Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 1
I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell'ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito ovvero qualora il giudizio di merito non sia instaurato nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Pertanto essi non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost., ne' vale a tal fine denunziarne l'abnormità per le erronee argomentazioni in diritto contenute in motivazione, potendo tali errori essere emendati nel corso del giudizio di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOLINEE SCHIAPPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA N. 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, rappresentato e difeso dall'avvocato MERCURIO GALASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SPONTINI 11, presso lo studio dell'avvocato STUDIO AGOSTINO e MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresentato e difendono unitamente all'avvocato ROSALBA GENOVESE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 999999/99 del Tribunale di SULMONA, depositata il 07/02/01 - R.G.N. 110/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 febbraio 2000 al Pretore di Sulmona NO AT, licenziato in tronco dalla società LI PP a r.l. in data 20 gennaio 2000, chiedeva ex art. 700 c.p.c. l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro. Il Pretore rigettava la domanda.
Avverso il Provvedimento di rigetto il AT proponeva reclamo ex art. 669 terdecies al Tribunale di Sulmona il quale, con ordinanza in data 22 giugno 2000, ravvisata la natura disciplinare del licenziamento e ritenuta la invalidità dello stesso, perché non preceduto dalla contestazione per iscritto del fatto che vi aveva dato causa ex art. 7 St.Lav., ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro accordandogli a titolo risarcitorio una indennità commisurata a cinque mensilità della retribuzione globale. Così terminata la fase cautelare, con ricorso del 9 agosto 2000 il AT iniziava il giudizio di merito avanti al Tribunale di Sulmona, iscritto al n. 110/2000 R.G.Cont. di quel giudice. Successivamente all'ordinanza del Tribunale la soc. LI PP in data 8 luglio 2000 procedeva alla contestazione scritta degli addebiti e con raccomandata del 24 luglio 2000 reiterava il licenziamento.
Con nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. del 9 agosto 2000 il AT impugnava questo secondo licenziamento e chiedeva al Giudice unico presso il Tribunale di Sulmona la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno. Il giudice unico, con ordinanza del 6 novembre 2000, rigettava il ricorso. Avverso quest'ultimo provvedimento il AT proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al Tribunale di Sulmona in composizione collegiale.
Il Tribunale con ordinanza emessa il 31 gennaio 2001 e depositata il 7 febbraio 2001, dichiarava illegittimo il licenziamento comminato il 13 luglio 2000, ordinava la immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava la società al risarcimento dei danni in favore del lavoratore, fissando il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.
In motivazione il Tribunale osservava che il secondo licenziamento doveva ritenersi illegittimo perché il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore incolpato in relazione determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non poteva esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il medesimo potere, ormai consumato. Avverso questa ordinanza la soc. LI PP ex art. 111 Cost. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico articolato motivo. L'intimato ha resistito con controricorso nel quale ha dedotto la inammissibilità dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la società deduce l'abnormità del provvedimento impugnato addebitando al Tribunale di Sulmona di essere andato ben oltre gli schemi normativi dell'ordinamento processual civilistico per le seguenti ragioni.
La ricorrente sostiene che l'abnormità del provvedimento impugnato sarebbe data dal fatto che 11 Tribunale ha erroneamente ritenuto che il datore di lavoro, una volta esercitato il potere disciplinare in relazione ad una determinata infrazione, per il principio del "ne bis in idem" di derivazione penalistica, non potrebbe più assoggettare il lavoratore una seconda volta ad un procedimento disciplinare.
Osserva al riguardo la ricorrente che il divieto posto dal principio del ne bis in idem vale unicamente per il giudizio relativo all'accertamento della responsabilità dell'imputato con specifico riferimento a quanto statuito nel merito della sentenza di condanna o di assoluzione divenuta irrevocabile, mentre nel caso di specie mancava una pronuncia di merito definitiva;
rileva altresì che l'affermazione di principio fatta dal Tribunale si pone anche in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ammette invece la reiterazione del licenziamento disciplinare irritualmente intimato previa osservanza delle formalità omesse nella precedente intimazione.
Il ricorso è inammissibile.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento abnorme, avverso il quale è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., se non altrimenti impugnabile ne' revocabile, è esclusivamente il provvedimento emesso dal giudice in assoluta carenza di potere, ovvero non riconducibile alla tipologia degli atti propri del giudizio cui inerisce, e sempre che abbia portata decisoria su diritti soggettivi e sia suscettibile di passare in cosa giudicata (cfr. tra le tante Cass. n. 10784 del 1999, Cass. n. 11433 del 1998, Cass. n. 7420 del 1998, Cass. n. 9521 del 1997, Cass. n. 8771 del 1997 10153 del 1996, Cass. n. 12797 del 1993). I predetti caratteri non ricorrono nel provvedimento qui impugnato. L'ordinanza in esame è stata emessa dal Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nell'ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento del giudice del lavoro di quello stesso ufficio. L'organo collegiale, dunque, era investito del potere di decidere sul reclamo ed il provvedimento emesso è formalmente conforme al tipo previsto dalla legge, posto che la particolare procedura disciplinata dagli artt. 669 e segg. c.p.c. si applica anche ai procedimenti cautelari chiesti nel corso di una causa di lavoro.
Va osservato che, come già rilevato da questa Corte, i provvedimenti del giudice chiamato a decidere in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emanata dal giudice unico, hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell'ordinanza reclamata, destinati come sono ad essere assorbiti e perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito;
pertanto, essendo il predetto reclamo funzionale alla eventuale sostituzione della decisione di concessione o di rigetto della invocata misura provvisoria con altra che della prima conserva gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà, essi sono, perciò, strumentali e provvisori come i provvedimenti che sostituiscono, sicché mancando degli estremi della definitività e decisorietà, non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 1136 del 2000, Cass. n. 647 del 2000, Cass. n. 3402 del 1998). Nè va omesso di rilevare che, ai sensi dell'art. 669 novies, il provvedimento perde efficacia qualora il giudizio di merito non sia instaurato nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, oppure si estingua. D'altro canto le erronee argomentazioni in diritto portate a sostegno del provvedimento non valgono di per sè a farlo ritenere abnorme, potendo tali errori essere emendati nel corso del giudizio di merito.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento in favore dell'intimato le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 10,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002