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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 431/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. , con l'Avv. Pierluigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Guglielmotti, elettivamente domiciliata digitalmente al seguente indirizzo: p.e.c.: appellante Email_1
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentate p.t., con l'Avv. Lelio Maritato, elettivamente domiciliato digitalmente al seguente indirizzo:
p.e.c.: appellato Email_2
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI INVALIDITÀ/SPESE DI LITE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 537/2025 pubblicata il 20.3.25, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro – decidendo sul ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti dell' avente a oggetto la domanda di assegno di invalidità – CP_2
ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
~ 1 ~ • che era cessata la materia del contendere, poiché la parte resistente aveva documentato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto il 21.2.2024, quindi successivamente all'instaurazione del giudizio;
• che le spese di lite dovevano essere interamente compensate tra le parti poiché la ricorrente aveva depositato il modello AP 70, necessario per Pt_1
l'ottenimento delle somme dovute, tardivamente, e inoltre inviato la dichiarazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione ad un ufficio diverso CP_2
da quello di Agropoli, territorialmente competente;
• che, atteso il deposito del modello AP 70 in data 10.10.2023, il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 445 bis c.p.c., non era ancora decorso al momento della proposizione del ricorso giudiziale;
• che l'istituto aveva liquidato gli importi spettanti alla sig.ra in data Pt_1
21.2.2024.
° 3. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello in data 04.09.25, dolendosi della compensazione delle spese e concludendo per la riforma della sentenza sul punto, con vittoria di spese anche del presente grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente compensato le spese, non applicando correttamente l'art. 91 c.p.c. che sancisce il principio della soccombenza in materia di spese di lite;
• che il motivo addotto per la compensazione, cioè il tardivo deposito del modello
AP 70, non costituiva circostanza idonea alla non applicazione del suddetto principio della soccombenza;
• che le informazioni contenute nel modello AP70 erano già state acquisite dall' al momento della presentazione della domanda;
CP_2
• che, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la tardiva liquidazione (oltre il termine di 120 giorni previsto ex lege) dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell'ente previdenziale, riconosciuto con decreto di
~ 2 ~ omologazione, configurava automaticamente la costituzione in mora dell'ente debitore: nel caso di specie il decreto di omologa era stato notificato il 15.09.2023
e l' aveva effettuato il pagamento solo in data 21.02.2024; dunque, tale CP_2
circostanza costitutiva elemento oggettivo dell'inadempimento dell'ente previdenziale.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si è costituito con memoria del
21.10.2025 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che la cessazione della materia del contendere richiedeva l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo cui “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.”
(Cass. n. 1439/2020).
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 3.11.25, la causa è decisa come segue.
° 6. L'appello è fondato. E invero, non sussiste alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c.: non la soccombenza reciproca, non l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e neppure le gravi ed eccezionali ragioni reintrodotte nell'ordinamento dalla sentenza 77/18 della Corte costituzionale.
Le circostanze fattuali della vicenda delineano la soccombenza virtuale dell' che, dopo aver ricevuto in data 15.9.23 la notificazione del decreto CP_2
di omologazione ex art. 445 bis c.p.c., ha provveduto a erogare la prestazione dovuta soltanto in data 21.2.24, cioè successivamente:
-alla diffida 17.1.24, inviata dalla ricorrente a mezzo p.e.c.;
~ 3 ~ -all'instaurazione del giudizio, introdotto con ricorso 25.1.24, notificato il
5.2.24.
La violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis co. 5 c.p.c. non appare giustificata né dalla data di invio del mod. AP70 (10.10.23) né dall'erronea sede destinataria di detto invio, considerato che l' , sin dal 15.9.23, CP_2 CP_1
avrebbe dovuto predisporre gli adempimenti per la liquidazione della prestazione dovuta.
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo, giusta DM d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000 per il primo grado e 1.101/5.200 per il secondo grado (valori minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Controparte_1 legale rappresentate p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 537/25, pubblicata il 20.3.25, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, in parziale riforma della medesima, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese CP_2 del doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellante, spese che liquida complessivamente come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 840,00 per la fase di trattazione e 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione e 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 3/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 4 ~
dr. Maura Stassano Presidente
dr. Rocco Pavese Consigliere rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 431/2025 R. G. sezione lavoro, vertente tra
(c.f. , con l'Avv. Pierluigi Parte_1 CodiceFiscale_1
Guglielmotti, elettivamente domiciliata digitalmente al seguente indirizzo: p.e.c.: appellante Email_1
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentate p.t., con l'Avv. Lelio Maritato, elettivamente domiciliato digitalmente al seguente indirizzo:
p.e.c.: appellato Email_2
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI INVALIDITÀ/SPESE DI LITE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE 1. Con sentenza n. 537/2025 pubblicata il 20.3.25, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro – decidendo sul ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti dell' avente a oggetto la domanda di assegno di invalidità – CP_2
ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.
° 2. A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato, in sintesi:
~ 1 ~ • che era cessata la materia del contendere, poiché la parte resistente aveva documentato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto il 21.2.2024, quindi successivamente all'instaurazione del giudizio;
• che le spese di lite dovevano essere interamente compensate tra le parti poiché la ricorrente aveva depositato il modello AP 70, necessario per Pt_1
l'ottenimento delle somme dovute, tardivamente, e inoltre inviato la dichiarazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione ad un ufficio diverso CP_2
da quello di Agropoli, territorialmente competente;
• che, atteso il deposito del modello AP 70 in data 10.10.2023, il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 445 bis c.p.c., non era ancora decorso al momento della proposizione del ricorso giudiziale;
• che l'istituto aveva liquidato gli importi spettanti alla sig.ra in data Pt_1
21.2.2024.
° 3. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello in data 04.09.25, dolendosi della compensazione delle spese e concludendo per la riforma della sentenza sul punto, con vittoria di spese anche del presente grado.
Al riguardo ha dedotto, in sintesi:
• che il Tribunale aveva erroneamente compensato le spese, non applicando correttamente l'art. 91 c.p.c. che sancisce il principio della soccombenza in materia di spese di lite;
• che il motivo addotto per la compensazione, cioè il tardivo deposito del modello
AP 70, non costituiva circostanza idonea alla non applicazione del suddetto principio della soccombenza;
• che le informazioni contenute nel modello AP70 erano già state acquisite dall' al momento della presentazione della domanda;
CP_2
• che, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la tardiva liquidazione (oltre il termine di 120 giorni previsto ex lege) dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell'ente previdenziale, riconosciuto con decreto di
~ 2 ~ omologazione, configurava automaticamente la costituzione in mora dell'ente debitore: nel caso di specie il decreto di omologa era stato notificato il 15.09.2023
e l' aveva effettuato il pagamento solo in data 21.02.2024; dunque, tale CP_2
circostanza costitutiva elemento oggettivo dell'inadempimento dell'ente previdenziale.
° 4. Instauratosi il contraddittorio, l'appellato si è costituito con memoria del
21.10.2025 con cui ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Al riguardo ha sostenuto, in sintesi:
• che la cessazione della materia del contendere richiedeva l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo cui “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.”
(Cass. n. 1439/2020).
° 5. All'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 3.11.25, la causa è decisa come segue.
° 6. L'appello è fondato. E invero, non sussiste alcuna ragione per derogare al criterio della soccombenza in materia di spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c.: non la soccombenza reciproca, non l'assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, e neppure le gravi ed eccezionali ragioni reintrodotte nell'ordinamento dalla sentenza 77/18 della Corte costituzionale.
Le circostanze fattuali della vicenda delineano la soccombenza virtuale dell' che, dopo aver ricevuto in data 15.9.23 la notificazione del decreto CP_2
di omologazione ex art. 445 bis c.p.c., ha provveduto a erogare la prestazione dovuta soltanto in data 21.2.24, cioè successivamente:
-alla diffida 17.1.24, inviata dalla ricorrente a mezzo p.e.c.;
~ 3 ~ -all'instaurazione del giudizio, introdotto con ricorso 25.1.24, notificato il
5.2.24.
La violazione del termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis co. 5 c.p.c. non appare giustificata né dalla data di invio del mod. AP70 (10.10.23) né dall'erronea sede destinataria di detto invio, considerato che l' , sin dal 15.9.23, CP_2 CP_1
avrebbe dovuto predisporre gli adempimenti per la liquidazione della prestazione dovuta.
Le spese stesse sono liquidate in dispositivo, giusta DM d.m. 55/14 e successive modificazioni, con riferimento allo scaglione di valore € 5.200/26.000 per il primo grado e 1.101/5.200 per il secondo grado (valori minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di
, in persona del Controparte_1 legale rappresentate p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno-Sezione lavoro e previdenza n. 537/25, pubblicata il 20.3.25, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, in parziale riforma della medesima, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese CP_2 del doppio grado di giudizio, in favore del difensore antistatario dell'appellante, spese che liquida complessivamente come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 460,00 per la fase di studio, 389,00 per la fase introduttiva, 840,00 per la fase di trattazione e 851,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 268,00 per la fase di studio, 268,00 per la fase introduttiva, 496,00 per la fase di trattazione e 426,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 3/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rocco Pavese dr. Maura Stassano
~ 4 ~