Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01653/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2017, proposto da
Star Movie & C. S.a.s. di RG IP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi, p.zza Matteotti;
per l'annullamento
della nota prot. n. 61445 del 29.6.2017 a firma del dirigente Settore Trasporti del Comune di Brindisi, Arch. F. Lacinio, comunicata alla ricorrente in data 5.7.2017, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
per il risarcimento
di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla ricorrente a seguito del diniego ricevuto dal Comune di Brindisi rispetto all'istanza di occupazione di suolo pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’epigrafata nota del Comune di Brindisi con la quale viene negata l’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, richiesta dalla Società ricorrente al fine di esercitare l'attività di spettacolo viaggiante (cinema 5D M33 “Cinesfera L063/01/2016”), su piazza VI dal 1 giugno sino al 30 settembre 2017.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione ed abuso di potere. Illogicità e contraddittorietà con provvedimenti precedentemente emessi.
Violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione, di affidamento e buona fede. Eccesso di potere.
Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
1.2. Il 6 marzo 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2022, tenutasi da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Non sono fondate le censure con le quali parte ricorrente deduce la carenza motivazionale, l'illogicità e la contraddittorietà del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Brindisi.
In base a consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la concessione del suolo pubblico rientra nel potere discrezionale della Pubblica Amministrazione cui è riservato valutare il miglior perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. di recente Consiglio di Stato V sez., sentenza 22 aprile 2020 n. 2552) e, nella fattispecie, le scelte discrezionali dell’Amministrazione sono sufficientemente e ragionevolmente motivate, oltre che esenti da profili di illogicità, irragionevolezza e sproporzione.
Osserva, il Tribunale, che come si evince dall’ elaborato fotografico in atti, la “Cinesfera”, per le sue dimensioni e forma, comporta obiettivamente un effetto di notevole impatto ed ingombro sulla Piazza VI (che, come noto, è la piazza principale della città di Brindisi) soprattutto se si considera che la stessa è pure posta al di sotto di un gazebo di dimensioni ancora più grandi.
2.2. Non può neppure configurarsi alcun legittimo affidamento nella Società ricorrente in ordine al rilascio della nuova concessione, dato che il Comune di Brindisi ha inizialmente consentito l’istallazione della struttura de qua nella predetta Piazza solo in considerazione della brevità del periodo di sua permanenza, laddove invece l’istanza in questione riguardava tutto il periodo estivo (1 giugno-30 settembre), mentre le precedenti autorizzazioni avevano una durata brevissima.
A tanto aggiungasi che la concessionaria di un bene pubblico comunale non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo (che qui non è stata violata), è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di concessione, con conseguente facoltà dell’Ente locale di non procedere al rinnovo della concessione di suolo pubblico che si intenda riservare ad una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali; né la pregressa considerevole durata della concessione può incidere, affievolendolo, sul potere discrezionale dell’Amministrazione a destinare il proprio bene ad usi più coerenti all’interesse pubblico.
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve essere consequenzialmente respinto.
3.1. La domanda risarcitoria va altresì respinta, atteso che - per le ragioni sopra esposte - difetta in capo all’Amministrazione resistente non solo l’elemento psicologico richiesto ai fini della sua responsabilità, ma - prima ancora - la sussistenza di un provvedimento illegittimo.
3.2. Sussistono nondimeno giustificati motivi (in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO