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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, oggi 4 novembre 2025, ha pronunciato, in esito all'udienza del 20 ottobre 2025 tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1378 del R.A.C.L. dell'anno 2025 promossa da:
nata a [...] il [...] e quivi residente, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Giorgio Rodin e Fabrizio Rodin, che la rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariantonietta Piras unitamente all'avvocato Alessandro Doa per procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
in data 6 luglio 2023 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
Quindi, parte opponente ha proposto nanti l'intestato Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la difesa opponente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. censurando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, in quanto il consulente medico di ufficio, Dr. , ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il Persona_1 riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, affermando che le infermità da cui affetta Pt_1
(“Connettivite indifferenziata e Fibromialgia secondaria in trattamento farmacologico di mantenimento.
Spondilodiscoartrosi con plurime protrusioni discali cervicali e lombari. Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso”) non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa.
La parte opponente non ha contestato la diagnosi formulata dal medico legale, ma ha stigmatizzato la circostanza che il medesimo si sia espresso unicamente sulla possibilità per l'opponente di continuare a lavorare senza quantificare in concreto ed in maniera motivata quale sia la effettiva incidenza delle menomazioni accertate sulla sua capacità attitudinale specifica (custode giudiziario).
Da ciò le conclusioni volte ad accertare che presenta il requisito sanitario Parte_1 previsto dalla normativa in vigore per beneficiare della prestazione invocata, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa e a richiedere la condanna dell' alla CP_2 rifusione delle spese processuali delle due fasi del giudizio, aumentate di 1/3 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti di cui alle note scritte.
***
Le censure mosse alla valutazione del consulente appaiono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.
Sul punto si osserva come il consulente tecnico d'ufficio, Dr. abbia Persona_1 puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui era giunto a seguito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti in sede di accertamento tecnico preventivo, confutando analoghe censure già svolte in tale sede.
Infatti, le censure della parte opponente si incentrano sulla asserita sottovalutazione da parte del consulente dell'incidenza del quadro clinico di cui è portatrice sulla sua capacità Parte_1 lavorativa attitudinale e specifica di custode giudiziario. In particolare, nelle note della consulente di parte, richiamate da parte opponente per censurare le conclusioni rassegnate dal CTU, la Dr.ssa Per_
non confuta la diagnosi formulata ma, si limita ad affermare che, considerate le patologie sussistenti, l'opponente avrebbe diritto all'assegno ordinario, senza fornire alcuna indicazione medico legale a sostegno di tale affermazione.
Si rammenta che, in materia di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la
Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cfr. ex multis Cass. n. 5964 del Cass. 15 gennaio 2018, n. 740).
Orbene, sul punto si osserva che Dr. ha accertato che il disturbo dell'adattamento Per_1 diagnosticato in capo all'opponente: “ha ripercussioni permanenti sulla capacità lavorativa attitudinale della peritata solo contenute ed il proseguimento dell'attività lavorativa, se condotto in condizioni protette, può costituire un valido supporto terapeutico. Circostanza che si desume pure dal racconto anamnestico come riportato dall'interessata”. Quanto alle patologie dell'apparato locomotore, il consulente ha chiarito che appare senza dubbio preminente l'accertata connettivite indifferenziata e la fibromialgia responsabili di artromialgie diffuse (specie arti inferiori) con risposta solo parziale al trattamento farmacologico proposto dallo specialista di riferimento, che concomita con spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con plurime protrusioni discali che in alcuni casi comportano anche un impegno endospecale o foraminale. Tale condizione clinica, viste le difficoltà motorie legate alla patologia a carico dell'apparato locomotore, ha comportato l'esonero dall'attività fuori sede e l'adibizione unicamente ad attività al VDT, in presenza o da remoto.
Tanto premesso, il consulente ha spiegato che: “il complesso invalidante non costituiva all'epoca della domanda e non costituisce adesso (data visita peritale) pregiudizio per lo svolgimento di un'attività individuata fra quelle confacenti alle attitudini della peritata (capacità lavorativa attitudinale). Al più può essere responsabile di saltuari periodi di inabilità temporanea in occasione dell'eventuale comparsa di periodi di riacutizzazione della sintomatologia distrettuale”.
Il consulente, infatti, ha chiarito che, avuto riguardo all'impegno energetico-funzionale richiesto per lo svolgimento di un'attività confacente alle attitudini, non vi sono pregiudizi perché
l'opponente possa proseguire l'attività lavorativa, seppure, inevitabilmente, con rendimento ridotto rispetto ad un soggetto sano della stessa età e sesso. Rendimento ridotto che, naturalmente, non costituisce condizione che integra la previsione di riduzione oltre la soglia dei due terzi della capacità lavorativa attitudinale, quand'anche si consideri il complesso invalidante nel suo insieme:
“volendosi poi esprimere su tutti i lavori che l'assicurata, per età, condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sarebbe in grado di svolgere, non si può che concludere asserendo che le residue capacità lavorative le consentono, in concreto, quand'anche abbandonasse l'attuale lavoro, di essere reimpiegata in attività idonee a garantire una remunerazione conforme al parametro ex art. 36 Cost.”.
In altre parole, il consulente ha acclarato che le condizioni di salute di erano Parte_1 compatibili, fin dall'epoca della domanda amministrativa come attualmente (visita peritale), con il proseguimento, senza abnorme usura, dell'abituale attività lavorativa ovvero con lo svolgimento di altra attività, remunerativa, in occupazioni affini, per impegno fisico e analoghe doti di preparazione ed esperienza.
L'eventuale occupazione in attività compatibili con lo stato di salute documentato non si configurava, già all'epoca della domanda amministrativa, come un declassamento o l'adibizione ad una attività offerta solo a titolo caritatevole e precario.
Per quanto riguarda eventuali attività specifiche che possono rientrare nelle mansioni della qualifica che l'assicurata riveste e che sono incompatibili con il suo stato di salute (attività fuori sede), appare pacifico che tale circostanza, ben lungi dal configurare di per sé una limitazione oltre i due terzi della capacità lavorativa, ne costituisce senza dubbio una limitazione, ma in misura ben minore rispetto a tale soglia.
Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte opponente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'assegno ordinario di invalidità, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Conseguentemente, deve trovare applicazione il consolidato orientamento della Suprema
Corte in base al quale l'indicazione di un dissenso diagnostico non equivale a rivelare una palese devianza delle conclusioni assunte dall'ausiliare dalle nozioni corrispondenti alla scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi per cui le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione il rinnovo delle operazioni peritali o il richiamo a chiarimenti del CTU. In definitiva, allo stato attuale non si ritiene soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa per poter beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, viste le risultanze peritali sopra riportate, cui si aderisce per essere le stesse suffragate da contri oggettivi anamnestici e documentali e adeguatamente motivate, il Giudice rigetta la presente opposizione.
Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo l'opponente comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D.
Lgs. n. 113 del 2002. CP_ Pone, infine, a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta il ricorso in opposizione proposto da ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con Parte_1
l'atto introduttivo del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 4.11.2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)