CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CO UÈ ZI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3249/2018 R.G. tra:
- (P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Cimadomo (C.F.:
) e dall'avvocato Nicola Rascio (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
- impugnante-
e
- in proprio (C.F.: ) e società Ingegnere Controparte_2 C.F._3 CP_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, entrambi Parte_1 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Sandulli (C.F.: ) C.F._4
-impugnati-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Il ha proposto impugnazione contro il lodo Controparte_1
arbitrale del 18.9.2017 che, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , Controparte_2
ha dichiarato altresì la nullità delle deliberazioni assunte in data 10.5.2016 dal consiglio direttivo di esso e di tutti gli atti consequenziali. CP_1
1 Si sono costituiti in giudizio sia in proprio che la società Controparte_2
Ingegnere chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_2 Parte_1
Dopo alcune udienze dedicate allo scioglimento di questioni preliminari, il processo è stato rinviato per precisazione delle conclusioni.
Successivamente nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
CO UÈ ZI UL IO OM
2
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. IO OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. CO UÈ ZI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3249/2018 R.G. tra:
- (P.I.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Cimadomo (C.F.:
) e dall'avvocato Nicola Rascio (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
- impugnante-
e
- in proprio (C.F.: ) e società Ingegnere Controparte_2 C.F._3 CP_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, entrambi Parte_1 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Sandulli (C.F.: ) C.F._4
-impugnati-
Svolgimento del processo e ragioni della decisione
Il ha proposto impugnazione contro il lodo Controparte_1
arbitrale del 18.9.2017 che, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , Controparte_2
ha dichiarato altresì la nullità delle deliberazioni assunte in data 10.5.2016 dal consiglio direttivo di esso e di tutti gli atti consequenziali. CP_1
1 Si sono costituiti in giudizio sia in proprio che la società Controparte_2
Ingegnere chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_2 Parte_1
Dopo alcune udienze dedicate allo scioglimento di questioni preliminari, il processo è stato rinviato per precisazione delle conclusioni.
Successivamente nessuno ha depositato le note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
Nessuno ha depositato note scritte nemmeno entro il nuovo termine assegnato ai sensi dell'art. 127/ter comma 4 c.p.c. con ordinanza regolarmente comunicata.
Ai sensi degli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c. va, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo, con conseguente passaggio in giudicato del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- letti gli artt. 127/ter comma 4 e 307 comma 4 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- letto l'art. 310 comma 4 c.p.c., dichiara che le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
CO UÈ ZI UL IO OM
2