Ordinanza cautelare 1 luglio 2022
Decreto presidenziale 25 luglio 2022
Dispositivo di sentenza 13 ottobre 2022
Sentenza 21 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 22 marzo 2023
Sentenza 3 maggio 2023
Ordinanza collegiale 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Decreto presidenziale 15 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Ordinanza collegiale 23 settembre 2024
Ordinanza collegiale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO 1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta ex art. 395, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c., dalla società E.S.Co. Solution s.r.l. (d'ora in avanti, solo la società) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3654 del 22 aprile 2024, che ha accolto l'appello proposto dalla società Gestore dei Servizi energetici s.p.a. (G.S.E.) avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-ter, 21 ottobre 2021, n. 10807, compensando le spese. 2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che: a) la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6889 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06889/2025REG.PROV.COLL.
N. 09839/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9839 del 2023, proposto dalla signora SA Frezza, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Caruso Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Roma, piazza San Bernardo 101;
la Regione Calabria, non costituitasi in giudizio;
nei confronti
dei signori SC AR, NC RI RA, SE AR e SE NO, non costituiti in giudizio;
per l''annullamento ovvero la riforma,
previa cautela,
delle sentenze del T.a.r. Calabria, sede di Catanzaro, sezione II, 8 maggio 2023 n.712 e 8 aprile 2022 n.608 che hanno pronunciato, rispettivamente in via definitiva e in via non definitiva, sul ricorso n. 1492/2020 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti, concernenti il piano strutturale comunale – PSC di Vibo Valentia:
1) della deliberazione 27 luglio 2020 n.52, pubblicata in data imprecisata, con cui il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha approvato in via definitiva il PSC;
nonché di tutti i provvedimenti presupposti e richiamati, in particolare:
2) della deliberazione 6 marzo 2020 n.59 della Giunta comunale di Vibo Valentia;
3) dell’atto aggiuntivo 3 febbraio 2020 alla convenzione fra il RTP AR-RA e il Comune di Vibo Valentia del 18 novembre 2004;
4) delle determinazioni 4 giugno 2019 n.738 e 31 dicembre 2018 n.1376 del Dirigente del Settore 4 del Comune di Vibo Valentia;
5) del decreto 11 giugno 2018 n.6073, con cui il Dirigente della Regione Calabria ha dato parere sulla valutazione ambientale strategica- VAS del piano e del presupposto parere istruttorio 29 maggio 2018 della Struttura tecnica di valutazione;
6) del verbale del tavolo tecnico di cui alle delibere 22 dicembre 2017 n.473 della Giunta regionale e 1 febbraio 2017 n.810 del Dirigente del Settore 11 del Dipartimento 11 della Regione Calabria;
7) della deliberazione 10 novembre 2017 n.91, con cui il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha preso atto degli elaborati tecnici relativi al PSC e al regolamento edilizio urbanistico- REU;
8) delle deliberazioni 28 e 30 giugno 2017 nn.54 e 55, con cui il Consiglio comunale di Vibo Valentia si è pronunciato sulle osservazioni al piano;
9) della deliberazione 21 giugno 2017 n.197 della Giunta comunale di Vibo Valentia, di rettifica della deliberazione di Giunta n. 325 del 2016;
10) della deliberazione 24 novembre 2016 n.325 della Giunta comunale predetta con allegati;
11) della nota 10 agosto 2015 prot. n. 244891/SIAR della Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica;
12) dell’avviso di deposito del rapporto ambientale adottato, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale - BURC il 24 aprile 2015;
13) dell’avviso di deposito del PSC adottato, pubblicato sul BURC il 9 febbraio 2015;
14) della deliberazione 5 dicembre 2014 n.84, con cui il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha adottato il PSC ed il REU;
15) della deliberazione della Giunta comunale n. 52/2014, contenente la proposta di adozione del PSC e relativi elaborati;
16) del parere 25 febbraio 2014. prot. 66865 di compatibilità geomorfologica del Servizio tecnico decentrato della Regione Calabria;
17) del provvedimento di mappatura dei vincoli archeologici e delle aree di interesse archeologico di cui alla nota della Soprintendenza archeologica della Calabria 11 giugno 2013, n. prot. 7706;
18) della deliberazione 5 marzo 2013, n. 52, con cui la Giunta comunale ha preso atto degli elaborati tecnici trasmessi dai progettisti con nota 7 febbraio 2013, prot. 6958;
19) del verbale conclusivo della conferenza di pianificazione del 19 luglio 2012 e di quelli presupposti;
20) della deliberazione 17 luglio 2012 n.237, con cui la Giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato lo schema di REU;
21) del verbale 23 giugno 2012, conclusivo delle consultazioni preliminari VAS;
22) della deliberazione 8 marzo 2012 n.58, con cui la Giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato il Rapporto ambientale preliminare;
23) dell’atto aggiuntivo 6 dicembre 2011 alla predetta convenzione fra il RTP AR-RA e il Comune di Vibo Valentia;
24) della deliberazione 30 giugno 2011 n.34, con cui il Consiglio comunale ha approvato il quadro conoscitivo ed il documento preliminare del PSC;
25) della deliberazione 13 maggio 2011 n.26, con cui il Consiglio comunale ha recepito le osservazioni della commissione consiliare in merito e dei relativi verbali della II commissione consiliare con gli allegati presupposti;
26) della deliberazione 9 novembre 2010 n.286 della Giunta comunale;
27) delle deliberazioni del Consiglio comunale del 9 giugno 2008 e successive fino alla fine dell’anno 2008;
28) della deliberazione 19 luglio 2007 n.227 della Giunta comunale;
29) della deliberazione 17 luglio 2007 n.217 della Giunta comunale;
30) della convenzione 18 novembre 2004, rep. n. 168 fra il RTP AR-RA e il Comune di Vibo Valentia.
In particolare, la sentenza 608/2022 ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 28, nonché il motivo aggiunto; la sentenza 712/2022 ha accolto in parte il ricorso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. SC Gambato Spisani e udito per la parte ricorrente appellante l’avvocato Alessandro Caruso Frezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 La ricorrente in I grado e appellante principale è proprietaria di alcuni immobili in Comune di Vibo Valentia, precisamente di alcuni terreni distinti al relativo catasto al foglio 26, particelle 39. 43, 57 e 396, compresi fra le vie TE EL, EL e NI ES, e della quota di comproprietà di un mezzo di un’abitazione situata a Marina di Vibo, sul terreno distinto al catasto al foglio 3 particella 49, vicino al sito di interesse comunitario – SIC IT 9340092- Fondali di Pizzo, e quindi, secondo logica, in una posizione particolarmente amena (ricorso di I grado, pp. 9-10, fatti storici incontestati).
2. Con la deliberazione 27 luglio 2020 n.52 (doc. 1 in I grado ricorrente appellante), il Consiglio comunale di Vibo Valentia ha approvato in via definitiva il piano strutturale comunale- PSC, e con essa ha stabilito per questi immobili una disciplina urbanistica che la proprietaria ha ritenuto sfavorevole.
3. In particolare, il PSC in questione ha classificato i terreni da zona B, che come è noto consente di edificare, a territorio agricolo forestale – TAF, zona E5- aree agricole non suscettibili di insediamenti, e quindi non edificabili (ricorso di I grado p. 9 § B, fatto storico incontestato, cfr. comunque doc. 22 in I grado ricorrente appellante, osservazioni, in part. alle pp. 6-22 del file).
4. Il PSC ha poi previsto di realizzare in prossimità dell’abitazione una serie di strade e piste ciclabili, che a dire dell’interessata ne diminuirebbero il valore (ricorso di I grado p. 9 § C e doc. ti 20 e 21 in I grado ricorrente appellante).
5. Per chiarezza, va ricordato che il Piano strutturale comunale- PSC è lo strumento generale di pianificazione previsto per i Comuni dalla legge urbanistica della Calabria, l.r. 16 aprile 2002 n.19.
5.1 Ai sensi dell’art. 20 della legge, il PSC “ definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione ” (comma 2) e principalmente “ classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici ” (comma 3 lettera a); “ definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale ” e “ disciplina l’uso del territorio ” (comma 3 lettere c e d).
5.2 Ai sensi del successivo art. 21, è poi “ annesso ” al PSC il Regolamento edilizio ed urbanistico- REU, che costituisce “ la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione ”.
5.3 Ai sensi dell’art. 27 della legge, il PSC ed il REU vengono elaborati ed approvati in via “ congiunta ”, con il procedimento che ora per quanto necessario si sintetizza.
5.4 Secondo il comma 2 dell’art. 27, quindi, “ Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore con i contenuti minimi del quadro conoscitivo in forma completa, … uno schema delle scelte strutturali e strategiche con le principali modalità d’uso del territorio, lo schema del REU esplicativo delle norme che si vogliono implementare ”.
5.5 Il “ quadro conoscitivo ” cui la norma fa cenno è un atto istruttorio previsto sulla base dell’art. 3 della legge urbanistica, secondo il quale “ La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo ”.
5.6 In base a questo principio, la deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2006 n.106 disciplina in dettaglio, al § 5.2.4. i contenuti di questo quadro conoscitivo, che deve “ raccogliere ed organizzare in maniera strutturata tutte le informazioni necessarie alla verifica di coerenza; alla valutazione della compatibilità ambientale; alla individuazione delle strategie di sviluppo locale sostenibile e alla predisposizione del progetto strutturale di assetto del territorio ” del PSC.
5.7 Ciò posto, secondo l’art. 27 comma 4 della legge, “ Alla conclusione favorevole della Conferenza di pianificazione, che può avvenire solamente dopo l’acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, il documento preliminare ed il REU, devono essere completati ed implementati di tutti gli elementi che conferiscono allo stesso il requisito del perfezionamento dell’atto di pianificazione denominato ” appunto PSC.
5.8 L’atto così formato viene adottato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, come da successivo comma 4 bis ; viene inviato agli enti di livello superiore, in particolare a Regione e Provincia, che ne verificano la conformità ai corrispondenti piani, come da comma 4 ter. Parallelamente, sul PSC adottato si possono presentare osservazioni, ai sensi del comma 5. A questa fase segue poi l’approvazione finale, come da commi 6 e 7.
6. Tutto ciò posto, l’interessata ha impugnato la delibera 52/2020 di approvazione del PSC, assieme a tutti gli altri atti indicati in epigrafe, con il ricorso di I grado, integrato da due atti di motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 6 febbraio 2021 e il 25 gennaio 2023; con tutti questi atti ha dedotto complessivamente trentatré motivi, numerati in ordine progressivo.
7. Per chiarezza, è necessario dare conto in modo schematico della sorte processuale di questi motivi.
8. I motivi diciannovesimo e ventunesimo sono stati rinunciati già in I grado (cfr. sentenza non definitiva n.608/2022, §§ 3.19 in fine e § 3.21).
9. Con la sentenza non definitiva n.608/2022 di cui in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, quelli concernenti presunti vizi della procedura con cui è stato dato l’incarico ai progettisti del piano, nonché i motivi ventiduesimo, ventottesimo e trentaduesimo, concernenti altri aspetti, di cui si dirà per quanto rilevanti; la sentenza non definitiva ha poi disposto istruttoria nelle forme della c.t.u.
10. Sulla base dell’istruttoria, il T.a.r., con la sentenza definitiva n.712/2023, di cui sempre in epigrafe, ha accolto alcuni i motivi di ricorso settimo, ottavo, nono e decimo e assorbito i motivi undicesimo e dodicesimo; ha respinto tutti gli altri motivi, anche se non si è pronunciato in modo espresso sul trentatreesimo. In questo modo, come esito, il T.a.r. ha annullato il PSC nelle parti in cui: a1) estende alle aree indicate al foglio 26, particelle 39, 43, 57 e 396, i vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) di classe 3 e di classe 4; a2) individua su porzione del terreno accatastato al foglio 26, particella 57, di 4.500 mq. circa, un’area soggetta a tutela ex art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; a3) appone sulle citate particelle il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione del parco archeologico di previsione; a4) appone sulle citate particelle il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di strade di piano (v. il dispositivo della sentenza citata).
11. I motivi primo, secondo, diciassettesimo, ventesimo, ventiduesimo e trentaduesimo non sono stati riproposti in appello.
12. Diversamente, contro le sentenze di I grado, previa rituale riserva per la sentenza non definitiva, l’interessata ha proposto una prima impugnazione, con l’appello principale depositato il giorno 14 dicembre 2023, con il quale ha riproposto tutti gli altri motivi non rinunciati, sia quelli dichiarati inammissibili, sia quelli respinti.
13. Per quest’atto, esteso per 65 pagine, l’interessata ha formulato contestuale (v. p. 63) richiesta di superamento dei limiti dimensionali consentiti.
14. Con decreto 15 dicembre 2023 n.1498, il Presidente ha respinto questa richiesta, “ferma restando la facoltà per la parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare”.
15. Contro la sola sentenza definitiva 712/2023, il Comune intimato ha poi proposto appello incidentale autonomo, con atto depositato il 9 gennaio 2024, in cui deduce due motivi, centrati in sintesi su presunti errori di apprezzamento da parte della c.t.u. disposta in I grado, e contestualmente ha proposto istanza cautelare.
16. Con memoria 21 gennaio 2024, la ricorrente appellante principale ha chiesto che l’istanza cautelare fosse respinta; e al contempo ha chiesto termine per proporre “ appello incidentale all’appello incidentale autonomo ” del Comune (p. 13 dell’atto).
17. Con memoria 23 gennaio 2024, il Comune ha insistito nella propria istanza.
18. All’esito della camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024, con ordinanza 29 gennaio 2024 n.303, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare del Comune.
19. Successivamente, la ricorrente appellante ha depositato tre atti: il primo, notificato il 4 febbraio e depositato il 26 febbraio 2024 successivo, intestato “ appello incidentale ”; il secondo, depositato il 13 aprile 2024, intestato “ atto di stralcio ”, e il terzo, depositato sempre il 13 aprile 2024, qualificato “ appello principale con messa in evidenza delle parti stralciate ”. Il contenuto di questi atti si riassume in ordine logico come segue.
20. Con l’atto di stralcio e la conforme copia corretta dell’appello principale, la ricorrente appellante ha indicato come oggetto di rinuncia – secondo logica in base al decreto presidenziale 1498/2023 sopra indicato- i motivi riproposti dodicesimo, diciottesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, ventinovesimo, trentesimo e trentunesimo. Peraltro, nel medesimo atto di stralcio ha inteso precisare che “che l’odierno esercizio della predetta facoltà di rinuncia attiene solamente ai Motivi articolati con l’appello principale e NON ai Motivi (medesimi) che sono stati veicolati nell’odierno processo con il successivo proprio atto di appello incidentale ex art. 334 c.p.c. ex art. 96, co. 2, cod. proc. amm., notificato e depositato nei termini di legge e nel pieno rispetto dei limiti dimensionali per tal tipo successivo di atto ” [maiuscolo nel testo originale].
21. Peraltro, di questi motivi rinunciati non constano riproposti il motivo dodicesimo e il motivo trentesimo.
22. Con l’appello incidentale in questione, depositato come si è detto il 26 febbraio 2024, pertanto la ricorrente ha riproposto, trascrivendone pedissequamente il testo, gli altri motivi “rinunciati” già proposti nell’originario appello principale, precisamente i motivi diciottesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, ventinovesimo e trentunesimo; ha poi riproposto, intendendo reagire all’appello del Comune, il motivo decimo ed il motivo trentatreesimo, qualificato come precisazione dell’ottavo motivo, accolto.
23. Con memoria 27 settembre 2024, il Comune ha ribadito le proprie asserite ragioni, insistendo per il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento del proprio appello incidentale.
24. La ricorrente appellante ha depositato due memorie, entrambe il 19 settembre 2024, riferite la prima al proprio appello incidentale e la seconda all’appello principale, ed una replica 8 ottobre 2024.
25. All’esito della pubblica udienza del giorno 29 ottobre 2024, la Sezione, con ordinanza 13 novembre 2024 n.9106, ha disposto istruttoria, nelle forme di una verificazione, affidata al Direttore dell’Ufficio 5- Tecnico ed amministrativo per la Regione Calabria presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, per rispondere ai seguenti quesiti: a) tenendo conto dei relativi elaborati, come adottati ed approvati dal Comune: a1) descrivere i terreni di proprietà della ricorrente, distinti al catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio 26, particelle 39. 43, 57 e 396; a2) dire quale fosse il loro regime in base alla strumentazione urbanistica previgente a quella per cui è causa; a3) dire quale sia il loro regime in base alla strumentazione urbanistica per cui è causa; a4) dire, illustrando i relativi passaggi procedimentali, come si sia arrivati ad introdurre quest’ultima classificazione; b) tenendo conto della normativa vigente e dei piani di livello superiore, b1) dire quali siano i vincoli che secondo la strumentazione urbanistica per cui è causa gravano sui terreni in questione; b2) dire se questi vincoli, ove sussistenti, siano giustificati dalla normativa vigente, in particolare dal Piano di assetto idrogeologico, da vincoli archeologici ovvero dall’art. 142 comma 1 lettera c) del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42; b3) a quest’ultimo proposito, precisare se i corsi d’acqua denominati torrente Sant’Anna e fosso Aloe siano tutelati ai sensi della norma citata e, in caso affermativo, se la relativa fascia di rispetto interessi, e in quali limiti, i terreni in questione; c) dire se la strada pubblica prevista sulle particelle 39, 57 e 396 sia realizzabile sulla base dei vincoli su di esse riscontrati, aggiungendo in ogni caso quant’altro ritenuto utile a fini di giustizia.
26. Con atto 21 novembre 2024, il verificatore ha accettato l’incarico; le parti, con atti 28 novembre 2024, hanno nominato loro consulenti; all’esito, il verificatore ha depositato il proprio elaborato il 22 febbraio 2025.
27. Con memoria 17 aprile e replica 30 aprile 2025 per l’appellante e con memoria 18 aprile e replica 29 aprile 2025 per il Comune, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.
28. Alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 2025, la Sezione ha infine trattenuto il ricorso in decisione.
29. In ordine logico, va anzitutto dichiarato inammissibile appello incidentale dell’appellante principale (corrispondente ai motivi decimo quanto alle parti non esaminate, diciottesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, ventinovesimo, trentunesimo e trentatreesimo dell’originario appello principale).
Così come correttamente eccepito dal Comune (memoria 27 settembre 2024 e memoria 18 aprile 2025 pp. 19-22), non è infatti ammissibile un appello incidentale proposto dall’appellante principale stesso, strumento che la legge non prevede, prevedendo anzi, all’art. 101 c.p.a., che tutte le censure che la parte appellante ritiene di far valere siano contenute nell’unico ricorso che introduce la relativa impugnazione. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui l’appello incidentale in questione rappresenta un mezzo surrettizio per introdurre nuovamente nel processo motivi rinunciati perché contenuti in pagine che superano il limite di quelle autorizzate.
30. Sempre in ordine logico, vanno respinti nel merito i motivi dell’appello che ripropongono i corrispondenti motivi dichiarati inammissibili per carenza di interesse dal Giudice di I grado, per le stesse ragioni valorizzate in quella sede, che la parte non ha validamente contestato con l’impugnazione.
30.1 In dettaglio, i motivi tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo riguardano la nomina, da parte del Comune, del raggruppamento di professionisti incaricati di redigere il piano. In proposito, è corretto quanto afferma il Giudice di I grado, ovvero che (cfr. la sentenza non definitiva, p. 18 § 4.4) le illegittimità denunciate, quand’anche sussistessero, non inciderebbero né sul regime impresso ai terreni della ricorrente appellante, né sulle relative possibilità di godimento dei terreni stessi.
30.2 I motivi ventiduesimo e ventottesimo riguardano invece presunti vizi delle procedure di valutazione ambientale strategica- VAS e di valutazione di incidenza- VINCA; anche in questo caso non è spiegato in che modo essi avrebbero inciso sul concreto assetto impresso ai terreni della ricorrente e quindi va confermata la decisione di inammissibilità adottata dal Giudice di I grado (cfr. sempre sentenza non definitiva, p. 18 § 4.4 in fine).
30.3 Di conseguenza, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione (avanzata nel ricorso principale di I grado, p. 63 e riproposta per relationem a p. 62 dell’appello principale) concernente le norme in materia di VINCA adottate dalla Regione Calabria va disattesa perché non rilevante, perché sul motivo inerente la VINCA stessa non vi è stata pronuncia di merito.
31. Ancora in ordine logico, vanno ora esaminati i restanti motivi dell’appello principale e i due motivi dell’appello incidentale del Comune, che riguardano tutti il merito della controversia. In proposito, il Collegio ritiene anzitutto di formulare un rilievo comune, ovvero che nell’esaminarli intende recepire senza obiezioni, in quanto rilevanti, i risultati esposti dal verificatore, in quanto ricavati secondo corretto processo logico a partire da dati di fatto accertati.
32. Ciò premesso, sono anzitutto infondati i restanti motivi dell’appello principale, che contestano direttamente la classificazione impressa ai terreni della ricorrente appellante; più precisamente, ai terreni distinti al foglio 26, particelle 39, 43, 57 e 396, dal momento che l’appello non prende più in considerazione l’assetto dell’ulteriore bene immobile della ricorrente, ovvero l’abitazione di Marina di Vibo, sita sul terreno distinto al catasto al foglio 3 particella 49 della quale si è detto sopra al § 1.
32.1 I motivi di appello terzo, quarto, quinto (pp. 11-30 atto di appello corretto) sono connessi, in quanto contestano, con analoghe argomentazioni, la classificazione impressa in generale ai terreni considerati; come tali, vanno esaminati congiuntamente, e risultano infondati.
32.1.1 I terreni della parte (v. sentenza definitiva p. 9 § 8) sono stati inseriti nel SNA- sistema naturale ambientale e classificati come TAF- territorio agricolo forestale, sottocategoria E5, che non consente di edificare; la parte afferma che invece le aree si sarebbero dovute classificare nel sistema insediativo, come territorio urbanizzato zona B.
32.1.2 Nell’appello (p. 12) la parte sostiene anzitutto che la l.r. 16 aprile 2002 n.19 all’art. 5 sottrarrebbe in sostanza ai Comuni la discrezionalità urbanistica: occorrerebbe invece, sulla base di pretese caratteristiche intrinseche dell’area, assegnarla obbligatoriamente o al sistema naturalistico o al sistema insediativo, poi altrettanto obbligatoriamente inserirla in un ambito territoriale unitario, e solo all’interno di questa classificazione si potrebbero imprimere ai terreni destinazioni particolari, sempre però nell’ambito del sistema necessariamente assegnato. Ciò posto, sostiene che (p. 18) si tratterebbe di aree urbanizzate, tali risultanti in base al quadro conoscitivo; che si sarebbe trattato di aree edificabili anche in base agli strumenti urbanistici previgenti (pp. 16-18) e che in merito sussisterebbe un suo affidamento, derivante dall’avere ottenuto un permesso di costruire 13 marzo 2013 (pp. 21-22), relativo a quattro villette.
32.1.3 Il primo profilo di cui sopra è manifestamente infondato, dato che la norma della l.r. 19/2002 non ha il significato che la parte le attribuisce. L’art. 5 sopra citato al comma 1 definisce come oggetto della pianificazione urbanistica regionale i vari “ sistemi ” rinvenibili sul territorio e distingue il “sistema naturalistico ambientale … costituito dall’intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell’armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale ”, il “ sistema insediativo … costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo- produttivi e turistici ” e il “ sistema relazionale … costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale ” e al successivo comma 2 demanda alla Regione di definirli attraverso il quadro territoriale regionale. Si tratta però, come è evidente, di classificazioni di massima, che non intendono vincolare quanto alla singola area la pianificazione di competenza degli enti di livello inferiore. È sufficiente sul punto leggere il successivo art. 20 che al comma 3 lettera a) demanda al PSC di classificare “ il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ”, ciò che non avrebbe alcun senso se l’esito di questa classificazione fosse già vincolato a livello regionale.
32.1.4 Sotto i profili ulteriori, dalla verificazione risulta anzitutto, a p. 11 dell’elaborato, che le aree in questione si trovano sì nel centro urbano ma in un centro urbano ritenuto tale in un’accezione particolare, ovvero ai soli fini delle norme sulla circolazione stradale: in concreto, si tratta invece di aree che non sono edificate, ma solo adiacenti a zone edificate. Risulta poi, a p. 27 dell’elaborato di verificazione, che la precedente destinazione di esse era in massima parte agricola, dato che solo 2.000 mq su circa 22.000 mq totali (vedi elaborato, p. 15) erano edificabili. Infine, nessun affidamento può dirsi scaturire dal permesso di costruire citato, che non è stato usato e, considerando i termini di cui all’art. 15 del T.U. 6 giugno 2001 n.380, è scaduto ben prima dell’approvazione del piano per cui ora è causa.
32.1.5 Si conferma pertanto la conclusione alla quale è giunto il Giudice di I grado. In primo luogo, nella Regione Calabria non vi è alcuna norma applicabile al caso di specie che sottragga o limiti l’ampia discrezionalità della quale, secondo l’orientamento costante di questo Consiglio, dispone il Comune ai fini della pianificazione urbanistica. Tale discrezionalità, sempre secondo tale orientamento, è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti manifestamente illogici ovvero incoerenti con la situazione di fatto, esiti che, alla luce di quanto esposto, non ricorrono nel caso di specie.
32.2 Il sesto motivo di appello (pp. 30-33 atto di appello corretto) censura il fatto che ad un’area pari a circa 13.000 mq costituita dalla particella 396 e da parte della particella 57 non sia stata attribuita classificazione diversa da quella di area soggetta a vincolo per parco archeologico. Ciò a dire della parte sarebbe illogico, anzitutto perché in precedenza la stessa area sarebbe stata classificata come zona B edificabile; sarebbe poi a maggior ragione illogico nel momento in cui il vincolo archeologico è stato annullato, come si è detto, dalla sentenza di I grado. L’area quindi, a suo dire, si sarebbe dovuta comunque classificare come edificabile. Il motivo è però infondato per due ragioni. Intanto, non corrisponde al vero (cfr. appello p. 30 raffrontato alla verificazione, pp. 27 e 21 e ss.) che l’area in precedenza fosse classificata come zona B edificabile, e quindi il presunto profilo di illogicità non sussiste. Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, per tutte sez. IV 2 gennaio 2023 n.3 in generale all’annullamento di un vincolo consegue che all’area interessata si applichi la disciplina delle cd. zone bianche di cui all’art. 9 T.U. 6 giugno 2001 n.380, che consente come noto interventi molto limitati, non certo che l’area diventi o debba diventare edificabile puramente e semplicemente.
32.3 Da ultimo, è infondato l’undecimo motivo (pp. 33-35 atto di appello corretto), che censura la presunta reiterazione dei vincoli.
32.3.1 In proposito, con riguardo ai vincoli che la sentenza di I grado ha annullato ma se i vincoli sono stati annullati, è all’evidenza corretta la decisione di assorbimento del motivo stesso adottata in quella sede (sentenza definitiva, p. 16 § 14.3), perché rispetto ad un vincolo che è stato eliminato dal mondo giuridico non rileva dire se esso costituisse o no reiterazione di un vincolo precedente.
32.3.2 Discorso diverso vale per il vincolo a viabilità di piano, che come si vedrà esaminando l’appello incidentale del Comune non deve essere annullato. In questo caso, la reiterazione non consta: il vincolo a strada previsto dalla pianificazione previgente (cfr. verificazione p. 23) insisteva sulla particella 57 ed era rappresentato da una viabilità di piano a servizio dell’edificazione in quel momento consentita sulla particella stessa. La pianificazione per cui è causa però ha eliminato questa possibilità, e tanto basta, secondo logica, ad affermare che il vincolo a strada che essa prevede è qualcosa di diverso da quello previgente e non ne rappresenta reiterazione. A riprova (cfr. elaborato p. 42), il verificatore ha accertato trattarsi di una strada che andrebbe a insistere sulle particelle 57 e 396 e si configurerebbe come completamento di un’opera già esistente.
33. È invece parzialmente fondato l’appello incidentale del Comune, nei termini che seguono.
33.1 In proposito, va fatta una precisazione preliminare: nonostante quanto si legge nella memoria del Comune 18 aprile 2025, l’appello incidentale del Comune stesso, come risulta a semplice lettura dell’atto relativo, si limita a contestare l’annullamento dei vincoli a fascia di rispetto di corso d’acqua e a viabilità di piano; non contesta invece le altre statuizioni della sentenza definitiva, ovvero l’annullamento dei vincoli idrogeologico ed archeologico. Su questi due specifici punti, è però comunque il caso di precisare che la verificazione (pp. 57 e 58 dell’elaborato) si esprime in senso conforme alla sentenza definitiva di I grado, afferma cioè che i vincoli idrogeologico e archeologico dovevano ritenersi sproporzionati, in quanto immotivatamente più rigorosi di quanto previsto dalle norme sovraordinate, ovvero rispettivamente dal Piano di assetto idrogeologico regionale e dal decreto di vincolo D.M. Ministero beni culturali ed ambientali in data 6 marzo 1976.
33.2 Ciò posto, è infondato il primo motivo, che contesta il capo della sentenza definitiva (p. 13 § 11) in cui si annullano gli atti impugnati nella parte in cui (v. dispositivo) individuano “ su porzione del terreno accatastato al foglio 26, particella 57, di 4.500 mq. circa, un’area soggetta a tutela ex art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”; in motivazione, si spiega che l’area in questione secondo il Comune corrisponderebbe alla fascia di rispetto di un corso d’acqua, il Torrente S. Anna; invece, a dire del Giudice di I grado, si tratterebbe di un altro corso d’acqua, il Fosso Aloe, che confluisce nel primo, ma non è tutelato, non essendo acqua pubblica né bene paesaggistico. Il motivo contesta quest’affermazione sostenendo (p.8) che il Torrente S. Anna e il Fosso Aloe sarebbero in sintesi la stessa cosa.
33.3 Questa deduzione non è però corretta. Il verificatore (pp. 58 e ss. dell’elaborato, in part. a p. 61 la voce 81 dell’elenco ivi riportato) ha infatti accertato che effettivamente solo il Torrente S. Anna, e solo per un tratto, è vincolato, e quindi la conclusione del Giudice di I grado va condivisa. Il vincolo infatti, contrariamente a quanto sostiene il Comune (memoria 18 aprile 2025 pp. 6-13), è stato previsto sul solo presupposto che il corso d’acqua interessato, ovvero come si è visto il Fosso Aloe, sia acqua pubblica, e quindi sta e cade con questa premessa.
33.4 È invece fondato il secondo motivo, che contesta il capo della sentenza definitiva (§ 14 p. 13 e dispositivo) in cui essa annulla gli atti impugnati nella parte in cui impongono sulle particelle 39, 43, 57 e 396 del foglio 26 il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di strade di piano. A dire del Giudice di I grado, si tratterebbe di vincolo a servizio di un’opera non realizzabile, perché ciò sarebbe impedito dalla sussistenza del vincolo archeologico e dalla “ impossibilità (concreta e fattuale) di realizzazione dell’opera prefigurata nel PSC, dovendo essa sboccare e congiungersi con tratto in area PAI, ove sussiste vincolo R4 e situazione certificata ed irrimediabile di crollo e di grave dissesto idrogeologico in atto ”. Il motivo contesta questa conclusione, e sostiene invece che i vincoli in questione, di cui non nega la sussistenza, non precluderebbero di realizzare l’opera stessa.
Si tratta di contestazione fondata, alla luce di quanto affermato dal verificatore (p. 64 dell’elaborato): le strade previste non sono oggettivamente incompatibili con i vincoli citati, ma si possono realizzare, se pure con particolari cautele progettuali che consentano di rispettarli.
34. In conclusione, la sentenza impugnata va riformata nella sola parte in cui accoglie il ricorso di I grado quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui essi impongono un vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione delle strade di piano, così come precisato in dispositivo, mentre rimane fermo il resto.
35. La soccombenza reciproca, ancorché parziale dal lato del Comune, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio; le spese di verificazione vanno invece poste a carico della parte ricorrente appellante, che è rimasta soccombente per intero in questo grado di giudizio; la relativa liquidazione avverrà con separato provvedimento del Presidente, competente in proposito così come ritenuto da ultimo dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio con la sentenza 6 maggio 2024 n.10.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 9839/2023 R.G.), così provvede:
a) dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’appellante principale;
b) respinge l’appello principale;
c) accoglie in parte l’appello incidentale del Comune appellato e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (T.a.r. Calabria Catanzaro, n. 1492/2020 R.G.) quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui essi impongono un vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di strade di piano sulle aree di proprietà della ricorrente appellante distinte al Catasto del Comune di Vibo Valentia al foglio 26, particelle 39, 43, 57 e 396, fermo il resto;
d) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio;
e) pone a carico della ricorrente appellante le spese della verificazione, da liquidare con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
SC Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
SE Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC Gambato Spisani | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO