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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 802/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 802/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
33, Cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro alla Via C.F._1
Serra n.24 presso lo studio dell'avv. AR VE, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
MB ER, e DA EN, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Persona_1
Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, Dott. ha ritenuto la parte ricorrente Persona_2 affetta da ”Lupus eritematoso sistemico. Connettivite indifferenziata. Bronchite asmatica cronica.
Rinite allergica”. Pertanto, dalla data della visita effettuata dalla Commissione medica di Cosenza sulla signora del 31/11/2022, si evince (dall'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto in Parte_1 data 19/02/2025 e dalla certificazione medica esibita) un peggioramento della malattia autoimmune cronica, marcatamente alle piccole articolazioni, con limitazione funzionale e un peggioramento della malattia allergica. Per concludere, le patologie su indicate sono da ritenersi di qualità tali da determinate una riduzione permanente della capacità lavorativa della periziata in misura del 75% (settantacinque percento), con decorrenza Ottobre 2022..”
In ragione del predetto complesso invalidante, il CTU ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 75% stabilendo come decorrenza dal mese di ottobre 2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida civile nella misura del 75% con decorrenza dal mese di ottobre 2022. Parte_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
AR VE dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida civile nella misura del Parte_1
75% con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv AR
VE dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 802/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 802/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
33, Cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro alla Via C.F._1
Serra n.24 presso lo studio dell'avv. AR VE, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
MB ER, e DA EN, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Persona_1
Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2 rinnovazione delle operazioni peritali, Dott. ha ritenuto la parte ricorrente Persona_2 affetta da ”Lupus eritematoso sistemico. Connettivite indifferenziata. Bronchite asmatica cronica.
Rinite allergica”. Pertanto, dalla data della visita effettuata dalla Commissione medica di Cosenza sulla signora del 31/11/2022, si evince (dall'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto in Parte_1 data 19/02/2025 e dalla certificazione medica esibita) un peggioramento della malattia autoimmune cronica, marcatamente alle piccole articolazioni, con limitazione funzionale e un peggioramento della malattia allergica. Per concludere, le patologie su indicate sono da ritenersi di qualità tali da determinate una riduzione permanente della capacità lavorativa della periziata in misura del 75% (settantacinque percento), con decorrenza Ottobre 2022..”
In ragione del predetto complesso invalidante, il CTU ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 75% stabilendo come decorrenza dal mese di ottobre 2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida civile nella misura del 75% con decorrenza dal mese di ottobre 2022. Parte_1
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
AR VE dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida civile nella misura del Parte_1
75% con decorrenza dal mese di ottobre 2022;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv AR
VE dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso