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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2473/ 2024 introdotta
D A
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIGI Parte_1 P.IVA_1
ROSITA;
-opponente-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. LICCIARDI Controparte_1 C.F._1
VALENTINO;
-opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato
Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 168/2024 e formulando le seguenti conclusioni: “A. in via preliminare : revocare/sospendere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe per la Società opponente. B. nel merito: accogliere integralmente la presente opposizione e per l'effetto revocare ovvero rigettare totalmente, il decreto ingiuntivo N. 168/2024 per tutti i motivi innanzi libellati;
C. In alternativa ed in subordine, accogliere parzialmente l'opposizione a decreto ingiunto N. 168/2024, avendo parte opponente pienamente assolto all'obbligo di consegna, dei prospetti paga relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio agosto,
1 settembre ed ottobre 2023, nei modi e nei termini innazi libellati;
D. revocare il decreto ingiuntivo opposto, in merito alla condanna alle spese processuali o ridurne l'ammontare per quanto di ragione.
E. condannare parte opposta al risarcimento danni ex articolo 96 CPC da determinarsi in via equitativa. F. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari ed accessori, come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;”.
A fondamento delle proprie domande l'opponente deduceva che le buste paga di cui all'ingiunzione erano già stati consegnati al lavoratore nelle modalità ex lege previste e che, invece, la mancata consegna dei cedolini paga dei mesi di novembre e dicembre 2023, nonché gennaio-marzo 2024 era determinata dall'assenza della lavoratrice dal lavoro per maternità. Rappresentata inoltre di aver provato a mettersi in contatto con la lavoratrice ed organizzare un incontro per discutere delle questioni dalla stessa sollevate con la propria lettera di diffida e messa in mora, oltre che di altre rilevate dalla stessa rilevate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la parte opposta la quale eccepiva che le buste paga esibite in atti con la firma della lavoratrice non contenevano alcuna indicazione temporale certo che consenta di verificare se sia stato tempestivamente adempiuto l'obbligo di consegna delle stesse;
quanto a quelle relative al periodo di astensione per maternità,
l'opponente deduceva che l'onere in capo al datore di consegnare detta documentazione non subiva alcuna deroga a causa dell'assenza del lavoratore per malattia o maternità e che pertanto l'azienda avrebbe dovuto comunque trovare il modo per consegnare le stesse. Deduceva, inoltre, che la scelta della lavoratrice di incontrare la parte datoriale a seguito della cessazione del rapporto lavorativo non legittimava l'azienda a non consegnare in altro modo la documentazione richiesta già con lettera di diffida e messa in mora.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'obbligo di consegnare tempestivamente la busta paga discende espressamente dal dettato normativo. Nello specifico è l'art. 1 della l. n. 4/1953 che stabilisce che la busta paga deve essere consegnata contestualmente al versamento dello stipendio mensile;
testualmente l'art. 1 recita: “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
2 Tale adempimento non ha carattere meramente formale bensì sostanziale, in quanto la busta paga è fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 17421/2007).
Ciò premesso, deve ritenersi l'astensione dal lavoro del dipendente non può giustificare l'omessa consegna della documentazione de qua, in quanto tale assenza non fa venir meno l'esigenza del lavoratore di accertare e verificare la correttezza degli importi corrisposti dal datore di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame, l'assenza per maternità della non CP_1 rappresenta una legittima deroga al suddetto onere;
né può ritenersi che fosse onere di quest'ultima attivarsi per ritirare detta documentazione. La parte datoriale, infatti, non potendo procedere alla consegna brevi manu, avrebbe dovuto provvedere ad adempiere all'onere su di essa incombente mediante uno dei mezzi informatici che al giorno d'oggi risultano di agevole e facile utilizzo (e-mail; posta;
whatsapp).
Peraltro, la parte datoriale non ha adempiuto al proprio onere neppure a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a seguito della richiesta scritta effettuata dalla lavoratrice per mezzo del proprio difensore.
Tale ulteriore inerzia nella consegna della documentazione richiesta non è giustificata dalla non accettazione da parte della lavoratrice di un incontro conciliativo in merito ad ulteriori e più complesse questioni. La presunta assenza di una volontà conciliativa da parte della lavoratrice, infatti, mai potrebbe giustificare l'omesso adempimento di un obbligo legale quale quello in esame.
Alla luce di tali considerazioni può concludersi per il rigetto dell'opposizione formulata dalla parte datoriale.
Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da entrambe le parti, deve osservarsi che la stessa deve essere dichiarata infondata sia con riferimento all'opposto, mancando la sua soccombenza, sia con riferimento all'opponente, in quanto non si riscontrano elementi idonei ad affermare che egli abbia agito in opposizione al D.I. de quo con dolo o colpa grave.
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio sancito dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass. n. 18169/2004; Cass. n. 3941/2002: “(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del “quantum”
o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”; Cass., S.U., 13 settembre 2018 n. 22405:
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di
3 promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione,
a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Ne consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 270, 00 oltre
IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, l'8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2473/ 2024 introdotta
D A
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIGI Parte_1 P.IVA_1
ROSITA;
-opponente-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. LICCIARDI Controparte_1 C.F._1
VALENTINO;
-opposto-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato
Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 168/2024 e formulando le seguenti conclusioni: “A. in via preliminare : revocare/sospendere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe per la Società opponente. B. nel merito: accogliere integralmente la presente opposizione e per l'effetto revocare ovvero rigettare totalmente, il decreto ingiuntivo N. 168/2024 per tutti i motivi innanzi libellati;
C. In alternativa ed in subordine, accogliere parzialmente l'opposizione a decreto ingiunto N. 168/2024, avendo parte opponente pienamente assolto all'obbligo di consegna, dei prospetti paga relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio agosto,
1 settembre ed ottobre 2023, nei modi e nei termini innazi libellati;
D. revocare il decreto ingiuntivo opposto, in merito alla condanna alle spese processuali o ridurne l'ammontare per quanto di ragione.
E. condannare parte opposta al risarcimento danni ex articolo 96 CPC da determinarsi in via equitativa. F. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari ed accessori, come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;”.
A fondamento delle proprie domande l'opponente deduceva che le buste paga di cui all'ingiunzione erano già stati consegnati al lavoratore nelle modalità ex lege previste e che, invece, la mancata consegna dei cedolini paga dei mesi di novembre e dicembre 2023, nonché gennaio-marzo 2024 era determinata dall'assenza della lavoratrice dal lavoro per maternità. Rappresentata inoltre di aver provato a mettersi in contatto con la lavoratrice ed organizzare un incontro per discutere delle questioni dalla stessa sollevate con la propria lettera di diffida e messa in mora, oltre che di altre rilevate dalla stessa rilevate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la parte opposta la quale eccepiva che le buste paga esibite in atti con la firma della lavoratrice non contenevano alcuna indicazione temporale certo che consenta di verificare se sia stato tempestivamente adempiuto l'obbligo di consegna delle stesse;
quanto a quelle relative al periodo di astensione per maternità,
l'opponente deduceva che l'onere in capo al datore di consegnare detta documentazione non subiva alcuna deroga a causa dell'assenza del lavoratore per malattia o maternità e che pertanto l'azienda avrebbe dovuto comunque trovare il modo per consegnare le stesse. Deduceva, inoltre, che la scelta della lavoratrice di incontrare la parte datoriale a seguito della cessazione del rapporto lavorativo non legittimava l'azienda a non consegnare in altro modo la documentazione richiesta già con lettera di diffida e messa in mora.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, così provvede.
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'obbligo di consegnare tempestivamente la busta paga discende espressamente dal dettato normativo. Nello specifico è l'art. 1 della l. n. 4/1953 che stabilisce che la busta paga deve essere consegnata contestualmente al versamento dello stipendio mensile;
testualmente l'art. 1 recita: “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
2 Tale adempimento non ha carattere meramente formale bensì sostanziale, in quanto la busta paga è fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 17421/2007).
Ciò premesso, deve ritenersi l'astensione dal lavoro del dipendente non può giustificare l'omessa consegna della documentazione de qua, in quanto tale assenza non fa venir meno l'esigenza del lavoratore di accertare e verificare la correttezza degli importi corrisposti dal datore di lavoro.
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame, l'assenza per maternità della non CP_1 rappresenta una legittima deroga al suddetto onere;
né può ritenersi che fosse onere di quest'ultima attivarsi per ritirare detta documentazione. La parte datoriale, infatti, non potendo procedere alla consegna brevi manu, avrebbe dovuto provvedere ad adempiere all'onere su di essa incombente mediante uno dei mezzi informatici che al giorno d'oggi risultano di agevole e facile utilizzo (e-mail; posta;
whatsapp).
Peraltro, la parte datoriale non ha adempiuto al proprio onere neppure a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a seguito della richiesta scritta effettuata dalla lavoratrice per mezzo del proprio difensore.
Tale ulteriore inerzia nella consegna della documentazione richiesta non è giustificata dalla non accettazione da parte della lavoratrice di un incontro conciliativo in merito ad ulteriori e più complesse questioni. La presunta assenza di una volontà conciliativa da parte della lavoratrice, infatti, mai potrebbe giustificare l'omesso adempimento di un obbligo legale quale quello in esame.
Alla luce di tali considerazioni può concludersi per il rigetto dell'opposizione formulata dalla parte datoriale.
Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da entrambe le parti, deve osservarsi che la stessa deve essere dichiarata infondata sia con riferimento all'opposto, mancando la sua soccombenza, sia con riferimento all'opponente, in quanto non si riscontrano elementi idonei ad affermare che egli abbia agito in opposizione al D.I. de quo con dolo o colpa grave.
Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio sancito dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass. n. 18169/2004; Cass. n. 3941/2002: “(…) la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del “quantum”
o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”; Cass., S.U., 13 settembre 2018 n. 22405:
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di
3 promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione,
a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”).
Ne consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 270, 00 oltre
IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, l'8.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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