TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 31/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Fara in Sabina, frazione Passo C.F._1
Corese Via G. Matteotti n.98 presso lo studio dall'Avv. Simona Perugini che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata telematicamente al ricorso ricorrente nei confronti di
, nata in Fara in [...], il [...], (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiano De Santis e domiciliata presso e nel
[...] suo studio in Roma, via Carlo Mirabello, 17, giusta procura in atti
-resistente- con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: modifica della sentenza di divorzio
Conclusioni: revoca dell'assegno per a decorrere dalla domanda (gennaio 2025); CP_2 il padre si impegna a versare la somma di euro 1000 a titolo di arretrati da settembre
2024/gennaio 2025) mediante bonifico direttamente sul conto corrente di CP_2 spese di lite compensate.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 ha adito il Tribunale di Rieti Parte_1 per ottenere la modifica della sentenza n. 583 del 2021 del 10.11.2021 passata in giudicato che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal predetto con aveva posto a suo carico l'obbligo di Controparte_1 corrispondere per il mantenimento dei figli minori e la somma di Euro Per_1 Per_2
200,00 ciascuno entro il 28 di ogni mese a partire dal deposito della sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo il pagamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di Controparte_1
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: già all'indomani dell'intervenuto CP_2 scioglimento del matrimonio non ha più coabitato con la madre e, Controparte_1 divenuto maggiorenne nel mese giugno dell'anno 2024, ha raggiunto anche la propria indipendenza economica;
successivamente al divorzio dei propri genitori e CP_2 quindi dalla fine dell'anno 2021 ha iniziato a coabitare stabilmente con il padre odierno ricorrente presso la casa coniugale in Fara in Sabina Via dell'Arci n.3, ove ha svolto e continua a svolgere la propria vita quotidiana e gode di vitto ed alloggio procurato dal padre il ragazzo costantemente dorme e consuma i pasti principali e Parte_1 detiene gli effetti personali presso l'abitazione del padre in Fara in Sabina Via dell'Arci
n.3 e si intrattiene presso la casa di abitazione della madre, per il pranzo, non più di due volte a settimana;
dopo il compimento della maggiore età ha terminato Persona_3 gli studi presso l'Istituto tecnico CFP di Fara in Sabina e conseguito l'attestato di frequenza e dal 16.09.2024 ha iniziato a lavorare presso la società - ove il padre è socio- denominata “MA.PI. Service snc di Maurizio Maurizi” con sede in Monterotondo Via
Pacinotti 12, impiegato con un tirocinio di 40 ore settimanali per la formazione della figura professionale di Meccanico riparatore d'Auto con un'indennità mensile di Euro
800,00 lorde;
l'indicata indennità viene accreditata sul conto personale del figlio CP_2 acceso presso la filiale di Passo Corese;
la MA.PI. Service snc ha Controparte_3 formalizzato la stabilizzazione dell'impiego con la lettera di assunzione a partire dal
16.03.2025.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
pagina 2 di 4 Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando come in modo del tutto arbitrario, a decorrere dal mese di settembre 2024, il ricorrente ha omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento contravvenendo alle statuizioni di cui alla separazione e ha chiesto il rigetto della domanda di controparte.
Alla udienza del 24 aprile 2025 sono state sentite le parti le quali hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e i difensori hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice ha riservato al collegio la decisione.
Il PM ha preso conoscenza degli atti del processo in data 30.01.2024 (Cass. n.
5119/1996; n. 571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015)
***
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II 7.7.2004, n. 12477).
Risulta acclarato che ha terminato il proprio ciclo di studi ed ha iniziato a CP_2 svolgere attività lavorativa e peraltro non risiede stabilmente presso la residenza materna, per cui deve ritenersi venuto meno l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dello stesso, residuando in capo al genitore solo obblighi alimentari qualora ne sussistano i presupposti.
La modifica congiunta può essere accolta.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art.9 L.898/70, ogni altra domanda disattesa, a modifica della sentenza di divorzio n. 583 del 2021 del 10.11.2021 così provvede:
-dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio a decorrere dalla domanda (gennaio Persona_3
2025); pagina 3 di 4 -dà atto che si impegna a versare la somma di euro 1000 a titolo di Parte_1 arretrati da settembre 2024/gennaio 2025, mediante bonifico direttamente sul conto corrente del figlio CP_2
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 31/2025 R.G. promosso da nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Fara in Sabina, frazione Passo C.F._1
Corese Via G. Matteotti n.98 presso lo studio dall'Avv. Simona Perugini che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata telematicamente al ricorso ricorrente nei confronti di
, nata in Fara in [...], il [...], (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiano De Santis e domiciliata presso e nel
[...] suo studio in Roma, via Carlo Mirabello, 17, giusta procura in atti
-resistente- con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: modifica della sentenza di divorzio
Conclusioni: revoca dell'assegno per a decorrere dalla domanda (gennaio 2025); CP_2 il padre si impegna a versare la somma di euro 1000 a titolo di arretrati da settembre
2024/gennaio 2025) mediante bonifico direttamente sul conto corrente di CP_2 spese di lite compensate.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 ha adito il Tribunale di Rieti Parte_1 per ottenere la modifica della sentenza n. 583 del 2021 del 10.11.2021 passata in giudicato che, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal predetto con aveva posto a suo carico l'obbligo di Controparte_1 corrispondere per il mantenimento dei figli minori e la somma di Euro Per_1 Per_2
200,00 ciascuno entro il 28 di ogni mese a partire dal deposito della sentenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo il pagamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di Controparte_1
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: già all'indomani dell'intervenuto CP_2 scioglimento del matrimonio non ha più coabitato con la madre e, Controparte_1 divenuto maggiorenne nel mese giugno dell'anno 2024, ha raggiunto anche la propria indipendenza economica;
successivamente al divorzio dei propri genitori e CP_2 quindi dalla fine dell'anno 2021 ha iniziato a coabitare stabilmente con il padre odierno ricorrente presso la casa coniugale in Fara in Sabina Via dell'Arci n.3, ove ha svolto e continua a svolgere la propria vita quotidiana e gode di vitto ed alloggio procurato dal padre il ragazzo costantemente dorme e consuma i pasti principali e Parte_1 detiene gli effetti personali presso l'abitazione del padre in Fara in Sabina Via dell'Arci
n.3 e si intrattiene presso la casa di abitazione della madre, per il pranzo, non più di due volte a settimana;
dopo il compimento della maggiore età ha terminato Persona_3 gli studi presso l'Istituto tecnico CFP di Fara in Sabina e conseguito l'attestato di frequenza e dal 16.09.2024 ha iniziato a lavorare presso la società - ove il padre è socio- denominata “MA.PI. Service snc di Maurizio Maurizi” con sede in Monterotondo Via
Pacinotti 12, impiegato con un tirocinio di 40 ore settimanali per la formazione della figura professionale di Meccanico riparatore d'Auto con un'indennità mensile di Euro
800,00 lorde;
l'indicata indennità viene accreditata sul conto personale del figlio CP_2 acceso presso la filiale di Passo Corese;
la MA.PI. Service snc ha Controparte_3 formalizzato la stabilizzazione dell'impiego con la lettera di assunzione a partire dal
16.03.2025.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
pagina 2 di 4 Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando come in modo del tutto arbitrario, a decorrere dal mese di settembre 2024, il ricorrente ha omesso il pagamento dell'assegno di mantenimento contravvenendo alle statuizioni di cui alla separazione e ha chiesto il rigetto della domanda di controparte.
Alla udienza del 24 aprile 2025 sono state sentite le parti le quali hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e i difensori hanno chiesto la rimessione della causa al collegio per la decisione rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
Il giudice ha riservato al collegio la decisione.
Il PM ha preso conoscenza degli atti del processo in data 30.01.2024 (Cass. n.
5119/1996; n. 571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015)
***
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II 7.7.2004, n. 12477).
Risulta acclarato che ha terminato il proprio ciclo di studi ed ha iniziato a CP_2 svolgere attività lavorativa e peraltro non risiede stabilmente presso la residenza materna, per cui deve ritenersi venuto meno l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dello stesso, residuando in capo al genitore solo obblighi alimentari qualora ne sussistano i presupposti.
La modifica congiunta può essere accolta.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art.9 L.898/70, ogni altra domanda disattesa, a modifica della sentenza di divorzio n. 583 del 2021 del 10.11.2021 così provvede:
-dichiara cessato l'obbligo a carico di di provvedere al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario del figlio a decorrere dalla domanda (gennaio Persona_3
2025); pagina 3 di 4 -dà atto che si impegna a versare la somma di euro 1000 a titolo di Parte_1 arretrati da settembre 2024/gennaio 2025, mediante bonifico direttamente sul conto corrente del figlio CP_2
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4