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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2046 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv. Daniela La Novara, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...] CP_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 settembre 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 21 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
premettendo di avere, in data 1 maggio 2004, contratto matrimonio con CP_1
Per_
, dalla cui unione sono nati tre figli, maggiorenne ma non indipen-
[...]
dente, ( nata il [...]) e ( nato il 2 settembre Per_2 Per_3
2010), ancora minorenni, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenu- to.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir me- no dell'affectio coniugalis fosse riconducibile al comportamento del il qua- CP_1
le sarebbe stato poco collaborativo e poco attento all'esigenze della famiglia e avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con facoltà di incon- trare il padre liberamente, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la pre- visione dell'obbligo in capo al di corrisponderle un assegno mensile pari CP_1
ad euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straor- dinarie.
Il resistente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rima- nendo contumace.
Data l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata costituzione del resistente, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha rinviato la causa per discussione e decisione.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 settem-
- 2 - bre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio CP_1
e non costituito.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Venendo al resto, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori , va Per_2 Per_3
ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di mani- festa carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condotte di violenza poste in esse- re dal cosi come accertate nell'ambito del procedimento penale a carico CP_1
dello stesso e definito con sentenza n. 1370/2024, con il quale il medesimo è stato condannato per il reato di maltrattamenti e considerato che il medesimo risulta in atto detenuto, va confermato l'affidamento esclusivo dei mi- CP_1
nori alla madre, con collocazione stabile Per_2 Per_3 Parte_1
presso il domicilio di quest'ultima.
Per quanto riguarda il diritto di visita, considerato che la ha rappre- Pt_1
sentato che i figli incontrano tranquillamente il padre presso l'istituto peniten- ziario, tenuto conto dell'età dei ragazzi, ormai adolescenti, espiata la pena, il
- 3 - potrà incontrare i figli liberamente, previo accordo con la madre e con i CP_1
minori.
Venendo alle statuizioni economiche, premesso che “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O me- glio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cerca- re lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), va confermato quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e dunque, va posto l'obbligo a carico di di corrispondere alla ricorrente, per il CP_1
Per_ mantenimento dei figli maggiorenne ma non indipendente, e Per_2
, l'assegno complessivo mensile di euro 300,00, da rivalutarsi an- Per_3
nualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto che la per- Pt_1
cepisce integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo, che am- monta a € 700,00 ( cfr. verbale di udienza dell'8 aprile 2025)
L'uso della casa coniugala va assegnato alla e ai figli, con lei convi- Pt_1
venti.
Si dà atto, infine, che non è stato ritenuto necessario procedere all'audizione dei minori , tenuto conto dell'assenza di con- Per_2 Per_3
trasto tra le parti in ordine alle statuizioni relative ai minori.
Tenuto conto della mancata opposizione alla domanda principale, le spe- se di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pro- nunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio l'11 maggio 2004 a San AN
[...]
NI, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San
AN NI al n. 1, parte I, anno 2004, affida i figli minori esclusivamente alla madre, Per_2 Persona_4
con collocazione stabile presso il domicilio di quest'ultima Parte_1
e con facoltà per il padre di incontrare il figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_2
Per_
per il mantenimento dei figli , l'assegno com-
[...] Per_2 Per_3
plessivo mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei Parte_1
conviventi; spese irripetibili;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI RA
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2046 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv. Daniela La Novara, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...] CP_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26 settembre 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 21 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30 settembre 2024, Parte_1
premettendo di avere, in data 1 maggio 2004, contratto matrimonio con CP_1
Per_
, dalla cui unione sono nati tre figli, maggiorenne ma non indipen-
[...]
dente, ( nata il [...]) e ( nato il 2 settembre Per_2 Per_3
2010), ancora minorenni, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenu- to.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir me- no dell'affectio coniugalis fosse riconducibile al comportamento del il qua- CP_1
le sarebbe stato poco collaborativo e poco attento all'esigenze della famiglia e avrebbe assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli, con facoltà di incon- trare il padre liberamente, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la pre- visione dell'obbligo in capo al di corrisponderle un assegno mensile pari CP_1
ad euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straor- dinarie.
Il resistente, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, rima- nendo contumace.
Data l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata costituzione del resistente, il Presidente delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha rinviato la causa per discussione e decisione.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 settem-
- 2 - bre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, dichiarata la contumacia di , ritualmente evocato in giudizio CP_1
e non costituito.
Venendo al merito, deve senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese.
Venendo al resto, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori , va Per_2 Per_3
ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di mani- festa carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condotte di violenza poste in esse- re dal cosi come accertate nell'ambito del procedimento penale a carico CP_1
dello stesso e definito con sentenza n. 1370/2024, con il quale il medesimo è stato condannato per il reato di maltrattamenti e considerato che il medesimo risulta in atto detenuto, va confermato l'affidamento esclusivo dei mi- CP_1
nori alla madre, con collocazione stabile Per_2 Per_3 Parte_1
presso il domicilio di quest'ultima.
Per quanto riguarda il diritto di visita, considerato che la ha rappre- Pt_1
sentato che i figli incontrano tranquillamente il padre presso l'istituto peniten- ziario, tenuto conto dell'età dei ragazzi, ormai adolescenti, espiata la pena, il
- 3 - potrà incontrare i figli liberamente, previo accordo con la madre e con i CP_1
minori.
Venendo alle statuizioni economiche, premesso che “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O me- glio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cerca- re lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), va confermato quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti e dunque, va posto l'obbligo a carico di di corrispondere alla ricorrente, per il CP_1
Per_ mantenimento dei figli maggiorenne ma non indipendente, e Per_2
, l'assegno complessivo mensile di euro 300,00, da rivalutarsi an- Per_3
nualmente secondo gli indici Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto che la per- Pt_1
cepisce integralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo, che am- monta a € 700,00 ( cfr. verbale di udienza dell'8 aprile 2025)
L'uso della casa coniugala va assegnato alla e ai figli, con lei convi- Pt_1
venti.
Si dà atto, infine, che non è stato ritenuto necessario procedere all'audizione dei minori , tenuto conto dell'assenza di con- Per_2 Per_3
trasto tra le parti in ordine alle statuizioni relative ai minori.
Tenuto conto della mancata opposizione alla domanda principale, le spe- se di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale in composizione collegiale, udito il P.M. ed il procuratore della parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, definitivamente pro- nunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio l'11 maggio 2004 a San AN
[...]
NI, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San
AN NI al n. 1, parte I, anno 2004, affida i figli minori esclusivamente alla madre, Per_2 Persona_4
con collocazione stabile presso il domicilio di quest'ultima Parte_1
e con facoltà per il padre di incontrare il figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_2
Per_
per il mantenimento dei figli , l'assegno com-
[...] Per_2 Per_3
plessivo mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei Parte_1
conviventi; spese irripetibili;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI RA
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