Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 441
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell'ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito ovvero qualora il giudizio di merito non sia instaurato nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice. Pertanto essi non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost., ne' vale a tal fine denunziarne l'abnormità per le erronee argomentazioni in diritto contenute in motivazione, potendo tali errori essere emendati nel corso del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 441
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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