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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/04/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1810 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Antonella Roseto e Valentina Parte_1
Miranda ed elettivamente domiciliata in AN LE TO alla piazza Giovanni Amendola
n. 21; parte ricorrente
E
, CP_1 parte resistente non costituita
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 26.06.2008 e che, CP_1 dall'unione coniugale, erano nate le figlie (in data 02.11.2008) e (in data Persona_1 Per_2
11.03.2013). Esponeva, altresì, che con sentenza n. 72/2020 pubblicata in data 04.02.2020, il
Tribunale di Novera Inferiore aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che, da quel momento, non era stata più ripresa l'unione coniugale. Rappresentava, in aggiunta, di essersi occupata da sola della crescita delle minori, in quanto il coniuge resistente si era totalmente disinteressato delle figlie, provvedendo solo sporadicamente alle esigenze della prole. Nel contempo, deduceva di lavorare come operatrice socio-sanitaria presso l'ospedale di Cassino
e che, oltre a dover provvedere alle esigenze proprie e a quelle della prole, era onerata anche del pagamento della somma mensile di €. 500,00 quale rata del finanziamento contratto per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale. Da ultimo, deduceva che il aveva CP_1 rapporti occasionali con le minori, in quanto per motivi lavorativi trascorreva lunghi periodi all'estero; da ultimo, deduceva che le figlie non vedevano il padre dal mese di maggio del
2023. Alla stregua di ciò, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi l'affidamento esclusivo delle minori, con assegnazione della casa coniugale e con obbligo del resistente di corrispondere la somma mensile di €. 700,00 a titolo di mantenimento della prole;
in via subordinata, chiedeva confermarsi la somma di €. 500,00 stabilita in sede di separazione per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e, a seguito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 72/2000 (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale. Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va accolta la domanda di affido esclusivo delle figlie minori proposta da parte ricorrente.
Oltre ad essere gia stato concordato in sede di separazione il regime di affidamento esclusivo della prole alla madre, va rilevato che il resistente non si e costituito nel presente giudizio e tale comportamento e certamente sintomatico del palese disinteresse della parte nel coltivare la relazione genitoriale con la prole.
Inoltre, con sentenza n. 1211/2022 pubblicata in data 07.09.2022, il resistente e stato condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore per i reati di cui all'art. 570 co. 1 e 2 n. 2 c.p. e all'art 612 c.p. (v. sentenza allegata al ricorso).
Ne consegue che il disinteresse del resistente – sia dal punto di vista affettivo che dal punto di vista economico (come accertato dal giudice penale) – giustificano una pronuncia di affidamento esclusivo delle minori alla madre.
In conseguenza di cio , la casa coniugale va assegnata alla ricorrente per viverci con la prole.
Passando alle ulteriori statuizioni, non e stata svolta alcuna attivita istruttoria e, dunque, occorre confermare la regolamentazione economica stabilita in sede di separazione.
Ne consegue che il resistente dovra corrispondere la somma mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie), apparendo detta regolamentazione adeguata a soddisfare le esigenze delle figlie minori e . Persona_1 Per_2
Quanto invece al diritto di visita del padre, va considerato che le minori non lo vedono dall'anno 2023 e che, in ogni caso, anche prima di tale momento, vi sono state solo sporadiche occasioni di incontro.
Pertanto, è opportuno che gli incontri avvengano alla presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ciò al fine di preparare le figlie alla ripresa della relazione genitoriale con il padre.
Ogni altra questione e da intendersi assorbita.
Le spese di lite sarebbero state compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti;
tuttavia, attesa la mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , in data 26.06.2008 in AN LE TO (atto 15
[...] CP_1 parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno
2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone l'affido esclusivo delle minori e alla madre;
Persona_1 Per_2
4. assegna la casa coniugale a per viverci unitamente alla Parte_1 prole;
5. dispone che corrisponda a la somma CP_1 Parte_1 mensile di €. 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori e Persona_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia Per_2 postale, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
6. dispone che possa vedere le figlie e alla CP_1 Persona_1 Per_2 presenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo il calendario degli incontri da questi ultimi stabilito;
7. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 17.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire