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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. CA Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 598/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 348 del 25.3/2.4.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Morpurgo, Parte_1
AN TT e FF De CA TA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Ester Cascio e Renato Vestini ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' sito in Bologna – appellato CP_2 posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. conveniva in giudizio l' e Parte_2 CP_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, evidenziando che il 21.1.2021 l'Ispettorato del Lavoro di MO le aveva notificato il Verbale di accertamento e notificazione n. MO00000/2020-588-01 con il quale erano state contestate alcune violazioni inerenti alla dipendente e alla dipendente Parte_3
Per_1
In primo luogo, era stato rilevato l'errato inquadramento della lavoratrice dal momento dell'assunzione a quello di cessazione del rapporto di Pt_3 lavoro, posto che la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata nel 4° Livello del
C.C.N.L. applicato sino al 31.10.2015 e, successivamente, nel 2° Livello, dal
31.10.2015 fino alla cessazione del rapporto di lavoro il 31.10.2019.
Era poi stata contestata l'omessa registrazione delle ore di lavoro straordinario della stessa e della lavoratrice Pt_3 Per_1
Il 15.12.2021 l' aveva poi notificato l'avviso di addebito n. 320 CP_1
2021 00022813 59 000 relativo al pagamento della contribuzione dovuta in ragione delle violazioni accertate con il Verbale. L'avviso, opposto dalla società, conteneva la richiesta di pagamento di € 27.398,81 a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo gennaio 2016/ottobre 2019.
La società eccepiva, in primo luogo, la nullità del Verbale di accertamento e dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, sostenendo, nel merito,
l'inesistenza delle violazioni accertate.
1.1. Il Tribunale, nella resistenza dell'Istituto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di istruita la causa documentalmente, con CP_3 assunzione di prova testimoniale e con acquisizione di sommarie informazioni testimoniali rese da , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, , , rigettava il ricorso.
[...] Testimone_5 Parte_3 Testimone_6
Precisamente, il Tribunale osservava, con riferimento alla doglianza relativa alla nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, che la stessa era da
2 considerare non soltanto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., ma anche infondata e ciò in quanto “il giudizio di opposizione ex art. 24 Dlgs N°46/1999, è un giudizio di merito, a cognizione piena sull'accertamento di diritti soggettivi in capo all'interessato e non sulla legittimità degli atti amministrativi. A ciò si aggiunge che in forza dell'art. 21 octies della Legge N°24/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel merito, che il Tribunale esaminava tenendo conto del principio per cui
“il Giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, .... non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' , Parte_5 valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo
(Cass. 14149/2012)”, emergeva la fondatezza dei rilievi contenuti nel Verbale di accertamento e notificazione, presupposto dall'avviso medesimo.
In particolare, “con riferimento alle mansioni svolte da dai Parte_3
Verbali di s.i.t. depositate e dalle deposizioni rese da , Testimone_1 Tes_5
, , , , è emerso in
[...] Testimone_4 Tes_7 Testimone_3 Parte_3 modo univoco che almeno dal Gennaio 2016, la signora ha lavorato in Pt_3 autonomia alla Sede di MO, dirigendola, senza alcuna presenza del signor che ha continuato a lavorare alla Filiale di Bologna e passava in maniera Tes_8 estremamente saltuaria a MO, due volte in sei mesi, come riportato dal teste e non gestiva assolutamente nulla della Filiale, Sede di MO Tes_1
La signora ha svolto nei fatti, almeno da tale data, le funzioni di Pt_3
Responsabile della Sede di MO ed in tale veste era percepita dalla clientela esterna.
In tale periodo, sebbene ancora formalmente in Apprendistato, ha formato il signor e la signora dapprima tirocinanti e poi in regime di Tes_1 Per_1 apprendistato”.
Anche con riferimento alle ore di lavoro straordinario svolte dalle dipendenti e e non formalizzate, il Tribunale accertava la Pt_3 Per_1 fondatezza dell'accertamento.
Il ricorso era dunque rigettato, venendo regolate le spese di lite sulla base della soccombenza.
2. La società ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2020- 588-01 del 19/01/2021
3 nonché dell'avviso di addebito n. 320 2021 00022813 59 000 opposto, revocandolo e/o annullandolo o dichiarandolo nullo e, comunque, accertando e dichiarando che nulla deve Oasi Lavoro all' per i titoli oggetto dell'avviso CP_1 di addebito opposto;
b) in via subordinata, ridurre le somme pretese dall' anche CP_1 scomputando l'importo dovuto a titolo di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica;
e, per l'effetto:
§ condannare l' alla restituzione dell'importo di Euro 29.323,92 CP_1 versato dalla Società in esecuzione della sentenza oggetto della presente impugnazione, oltre interessi e rivalutazione dall'accertamento al saldo (All. F)
o, in via subordinata, alla restituzione della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
§ condannare l' alla restituzione dell'importo di Euro 5.750,00 versato CP_1 dalla Società a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza oggetto della presente impugnazione, oltre interessi e rivalutazione dall'accertamento al saldo
(All. F);
c) il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo, la società censura la sentenza per avere il Giudice ritenuto erroneamente che la lavoratrice avesse svolto, a partire dal Pt_3 gennaio 2016, mansioni riconducibili al 2° livello del C.C.N.L. Commercio –
DS (relativo ai lavoratori “di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”), considerando fondati l'accertamento dell' di MO e le conseguenti pretese contributive dell' CP_5 CP_6
, al contrario, la parte, di avere costantemente garantito alla
[...] lavoratrice durante l'intero periodo di apprendistato professionalizzante Pt_3
(volto al conseguimento del profilo di specialista risorse umane), “un adeguato affiancamento, nonché la formazione professionalizzante e/o tecnica e trasversale contrattualmente prevista (cfr. docc. 5 e 6). Ciò è avvenuto - come è documentalmente provato dai registri presenza sub doc.
6 - anche negli ultimi mesi di apprendistato, successivi all'apertura della sede di MO. Va pertanto escluso che, in tali mesi di apprendistato, la sig.ra possa avere svolto Pt_3 mansioni con un grado di professionalità addirittura superiore a quello “target” per cui si stava ancora formando”.
La lavoratrice aveva peraltro svolto presso la sede di MO attività meramente operative di recruiting e selezione di personale da somministrare a
4 clienti pubblici, sulla base di precise e puntuali indicazioni fornite dalla sede centrale della Società e senza mai gestire in autonomia un ciclo completo di operazioni.
La lavoratrice era stata dunque correttamente inquadrata dalla Società nel 4° livello del C.C.N.L. applicato, al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiste.
Una volta acquisita maggiore autonomia, la dipendente era stata promossa dapprima al 3° livello (dall'1.6.2018) e, successivamente, al 2° livello impiegatizio (dall'1.9.2019).
L'appellante, eccepita l'incapacità di testimoniare della interessata Pt_3 all'esito dell'accertamento, conclude affermando l'impossibilità di riscontrarne l'autonomia nell'attività svolta, posto che la stessa “continuava a richiedere autorizzazioni, chiarimenti ed istruzioni al dott. e alla sig.ra . Ed Tes_8 Tes_9 ancora, tutte le prove sopra evidenziate denotano che alcuna attività di coordinamento/gestione di risorse sia stata svolta dalla lavoratrice, posto che i sig.ri e 1) chiedevano indicazioni operative direttamente alla Per_1 Tes_1 sede centrale di Bologna ricevendo istruzioni pratiche da quest'ultima (e in particolare dal dott. e dalla sig.ra ) e 2) venivano gestiti, anche da Tes_8 Tes_9 un punto di vista amministrativo (autorizzazione ferie, permessi, congedi e ROL), sempre dalla sede di Bologna”.
Il motivo è infondato.
Anche a prescindere dalle risultanze della deposizione della Pt_3 effettivamente incapace di testimoniare in ragione dell'interesse economico legato all'esito della vicenda (l'eccezione è stata proposta prima che la stessa deponesse in primo grado, con successiva rituale eccezione di nullità della testimonianza), avendo avuto origine l'accertamento da una sua richiesta di intervento, le conclusioni cui è giunto il Giudice vanno confermate, sulla base del principio di effettività, tenendo conto di quanto dichiarato dai dipendenti che avevano lavorato con l'interessata a MO e che avevano avuto modo di rendersi conto delle dinamiche lavorative proprie di quella sede, riferendosi il 2° livello, appunto, allo svolgimento di compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
Precisamente, la teste (“Ho lavorato per la resistente dal Testimone_5 novembre 2016 al maggio 2021 con mansioni di stagista e poi apprendista impiegata addetta risorse umane. La mia sede di lavoro era MO”), confermata la dichiarazione resa in sede ispettiva, in cui aveva affermato di essere
5 stata la sola lavoratrice presente a MO insieme alla e a ha Pt_3 CP_7 ricordato: “io sono arrivata nel 11.2016. Credo che avesse già CP_8 terminato il suo periodo di tutor, la è stata il mio tutor. A volte durante il Pt_3 mio periodo di formazione sono venuta a Bologna a fare dei corsi formativi, ma in filiale a MO ero affiancata esclusivamente dalla Conosco la Pt_3
, era un punto di riferimento a cui ci appoggiavamo in caso di questioni Tes_9
[p]articolari unitamente ad Ricordo di aver visto la a MO Tes_8 Tes_9 solo due volte”.
dipendente di azienda che collaborava Testimone_4 Parte_6 con in forza di contratto di appalto per la fornitura di lavoro Parte_1 somministrato, oltre a confermare la dichiarazione resa agli Ispettori (in cui aveva fatto richiamo alla comunicazione di relativa all'apertura della sede Parte_1 di MO, in cui si specificava “che la nuova referente era . Io mi Parte_3 relazionavo sempre con che era la referente fino a quando la stessa Parte_3 si è dimessa”), ha affermato: “Ho conosciuto la SI.ra all'inizio Pt_3 dell'appalto con in quanto era la nostra referente, era a lei che rivolgevamo Pt_1 le richieste di personale. Ricordo che mi venne presentata da era Tes_8 Tes_8 il nostro referente generale di appalto su Bologna e la era la responsabile Pt_3 di filiale di MO, poiché presente sul territorio e a noi più vicina”.
dipendente AS TE RG IN, azienda che Testimone_3 collaborava con in forza di contratto di appalto per la fornitura di Parte_1 lavoro somministrato dal 2016 fino al marzo 2020, ha dichiarato: “Ho conosciuto la SI.ra era dipendente e si occupava della sede di MO, non so Pt_3 Pt_1 2 (Grassetto aggiunto) “Sono dipendente di attualmente assente dal lavoro Parte_1 da febbraio 2020 per congedo obbligatorio di maternità poi per ferie e congedo parentale, dovrei rientrare circa a maggio 2021. Ho iniziato a lavorare per a Novembre 2016 prima Parte_1 con un tirocinio formativo di 6 mesi poi con contratto di apprendistato da maggio 2017. Prima di iniziare il tirocinio feci un primo colloquio con presso la filiale di MO poi un Parte_3 secondo colloquio a Bologna con . Iniziai il tirocinio sulla filiale di MO dove Testimone_10 ho sempre lavorato. Quando entrai in filiale erano presenti e Parte_3 Testimone_1 era la responsabile della filiale mentre era entrato 6 mesi pritna di Parte_3 Tes_1 me con analogo percorso (tirocinio + apprendistato). Non c'erano altre persone che lavorassero presso la filiale. Il responsabile formale della filiale era ma Testimone_11 la sua presenza fisica era pressoché nulla (nel senso che si fermava solo quando passava in zona per visite a clienti) e si sentiva con la quale lo contattava per le questioni più Pt_3 delicate che però doveva poi gestire la stessa. Di fatto si occupava di Pt_3 Parte_3 tutto, aveva i contatti con i clienti, gestiva le questioni più spinose, effettuava il sollecito dei clienti morosi, aveva la gestione totale della filiale tant'è poi che ho saputo che anche i locali per la nuova filiale di MO li avesse cercati e trovati lei. Quando entrai ero assolutamente convinta che lei fosse la responsabile della filiale, solo dopo ho capito che qual ruolo lo svolgeva solo sostanzialmente anche se formalmente era ricoperto appunto da anche Tes_8 perché era proprio quest'ultimo che le volte che passava da MO la presentava ai clienti come la responsabile della filiale. Ad ulteriore prova di ciò vi è il fatto che è tornato a Tes_8 venire in filiale quando a Novembre 2019 si è dimessa”. Parte_3
6 come fosse inquadrata dall'azienda, per noi era una responsabile noi facevamo riferimento a lei. Nel primo periodo quando non c'era la sede di MO, ci riferivamo a Bologna, poi con l'apertura della sede a MO, facevamo riferimento solo a . A settembre 2018 prendemmo in carico la gestione degli Pt_3 asili nido che aprivano alle 7.30 e pertanto al che prima iniziava a Pt_3 lavorare più tardi, doveva essere reperibile telefonicamente dalla e 7,30 in caso di necessità in caso di mancanza di personale lei che doveva mandarci qualcuno in sostituzione. Da quando ha aperto la filiale di MO non mi sono più rivolta a Bologna, ma esclusivamente a MO questo per la ricerca di personale e per i relativi problemi, Anche nel capitolato d'appalto era indicata la necessita di aprire una filiale di MO. Ci rivolgevamo a Bologna solo per questioni giuridiche che esulavano la gestione del personale”.
La teste ha confermato, peraltro, la dichiarazione resa in precedenza secondo cui “Da quel periodo [maggio 2014] ci siamo sempre interfacciati con che ritengo fosse la responsabile della sede di MO o con uno dei Parte_3 suoi collaboratori tra cui ricordo i nomi di e Persona_2 Testimone_1 saltuariamente Non abbiamo mai (o quasi mai avuto) rapporti Testimone_5 con di cui mi chiedete, che penso fosse uno dei vertici di Testimone_11
Oasi Lavoro su Bologna. Per tutte le questioni operative facevamo riferimento a e ai suoi operatori/collaboratori”. La teste, in merito alla Parte_3 dichiarazione resa, precisava in giudizio che “conosco il SI che ho visto Tes_8 in occasione della sottoscrizione del contratto di appalto e durante la riunione con la nostra responsabile, Non lo consultavo per le richieste operative, nemmeno quando non c'era la sede di MO”.
, occupato presso la società dal gennaio 2016 al luglio Testimone_1
2018 con mansioni di addetto risorse umane presso la sede di MO, in giudizio ha confermato la precedente dichiarazione: “Attualmente sono occupato come dipendente di dal settembre 2019. In precedenza dal Controparte_9 gennaio 2016 a giugno 2018 ho lavorato in , presso la filiale di Parte_1
MO, Via Pelusia 306. Ricordo che a metà gennaio 2016 iniziai un tirocinio presso della durata complessiva di 6 mesi e da luglio 2016 fui poi Parte_1 assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. A metà 2018 mi sono dimesso. Quando ho iniziato il tirocinio nel gennaio 2016 avevo fatto precedentemente 2 colloqui, il primo con a MO ed il secondo Parte_3 con presso la sede di Bologna, Via Masetti. Ho sempre Testimone_10 lavorato sulla sede di MO dove eravamo presenti unicamente io e
[...] la quale mi ha formato durante tutto il periodo del tirocinio ed è stata la Pt_3 mia tutor da quando sono stato assunto come apprendista. Sull'organigramma ricordo che il responsabile della filiale di MO era il SI. Tes_8
7 anche se penso sia passato 2 volte in filiale nei primi sei mesi. Cioè Tes_11 passava casualmente quando era in zona per la visita a clienti ma non gestiva assolutamente nulla della filiale di MO che da quando sono arrivato io è stata gestita completamente da (per tutti i 2 anni e mezzo in cui ho Parte_3 lavorato lì). ed si sentivano per questioni lavorative ma Pt_3 Tes_8
l'organizzazione e gestione della filale veniva effettuata da Quest'ultima Pt_3 infatti era autonoma nel prendere decisioni con i clienti e per l'organizzazione del lavoro della filiale (gestendo anche la mia attività e successivamente anche quella di un'altra collega entrata dopo di me prima anche lei con un Testimone_5 tirocinio poi successivamente come apprendista) … L'affiancamento e la formazione durante il tirocinio direi di averla fatta sempre e solo con Pt_3 tranne forse un incontro fatto a Bologna con e anche per Testimone_10
l'apprendistato facevo la formazione in azienda con oltre ad avere fatto Pt_3 alcuni corsi esterni. Di fatto quando sono entrato a MO in filiale c'eravamo io e un tirocinante ed un'apprendista e poi arrivò una seconda Pt_3 tirocinante ( . Ricordo inoltre che poiché era molto Testimone_5 Parte_3 occupata con il lavoro le fecero recuperare negli ultimi mesi del suo apprendistato la maggior parte delle ore di formazione di tutti e tre gli anni per quanto ricordo, cercando di farle recuperare l'arretrato della formazione non ancora svolta. Ricordo che quando io arrivavo alle 9.00 era sempre li, penso Pt_3 che iniziasse prima, alle 8-8,30 anche per le effettive esigenze legate al suo maggior carico di lavoro (dovendo gestire la filiale appunto)”.
Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e in giudizio dagli unici due lavoratori che svolgevano la propria attività con la nella sede di MO Pt_3 emerge dunque con evidenza il ruolo di responsabile che le era stato sostanzialmente assegnato, curando la relativa concreta gestione, coordinando i due colleghi di cui era quotidiana referente ed avendo rapporti con la clientela
(come affermato dagli altri testi). Gli scarsi contatti con e con Tes_8 Tes_9 danno altrettante evidenza, alla luce delle dichiarazioni dei testi, della piena autonomia con cui la svolgeva i propri compiti. Pt_3
Il principio di effettività, che va affermato in considerazione della fisionomia concreta dell'attività svolta, consente di prescindere da ogni considerazione – irrilevante – di elementi formali, quali le risultanze dei registri relativi all'attività di formazione, che pure era stata fatta formalmente svolgere alla Pt_3
È evidente che esulano dai tratti caratteristici della declaratoria contrattuale applicata dal Tribunale (2° livello) le attività, che l' ha confermato di aver Tes_8 svolto nel periodo di interesse, di gestione del budget e dei preventivi, strategie operative, consulenza alle Aziende, che vanno al di là dei compiti operativamente
8 autonomi e/o delle funzioni di coordinamento e controllo. È poi generico il riferimento a “tutte le attività di relazione con il cliente” a fronte dei dettagliati riferimenti compiuti dai testi.
La presenza del tutto sporadica dell' a MO non è stata Tes_8 considerata dal Tribunale quale elemento in sé sufficiente a giustificare la fondatezza della prospettazione dell' ma è stata intesa, alla luce del CP_1 compendio probatorio a disposizione, quale indice dell'assenza di un interessamento del collega nella gestione dell'attività della sede, rimessa alla non valendo certamente a smentire il quadro la circostanza che Pt_3 quest'ultima si fosse rivolta all' al fine di chiedere chiarimenti, consigli o Tes_8 indicazioni operative (soltanto) 15 volte tra il 28.1.2016 e il 2.5.2018.
La prova della effettiva gestione della sede di MO impone di superare ogni questione legata al dato formale rappresentato dal riferimento della prestazione all'ambito dell'apprendistato, notandosi inoltre, a conferma di quanto già rilevato, che gli hanno accertato che “Per quanto riguarda la CP_10 formazione in aula risulta invece che la stessa sia stata effettuata, seppure molto tardivamente rispetto alle scadenze individuate nel piano formativo, ad esempio risulta che nel febbraio 2016 (a 6 mesi dalla scadenza dell'intero periodo formativo di 3 anni) per la lavoratrice dovessero ancora essere svolte 8 Pt_7 ore di "formazione in aula" relative al 1° anno di apprendistato. Si aggiunga che la presenza del tutor (nel caso di specie individuato nella collega ) Per_3 risulta essere stata pressoché esclusivamente una nomina formale, in quanto la
SI.ra già dopo pochi mesi dall'assunzione (dal mese di febbraio 2014) Pt_3 era stata assegnata a diversa attività che svolgeva in buona parte in autonomia e non sulla sede di lavoro di Bologna (dove lavorava appunto la tutor) ma bensì presso un ufficio temporaneo locato da e corrente in MO, Parte_1
Viale Virgilio 52/e (insegna immobile ove si recava in diverse giornate CP_11 per la gestione di alcuni appalti che aveva stipulato con clienti Parte_1 situati nelle Province di MO e Reggio Emilia”.
4. Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle lavoratrici e Pt_3 Per_1
Rileva l'appellante che né il verbale unico di accertamento e notificazione
MO00000/2020-588-01 né l'avviso di addebito dell' contengono alcuna CP_1 allegazione o prova in merito all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle citate lavoratrici (ad es. i giorni, la frequenza e le modalità in cui tale attività veniva espletata). Nemmeno nei propri atti di primo grado l CP_2 avrebbe sopperito a tale carenza probatoria (in violazione dell'onere su di esso gravante), limitandosi a richiamare il verbale dell'accertamento ispettivo.
9 Nessuna prova a sostegno delle pretese dell' infine, sarebbe emersa CP_1 nella fase istruttoria, limitandosi il Giudice a riportare in sentenza “solo due stralci delle testimonianze rese dai SI.ri e (la quale, lo Tes_1 Per_1 ricordiamo, è uno dei soggetti al centro dell'accertamento ispettivo da cui origina la presente vertenza). La decisione nel merito sul lavoro straordinario asseritamente svolto si basa quasi esclusivamente sull'inammissibile testimonianza della predetta lavoratrice, che altro non ha fatto se non confermare quanto riferito agli ispettori. Manca poi del tutto una valutazione fattuale e/o giuridica a sostegno della decisione assunta. Risultano, infine, completamente ignorate sia le prove documentali prodotte in causa dall'odierna appellante (cfr. doc. 11), sia tutte le altre testimonianze rese in giudizio”.
Considerato, nel merito, che la contestazione riguarda, nel caso della un'incorretta registrazione/denuncia delle ore di reperibilità, nonché Pt_3 un'incorretta determinazione della retribuzione (periodo settembre 2017 - agosto
2019) e, nel caso della un'omissione delle maggiorazioni previste per il Per_1 lavoro straordinario (periodo dicembre 2018 - giugno 2019), ritiene la parte che:
“§ a partire dalla fine del 2017, prima la sig.ra e poi anche la sig.ra Pt_3 abbiano saltuariamente garantito una reperibilità telefonica nel giorno Per_1 di sabato, al fine di gestire eventuali urgenze legate al personale somministrato da presso alcuni enti pubblici;
Parte_1
§ MAI è stato richiesto, alla persona che si era resa disponibile telefonicamente, di recarsi presso gli uffici della Filiale modenese dell'odierna appellante;
§ Oasi Lavoro ha comunque ampiamente compensato tale servizio, riconoscendo alle due lavoratrici un importo pari alla retribuzione ordinaria che le stesse avrebbero percepito se avessero effettivamente lavorato, versata in busta paga con la dicitura «lavoro ordinario ore”.
La reperibilità di cui hanno fatto questione i testi non aveva poi i requisiti propri della “reperibilità attiva e/o dell'orario di lavoro (presenza fisica, intensità dei vincoli imposti dal datore di lavoro e immediata disponibilità)”, trattandosi di reperibilità c.d. “passiva”, concetto che attiene, in realtà, ad una prestazione strumentale ed accessoria e che consiste nell'obbligo del lavoratore di rendersi meramente rintracciabile, fuori dall'orario di lavoro, in vista di un'eventuale necessità di prestare un determinato servizio. Le due lavoratrici, infatti, non avevano l'obbligo di recarsi, nella giornata di sabato (o negli altri eventuali giorni indicati genericamente dagli enti ispettivi), presso gli uffici della Società a rendere la prestazione richiesta, potendo gestire il servizio con la massima autonomia e flessibilità.
10 Posto allora che la reperibilità prestata nel caso di specie non poteva essere equiparata allo svolgimento della prestazione lavorativa, “essa non deve nemmeno essere retribuita alla stregua di quest'ultima. Tantomeno saranno applicabili le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, ponendosi la reperibilità del tutto al di fuori dell'orario di lavoro. Tuttalpiù, potrebbe considerarsi dovuta un'indennità di disponibilità, sempre che il CCNL di riferimento lo prescriva (nel caso di specie nulla è previsto). Sotto tale profilo, nessuna censura può essere mossa all'odierna appellante in merito alla corretta remunerazione (e contribuzione) dei periodi di reperibilità delle due lavoratrici: pur non essendovi tenuta, ha addirittura remunerato tale disponibilità nella stessa Parte_1 misura della retribuzione ordinaria, quale trattamento di miglior favore per le proprie dipendenti”.
Il motivo è infondato.
Premesso che l' aveva fatto proprie le risultanze ispettive attraverso CP_1 la trascrizione, nella memoria costitutiva di primo grado, dell'esito dell'accertamento, si osserva che l'istituto ha assoggettato a contribuzione le ore di lavoro che la e la hanno svolto in eccedenza rispetto al tempo Pt_3 Per_1 di lavoro contrattuale. Non è pertanto pertinente o necessario soffermarsi a qualificare la natura della “reperibilità” offerta dalle lavoratrici, le quali, come emerge dalle relative dichiarazioni, non si limitavano a garantire la propria
“rintracciabilità”, fuori dall'orario di lavoro, “in vista di un'eventuale necessità di prestare un determinato servizio” ma svolgevano l'attività lavorativa dalle stesse meglio descritta.
È l'art. 149 C.C.N.L. a qualificare come ore di lavoro straordinario le ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
Precisamente, l' ha chiaramente affermato, nel Verbale, richiamato e CP_2 trascritto nelle difese di primo grado, che “Dalla documentazione consegnata dal datore di lavoro nel corso dell'accertamento, è emersa una errata gestione del lavoro straordinario con riferimento in particolare alla registrazione/denuncia delle ore di lavoro prestate nonché della corretta retribuzione delle stesse ore.
Risulta infatti che la lavoratrice abbia svolto un considerevole Parte_3 numero di ore di straordinario sia nelle giornate del sabato che durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) che tuttavia non è stato registrato sul libro unico del lavoro né quindi denunciato ai competenti istituti. Più precisamente a decorrere dal mese di settembre 2017, in relazione ad un appalto stipulato con il Comune di
MO che prevedeva la reperibilità di anche nella giornata Parte_1 del sabato per la pronta sostituzione/invio di lavoratori, la SI.ra risulta Pt_3 avere svolto diverse ore di lavoro straordinario al sabato mattina, occupandosi di ricevere la telefonate in relazione al suddetto regime di reperibilità, di contattare
11 una lista di lavoratori per poi individuare quello disponibile e di stipulare il contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore e con il cliente. La SI.ra prestava la propria reperibilità (che tuttavia non veniva indennizzata dal Pt_3 datore di lavoro), in tutti i sabati, e sulla base degli elementi probatori acquisiti si ritiene che, in media, detta lavoratrice abbia fattivamente svolto attività lavorativa mediamente 2 sabati ogni mese ed indicativamente per 4 ore ogni giornata (8 ore di lavoro straordinario mensili). A seguito di lamentele intercorse tra la società e la medesima lavoratrice proprio in relazione alla mancata retribuzione degli straordinari e come risulta dagli elementi di prova acquisiti, a decorrere dal mese di novembre 2018, ha iniziato a riconoscere Parte_1 ed a retribuire alla lavoratrice tali ore di lavoro prestate al sabato e Parte_3 infatti sul libro unico del lavoro risultano registrate e denunciate alcune ore svolte appunto nella giornata del sabato. In particolare, dal mese di dicembre
2018 alcune ore di lavoro straordinario sono state registrate anche alla lavoratrice , la quale da tale periodo aveva iniziato ad Testimone_5 alternarsi con in relazione alla suddetta reperibilità per il sabato. Pt_3
Sostanzialmente le due lavoratrici, dovendo Lavoro garantire Pt_1 contrattualmente al cliente la reperibilità in tutte le giornate del sabato, si accordavano per prestare tale reperibilità (e nel caso di chiamata da parte del cliente, per svolgere il lavoro straordinario). Si provvede a quantificare l'imponibile retributivo omesso in relazione ai mesi da settembre 2017 ad ottobre
2018 in cui il datore di lavoro non ha denunciato alcun ora di lavoro straordinario per la lavoratrice (conteggiando 2 sabati di lavoro Parte_3 effettivo al mese per 4 ore di lavoro straordinario ogni giornata).
Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle registrazioni per lavoro straordinario effettuate da dal Novembre 2018, emergono Parte_1 ulteriori irregolarità: infatti in alcuni mesi sono stati registrati importi a titolo di straordinario forfettizzato (senza che alcun accordo sulla forfettizzazione dello straordinario sia stato consegnato all'Ufficio scrivente), in particolare per nei mesi di novembre 2018 (importo registrato corrispondente a 4 Parte_3 ore di lavoro ordinario) e gennaio 2019 (importo registrato corrispondente a 8 ore di lavoro ordinario), in altri mesi invece sono state indicate le singole ore di lavoro nelle giornate del sabato che però sono poi state retribuite, conteggiate e denunciate come ore di lavoro ordinario (nonostante si trattasse di orario di lavoro eccedente le 40 ore settimanali) e senza quindi le maggiorazioni previste dal CCNL: quest'ultima errata registrazione è stata effettuata per entrambe le posizioni di e complessivamente da novembre 2018 a settembre Pt_3 Per_1
2019. Si provvederà pertanto a quantificare il corretto imponibile omesso, in base alle maggiorazioni previste per lavoro straordinario dal CCNL applicato e ad
12 applicare le violazioni previste per le errate registrazioni sul libro unico del lavoro.
A decorrere dal mese di settembre 2018 risultano inoltre essere state svolte sempre dalla SI.ra alcune ulteriori ore di lavoro straordinario Pt_3 infrasettimanale (tra il lunedì ed il venerdì) sempre in relazione ad un diverso contratto stipulato con l'Unione Terre di TE per le sostituzioni/invii di educatori di diverse scuole materne/nidi, che prevedeva la reperibilità di
[...]
(e per conto della società operava la SI.ra ) dalle ore 8 Parte_1 Parte_3 alle ore 9 di tutte le mattine dal lunedì al venerdì, essendo previsto l'orario formale di apertura dell'agenzia di somministrazione alle ore 9.00. n relazione a tale reperibilità e sulla base degli elementi probatori acquisiti, risulta che la
SI.ra abbia svolto in media almeno 2 ore di lavoro straordinario Pt_3 infrasettimanale a settimana, ore non denunciate né registrate sul libro unico del lavoro dal mese di settembre 2018 e sino alla cessazione della suddetta lavoratrice avvenuta nell'ottobre 2019. Tuttavia, il recupero delle suddette ore di straordinario infrasettimanale viene effettuato sino alla metà di agosto 2019 in quanto dal 19/08/2019 al 31/10/2019 la lavoratrice risulta assente dal lavoro per ferie (nonostante per tutte il mese di settembre 2019 le venissero ancora registrate ore di lavoro nelle giornate del sabato). · ·
Anche per tali ore si procede alla determinazione del corretto imponibile retributivo dovuto e non denunciato sul quale i competenti istituti ed , CP_1 CP_12 cui verrà inviata copia del presente verbale unico di accertamento, provvederanno al recupero della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta”.
I testi, le cui dichiarazioni sono convergenti e si sostengono a vicenda – potendo, al limite, anche trarsi conferma dell'esito ispettivo dalle dichiarazioni della in relazione alla e viceversa, fermo restando che ad Per_1 Pt_3 entrambe si è riferito il – hanno fornito, a riscontro della prospettazione, Tes_1 le indicazioni di seguito indicate. La teste confermate le precedenti dichiarazioni3, ha ricordato che Per_1
“il sabato mattina ci alternavamo io e la dal 2017. Lavoravamo da casa Pt_3
13 con il cellulare aziendale. Quando ricevevamo chiamate dovevamo essere pronte a fornire personale. Capitava di ricevere chiamate con una media del 50%, dovevamo rispondere, ascoltare la richiesta ed attivarci per ricercare gli operatori disponibili ed inviarli al lavoro. Infine avvisare la struttura. La reperibilità era per mezza giornata dalle 9 alle 13. Adr non sono in grado quantificare con esattezza il tempo impiegato nell'evasione della richiesta telefonica, potevo impiegare da un minimo di 10 minuti a un massimo di 1 ora. Il venerdì chiamavano gli operatori per verificare la loro disponibilità, erano circa
4 o 5. Adr il mio orario di lavoro era dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dopo le dimissioni della lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17”. Pt_3
Il teste ha chiarito, richiamando le dichiarazioni, che “lo non Tes_1 facevo straordinari 1nentre ricordo che circa dal n1età 20 17 e Parte_3 si alternavano nelle giornate di sabato (2 sabati a testa al Testimone_5 mese) per la reperibilità che in base ad un contratto di appalto avevano per un cliente. Sostanzialmente dovevano essere reperibili nel caso il cliente le contattasse per una sostituzione improvvisa (mi sembra il cliente fosse il Comune di MO - per la struttura ) e se contattate dovevano fare un giro di Parte_8 telefonate per trovare i sostituti. Non so con quale frequenza di fatto venisse svolta la prestazione effettivamente nelle giornate del sabato da e Pt_3
e penso che l'impegno comunque fosse contenuto quando scattava la Per_1 reperibilità”.
La teste ha dichiarato: “Per quanto riguarda gli straordinari, ne Pt_3 facevo sia al sabato che durante la settimana. Quelli del sabato sono iniziati il
31/7/2017 quando cioè è stato acquisito l'appalto con il comune di MO che mi attribuiva da capitolato di gara anche per il sabato la reperibilità. Sulla base di questa reperibilità dì fatto io venivo contattata pressoché tutti i sabati per la sostituzione di operatori (os) assenti e il mio compito era quello dì provvedere alla sostituzione dopo avere contattato il lavoratore, elaborato il contratto a PC, sottoposto alla firma il contratto stesso, ecc. Solo da novembre 2018 questi straordinari mi sono stati riconosciuti ufficialmente e conteggiati in busta paga anche se non mi sono mai state date le maggiorazioni dello straordinario 1na
reperibilità al sabato. Tuttavia l'azienda fino a novembre 2018 non aveva mai pagato nulla a né come indennità di reperibilità né per le ore di straordinario effettivamente lavorate nei Pt_3 sabati, poi da novembre ci iniziò a pagare solo le ore effettivamente lavorate al sabato (peraltro come ore dì lavoro ordinario). Indicativamente ritengo che in media sui 2 sabati al mese che facevamo sia io che almeno I sabato al mese (a testa) arrivavano effettivamente chiamate Pt_3 per la reperibilità. Noi avevamo iniziato a segnare 3/4 ore di straordinario ogni sabato come se fosse uno straordinario forfettizzato, che appunto indennizzasse sia la reperibilità per le 16 ore non pagata che le ore effettivamente svolte. Ma come detto sopra in media probabilmente il lavoro effettivo di straordinario svolto era di circa 3-4 ore al mese (oltre appunto alle 16 di reperibilità non riconosciute e corrisposte). Per quanto riguarda i livelli contrattuali so che ad esempio
(responsabile di filiale di Bologna) è inquadrato con un secondo livello”. Pt_9
14 venivano indicate 4 ore di lavoro ordinario. Analoga situazione per la mia collega che però ha iniziato a fare gli straordinari al sabato solo da Per_1 novembre 2018 ma anche a lei venivano conteggiati come ore di lavoro ordinario. Per le ore di straordinario svolte al sabato che corrispondevano effettivamente ad almeno 4 ore al sabato da quando ha iniziato anche Per_1 abbiamo iniziato ad alternarci e facevamo indicativamente 2 sabati al mese a testa. Per quanto riguarda gli straordinari nei giorni feriali, gli stessi venivano svolti per l ora dalle 8 alle 9 del mattino a decorrere dal settembre 2018, sempre in forza di un appalto stipulato con l'Unione Terre di TE per la gestione degli operatori da inviare agli asili nido. In forza di questo appalto, la , Pt_1 per il mio tramite, era tenuta a dare la reperibilità per le necessarie sostituzioni urgenti di operatori ed io venivo contattata almeno 3 volte a settimana (si trattava infatti dì un appalto su 7 asili nido) sempre verso le 8 di mattino in considerazione proprio dell'urgenza di reperire gli educatori da sostituire nel più breve tempo possibile. lo di fatto quindi avevo iniziato a recam1i in ufficio direttan1ente per le 8 perché poi era necessario, come specificato sopra, contattare i lavoratori, predisporre il contratto, ecc”.
Non essendo contestata la misura della contribuzione pretesa, il motivo non può dunque essere accolto.
5. L'appello va pertanto disatteso, con conferma della sentenza di primo grado. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, venendo liquidate le stesse come in dispositivo. Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. CA Mascini dott.ssa Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che ha come oggetto sociale, come indicato alla p. 3 del ricorso CP_4 Parte_4 introduttivo:
“- la somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 D.lgs. 276/2003 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) d.lgs. 276/2003;
- la intermediazione, ovvero l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. 276/2003;
- ricerca e selezione del personale, ovvero attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) d.lgs. 276/2003;
- attività di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) d.lgs. 276/2003”. 3 “Altro discorso vale per gli straordinari svolti al sabato: infatti dal settembre 2017 (ricordo con esattezza la circostanza in quanto si trattava di un contratto gestito da me) in forza di un contratto con il comune di MO, dovevamo dare la reperibilità per la giornata del sabato (dalle 9 alle 18) per le esigenze che fossero insorte al cliente. Tuttavia il nostro ufficio personale ci disse che nel contratto commercio che ci applicavano non era prevista l'indennità di reperibilità e che quindi avremmo dovuto recuperare durante la settimana con permessi le ore di lavoro svolte in più al sabato. Ricordo che per il primo anno, fino al novembre 2018 circa, solo Parte_3 prestava tale reperibilità nelle giornate del sabato ma non ha mai recuperato tali ore svolte in più per le esigenze lavorative in filiale. Poi quando vi fu un'esigenza di ferie di si pose il Pt_3 problema di chi dovesse sostituirla per tale reperibilità. si rifiutò mentre io diedi il mio Tes_1 consenso e appunto da novembre 2018 iniziammo io e ad alternarci nel prestare tale Pt_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. CA Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 598/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 348 del 25.3/2.4.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Morpurgo, Parte_1
AN TT e FF De CA TA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Ester Cascio e Renato Vestini ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell' sito in Bologna – appellato CP_2 posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. conveniva in giudizio l' e Parte_2 CP_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, evidenziando che il 21.1.2021 l'Ispettorato del Lavoro di MO le aveva notificato il Verbale di accertamento e notificazione n. MO00000/2020-588-01 con il quale erano state contestate alcune violazioni inerenti alla dipendente e alla dipendente Parte_3
Per_1
In primo luogo, era stato rilevato l'errato inquadramento della lavoratrice dal momento dell'assunzione a quello di cessazione del rapporto di Pt_3 lavoro, posto che la stessa avrebbe dovuto essere inquadrata nel 4° Livello del
C.C.N.L. applicato sino al 31.10.2015 e, successivamente, nel 2° Livello, dal
31.10.2015 fino alla cessazione del rapporto di lavoro il 31.10.2019.
Era poi stata contestata l'omessa registrazione delle ore di lavoro straordinario della stessa e della lavoratrice Pt_3 Per_1
Il 15.12.2021 l' aveva poi notificato l'avviso di addebito n. 320 CP_1
2021 00022813 59 000 relativo al pagamento della contribuzione dovuta in ragione delle violazioni accertate con il Verbale. L'avviso, opposto dalla società, conteneva la richiesta di pagamento di € 27.398,81 a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo gennaio 2016/ottobre 2019.
La società eccepiva, in primo luogo, la nullità del Verbale di accertamento e dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, sostenendo, nel merito,
l'inesistenza delle violazioni accertate.
1.1. Il Tribunale, nella resistenza dell'Istituto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di istruita la causa documentalmente, con CP_3 assunzione di prova testimoniale e con acquisizione di sommarie informazioni testimoniali rese da , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, , , rigettava il ricorso.
[...] Testimone_5 Parte_3 Testimone_6
Precisamente, il Tribunale osservava, con riferimento alla doglianza relativa alla nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, che la stessa era da
2 considerare non soltanto inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., ma anche infondata e ciò in quanto “il giudizio di opposizione ex art. 24 Dlgs N°46/1999, è un giudizio di merito, a cognizione piena sull'accertamento di diritti soggettivi in capo all'interessato e non sulla legittimità degli atti amministrativi. A ciò si aggiunge che in forza dell'art. 21 octies della Legge N°24/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel merito, che il Tribunale esaminava tenendo conto del principio per cui
“il Giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, .... non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' , Parte_5 valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo
(Cass. 14149/2012)”, emergeva la fondatezza dei rilievi contenuti nel Verbale di accertamento e notificazione, presupposto dall'avviso medesimo.
In particolare, “con riferimento alle mansioni svolte da dai Parte_3
Verbali di s.i.t. depositate e dalle deposizioni rese da , Testimone_1 Tes_5
, , , , è emerso in
[...] Testimone_4 Tes_7 Testimone_3 Parte_3 modo univoco che almeno dal Gennaio 2016, la signora ha lavorato in Pt_3 autonomia alla Sede di MO, dirigendola, senza alcuna presenza del signor che ha continuato a lavorare alla Filiale di Bologna e passava in maniera Tes_8 estremamente saltuaria a MO, due volte in sei mesi, come riportato dal teste e non gestiva assolutamente nulla della Filiale, Sede di MO Tes_1
La signora ha svolto nei fatti, almeno da tale data, le funzioni di Pt_3
Responsabile della Sede di MO ed in tale veste era percepita dalla clientela esterna.
In tale periodo, sebbene ancora formalmente in Apprendistato, ha formato il signor e la signora dapprima tirocinanti e poi in regime di Tes_1 Per_1 apprendistato”.
Anche con riferimento alle ore di lavoro straordinario svolte dalle dipendenti e e non formalizzate, il Tribunale accertava la Pt_3 Per_1 fondatezza dell'accertamento.
Il ricorso era dunque rigettato, venendo regolate le spese di lite sulla base della soccombenza.
2. La società ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. MO00000/2020- 588-01 del 19/01/2021
3 nonché dell'avviso di addebito n. 320 2021 00022813 59 000 opposto, revocandolo e/o annullandolo o dichiarandolo nullo e, comunque, accertando e dichiarando che nulla deve Oasi Lavoro all' per i titoli oggetto dell'avviso CP_1 di addebito opposto;
b) in via subordinata, ridurre le somme pretese dall' anche CP_1 scomputando l'importo dovuto a titolo di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica;
e, per l'effetto:
§ condannare l' alla restituzione dell'importo di Euro 29.323,92 CP_1 versato dalla Società in esecuzione della sentenza oggetto della presente impugnazione, oltre interessi e rivalutazione dall'accertamento al saldo (All. F)
o, in via subordinata, alla restituzione della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
§ condannare l' alla restituzione dell'importo di Euro 5.750,00 versato CP_1 dalla Società a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza oggetto della presente impugnazione, oltre interessi e rivalutazione dall'accertamento al saldo
(All. F);
c) il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo, la società censura la sentenza per avere il Giudice ritenuto erroneamente che la lavoratrice avesse svolto, a partire dal Pt_3 gennaio 2016, mansioni riconducibili al 2° livello del C.C.N.L. Commercio –
DS (relativo ai lavoratori “di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”), considerando fondati l'accertamento dell' di MO e le conseguenti pretese contributive dell' CP_5 CP_6
, al contrario, la parte, di avere costantemente garantito alla
[...] lavoratrice durante l'intero periodo di apprendistato professionalizzante Pt_3
(volto al conseguimento del profilo di specialista risorse umane), “un adeguato affiancamento, nonché la formazione professionalizzante e/o tecnica e trasversale contrattualmente prevista (cfr. docc. 5 e 6). Ciò è avvenuto - come è documentalmente provato dai registri presenza sub doc.
6 - anche negli ultimi mesi di apprendistato, successivi all'apertura della sede di MO. Va pertanto escluso che, in tali mesi di apprendistato, la sig.ra possa avere svolto Pt_3 mansioni con un grado di professionalità addirittura superiore a quello “target” per cui si stava ancora formando”.
La lavoratrice aveva peraltro svolto presso la sede di MO attività meramente operative di recruiting e selezione di personale da somministrare a
4 clienti pubblici, sulla base di precise e puntuali indicazioni fornite dalla sede centrale della Società e senza mai gestire in autonomia un ciclo completo di operazioni.
La lavoratrice era stata dunque correttamente inquadrata dalla Società nel 4° livello del C.C.N.L. applicato, al quale appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiste.
Una volta acquisita maggiore autonomia, la dipendente era stata promossa dapprima al 3° livello (dall'1.6.2018) e, successivamente, al 2° livello impiegatizio (dall'1.9.2019).
L'appellante, eccepita l'incapacità di testimoniare della interessata Pt_3 all'esito dell'accertamento, conclude affermando l'impossibilità di riscontrarne l'autonomia nell'attività svolta, posto che la stessa “continuava a richiedere autorizzazioni, chiarimenti ed istruzioni al dott. e alla sig.ra . Ed Tes_8 Tes_9 ancora, tutte le prove sopra evidenziate denotano che alcuna attività di coordinamento/gestione di risorse sia stata svolta dalla lavoratrice, posto che i sig.ri e 1) chiedevano indicazioni operative direttamente alla Per_1 Tes_1 sede centrale di Bologna ricevendo istruzioni pratiche da quest'ultima (e in particolare dal dott. e dalla sig.ra ) e 2) venivano gestiti, anche da Tes_8 Tes_9 un punto di vista amministrativo (autorizzazione ferie, permessi, congedi e ROL), sempre dalla sede di Bologna”.
Il motivo è infondato.
Anche a prescindere dalle risultanze della deposizione della Pt_3 effettivamente incapace di testimoniare in ragione dell'interesse economico legato all'esito della vicenda (l'eccezione è stata proposta prima che la stessa deponesse in primo grado, con successiva rituale eccezione di nullità della testimonianza), avendo avuto origine l'accertamento da una sua richiesta di intervento, le conclusioni cui è giunto il Giudice vanno confermate, sulla base del principio di effettività, tenendo conto di quanto dichiarato dai dipendenti che avevano lavorato con l'interessata a MO e che avevano avuto modo di rendersi conto delle dinamiche lavorative proprie di quella sede, riferendosi il 2° livello, appunto, allo svolgimento di compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
Precisamente, la teste (“Ho lavorato per la resistente dal Testimone_5 novembre 2016 al maggio 2021 con mansioni di stagista e poi apprendista impiegata addetta risorse umane. La mia sede di lavoro era MO”), confermata la dichiarazione resa in sede ispettiva, in cui aveva affermato di essere
5 stata la sola lavoratrice presente a MO insieme alla e a ha Pt_3 CP_7 ricordato: “io sono arrivata nel 11.2016. Credo che avesse già CP_8 terminato il suo periodo di tutor, la è stata il mio tutor. A volte durante il Pt_3 mio periodo di formazione sono venuta a Bologna a fare dei corsi formativi, ma in filiale a MO ero affiancata esclusivamente dalla Conosco la Pt_3
, era un punto di riferimento a cui ci appoggiavamo in caso di questioni Tes_9
[p]articolari unitamente ad Ricordo di aver visto la a MO Tes_8 Tes_9 solo due volte”.
dipendente di azienda che collaborava Testimone_4 Parte_6 con in forza di contratto di appalto per la fornitura di lavoro Parte_1 somministrato, oltre a confermare la dichiarazione resa agli Ispettori (in cui aveva fatto richiamo alla comunicazione di relativa all'apertura della sede Parte_1 di MO, in cui si specificava “che la nuova referente era . Io mi Parte_3 relazionavo sempre con che era la referente fino a quando la stessa Parte_3 si è dimessa”), ha affermato: “Ho conosciuto la SI.ra all'inizio Pt_3 dell'appalto con in quanto era la nostra referente, era a lei che rivolgevamo Pt_1 le richieste di personale. Ricordo che mi venne presentata da era Tes_8 Tes_8 il nostro referente generale di appalto su Bologna e la era la responsabile Pt_3 di filiale di MO, poiché presente sul territorio e a noi più vicina”.
dipendente AS TE RG IN, azienda che Testimone_3 collaborava con in forza di contratto di appalto per la fornitura di Parte_1 lavoro somministrato dal 2016 fino al marzo 2020, ha dichiarato: “Ho conosciuto la SI.ra era dipendente e si occupava della sede di MO, non so Pt_3 Pt_1 2 (Grassetto aggiunto) “Sono dipendente di attualmente assente dal lavoro Parte_1 da febbraio 2020 per congedo obbligatorio di maternità poi per ferie e congedo parentale, dovrei rientrare circa a maggio 2021. Ho iniziato a lavorare per a Novembre 2016 prima Parte_1 con un tirocinio formativo di 6 mesi poi con contratto di apprendistato da maggio 2017. Prima di iniziare il tirocinio feci un primo colloquio con presso la filiale di MO poi un Parte_3 secondo colloquio a Bologna con . Iniziai il tirocinio sulla filiale di MO dove Testimone_10 ho sempre lavorato. Quando entrai in filiale erano presenti e Parte_3 Testimone_1 era la responsabile della filiale mentre era entrato 6 mesi pritna di Parte_3 Tes_1 me con analogo percorso (tirocinio + apprendistato). Non c'erano altre persone che lavorassero presso la filiale. Il responsabile formale della filiale era ma Testimone_11 la sua presenza fisica era pressoché nulla (nel senso che si fermava solo quando passava in zona per visite a clienti) e si sentiva con la quale lo contattava per le questioni più Pt_3 delicate che però doveva poi gestire la stessa. Di fatto si occupava di Pt_3 Parte_3 tutto, aveva i contatti con i clienti, gestiva le questioni più spinose, effettuava il sollecito dei clienti morosi, aveva la gestione totale della filiale tant'è poi che ho saputo che anche i locali per la nuova filiale di MO li avesse cercati e trovati lei. Quando entrai ero assolutamente convinta che lei fosse la responsabile della filiale, solo dopo ho capito che qual ruolo lo svolgeva solo sostanzialmente anche se formalmente era ricoperto appunto da anche Tes_8 perché era proprio quest'ultimo che le volte che passava da MO la presentava ai clienti come la responsabile della filiale. Ad ulteriore prova di ciò vi è il fatto che è tornato a Tes_8 venire in filiale quando a Novembre 2019 si è dimessa”. Parte_3
6 come fosse inquadrata dall'azienda, per noi era una responsabile noi facevamo riferimento a lei. Nel primo periodo quando non c'era la sede di MO, ci riferivamo a Bologna, poi con l'apertura della sede a MO, facevamo riferimento solo a . A settembre 2018 prendemmo in carico la gestione degli Pt_3 asili nido che aprivano alle 7.30 e pertanto al che prima iniziava a Pt_3 lavorare più tardi, doveva essere reperibile telefonicamente dalla e 7,30 in caso di necessità in caso di mancanza di personale lei che doveva mandarci qualcuno in sostituzione. Da quando ha aperto la filiale di MO non mi sono più rivolta a Bologna, ma esclusivamente a MO questo per la ricerca di personale e per i relativi problemi, Anche nel capitolato d'appalto era indicata la necessita di aprire una filiale di MO. Ci rivolgevamo a Bologna solo per questioni giuridiche che esulavano la gestione del personale”.
La teste ha confermato, peraltro, la dichiarazione resa in precedenza secondo cui “Da quel periodo [maggio 2014] ci siamo sempre interfacciati con che ritengo fosse la responsabile della sede di MO o con uno dei Parte_3 suoi collaboratori tra cui ricordo i nomi di e Persona_2 Testimone_1 saltuariamente Non abbiamo mai (o quasi mai avuto) rapporti Testimone_5 con di cui mi chiedete, che penso fosse uno dei vertici di Testimone_11
Oasi Lavoro su Bologna. Per tutte le questioni operative facevamo riferimento a e ai suoi operatori/collaboratori”. La teste, in merito alla Parte_3 dichiarazione resa, precisava in giudizio che “conosco il SI che ho visto Tes_8 in occasione della sottoscrizione del contratto di appalto e durante la riunione con la nostra responsabile, Non lo consultavo per le richieste operative, nemmeno quando non c'era la sede di MO”.
, occupato presso la società dal gennaio 2016 al luglio Testimone_1
2018 con mansioni di addetto risorse umane presso la sede di MO, in giudizio ha confermato la precedente dichiarazione: “Attualmente sono occupato come dipendente di dal settembre 2019. In precedenza dal Controparte_9 gennaio 2016 a giugno 2018 ho lavorato in , presso la filiale di Parte_1
MO, Via Pelusia 306. Ricordo che a metà gennaio 2016 iniziai un tirocinio presso della durata complessiva di 6 mesi e da luglio 2016 fui poi Parte_1 assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. A metà 2018 mi sono dimesso. Quando ho iniziato il tirocinio nel gennaio 2016 avevo fatto precedentemente 2 colloqui, il primo con a MO ed il secondo Parte_3 con presso la sede di Bologna, Via Masetti. Ho sempre Testimone_10 lavorato sulla sede di MO dove eravamo presenti unicamente io e
[...] la quale mi ha formato durante tutto il periodo del tirocinio ed è stata la Pt_3 mia tutor da quando sono stato assunto come apprendista. Sull'organigramma ricordo che il responsabile della filiale di MO era il SI. Tes_8
7 anche se penso sia passato 2 volte in filiale nei primi sei mesi. Cioè Tes_11 passava casualmente quando era in zona per la visita a clienti ma non gestiva assolutamente nulla della filiale di MO che da quando sono arrivato io è stata gestita completamente da (per tutti i 2 anni e mezzo in cui ho Parte_3 lavorato lì). ed si sentivano per questioni lavorative ma Pt_3 Tes_8
l'organizzazione e gestione della filale veniva effettuata da Quest'ultima Pt_3 infatti era autonoma nel prendere decisioni con i clienti e per l'organizzazione del lavoro della filiale (gestendo anche la mia attività e successivamente anche quella di un'altra collega entrata dopo di me prima anche lei con un Testimone_5 tirocinio poi successivamente come apprendista) … L'affiancamento e la formazione durante il tirocinio direi di averla fatta sempre e solo con Pt_3 tranne forse un incontro fatto a Bologna con e anche per Testimone_10
l'apprendistato facevo la formazione in azienda con oltre ad avere fatto Pt_3 alcuni corsi esterni. Di fatto quando sono entrato a MO in filiale c'eravamo io e un tirocinante ed un'apprendista e poi arrivò una seconda Pt_3 tirocinante ( . Ricordo inoltre che poiché era molto Testimone_5 Parte_3 occupata con il lavoro le fecero recuperare negli ultimi mesi del suo apprendistato la maggior parte delle ore di formazione di tutti e tre gli anni per quanto ricordo, cercando di farle recuperare l'arretrato della formazione non ancora svolta. Ricordo che quando io arrivavo alle 9.00 era sempre li, penso Pt_3 che iniziasse prima, alle 8-8,30 anche per le effettive esigenze legate al suo maggior carico di lavoro (dovendo gestire la filiale appunto)”.
Dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e in giudizio dagli unici due lavoratori che svolgevano la propria attività con la nella sede di MO Pt_3 emerge dunque con evidenza il ruolo di responsabile che le era stato sostanzialmente assegnato, curando la relativa concreta gestione, coordinando i due colleghi di cui era quotidiana referente ed avendo rapporti con la clientela
(come affermato dagli altri testi). Gli scarsi contatti con e con Tes_8 Tes_9 danno altrettante evidenza, alla luce delle dichiarazioni dei testi, della piena autonomia con cui la svolgeva i propri compiti. Pt_3
Il principio di effettività, che va affermato in considerazione della fisionomia concreta dell'attività svolta, consente di prescindere da ogni considerazione – irrilevante – di elementi formali, quali le risultanze dei registri relativi all'attività di formazione, che pure era stata fatta formalmente svolgere alla Pt_3
È evidente che esulano dai tratti caratteristici della declaratoria contrattuale applicata dal Tribunale (2° livello) le attività, che l' ha confermato di aver Tes_8 svolto nel periodo di interesse, di gestione del budget e dei preventivi, strategie operative, consulenza alle Aziende, che vanno al di là dei compiti operativamente
8 autonomi e/o delle funzioni di coordinamento e controllo. È poi generico il riferimento a “tutte le attività di relazione con il cliente” a fronte dei dettagliati riferimenti compiuti dai testi.
La presenza del tutto sporadica dell' a MO non è stata Tes_8 considerata dal Tribunale quale elemento in sé sufficiente a giustificare la fondatezza della prospettazione dell' ma è stata intesa, alla luce del CP_1 compendio probatorio a disposizione, quale indice dell'assenza di un interessamento del collega nella gestione dell'attività della sede, rimessa alla non valendo certamente a smentire il quadro la circostanza che Pt_3 quest'ultima si fosse rivolta all' al fine di chiedere chiarimenti, consigli o Tes_8 indicazioni operative (soltanto) 15 volte tra il 28.1.2016 e il 2.5.2018.
La prova della effettiva gestione della sede di MO impone di superare ogni questione legata al dato formale rappresentato dal riferimento della prestazione all'ambito dell'apprendistato, notandosi inoltre, a conferma di quanto già rilevato, che gli hanno accertato che “Per quanto riguarda la CP_10 formazione in aula risulta invece che la stessa sia stata effettuata, seppure molto tardivamente rispetto alle scadenze individuate nel piano formativo, ad esempio risulta che nel febbraio 2016 (a 6 mesi dalla scadenza dell'intero periodo formativo di 3 anni) per la lavoratrice dovessero ancora essere svolte 8 Pt_7 ore di "formazione in aula" relative al 1° anno di apprendistato. Si aggiunga che la presenza del tutor (nel caso di specie individuato nella collega ) Per_3 risulta essere stata pressoché esclusivamente una nomina formale, in quanto la
SI.ra già dopo pochi mesi dall'assunzione (dal mese di febbraio 2014) Pt_3 era stata assegnata a diversa attività che svolgeva in buona parte in autonomia e non sulla sede di lavoro di Bologna (dove lavorava appunto la tutor) ma bensì presso un ufficio temporaneo locato da e corrente in MO, Parte_1
Viale Virgilio 52/e (insegna immobile ove si recava in diverse giornate CP_11 per la gestione di alcuni appalti che aveva stipulato con clienti Parte_1 situati nelle Province di MO e Reggio Emilia”.
4. Con il secondo motivo, la parte censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente accertato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle lavoratrici e Pt_3 Per_1
Rileva l'appellante che né il verbale unico di accertamento e notificazione
MO00000/2020-588-01 né l'avviso di addebito dell' contengono alcuna CP_1 allegazione o prova in merito all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle citate lavoratrici (ad es. i giorni, la frequenza e le modalità in cui tale attività veniva espletata). Nemmeno nei propri atti di primo grado l CP_2 avrebbe sopperito a tale carenza probatoria (in violazione dell'onere su di esso gravante), limitandosi a richiamare il verbale dell'accertamento ispettivo.
9 Nessuna prova a sostegno delle pretese dell' infine, sarebbe emersa CP_1 nella fase istruttoria, limitandosi il Giudice a riportare in sentenza “solo due stralci delle testimonianze rese dai SI.ri e (la quale, lo Tes_1 Per_1 ricordiamo, è uno dei soggetti al centro dell'accertamento ispettivo da cui origina la presente vertenza). La decisione nel merito sul lavoro straordinario asseritamente svolto si basa quasi esclusivamente sull'inammissibile testimonianza della predetta lavoratrice, che altro non ha fatto se non confermare quanto riferito agli ispettori. Manca poi del tutto una valutazione fattuale e/o giuridica a sostegno della decisione assunta. Risultano, infine, completamente ignorate sia le prove documentali prodotte in causa dall'odierna appellante (cfr. doc. 11), sia tutte le altre testimonianze rese in giudizio”.
Considerato, nel merito, che la contestazione riguarda, nel caso della un'incorretta registrazione/denuncia delle ore di reperibilità, nonché Pt_3 un'incorretta determinazione della retribuzione (periodo settembre 2017 - agosto
2019) e, nel caso della un'omissione delle maggiorazioni previste per il Per_1 lavoro straordinario (periodo dicembre 2018 - giugno 2019), ritiene la parte che:
“§ a partire dalla fine del 2017, prima la sig.ra e poi anche la sig.ra Pt_3 abbiano saltuariamente garantito una reperibilità telefonica nel giorno Per_1 di sabato, al fine di gestire eventuali urgenze legate al personale somministrato da presso alcuni enti pubblici;
Parte_1
§ MAI è stato richiesto, alla persona che si era resa disponibile telefonicamente, di recarsi presso gli uffici della Filiale modenese dell'odierna appellante;
§ Oasi Lavoro ha comunque ampiamente compensato tale servizio, riconoscendo alle due lavoratrici un importo pari alla retribuzione ordinaria che le stesse avrebbero percepito se avessero effettivamente lavorato, versata in busta paga con la dicitura «lavoro ordinario ore”.
La reperibilità di cui hanno fatto questione i testi non aveva poi i requisiti propri della “reperibilità attiva e/o dell'orario di lavoro (presenza fisica, intensità dei vincoli imposti dal datore di lavoro e immediata disponibilità)”, trattandosi di reperibilità c.d. “passiva”, concetto che attiene, in realtà, ad una prestazione strumentale ed accessoria e che consiste nell'obbligo del lavoratore di rendersi meramente rintracciabile, fuori dall'orario di lavoro, in vista di un'eventuale necessità di prestare un determinato servizio. Le due lavoratrici, infatti, non avevano l'obbligo di recarsi, nella giornata di sabato (o negli altri eventuali giorni indicati genericamente dagli enti ispettivi), presso gli uffici della Società a rendere la prestazione richiesta, potendo gestire il servizio con la massima autonomia e flessibilità.
10 Posto allora che la reperibilità prestata nel caso di specie non poteva essere equiparata allo svolgimento della prestazione lavorativa, “essa non deve nemmeno essere retribuita alla stregua di quest'ultima. Tantomeno saranno applicabili le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, ponendosi la reperibilità del tutto al di fuori dell'orario di lavoro. Tuttalpiù, potrebbe considerarsi dovuta un'indennità di disponibilità, sempre che il CCNL di riferimento lo prescriva (nel caso di specie nulla è previsto). Sotto tale profilo, nessuna censura può essere mossa all'odierna appellante in merito alla corretta remunerazione (e contribuzione) dei periodi di reperibilità delle due lavoratrici: pur non essendovi tenuta, ha addirittura remunerato tale disponibilità nella stessa Parte_1 misura della retribuzione ordinaria, quale trattamento di miglior favore per le proprie dipendenti”.
Il motivo è infondato.
Premesso che l' aveva fatto proprie le risultanze ispettive attraverso CP_1 la trascrizione, nella memoria costitutiva di primo grado, dell'esito dell'accertamento, si osserva che l'istituto ha assoggettato a contribuzione le ore di lavoro che la e la hanno svolto in eccedenza rispetto al tempo Pt_3 Per_1 di lavoro contrattuale. Non è pertanto pertinente o necessario soffermarsi a qualificare la natura della “reperibilità” offerta dalle lavoratrici, le quali, come emerge dalle relative dichiarazioni, non si limitavano a garantire la propria
“rintracciabilità”, fuori dall'orario di lavoro, “in vista di un'eventuale necessità di prestare un determinato servizio” ma svolgevano l'attività lavorativa dalle stesse meglio descritta.
È l'art. 149 C.C.N.L. a qualificare come ore di lavoro straordinario le ore eccedenti l'orario normale di lavoro.
Precisamente, l' ha chiaramente affermato, nel Verbale, richiamato e CP_2 trascritto nelle difese di primo grado, che “Dalla documentazione consegnata dal datore di lavoro nel corso dell'accertamento, è emersa una errata gestione del lavoro straordinario con riferimento in particolare alla registrazione/denuncia delle ore di lavoro prestate nonché della corretta retribuzione delle stesse ore.
Risulta infatti che la lavoratrice abbia svolto un considerevole Parte_3 numero di ore di straordinario sia nelle giornate del sabato che durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) che tuttavia non è stato registrato sul libro unico del lavoro né quindi denunciato ai competenti istituti. Più precisamente a decorrere dal mese di settembre 2017, in relazione ad un appalto stipulato con il Comune di
MO che prevedeva la reperibilità di anche nella giornata Parte_1 del sabato per la pronta sostituzione/invio di lavoratori, la SI.ra risulta Pt_3 avere svolto diverse ore di lavoro straordinario al sabato mattina, occupandosi di ricevere la telefonate in relazione al suddetto regime di reperibilità, di contattare
11 una lista di lavoratori per poi individuare quello disponibile e di stipulare il contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore e con il cliente. La SI.ra prestava la propria reperibilità (che tuttavia non veniva indennizzata dal Pt_3 datore di lavoro), in tutti i sabati, e sulla base degli elementi probatori acquisiti si ritiene che, in media, detta lavoratrice abbia fattivamente svolto attività lavorativa mediamente 2 sabati ogni mese ed indicativamente per 4 ore ogni giornata (8 ore di lavoro straordinario mensili). A seguito di lamentele intercorse tra la società e la medesima lavoratrice proprio in relazione alla mancata retribuzione degli straordinari e come risulta dagli elementi di prova acquisiti, a decorrere dal mese di novembre 2018, ha iniziato a riconoscere Parte_1 ed a retribuire alla lavoratrice tali ore di lavoro prestate al sabato e Parte_3 infatti sul libro unico del lavoro risultano registrate e denunciate alcune ore svolte appunto nella giornata del sabato. In particolare, dal mese di dicembre
2018 alcune ore di lavoro straordinario sono state registrate anche alla lavoratrice , la quale da tale periodo aveva iniziato ad Testimone_5 alternarsi con in relazione alla suddetta reperibilità per il sabato. Pt_3
Sostanzialmente le due lavoratrici, dovendo Lavoro garantire Pt_1 contrattualmente al cliente la reperibilità in tutte le giornate del sabato, si accordavano per prestare tale reperibilità (e nel caso di chiamata da parte del cliente, per svolgere il lavoro straordinario). Si provvede a quantificare l'imponibile retributivo omesso in relazione ai mesi da settembre 2017 ad ottobre
2018 in cui il datore di lavoro non ha denunciato alcun ora di lavoro straordinario per la lavoratrice (conteggiando 2 sabati di lavoro Parte_3 effettivo al mese per 4 ore di lavoro straordinario ogni giornata).
Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle registrazioni per lavoro straordinario effettuate da dal Novembre 2018, emergono Parte_1 ulteriori irregolarità: infatti in alcuni mesi sono stati registrati importi a titolo di straordinario forfettizzato (senza che alcun accordo sulla forfettizzazione dello straordinario sia stato consegnato all'Ufficio scrivente), in particolare per nei mesi di novembre 2018 (importo registrato corrispondente a 4 Parte_3 ore di lavoro ordinario) e gennaio 2019 (importo registrato corrispondente a 8 ore di lavoro ordinario), in altri mesi invece sono state indicate le singole ore di lavoro nelle giornate del sabato che però sono poi state retribuite, conteggiate e denunciate come ore di lavoro ordinario (nonostante si trattasse di orario di lavoro eccedente le 40 ore settimanali) e senza quindi le maggiorazioni previste dal CCNL: quest'ultima errata registrazione è stata effettuata per entrambe le posizioni di e complessivamente da novembre 2018 a settembre Pt_3 Per_1
2019. Si provvederà pertanto a quantificare il corretto imponibile omesso, in base alle maggiorazioni previste per lavoro straordinario dal CCNL applicato e ad
12 applicare le violazioni previste per le errate registrazioni sul libro unico del lavoro.
A decorrere dal mese di settembre 2018 risultano inoltre essere state svolte sempre dalla SI.ra alcune ulteriori ore di lavoro straordinario Pt_3 infrasettimanale (tra il lunedì ed il venerdì) sempre in relazione ad un diverso contratto stipulato con l'Unione Terre di TE per le sostituzioni/invii di educatori di diverse scuole materne/nidi, che prevedeva la reperibilità di
[...]
(e per conto della società operava la SI.ra ) dalle ore 8 Parte_1 Parte_3 alle ore 9 di tutte le mattine dal lunedì al venerdì, essendo previsto l'orario formale di apertura dell'agenzia di somministrazione alle ore 9.00. n relazione a tale reperibilità e sulla base degli elementi probatori acquisiti, risulta che la
SI.ra abbia svolto in media almeno 2 ore di lavoro straordinario Pt_3 infrasettimanale a settimana, ore non denunciate né registrate sul libro unico del lavoro dal mese di settembre 2018 e sino alla cessazione della suddetta lavoratrice avvenuta nell'ottobre 2019. Tuttavia, il recupero delle suddette ore di straordinario infrasettimanale viene effettuato sino alla metà di agosto 2019 in quanto dal 19/08/2019 al 31/10/2019 la lavoratrice risulta assente dal lavoro per ferie (nonostante per tutte il mese di settembre 2019 le venissero ancora registrate ore di lavoro nelle giornate del sabato). · ·
Anche per tali ore si procede alla determinazione del corretto imponibile retributivo dovuto e non denunciato sul quale i competenti istituti ed , CP_1 CP_12 cui verrà inviata copia del presente verbale unico di accertamento, provvederanno al recupero della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta”.
I testi, le cui dichiarazioni sono convergenti e si sostengono a vicenda – potendo, al limite, anche trarsi conferma dell'esito ispettivo dalle dichiarazioni della in relazione alla e viceversa, fermo restando che ad Per_1 Pt_3 entrambe si è riferito il – hanno fornito, a riscontro della prospettazione, Tes_1 le indicazioni di seguito indicate. La teste confermate le precedenti dichiarazioni3, ha ricordato che Per_1
“il sabato mattina ci alternavamo io e la dal 2017. Lavoravamo da casa Pt_3
13 con il cellulare aziendale. Quando ricevevamo chiamate dovevamo essere pronte a fornire personale. Capitava di ricevere chiamate con una media del 50%, dovevamo rispondere, ascoltare la richiesta ed attivarci per ricercare gli operatori disponibili ed inviarli al lavoro. Infine avvisare la struttura. La reperibilità era per mezza giornata dalle 9 alle 13. Adr non sono in grado quantificare con esattezza il tempo impiegato nell'evasione della richiesta telefonica, potevo impiegare da un minimo di 10 minuti a un massimo di 1 ora. Il venerdì chiamavano gli operatori per verificare la loro disponibilità, erano circa
4 o 5. Adr il mio orario di lavoro era dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dopo le dimissioni della lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17”. Pt_3
Il teste ha chiarito, richiamando le dichiarazioni, che “lo non Tes_1 facevo straordinari 1nentre ricordo che circa dal n1età 20 17 e Parte_3 si alternavano nelle giornate di sabato (2 sabati a testa al Testimone_5 mese) per la reperibilità che in base ad un contratto di appalto avevano per un cliente. Sostanzialmente dovevano essere reperibili nel caso il cliente le contattasse per una sostituzione improvvisa (mi sembra il cliente fosse il Comune di MO - per la struttura ) e se contattate dovevano fare un giro di Parte_8 telefonate per trovare i sostituti. Non so con quale frequenza di fatto venisse svolta la prestazione effettivamente nelle giornate del sabato da e Pt_3
e penso che l'impegno comunque fosse contenuto quando scattava la Per_1 reperibilità”.
La teste ha dichiarato: “Per quanto riguarda gli straordinari, ne Pt_3 facevo sia al sabato che durante la settimana. Quelli del sabato sono iniziati il
31/7/2017 quando cioè è stato acquisito l'appalto con il comune di MO che mi attribuiva da capitolato di gara anche per il sabato la reperibilità. Sulla base di questa reperibilità dì fatto io venivo contattata pressoché tutti i sabati per la sostituzione di operatori (os) assenti e il mio compito era quello dì provvedere alla sostituzione dopo avere contattato il lavoratore, elaborato il contratto a PC, sottoposto alla firma il contratto stesso, ecc. Solo da novembre 2018 questi straordinari mi sono stati riconosciuti ufficialmente e conteggiati in busta paga anche se non mi sono mai state date le maggiorazioni dello straordinario 1na
reperibilità al sabato. Tuttavia l'azienda fino a novembre 2018 non aveva mai pagato nulla a né come indennità di reperibilità né per le ore di straordinario effettivamente lavorate nei Pt_3 sabati, poi da novembre ci iniziò a pagare solo le ore effettivamente lavorate al sabato (peraltro come ore dì lavoro ordinario). Indicativamente ritengo che in media sui 2 sabati al mese che facevamo sia io che almeno I sabato al mese (a testa) arrivavano effettivamente chiamate Pt_3 per la reperibilità. Noi avevamo iniziato a segnare 3/4 ore di straordinario ogni sabato come se fosse uno straordinario forfettizzato, che appunto indennizzasse sia la reperibilità per le 16 ore non pagata che le ore effettivamente svolte. Ma come detto sopra in media probabilmente il lavoro effettivo di straordinario svolto era di circa 3-4 ore al mese (oltre appunto alle 16 di reperibilità non riconosciute e corrisposte). Per quanto riguarda i livelli contrattuali so che ad esempio
(responsabile di filiale di Bologna) è inquadrato con un secondo livello”. Pt_9
14 venivano indicate 4 ore di lavoro ordinario. Analoga situazione per la mia collega che però ha iniziato a fare gli straordinari al sabato solo da Per_1 novembre 2018 ma anche a lei venivano conteggiati come ore di lavoro ordinario. Per le ore di straordinario svolte al sabato che corrispondevano effettivamente ad almeno 4 ore al sabato da quando ha iniziato anche Per_1 abbiamo iniziato ad alternarci e facevamo indicativamente 2 sabati al mese a testa. Per quanto riguarda gli straordinari nei giorni feriali, gli stessi venivano svolti per l ora dalle 8 alle 9 del mattino a decorrere dal settembre 2018, sempre in forza di un appalto stipulato con l'Unione Terre di TE per la gestione degli operatori da inviare agli asili nido. In forza di questo appalto, la , Pt_1 per il mio tramite, era tenuta a dare la reperibilità per le necessarie sostituzioni urgenti di operatori ed io venivo contattata almeno 3 volte a settimana (si trattava infatti dì un appalto su 7 asili nido) sempre verso le 8 di mattino in considerazione proprio dell'urgenza di reperire gli educatori da sostituire nel più breve tempo possibile. lo di fatto quindi avevo iniziato a recam1i in ufficio direttan1ente per le 8 perché poi era necessario, come specificato sopra, contattare i lavoratori, predisporre il contratto, ecc”.
Non essendo contestata la misura della contribuzione pretesa, il motivo non può dunque essere accolto.
5. L'appello va pertanto disatteso, con conferma della sentenza di primo grado. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, venendo liquidate le stesse come in dispositivo. Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. CA Mascini dott.ssa Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che ha come oggetto sociale, come indicato alla p. 3 del ricorso CP_4 Parte_4 introduttivo:
“- la somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 D.lgs. 276/2003 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) d.lgs. 276/2003;
- la intermediazione, ovvero l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. 276/2003;
- ricerca e selezione del personale, ovvero attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) d.lgs. 276/2003;
- attività di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) d.lgs. 276/2003”. 3 “Altro discorso vale per gli straordinari svolti al sabato: infatti dal settembre 2017 (ricordo con esattezza la circostanza in quanto si trattava di un contratto gestito da me) in forza di un contratto con il comune di MO, dovevamo dare la reperibilità per la giornata del sabato (dalle 9 alle 18) per le esigenze che fossero insorte al cliente. Tuttavia il nostro ufficio personale ci disse che nel contratto commercio che ci applicavano non era prevista l'indennità di reperibilità e che quindi avremmo dovuto recuperare durante la settimana con permessi le ore di lavoro svolte in più al sabato. Ricordo che per il primo anno, fino al novembre 2018 circa, solo Parte_3 prestava tale reperibilità nelle giornate del sabato ma non ha mai recuperato tali ore svolte in più per le esigenze lavorative in filiale. Poi quando vi fu un'esigenza di ferie di si pose il Pt_3 problema di chi dovesse sostituirla per tale reperibilità. si rifiutò mentre io diedi il mio Tes_1 consenso e appunto da novembre 2018 iniziammo io e ad alternarci nel prestare tale Pt_3