Articolo 1 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 2
Versione
21 novembre 1967
>
Versione
23 ottobre 1999
Art. 1. (( 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro ))
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente