Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6268 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. FILOMENA GIGLIO presso cui elettivamente domicilia
(dichiaratamente costituita in sostituzione del precedente difensore che assume rinunciatario avv. GIOACCHINO CELOTTI)
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. ELENA FORTUNA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze
1
pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 1300 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del il 9.3.20 premesso il Parte_1
matrimonio contratto con il resistente in Casamicciola Terme (NA) il 03.09.2005 e che da tale unione erano nati e il 15.02.2009, nonché Per_1 Persona_2
premessa la separazione personale omologata del 2014, deducendo, tra l'altro, che all'atto della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, il Sig. CP_1
taceva la circostanza, appresa successivamente ed in modo del tutto occasionale dalla ricorrente, dell'intervenuta donazione della propria quota indivisa del 50% dell'appartamento già adibito a casa coniugale ed assegnato alla ricorrente medesima con gli accordi di separazione, nonché deducendo che le condizioni economiche delle parti erano mutate e le esigenze dei minori aumentate, ricorreva a questo Tribunale: “affinché voglia fissare l'udienza di comparizione della ricorrente e del coniuge davanti a sé, per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che saranno ritenuti necessari ed opportuni, rimettere le parti avanti al G.I. che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Casamicciola Terme il
03.09.2005 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di
Casamicciola Terme al n. 17 P. II S. A Reg. Uff. anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
In considerazione delle condizioni già pattuite nella intervenuta separazione personale, la ricorrente chiede:
1. che venga confermato l'affidamento congiunto dei minori con i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, come da decreto di omologa della separazione, confermandosi in favore della madre la quotidianità del rapporto ed il domicilio presso la medesima;
2. che venga confermato l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso di sé;
2 3
3. che venga confermata l'assegnazione della casa coniugale in
Casamicciola Terme, alla via Casa Siano n. 5, alla ricorrente;
4. che venga rideterminato in € 1.200,00 (milleduecento/00) l'assegno già disposto in sede di separazione a favore della ricorrente per il mantenimento dei figli, ferme restando le altre condizioni di cui alla omologata separazione.”
Si costituiva il resistente, che deduceva come in atti, in particolare dichiarando, in ordine alla donazione relativa all'immobile, che lo stesso era la casa della nonna materna del signor , ove la coppia aveva collocato il proprio CP_1 domicilio familiare coabitando con la anziana donna e che l'acquisto della stessa, in costanza di matrimonio, era stato fortemente agevolato proprio dalla liberalità della signora in favore del figlio che, quindi, aveva ricambiato Parte_2
l'attenzione ricevuta dalla madre donandole il proprio 50% di proprietà, ferma restando la natura di casa familiare ove si svolgeva la vita quotidiana dei minori e , specificando altresì che la ricorrente svolgeva la Persona_2 Per_1 professione di insegnante di italiano, con cattedra di ruolo presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore Cristoforo Mennella in Ischia, rivestendo altresì incarichi di responsabilità nella veste di tutor per numerosi PON dell'istituto Mennella nonché di counselor, deducendo tra l'altro in ordine alla propria situazione economica e alla circostanza dell'avere avuto un'altra figlia da convivenza successiva, e concludeva: “affinchè l'Ill.mo Signor Presidente , in via provvisoria ed urgente
Voglia confermare l'affidamento condiviso dei minori con ampio calendario di visita padre/figli , attesa la documentazione patrimoniale ridurre l'assegno di mantenimento per i minori nella misura di € 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie rimettendo i coniugi innanzi al Tribunale per ivi senti accogliere le seguenti conclusioni :
A) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Casamicciola Terme (Na) il 03.09.2005 trascritto presso gli atti dello stato civile del Comune di Casamicciola Terme al n.17 parte II serie A anno 2005;
B) confermarsi l'affidamento condiviso dei minori e Persona_2
ad ambo i genitori con abitazione di prevalenza presso la madre in Per_1
Casamicciola Terme alla Via Casa Siano 5 confermandosi i turni di visita di cui alla separazione omologata con conferma della assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3 4
C) confermarsi l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli ma nella ridotta misura di € 600,oo mensili , pari ad €.
300,oo per ciascun figlio oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi in favore della signora a mezzo bonifico bancario oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie , mediche non coperte dal servizio sanitario , scolastiche ed extrascolastiche nonché di vita sociale, sportiva e di formazione sempre che concordate tra i genitori e documentate;
D) revocarsi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese relative alla casa coniugale di cui il non è neanche più comproprietario . CP_1
E) vittoria di spese e competenze di giudizio.”
All'esito dell'udienza presidenziale del 19.11.20, infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente rimetteva le parti innanzi al G.I.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie. Disattese le istanze istruttorie, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza, all'udienza fissata in seguito a richieste di rinvio delle parti, la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio da atto che con sentenza n. 3686/21 di questo
Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura è proseguita sulle ulteriori domande.
Sempre in via preliminare il Collegio ritiene di condividere e fare propria l'ordinanza resa sulle richieste istruttorie in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
• Sull'affido dei figli della coppia e n. a Persona_2 Per_1
Napoli il 15.2.2009 e sull'assegnazione della casa coniugale
Dall'unione sono nati due figli e nati a Napoli il Persona_2 Per_1
15.2.2009, minori.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei figli minori, va rilevato che entrambe le parti hanno chiesto confermarsi il regime di affidamento condiviso, già previsto in sede di separazione consensuale, con collocazione dei minori presso la madre.
4 5
Il Collegio, alla luce delle domande delle parti e viste le conclusioni del
P.M., non risultando circostanze di segno contrario ritiene potersi confermare anche in questa sede il regime di affido condiviso, peraltro previsto in via preferenziale dal legislatore.
Del pari va confermata la residenza privilegiata dei figli presso la madre, sig.ra in favore della quale va pertanto confermata Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa per abitarla con i figli, anche alla luce delle concordi richieste delle parti sul punto, che già si erano autodeterminate in tal senso in sede di separazione.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i minori, ritiene il
Tribunale che possa trovare conferma il calendario degli incontri pattuiti dai genitori in sede di separazione consensuale, come richiesto dalla ricorrente,
e tenuto conto delle richieste del resistente e delle conclusioni P.M, tento salvo diversi auspicabili accordi nel rispetto delle esigenze dei minori.
• Sulle contrapposte domande di mantenimento dei figli minori
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n.
17055 del 3.08.2007), rispetto al 2014, epoca della separazione, quando i figli avevano quasi sei anni.
In secondo luogo, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
In ordine al contributo al mantenimento dei figli minori, in sede di separazione consensuale le parti pattuivano che il sig. CP_1 corrispondesse alla sig.ra a tale titolo, la somma di € 800,00 Pt_1
mensili, oltre alle altre previsioni aventi valenza contributiva (mutuo, utenze etc).
5 6
Nel presente procedimento, invece, la ricorrente (che vi provvede in via diretta ha chiesto rideterminarsi in € 1.200,00 l'assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre, “ferme restando le altre condizioni di cui alla omologata separazione” mentre il resistente ha chiesto, al contrario, ridursi tale assegno nella misura di € 600,00 mensili, pari ad € 300,00 per ciascun figlio, ovvero nella misura ritenuta equa dall'adito Tribunale in virtù della documentazione patrimoniale esibita dal resistente.
Ebbene, a sostegno della propria richiesta di aumento dell'assegno, la sig.ra ha dedotto, tra l'altro, che le condizioni economiche delle parti Pt_1
erano sensibilmente mutate e che, a causa della lontananza dalla famiglia di origine e per gli impegni di lavoro, era stata per un periodo di tempo costretta a ricorrere all'aiuto di un'assistente domestica, alla quale aveva corrisposto un salario di € 650,00, mentre la situazione economica del sig.
appariva sensibilmente migliorata, tenuto conto che lo stesso CP_1
continuava la sua attività lavorativa di broker bancario con proficuità, tanto da avere aperto un proprio ufficio nel centro del Comune di Ischia, nonché che le esigenze di mantenimento dei figli erano aumentate in relazione alla loro crescita.
