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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 3002/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
nella causa iscritta al N. 3002/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011
depositato in data 15/02/2024 da:
(c.f. ), con l'avv. CLAUDIA PEDRINI, Parte_1 C.F._1
ricorrente,
contro
(c.f. , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA,
resistente,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 5 ha impugnato il provvedimento CatA12/2023/Imm/4Sez/SM/22VR030409 del Parte_1
11/12/2023, notificato il 18/01/2024, della Questura di Verona, con il quale non è stata accolta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 T.U. Immig. e che avvisa l'interessato che, in caso di inosservanza di tale provvedimento, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 286/98 e successive modifiche.
Il predetto provvedimento di diniego è stato espresso sulla base di un parere negativo al rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale della competente Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, reso il 05/07/2023.
In particolare, la Commissione Territoriale di Verona, chiamata ad esprimere il proprio parere su richiesta da parte della Questura di Verona, ha evidenziato come “la richiedente, che ha dichiarato di
trovarsi sul territorio nazionale dal 1989, non ha dato prova di aver intrapreso un proficuo percorso di
integrazione alla luce dei numerosi precedenti penali da cui risulta gravata;
inoltre, la
documentazione allegata attesta il regolare svolgimento di attività lavorativa solo per brevi e risalenti periodi di tempo e poiché l'interessata dichiara di non avere, attualmente, alcuna occupazione
lavorativa ne consegue che la stessa non sembra disporre di un reddito sufficiente a garantirle
l'indipendenza economica”.
Con il presente ricorso, la ricorrente ha dedotto che, nella propria valutazione, “la Commissione ha omesso di valutare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 19 comma 1 e 1.1 prima parte, nonché gli elementi di valutazione di cui al terzo periodo”, precisando che “la situazione attuale della Nigeria,
Paese di provenienza del richiedente, è segnata da forti criticità, come attestano le fonti
internazionali” (cfr. p. 4 ricorso introduttivo); nondimeno “Il rimpatrio inciderebbe in maniera
significativa e deteriore sulla qualità di vita della sig.ra La stessa ha intrapreso un Parte_1
percorso positivo di integrazione nel nostro Paese” (cfr. p. 13 ricorso introduttivo).
Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D. Lgs. n. 25/2008 ed art. 19 T.U. Immigrazione.
In data 10/03/2025 il Verona, rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
organicamente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, si è costituito in giudizio,
insistendo nel respingere tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte del ricorrente.
pagina 2 di 5 In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale,
prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020,
entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19,
commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno (nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n. 130/2012, così come modificati in sede di conversione).
L'art. 15 del d.l. n. 130/2020, infine, prevede che le modifiche apportate alla norma in materia di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno e all'ambito applicativo della protezione speciale, del permesso di soggiorno per cure mediche e del permesso di soggiorno per calamità – ossia l'art. 1, comma 1, lett.
a), e) ed f), del medesimo d.l. – si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate pagina 3 di 5 dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di
Cassazione.
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Ciò premesso, va osservato che la ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione lavorativa, come emerge dalla documentazione in atti, dalla quale risulta come ella si sia inserita nel mondo del lavoro con relativa stabilità.
Ha dapprima svolto differenti lavori sul territorio italiano, risultando ad oggi assunta presso la ditta
Servizi Nord Est S.r.l. dall'anno 2023 in qualità di addetta alle pulizie;
tale contratto, a far data dal
01.07.2024, è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc 6 all.to alle note di udienza del 14.04.2025), per il quale percepisce una retribuzione mensile di circa 700,00 euro (cfr.
doc. 5 all.to alle note di udienza del 14.04.2025 - buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2025).
Inoltre, nel 2024 la ricorrente è stata contestualmente assunta dalla ditta Flashcleaner srls con proroga iniziale di tale contratto sino al 31.03.2025 (cfr. doc. 7 all.to alle note di udienza del 14.04.2025),
definitivamente trasformato a tempo indeterminato a far data dal 27.03.2025 della ditta Flashcleaner
srls (doc. 9 all.to alle note di udienza del 14.04.2025).
A ciò si aggiunga che la ricorrente manca dal Paese d'origine da circa 36 anni e ciò potrebbe rendere difficoltoso il suo reinserimento nel mercato lavorativo e reperire un'attività analoga a quella in essere in Italia.
Da ultimo, si rileva come la valenza dei precedenti penali della ricorrente, riferibili a fatti risalenti all'anno 2001 (cfr. doc. 25 allegato al ricorso introduttivo – Visura del Casellario giudiziario datata
12.02.2024), per i quali è intervenuta un'unica condanna con fine pena nell'anno 2006 (doc. 26 allegato al ricorso introduttivo), risulta oggi fortemente attenuata alla luce della situazione attuale della stessa.
La ricorrente ha infatti comprovato una piena e stabile integrazione nel tessuto sociale e lavorativo,
essendo attualmente titolare di due rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Si segnala inoltre l'intervenuto provvedimento di estinzione della pena pecuniaria (doc. 29 allegato al ricorso introduttivo).
pagina 4 di 5 Tali elementi consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale.
Ne consegue la trasmissione degli atti al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite si intendono compensate alla luce delle questioni trattate e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 3004/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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