Versione
21 novembre 1967
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
23 ottobre 1999
Art. 1. (( 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro ))
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro ))
Commentario • 1
- 1. Assunzione di minore e certificato penale del datore di lavoro: Scheda informativahttps://www.fiscoetasse.com/ · 1
Dettagli prodotto Il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 attua la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Detto provvedimento, pur mantenendo l'impianto generale della normativa contenuta nella L. 17 ottobre 1967, n. 977, ha carattere profondamente innovativo, proponendosi di adeguare gradualmente la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai diciotto anni agli standards europei. Privilegiare l'istruzione, assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione, considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, promuovere il miglioramento dell'ambiente …
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Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 17/03/2010, n. 840Provvedimento: […] Infatti l'art. 1 della legge n° 977 del 1967 chiarisce che per adolescente si intende il minore che non è più soggetto all'obbligo scolastico e dunque il signor -OMISSIS- non può nemmeno essere adibito alle tipologie di lavoro previste dall'art. 2 della legge n° 977 del 1967.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 1 della legge n° 977 del 1967·
- D.Lgs. n° 345 del 1999·
- art. 2 della legge n° 977 del 1967·
- legge n° 977 del 1967·
- età minima per l'ammissione al lavoro·
- art. 3 della legge n° 977 del 1967·
- obbligo scolastico·
- art. 5 del D.Lgs. n° 345 del 1999·
- regolarizzazione del rapporto di lavoro