La ricorrente ha inoltre lamentato donazione effettuata dal resistente in favore di sua madre della quota di comproprietà della casa coniugale, sostenendo tra l'altro che ciò, contrariamente a quanto affermato dal resistente, confermasse la florida condizione economica del sig. . CP_1
In ordine alla posizione economica del resistente, la sig.ra ha Pt_1 dedotto, tra l'altro, nei propri atti difensivi, che il sig. , oltre ai CP_1
dichiarati redditi, svolgeva l'attività di promotore finanziario nei locali in affitto, il cui canone viene rimborsato integralmente dalla , CP_2 ottenendo un'integrazione provvigionale di 12.000 euro lordi all'anno, e che nei medesimi locali il resistente svolgeva attività professionale in proprio, afferente erogazioni mutui e prestiti, con ulteriori redditi da provvigioni e compensi. Ha inoltre rappresentato che la nascita di ulteriore figlia del resistente non incidesse sulla misura del mantenimento per i loro figli minori, atteso che nel provvedimento del Tribunale di Napoli che riconosceva e determinava la misura del mantenimento paterno per detta nuova nata, si era già tenuto conto sia della presenza di altri figli minori sia
6 7
del mantenimento agli stessi dovuto, oltre che dei mutui contratti dal medesimo resistente. Inoltre, la ricorrente ha affermato che l'acquisto di una nuova residenza costituisce indiscutibilmente un investimento ed ulteriore incremento patrimoniale per il resistente e che detto acquisto immobiliare risaliva ai tempi della separazione.
Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente ha, nei propri atti difensivi, tra l'altro affermato: “La era docente di ruolo sin dalla Pt_1
separazione e gli asserti incarichi di responsabilità nella veste di tutor per numerosi PON dell'istituto Mennella nonché di
La ulteriore, costosa, specifica competenza con laurea in Psicologia, non ha affatto abilitato la ricorrente a svolgere alcuna attività professionale autonoma né ha determinato nuovi e diversi redditi, atteso che, peraltro somma di euro 100 ricavatane non è minimamente rapportabile ai costi sostenuti per acquisire le competenze professionali.”
Il resistente invece a sostegno della propria domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli minori, ha affermato di svolgere la professione di promotore finanziario per la e di percepire Controparte_3
provvigioni variabili in base alla attività prodotta, precisando che la convenzione prevedeva la partecipazione della banca ai costi di locazione nella misura di € 1.300,00 mensili e che tale somma veniva anticipata sulla fattura mensile al che poi la versava integralmente al locatore. Ha CP_1
lamentato soffrire di un trend di riduzione degli introiti.
Il sig. ha inoltre rappresentato di essere padre di un'altra figlia, CP_1
nata da convivenza successiva alla separazione, nonché di sopportare i mutui per l'acquisto della casa coniugale e della sua attuale dimora, nonché di essersi dovuto far carico di un finanziamento per far fronte alla emergenza Covid.
Quanto alla posizione economica della ricorrente, il sig. ha CP_1
affermato che la sig.ra svolgeva la professione di insegnante di Pt_1 italiano, con cattedra di ruolo presso l'Istituto d'Istruzione Superiore
7 8
Cristoforo Mennella, rivestendo altresì incarichi di responsabilità nella veste di tutor per numerosi PON dell'istituto Mennella nonché di counselor, evidenziando che la posizione lavorativa della ricorrente, già solo per la immissione in ruolo, fosse da considerare migliorata rispetto al momento della separazione. Ha specificato, inoltre, che la signora oltre Pt_1 all'insegnamento e agli incarichi di responsabilità all'interno del predetto istituto, acquisita ulteriore specifica competenza con laurea in Psicologia, da qualche anno svolgeva anche la attività di counselor sia presso lo studio di noto pediatra in Casamicciola Terme che presso la casa familiare ove aveva allestito una apposita area studio, in cui riceveva i propri assistiti adolescenti ed adulti, dietro percezione di compenso professionale in misura non nota a lui, così come emolumenti aggiuntivi allo stipendio di insegnante per l'attività di tutoraggio.
Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione reddituale delle parti, da quanto prodotto in atti, in ordine alla ricorrente, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, relativa all'anno di imposta 2021, risulta un reddito complessivo pari ad € 32501,00. Per l'anno di imposta 2020, invece, risulta un reddito complessivo pari € 32.259,00.
