Cass. n. 25269 del 4/12/2007 e Cass. n.
13221 del 26/7/2012).
Nè emergono elementi per ravvisare una disparità di trattamento con l'assunzione del lavoratore essendo sufficiente rilevare a tale proposito quanto già precedentemente evidenziato in Persona_1 ordine alla carenza di allegazioni da parte della lavoratrice in ordine all'unico criterio preferenziale indicato nell'accordo (e cioè la sussistenza di situazioni di disagio economico o familiare).
Peraltro, così come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l'assunzione del così Per_1 come dichiarato dalla stessa appellante nella lettera raccomandata di sollecito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno del 24/07/2013, sarebbe avvenuta nel dicembre 2012, in data quindi antecedente all'accordo aziendale del 2019 e nel periodo di esclusiva vigenza dell'art. 18 C.C.N.L. accordo che, così come evidenziato precedentemente, non conferiva all'appellante alcun diritto preferenziale nella trasformazione del rapporto (cfr. copia della suddetta lettera raccomandata prodotta come all. 18 del ricorso di primo grado).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dovrà emettersi condanna a carico della società appellata a pagare in favore dell'appellante l'importo di € 4.909,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, nella misura di un terzo del totale da porsi per il residuo a carico della società appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna la società appellata a pagare in favore dell'appellante l'importo di € 4.909,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo.
14 Compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un terzo del totale, da porsi per il resto a carico della società appellata, e che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 2.109 e quanto al presente grado di giudizio in € 1.984. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 19.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'udienza del 19.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2556 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Marco Gustavo Petrocelli e Fabio Ponis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Cassiodoro 6
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via delle Tre Madonne 8
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 3460/2022 pubblicata il 13/4/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda presentata da al fine di ottenere la condanna della società Parte_1 [...] al pagamento in suo favore, anche a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari CP_1 ad un'ora di straordinario alla settimana per il periodo dal 1/7/2013 al 19/5/2019 e dal 1/9/2019 al
18/3/2020 e a due ore di straordinario alla settimana per il periodo dal 20/5/2019 al 31/8/2019, importo quantificato in complessivi € 4.909,25 oltre accessori come per legge nonché la condanna della suddetta società datrice al risarcimento del danno in suo favore per il mancato accoglimento delle sue domande di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, in misura da determinarsi, secondo equità, nel 20% della retribuzione in suo godimento (quantificata in
€ 243,93 mensili) dalla data della prima domanda del 10/1/2008, o da quella diversa dovuta, sino alla cessazione del rapporto, sempre oltre accessori come per legge.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
L'odierna appellante, già dipendente di dal 22/12/2005 al 23/9/2020, in virtù CP_1 di avviamento obbligatorio in quanto appartenente a categoria protetta, con inquadramento iniziale nel III livello C.C.N.L. Telecomunicazioni e al IV livello dal 1/12/2019, con orario part-time al
65,61%, addetta al settore Caring, aveva agito in giudizio allegando di avere osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto contrattualmente nel periodo dal 1/7/2013 sino al 18/3/2020
(data quest'ultima in cui aveva iniziato a lavorare da casa in ragione della emergenza epidemiologica da Covid 19).
Questo per effetto dell'accordo sindacale del 27/3/2013 riguardante la divisione
[...] con cui era stato in particolare convenuto che l'attestazione dell'inizio e della fine della CP_2 prestazione di lavoro del personale di tale unità sarebbe avvenuta “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on-line sui sistemi informatici aziendali”.
Lamentava che tale accordo aveva illegittimamente determinato, di fatto, un aumento dell'orario di lavoro, aumento corrispondente al tempo necessario per raggiungere, una volta timbrato il badge al cancello di entrata dello stabilimento, la postazione lavorativa ed effettuare i relativi adempimenti di registrazione nonché, alla fine del turno, per effettuare, successivamente alla registrazione della fine del proprio orario di lavoro, il percorso inverso a quello di entrata.
Quantificava l'aumento del proprio orario di lavoro in non meno di 12 minuti al giorno e quindi in un'ora alla settimana nonché, nel periodo dal 20/5/2019 al 1/9/2019, in almeno 24 minuti al giorno e quindi di due ore alla settimana evidenziando a tale ultimo proposito come, per lavori di ristrutturazione della sede, fosse in tale periodo stato chiuso l'ingresso B nei pressi del posto auto riservato ai disabili che le era stato assegnato con conseguente costrizione a percorrere “circa
500 metri per raggiungere l'ingresso C dello stabile” mentre in uscita, poiché il suo orario di lavoro differiva da quella della maggior parte dei colleghi, sarebbe stata costretta ad utilizzare un ulteriore accesso, ancora più lontano dall'ingresso C.
2 Si doleva inoltre anche della mancata trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part- time in full-time lamentando il mancato riscontro da parte della società datrice alle domande effettuate a tale fine in data 10/1/2008, 5/12/2012 e 17/1/2013 nonostante l'effettuazione da parte di , nel periodo dal 2008 al 2020, di numerose assunzioni a tempo pieno e di CP_1 trasformazioni in full time di rapporti di lavoro a tempo parziale e del reinserimento, sempre con orario a tempo pieno, di numerosi lavoratori precedentemente esternalizzati.
Lamentava infine come fosse rimasta priva di riscontro anche l'ulteriore domanda di aumento dell'orario di lavoro avanzata in data 27/9/2019 presentata a seguito dell'accordo sindacale del 18/7/2019 con il quale era stata in particolare concordata, nel triennio 2019/2021,
l'aggiunta, per 400 contratti part-time, di un incremento orario del 25%.
Il Tribunale rigettava integralmente il ricorso.
Accertava innanzitutto l'infondatezza della parte della domanda finalizzata a far valere il preteso diritto dell'appellante a vedersi retribuito un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattuale.
Affermava in particolare l'applicabilità, anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali che lo avevano stipulato, dell'accordo aziendale del 27/3/2013, ove alla clausola 4, aveva previsto che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di Controparte_2 lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Evidenziava a tale proposito, in particolare, come il suddetto accordo aziendale fosse inserito in un complessivo assetto di interessi concordato tra le parti e come sussistesse quindi un rapporto di interdipendenza e inscindibilità con le altre clausole in quanto frutto di un bilanciamento tra rinunce e concessioni reciproche, pattuizioni che dovevano pertanto essere applicate nella loro interezza non essendo ammissibile un dissenso che non fosse esplicito ed integrale rispetto alla totalità di esse.
Escludeva inoltre, sotto ulteriore profilo, la possibilità di considerare il tempo trascorso tra l'ingresso nello stabilimento aziendale e la registrazione della propria presenza al terminale quale orario di lavoro.
Pur rilevando come ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE) dovesse intendersi ricompreso nell'orario di lavoro l'arco temporale trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento in senso stretto delle mansioni affidate ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico, evidenziava tuttavia il grave deficit allegatorio della parte in ordine alle attività in concreto svolte dopo l'ingresso dello stabilimento (in quanto descritte in modo generico e impersonale) evidenziando altresì la ridotta entità dell'arco di tempo necessario per raggiungere la propria postazione e come, in linea di massima, non rientrasse nell'orario di lavoro il tempo occorrente per recarsi al lavoro o per ritornare nel proprio domicilio.
3 Affermava l'infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno connessa alla mancata trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto a tempo pieno.
Evidenziava a tale proposito come la contrattazione collettiva (punto 11 dell'art. 18 C.C.N.L.
Telecomunicazioni) attribuisse un diritto di priorità esclusivamente a quei dipendenti che avevano trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, novero nel quale non rientrava la ricorrente e come la stessa non avesse del resto replicato alle allegazioni della società datrice in ordine alla mancata effettuazione di assunzione di personale a tempo pieno nel periodo
2008-2020 delle stesse mansioni della ricorrente e nello stesso settore.
Evidenziava come la nulla avesse controdedotto in ordine alle allegazioni Parte_1 difensive della società datrice relativamente all'essere l'aumento dell'orario di lavoro del personale impedito, in un primo tempo, in ragione dell'applicazione da parte di , in CP_1 esecuzione degli accordi sindacali citati e prodotti in atti, di contratti di solidarietà difensivi e in ordine al non rientrare la suddetta lavoratrice nei presupposti previsti per l'applicazione dell'accordo del 18/7/2019 (anzianità nel part-time e documentati problemi economici e/o familiari) non essendo stata segnalata, nelle richieste di passaggio allegate al ricorso, alcuna situazione di disagio economico e/o familiare (salvo che, assai genericamente, in quella del
17/1/2013 ove si parla di “motivi economici” senz'altra specificazione) evidenziando altresì la differenza con la situazione dei dipendenti specificamente indicati in ricorso ( Persona_1
e ) Persona_2 Persona_3
Con i primi cinque motivi l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto le rivendicazioni ricollegate all'illegittimità dell'accordo del 27/4/2013 e le conseguenti rivendicazioni retributive.
Con un primo motivo contesta la gravata sentenza per erroneo esercizio dei poteri istruttori, lamentando l'erroneità di quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla genericità ed inidoneità dei fatti descritti nel ricorso e della conseguente revoca della prova per testi d questi precedentemente ammessa. Ribadisce l'idoneità delle allegazioni contenute nel ricorso e dei capitoli di prova ivi articolati evidenziando altresì la possibilità di integrare tale prova con le altre istanze istruttorie articolate in ricorso.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza ove non aveva rilevato la nullità dell'accordo del 27/3/2013 per contrasto con la disciplina legale sull'orario di lavoro.
Contesta in particolare il rilievo attribuito dal giudice di prime cure alla efficacia soggettiva del contratto aziendale rilevando l'indisponibilità ad opera delle parti sociali della disciplina in materia di orario di lavoro ed evidenziando come le nozioni comunitarie di orario di lavoro per il riposo fossero addirittura sottratte alla disponibilità degli stati.
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'inammissibilità della declaratoria della nullità della clausola, contenuta nell'accordo del
27/3/2013, di attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro in quanto inserita in un assetto di interessi concordato tra le parti ed in rapporto di interdipendenza ed inscindibilità con le altre clausole perché “risultato di un bilanciamento tra rinunce e concessioni reciproche”.
4 Evidenzia il contrasto di tale affermazione con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento a clausola analoga, la quale non aveva ravvisato alcun impedimento alla declaratoria di nullità parziale di un accordo sindacale in quanto in contrasto con norme imperative di legge e come fosse improprio il richiamo all'art. 1419 c.p.c. difettando, con riferimento a tale clausola, il carattere dell'essenzialità.
Evidenzia altresì la possibilità di applicazione del meccanismo, ex art. 1339 c.c., di inserzione automatica delle clausole conformi alla legge.
Con un quarto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza per erronea ricostruzione dei fatti di causa evidenziando come il Tribunale non avesse svolto alcuna attività istruttoria limitandosi ad affermare la genericità dei capitoli di prova indicati in ricorso trascurando la puntuale contestazione delle affermazioni contenute nella memoria difensiva della società resistente.
Con un quinto motivo contesta la gravata sentenza per erronea applicazione delle normativa in materia di orario.
Evidenzia come incombesse sulla società resistente l'onere di dimostrare che a seguito dell'accordo del 27/03/2013 la stessa prestazione di lavoro precedentemente svolta fosse divenuta tempo libero nonostante non vi fosse stato alcun mutamento nelle modalità di espletamento e come le attività comprese tra la timbratura al tornello marcatempo e l'inserimento nel computer personale della propria matricola identificativa dovessero qualificarsi come attività di lavoro in quanto propedeutiche alla prestazione propriamente detta, oggetto di specifiche disposizioni aziendali e non qualificabili come tempo libero.
Riproponeva ex art. 346 c.p.c., le questioni non esaminate dal primo giudice, con particolare riferimento alla quantificazione della pretesa, che evidenziava non essere stata specificamente contestata dalla resistente.
Tali motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro reciproca connessione, in quanto tutti attinenti alla validità e applicabilità dell'accordo del 27/3/2013, risultano meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Deve innanzitutto affermarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la nullità dell'accordo del 27/4/2013 e la qualificabilità come prestazione di lavoro dell'attività dell'appellante anteriore o successiva alle procedure di log-in e log-off nei termini dedotti nel ricorso di primo grado.
.Intende infatti il Collegio ribadire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie sul punto sovrapponibili (CdA Roma n. 10 del 10/4/2020, n. 4897 del 20/12/2022, n. 4162 del 28/11/2024 e n. 4258 del 4/12/2024).
Non è contestato in atti che l'appellante, prima del luglio 2013, registrasse l'orario di entrata e di uscita ai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale, mediante il badge personale in dotazione e che, dopo la predetta data, ella avesse continuato a registrare l'orario di ingresso e di uscita con il badge ma che l'attestazione dell'effettivo inizio e fine della prestazione
5 avvenisse sulla base della registrazione on line e della relativa procedura di log-off, effettuata sulla propria postazione di lavoro.
Con verbale di accordo del 27/3/2013, sottoscritto dalle OO.SS. , CP_3 CP_4
e unitamente al coordinamento delle RSU e dalla era stato infatti CP_5 CP_1 previsto, nell'ambito della riorganizzazione delle divisioni (presso cui prestava Controparte_2 servizio l'appellante), che: “Al fine di consentire il migliore allineamento della presenza con i flussi di traffico, le parti concordano che saranno utilizzati gli istituti per la gestione della flessibilità della prestazione lavorativa come di seguito individuati: l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Il predetto accordo sindacale aveva quindi previsto una diversa modalità di individuazione, rispetto al passato, dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa del personale assegnato al servizio in questione, vale a dire non più dal momento dell'ingresso nella sede aziendale o dalla uscita dalla stessa, ma dal momento di accesso alla postazione lavorativa e segnatamente dal momento del cd. log-in con il sistema informatico aziendale, effettuato dal dipendente presso la propria postazione di lavoro e, con riferimento al termine della prestazione, dal completamento delle operazioni di log-off.
Orbene, deduce sostanzialmente la lavoratrice appellante che anche il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa e impiegato per raggiungere la propria specifica postazione di lavoro, per accedere al sistema informatico aziendale e per effettuare il percorso inverso debba essere qualificato come tempo di lavoro con conseguente invalidità in parte qua dell'accordo sindacale in esame.
Tale prospettazione, vale a dire della computabilità di tutto il tempo trascorso all'interno della sede lavorativa come orario di lavoro, ha trovato di recente pieno riscontro in una serie di sentenze emesse dalla Suprema Corte proprio in ordine all'accordo sindacale oggetto del presente giudizio.
In tali arresti, che costituiscono ormai un orientamento del giudice di legittimità che deve essere considerato come consolidato, si è precisato che costituisce interpretazione corrente della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn.
93/104 e 203/88 quello secondo il quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
Infatti in tal senso è orientata la giurisprudenza costante della Suprema Corte, con posizione di recente ribadita proprio in relazione a vertenze promosse ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria
(e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (Cass. n. 27799/2017; Cass. n. 12935/2018).
6 In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (Cass n. 13466/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento,
e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
Nel caso in esame, come dedotto nel ricorso di primo grado senza specifica contestazione da parte della resistente, l'appellante la quale svolge mansioni di videoterminalista presso il call center della in via Oriolo Romano, dopo la registrazione, mediante inserimento del badge, CP_1 ai tornelli siti all'ingresso dello stabilimento aziendale, doveva accedere alla sala nei piani superiori alla quale era assegnata (la stessa società allega in sede di costituzione di primo CP_1 grado che i tornelli erano collocati al piano terra e gli uffici ove prestava servizio l'appellata erano al primo piano), recuperare la cuffia individuale per lo svolgimento del lavoro, presso appositi armadietti (o, così come dedotto da in un cassetto della scrivania della postazione), CP_1 raggiungere la postazione individuale (o reperire una postazione libera), avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password.
A fine turno, dopo l'effettuazione al terminale della procedura di log-off, era tenuta a riporre la cuffia ed a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27/3/2013 ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro.
Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche all'attività lavorativa in senso stretto svolta dall'appellante, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, che per le operazioni connesse al recupero della strumentazione di lavoro, che deve essere conservata presso i locali aziendali, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato all'attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione mentre, quanto alla sussistenza della eterodirezione, “ la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non
7 provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico” ( Cass. n. 13465/2017, cit.).
Non può del resto non rilevarsi come fosse pacifico che fino al luglio 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione fosse considerato tempo di lavoro e fosse sempre stato retribuito in quanto incluso nell'orario di lavoro (che iniziava e terminava mediante l'inserimento del badge rispettivamente all'entrata o all'uscita dai tornelli posti all'ingresso dello stabilimento aziendale).
Ne deriva la nullità parziale ex art. 1419 comma 2 c.c. del paragrafo 4 dell'Accordo collettivo del 27/3/2013 limitatamente alla clausola che esclude, ai fini retributivi e contributivi, il periodo di lavoro in cui gli appellanti sono stati a disposizione del datore di lavoro, per violazione dell'art. 1 comma 2 lett. a) d.lgs 2003 n. 66, quale disposizione inderogabile in peius trattandosi di prescrizioni minime derivanti dai vincoli comunitari.
Va riconosciuto, quindi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il diritto dell'appellante, a titolo di superiore orario svolto, alla retribuzione per le attività necessariamente funzionali alla prestazione (tempi di percorrenza all'interno del luogo di lavoro e attività propedeutiche all'accesso al computer e successive alla procedura di log-off).
Si ritiene di quantificare tale lasso di tempo.in conformità a quanto dedotto dall'appellante, in 12 minuti giornalieri pari ad un'ora settimanale, per il periodo dal 1/7/2013 al 19/5/2019 e dal
1/9/2019 al 18/3/2020 e a due ore di straordinario alla settimana per il periodo dal 20/5/2019 al
31/8/2019.
Ciò sulla base di una stima prudente e coerente, stante anche la difficile quantificabilità esatta degli stessi, dei tempi essenziali presumibilmente richiesti dalle operazioni dedotte in ricorso (nei termini in cui non sono state contestate dalla società appellata).
Questo, si osserva, anche con riferimento al maggiore lasso di tempo rivendicato con riferimento al limitato periodo, dal 20/05/2019 al 31/08/2019, in cui l'appellante ha dedotto l'aumento dei tempi di ingresso e di uscita determinati, in particolare dall'effettuazione di lavori di ristrutturazione presso la sede di via Oriolo Romano, lavori che avevano comportato la chiusura dell'ingresso sito nelle vicinanze del posto auto assegnato all'appellante con conseguente necessità per quest'ultima di percorrere circa ulteriori 500 metri per raggiungere l'altro ingresso (ingresso C) dello stabile, con un aumento dei tempi di percorrenza tanto più significativo alla luce della sua condizione di disabilità motoria.
L'attendibilità della quantificazione effettuata dall'appellante, trova riscontro, si osserva, anche nella genericità delle contestazioni effettuate a tale proposito, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, dalla società appellata, la quale si è limitata, in sostanza, a parte alcune contestazioni marginali sullo svolgimento di una piccola parte delle operazioni propedeutiche e successive alle procedure di log-in e log-off, ad una mera contestazione dell'attendibilità di tale stima, senza nemmeno proporre una quantificazione alternativa.
L'attendibilità di tale quantificazione deve ribadirsi anche in relazione all'aumento dei tempi di percorrenza nel periodo dal 20/05/2019 al 31/8/2019, quantificazione che, anche in questo caso, risulta coerente con le circostanze dedotte a tale proposito dall'appellante (non specificamente
8 contestate quanto alla loro oggettività storica) tanto in ordine alla sua condizione di disabilità motoria
(dovuta a problemi agli arti inferiori, circostanza quest'ultima riscontrata dalla certificazione medica prodotta quali all.ti 9 e 10 del ricorso di primo grado) che in ordine alla effettuazione in tale periodo dei predetti lavori di ristrutturazione e alla impossibilità di utilizzo del più vicino ingresso B dello stabile (mentre del tutto generica risulta la contestazione sulla maggiore estensione del tragitto da effettuarsi a piedi per accedere all'interno dello stabilimento).
Non può a tale proposito essere condiviso quanto prospettato dalla società appellante e affermato dal giudice di prime cure nella parte motiva della gravata sentenza in ordine alla inscindibilità della clausola contestata con quelle ulteriori pattuite in sede di accordo sindacale, in quanto facenti parte di un complesso contesto di pattuizioni tra loro collegate ed interdipendenti.
Invero, essa non risulta minimamente fornita di elementi di prova, atteso che l'appellata non ha offerto alcun concreto elemento che induca a ritenere che senza detta clausola non avrebbe sottoscritto tale pattuizione, né una simile condizione o previsione risultava specificata nell'accordo sindacale.
L'appellata si limita infatti a dedurre come significativa la presenza in ciascuno degli accordi sottoscritti in data 27/3/2013 di una specifica clausola di inscindibilità secondo cui “il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data”, il che varrebbe, anche, a dimostrare la inscindibilità della clausola in questione.
In senso contrario si osserva anzitutto che l'effettivo carattere inscindibile di una clausola contrattuale non può essere dedotto dalla riproduzione di una singola previsione.
Inoltre, e in ogni caso, il carattere di inscindibilità della clausola sull'orario di lavoro non potrebbe essere desunto dalla previsione sopra indicata, che si riferisce alla connessione tra i diversi
“accordi sottoscritti in pari data”. Infatti, dal carattere inscindibile di vari accordi – a cui è riferita la clausola sopra citata – ma anche delle clausole di un accordo tra di loro, non si deduce direttamente il carattere essenziale e determinante di una singola clausola rispetto al testo complessivo di uno specifico accordo che la contenga.
Invero, ai fini dell'art. 1419, primo comma, c.c. – secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità – non è sufficiente che la singola clausola sia interconnessa, oppure costituisca un corpo unico ed inscindibile col resto dell'accordo. Occorre, altresì, che il suo contenuto abbia anche carattere determinante dell'accordo stesso, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa.
Pertanto, al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto fosse stata inserita la clausola nulla (Cass n. 23950/2014).
La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto, oppure all'opposto, per il principio utile per inutile non vitiatur, la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale
9 clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass. n.
2314/2016).
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende dunque all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto.
Nel caso in esame tale valutazione di inscindibilità, non essendo desumibile come rilevato in precedenza dal contratto in esame, doveva essere addotta e provata dalla parte interessata ad ottenere l'annullamento dell'intero contratto, che sarebbe divenuto privo di interesse senza la clausola dichiarata nulla. Ed invero il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, primo comma, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola. Di conseguenza, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di dimostrare positivamente l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. n. 18794/2023).
Nel caso di specie, tuttavia, non ha assolto in alcun modo all'onere di allegazione e CP_1 prova che le competeva e tale affermazione non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 1419 c.c. nei termini appena indicati, posto che tale carattere non era nemmeno desumibile dal contratto.
Ad ogni buon conto, in base al secondo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità della singola clausola non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Pertanto, neppure nel caso in cui la clausola fosse stata determinante ai fini del regolamento contrattuale ai sensi dell'art. 1419, primo comma, c.c. sarebbe possibile pronunciare la nullità dell'intero contratto quando sia possibile sostituire la clausola nulla con norma imperativa di legge
(secondo comma); tanto, in base al principio di conservazione del contratto, siccome si evince anche dall'art. 1339 c.c., secondo cui le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti.
Tutto ciò vale a prescindere dal giudizio delle parti sulla essenzialità della clausola nulla di cui all'art. 1419, primo comma, c.c.; a maggior ragione vale nella materia del lavoro, connotata da esigenze superiori di protezione del lavoratore e nel rapporto tra legge, contrattazione collettiva e contrattazione individuale, ispirata dalla regola dell'inderogabilità in peius del regolamento stabilito dalla legge.
Ne consegue che dovrà essere riconosciuto all'odierna appellante, alla stregua delle considerazioni che precedono, il diritto di vedersi retribuita un'ora di straordinario/supplementare alla settimana per i periodi dal 01/07/2013 al 19/05/2019 e dal 01/09/2019 al 18/03/2000 e 2 ore di straordinario diurno settimanale per il periodo dal 25/05/2019 al 31/08/2020, per un complessivo importo dovuto, quantificabile alla stregua dei conteggi allegati al ricorso (da ritenersi correttamente effettuati e rimasti privi di specifiche o idonee contestazioni, sotto il profilo contabile, da parte della società appellata essendo rimasto in particolare del tutto generico il richiamo alla mancata
10 considerazione in tali conteggi di eventuali giornate di assenza dal servizio. Parimenti non risulta comunque contestata, anche nell'ipotesi di qualificazione come supplementare delle prestazioni svolte, la maggiorazione del 25% applicata ai sensi dell'art. 30 CCNL applicabile) per un importo totale di € 4.909,25.
Per tale importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo, dovrà pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza emettersi sentenza di condanna a carico della società appellata.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore sesto motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto le rivendicazioni collegate alla mancata concessione da parte della della trasformazione in tempo pieno del suo rapporto di lavoro a tempo CP_1 parziale o comunque dell'aumento dell'orario contrattualmente stabilito, risultando meritevole di conferma, in questo caso, la statuizione di rigetto del giudice di prime cure.
Si osserva a tale proposito che l'odierna appellante fonda tali rivendicazioni risarcitorie:
- sui principi comunitari di cui alla Direttiva CEE sul lavoro a tempo parziale 97/81/CE del
15/12/1997 ove prevede che “per quanto possibile i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione:….b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a tempo pieno di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
c) la diffusione in tempo utile d'informazione sui posti a tempo parziale e a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il trasferimento da un lavora tempo pieno ad uno a tempo parziale e viceversa”);
- sull'art. 18 CCNL Telecomunicazioni ove, al punto 11, prevede che “in caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza con priorità per coloro che abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” ;
- sull'accordo aziendale del 19/7/2019 che aveva previsto un ampliamento dell'orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati nei seguenti termini: “L'Azienda, tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio, si impegna a realizzare nel triennio 2019-2021 incrementi di prestazione lavorativa del +25% su un totale di 400 lavoratori con contratto di lavoro part time (es. da PT50% a PT 75% e da PT75% a FT). Questo secondo uno schema contenuto nell'accordo che prevedeva 50 passaggi nel 2019, 50 nel 2010 e 300 nel 2021.
L'accordo in questione prevedeva altresì che “Nel determinare i passaggi, riconfermando le attuali norme aziendali al riguardo, l' terrà in particolare considerazione le eventuali Pt_2 situazioni di disagio economico o familiare.”
Lamenta che la società non aveva dato riscontro alle varie richieste che aveva presentato nel corso del tempo (in particolare in data 10/01/2008, 05/12/2012, 17/01/2013 e 27/09/2019) non provvedendo a pubblicare sull'intranet aziendale (Job Posting) le occasioni di trasformazione del rapporto di lavoro e provvedendo invece alla trasformazione a tempo pieno di altri dipendenti.
11 Il Tribunale aveva respinto tali rivendicazioni, escludendo la violazione da parte della società resistente, di violazioni nell'obbligo di trasformazione del rapporto di lavoro part-time della
. Parte_1
Rilevava a tale proposito, l'inapplicabilità alla lavoratrice dell'art. 18 punto 11, C.C.N.L.
Telecomunicazioni, in quanto rivolto a coloro che avevano trasformato il precedente rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, condizione questa non ravvisabile in capo alla la quale, per quanto risulta agli atti, usufruiva, sin dall'assunzione, di un rapporto Parte_1 di lavoro part-time.
Rilevava altresì, a tale proposito, anche la mancanza del presupposto dell'assunzione da parte di di personale a tempo pieno nel periodo 2008-2020 nelle stesse mansioni dell'appellante CP_1
o nello stesso settore, rilevando come quest'ultima nulla avesse controdedotto in ordine a quanto allegato dalla società in ordine all'essere il passaggio a tempo pieno impedito dall'applicazione degli accordi sindacali, prodotti dalla società resistente, del 2010, 2013, 2015 e 2018 con i quali era stato previsto il ricorso, tra le altre misure, ai contratti di solidarietà difensivi che avevano consentito, con la riduzione dell'orario settimanale dei dipendenti, di evitare licenziamenti per eccedenza di personale.
Evidenziava altresì, con specifico riferimento all'accordo del 2019, come la non Parte_1 avesse parimenti nulla controdedotto in ordine al mancato possesso dei requisiti per rientrare nelle aliquote previste nell'accordo di solidarietà espansiva (anzianità nel part-time e documentati problemi economici e/o familiari) rilevando come nelle richieste di passaggio non fosse stata segnalata alcuna situazione di disagio economico e/o familiare.
Trattasi di motivazioni che non risultano essere state oggetto di idonea contestazione da parte dell'appellante.
Mentre nessun diritto soggettivo alla conversione del rapporto o ad un aumento dell'orario contrattuale può ravvisarsi nella direttiva comunitaria 97/81/CE del 15/12/1997 (la quale si limita a prevedere un generico obbligo dei datori di lavoro di “prendere in considerazione”, fra l'altro, le domande di conversione del lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno o di aumento dell'orario contrattuale diffondendo in tempo utile di informazioni sui posti disponibili nello stabilimento, senza attribuire in proposito tuttavia alcun diritto compiuto ai dipendenti) deve escludersi qualsiasi possibilità di fondare tale diritto sul disposto di cui al punto 11 dell'art. 18 C.C.N.L
A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente, come la suddetta clausola contrattuale, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure con statuizione non contestata, attribuisce a tale proposito un “diritto di precedenza con priorità” solo a “coloro che abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale” condizione quest'ultima che non può ravvisarsi in capo alla odierna appellante la quale risulta essere stata pacificamente assunta con orario di lavoro part-time, orario mantenuto, a quanto risulta, per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Né, un tale diritto, potrebbe attribuirsi (con riferimento al periodo successivo alla sua stipulazione) sulla base del citato accordo aziendale del 18/07/2019.
12 Si osserva infatti che l'accordo in questione (il quale non prevedeva peraltro la trasformazione di rapporti di lavoro part-time in contratti di lavoro a tempo pieno ma esclusivamente un incremento dell'orario di lavoro contrattuale) così come si evince con chiarezza dal suo contenuto, non attribuisce diritti di aumento dell'orario contrattuale a lavoratori specificamente individuati o individuabili, prevedendo esclusivamente, in linea generale, l'impegno aziendale a provvedere all'aumento dell'orario di lavoro contrattuale nei confronti di un numero prefissato di lavoratori e scaglionato nell'arco di tre anni (50 nel 2019,50 nel 2020 e 300 nel 2021, anno quest'ultimo in cui la lavoratrice appellante non era più nemmeno in servizio presso la ). CP_1
Non vengono, si osserva, in tale accordo, enunciati dei puntuali criteri di individuazione dei lavoratori beneficiari di tale incremento di orario precisando che lo stesso avrebbe dovuto avvenire,
“sulla base delle esigenze organizzative e di servizio “ (la cui individuazione competeva chiaramente in via esclusiva al datore di lavoro) richiamando non meglio specificate “norme aziendali” e prevedendo l'onere da parte della società datrice di tenere “in particolare considerazione le eventuali situazioni di disagio economico o familiare”.
Trattasi pertanto di accordo il cui contenuto, per la sua genericità e per il rimettersi, in sostanza, alla discrezionalità aziendale (ad eccezione del numero totale incrementi di orario da effettuarsi nel corso degli anni), non è idoneo ad attribuire a singoli lavoratori diritti all'incremento orario direttamente esercitabili, non essendo compiutamente evincibile, alla stregua di tale accordo, nemmeno un obbligo cogente della società di provvedere all'individuazione dei lavoratori mediante procedure selettive e comparative.
Ne consegue, l'impossibilità di attribuire alla odierna appellante, sulla base di tale accordo, un diritto all'incremento di orario o anche al risarcimento del danno.
Questo in particolare alla luce della considerazione che, così come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la stessa, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, non ha nemmeno compiutamente allegato e dimostrato l'esistenza di quelle “situazioni di disagio economico o familiare” che costituivano l'unico criterio “preferenziale” previsto da tale accordo (situazioni che, così come rilevato dal Tribunale, non sono nemmeno state compiutamente menzionate nelle istanze di trasformazione del rapporto prodotta in atti, cfr. all.ti da 13 a 17 e da 20 a 21 del ricorso, e che non sono state oggetto di alcuna prova o allegazione specifica da parte dell'appellante).
Una tale carenza di allegazioni, correttamente evidenziata dal Tribunale, impedisce di ritenere fondate (a prescindere dal generico riferimento effettuato dalla società ad una graduatoria redatta in proposito su base nazionale), anche con riferimento a tale accordo, le rivendicazioni dell'appellante.
Ciò tanto più alla luce della nota insussistenza, nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico
(quale quello instaurato dall'appellante con la società resistente) di un principio di parità di trattamento (in tal senso ad es. Cass. n. 6639 del 23/03/2011, Cass. n. 26925 del 23/12/2016 e Cass.
n. 13617 del 02/07/2020).
Né potrebbe a tale proposito attribuirsi rilievo favorevole all'avvenuta assunzione o conversione rapporto di lavoro a tempo pieno dei dipendenti, specificamente menzionati dall'appellante, , e Persona_2 Persona_3 Persona_1
13 Non risulta innanzitutto contestato quanto allegato dalla società appellata in ordine alla non comparabilità della posizione dell'appellante con i dipendenti (assunta il 31/12/2004, Persona_2 anteriormente quindi alla stessa assunzione dell'appellante) e (reintegrato in Persona_3 servizio in esecuzione di pronuncia giudiziale).
Si rammentano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'onere di contestazione tempestiva riguarda anche il ricorrente, perchè tale onere è desumibile non solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (in tal senso Cass. n. 12636 del 13/06/2005, Nello stesso senso Cass. n. 25269 del 4/12/2007 e Cass. n.
13221 del 26/7/2012).
Nè emergono elementi per ravvisare una disparità di trattamento con l'assunzione del lavoratore essendo sufficiente rilevare a tale proposito quanto già precedentemente evidenziato in Persona_1 ordine alla carenza di allegazioni da parte della lavoratrice in ordine all'unico criterio preferenziale indicato nell'accordo (e cioè la sussistenza di situazioni di disagio economico o familiare).
Peraltro, così come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l'assunzione del così Per_1 come dichiarato dalla stessa appellante nella lettera raccomandata di sollecito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno del 24/07/2013, sarebbe avvenuta nel dicembre 2012, in data quindi antecedente all'accordo aziendale del 2019 e nel periodo di esclusiva vigenza dell'art. 18 C.C.N.L. accordo che, così come evidenziato precedentemente, non conferiva all'appellante alcun diritto preferenziale nella trasformazione del rapporto (cfr. copia della suddetta lettera raccomandata prodotta come all. 18 del ricorso di primo grado).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dovrà emettersi condanna a carico della società appellata a pagare in favore dell'appellante l'importo di € 4.909,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate come dispositivo, nella misura di un terzo del totale da porsi per il residuo a carico della società appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna la società appellata a pagare in favore dell'appellante l'importo di € 4.909,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione del credito sino al saldo.
14 Compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un terzo del totale, da porsi per il resto a carico della società appellata, e che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 2.109 e quanto al presente grado di giudizio in € 1.984. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 19.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
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