Il resistente ha aggiornato la documentazione reddituale solo in sede di scritti conclusionali. Da tali atti risulta per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di € 57.324,00. Per l'anno di imposta 2021, invece, dalle dichiarazioni dei redditi in atti, risulta un reddito complessivo di €
49172,00 mentre per l'anno di imposta 2020 di € 51756,00. Ancora, in atti risultano dichiarazioni dei redditi del resistente relative agli anni di imposta
2016, 2017 e 2018, da cui si evince rispettivamente un reddito complessivo pari ad € 38383,00 ad € 40962,00 e ad € 30991,00.
Provvedendovi la madre in via diretta in questa sede va determinato il contributo paterno al mantenimento dei figli delle parti.
Orbene, tutto ciò premesso, alla luce delle deduzioni delle parti, contrastanti su diversi punti, considerato quanto prodotto in atti e rilevato che il
Tribunale non è stato messo in grado di conoscere la situazione economica sottesa agli accordi di separazione del 2014, che miglioramento delle situazione economica della ricorrente non può risolversi i contrazione degli obblighi paterni, che la donazione della quota del resistente di immobile
8 9
casa familiare non ha diretta incidenza sulla misura del contributo al mantenimento dei minori, fermo il pagamento del mutuo sulla casa familiare cui è coobbligato il resistente come da contratto e che garantisce ai minori la fruizione della casa familiare assegnata a tutela del loro habitat, questo Collegio osserva quanto segue.
Certamente devono considerarsi incrementate le esigenze dei figli delle parti che all'epoca della separazione i figli delle parti avevano quasi sei anni, mentre al momento della decisione hanno quasi sedici anni.
Dagli atti appare poi, seppur con delle oscillazioni, un incremento dei redditi del resistente..
Dagli atti appare – ancorchè il resistente non collochi temporalmente la deduzione- che il secondo mutuo contratto dal resistente per l'immobile da lui abitato a seguito della separazione sia precedente alla stessa pertanto non si pone come circostanza sopravvenuta.
Così unico evento sopravvenuto appare la nascita della figlia il Pt_2
4.11.17 e la determinazione del contributo al suo mantenimento posto a carico del padre con decreto di questo Tribunale del 2018.
Tale circostanza non incide in maniera rilevante, tenuto conto dei redditi del resistente e degli oneri autodeterminati in sede di separazione – a fronte di situazione reddituale che non si conosce- a costituire onere tale da consentire contrazione degli obblighi di contribuzione alle senz'altro accresciute esigenze dei figli delle parti.
Il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre autodeterminato in sede di separazione ammonta all'attualità tenuto conto della rivalutazione maturata come per legge ad € 960,80 oltre alla valenza economica della previsione sul riparto delle spese delle utenze.
Così considerate le risultanze della documentazione reddituale, la circostanza che i minori siano collocati presso la madre e la conseguente ridotta contribuzione paterna in via diretta, il tempo trascorso dalla separazione e le accresciute esigenze non certo compensate dalla rivalutazione maturata, viste le conclusioni del P.M., questo Collegio ritiene vada determinato all'attualità quale contributo paterno al mantenimento dei figli complessivamente l'importo mensile di € 1200,00 (€ 600,00 ciascuno).
Detta somma andrà corrisposta a , entro e Parte_1
9 10
non oltre il giorno 5 di ogni mese e ulteriormente rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo Controparte_1
di corrispondere, nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli minori. Al fine di evitare l'insorgenza di questioni sulla individuazione e concertazione le parti faranno riferimento al protocollo spese straordinarie sottoscritto fra Magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018.
Tali somme potranno certamente essere corrisposte dal tenuto CP_1
conto dei redditi dello stesso risultano notevolmente incrementati rispetto a quelli documentati in relazione ad epoca precedente la determinazione dell'assegno per la figlia nata da altra unione.
Sulle ulteriori domande
Va infine dichiarata l'inammissibilità di tutte le domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta di le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del
15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del
21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010).
Resta assorbita ogni altra questione.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle condizioni accessorie della già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre con frequentazione del padre con i figli come da
10 11
motivazione;
• assegna la casa coniugale alla ricorrente che la continuerà ad abitare con i figli minori;
• pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 1200,00 (milleduecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre
2025;
• pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie per i figli minori come da protocollo richiamato in parte motiva;
• rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande come da motivazione;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/09/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
11