TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 838/2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 con DE DA CEREA 4 -CEREA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MORRICO ENZO e dall'Avv. MARTUCCI TERESA MARIA e dall'Avv. RIGANO' GIOSAFAT, con domicilio eletto in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: lavoro privato – contratti a tempo determinato - trattamento retributivo – equiparazione agli effetti economici ai lavoratori a tempo indeterminato – trattamento di fine rapporto – base di calcolo – inclusione della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal 24.06.1992 al 08.08.2007 e, quindi, il diritto del sig. per le ragioni Pt_1
Tribunale di Firenze
suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.09.1999, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2003, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2009, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2011, del 5° scatto di anzianità, in una con lo scatto di anzianità di livello, a decorrere dal 01.06.2013, del 6° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2015, del 7° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2017, dell'8° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2019 e del 9° scatto a decorrere dal 01.06.2021 o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
- conseguentemente condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità a far data dalla prima assunzione e per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta;
- Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad inclu .R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F, come da allegata nota.
Parte resistente ha concluso chiedendo, in via preliminare, in relazione al preteso diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio: di accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ., per avere parte ricorrente rinunziato con la sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di Firenze in data 11 gennaio 2008; accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (o in via subordinata decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ.); nel merito respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
* * *
___________________________________________________________________ 2
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 02/05/2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio spiegando nei suoi confronti una duplice Controparte_1 domanda diretta a far valere, da un lato, il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge e di contratto, dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro a tempo determinato, ivi comprese la maturazione tempo per tempo degli scatti di anzianità e le relative differenze retributive;
dall'altro lato, a vedere riconosciuto il diritto all'inclusione, nell'accantonamento annuo del T.F.R., delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità.
In fatto, il ricorrente ha esposto di essere dipendente della società convenuta con inquadramento nel livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, presso la Direzione IV Tronco – Firenze, con sede a Campi Bisenzio (FI), adibito al posto di manutenzione di Incisa di Val d'Arno (FI). Ha rappresentato inoltre di avere lavorato per (e Controparte_1 prima ancora con Autostrade – Società Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a.) in forza di contratti a tempo determinato dal 24.06.1992 al 08.08.2007 e che a decorrere dal 12.03.2008 il rapporto è proseguito a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità.
Ha quindi lamentato che, nonostante l'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine, gli aumenti di anzianità previsti dall'art. 26 del C.C.N.L. gli erano stati riconosciuti solo dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato.
Sul punto, ha in sostanza dedotto la violazione del principio di non discriminazione posto che la normativa nazionale (art. 6 d. lgs. 368/2001 e art. 25 d. lgs. 81/2015) e comunitaria (cl. 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) sanciscono che i lavoratori a tempo determinato hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una differenza, nella specie insussistenti, avuto riguardo alle modalità di impiego del lavoratore rimaste immutate negli anni.
Per effetto dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine, per un totale di 53 mesi, il ricorrente ha chiesto, in applicazione dell'art. 26 del C.C.N.L. cit., il riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.09.1999, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2003, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2009, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2011 con conseguente diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi.
Quanto poi alla seconda domanda, la difesa ricorrente, muovendo da un'interpretazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 43 del C.C.N.L. Autostrade e Trafori in merito alla determinazione della base di calcolo del T.F.R., ha sostenuto che le voci retributive in questione vadanoincluse nella base di calcolo del T.F.R. e ciò essenzialmente in base alle seguenti argomentazioni:
___________________________________________________________________ 3
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
- le somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e indennità di reperibilità sono state tutte corrisposte in modo periodico, sistematico e non occasionale durante il rapporto di lavoro: ciò tanto più rileva ai sensi dell'art. 2120 c.c., secondo cui nella base di calcolo del T.F.R. devono essere incluse tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e le indennità in questione rientrano sicuramente in questa definizione e non sono rimborsi spese;
- l'art. 40 del C.C.N.L. Autostrade e Trafori disciplina il T.F.R. richiamando le disposizioni di legge vigenti per la determinazione dello stesso, senza esplicite deroghe rispetto alla disciplina dell'art. 2120 c.c. e, d'altra parte, non vi è alcuna disposizione nel C.C.N.L. che escluda espressamente le voci retributive di cui chiede l'inclusione;
- l'art. 43 del CCNL disciplina, a sua volta, alcune voci retributive erogate ai dipendenti autostradali in occasioni particolari, indicandone alcune come utili a determinare la base di calcolo del T.F.R., ma senza escludere che altre indennità o voci retributive, quando corrisposte in modo non occasionale, possano confluire nel computo;
- le voci retributive in questione sono strettamente collegate alle modalità di lavoro, ai turni e agli orari stabiliti dal datore di lavoro (lavoro straordinario, indennità di reperibilità) e alle mansioni svolte (indennità particolare), rispondendo ad esigenze stabili e prevedibili di Società Autostrade;
- infine, contraddittoriamente la società convenuta aveva calcolato l'imponibile previdenziale tenendo conto di tutte le voci retributive, mentre la quota accantonata di T.F.R. sarebbe stata calcolata su un importo inferiore, non comprensivo di tali voci.
2. - Radicato il contraddittorio, si è costituita resistendo Controparte_1 alle domande sotto plurimi profili.
Innanzi tutto, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, basandosi sul verbale di conciliazione sottoscritta dalle parti in data 11 gennaio 2008, con il quale il ricorrente aveva rinunciato a ogni pretesa derivante dai rapporti di lavoro a termine precedenti, tra cui, secondo la prospettazione difensiva di parte resistente, anche eventuali diritti relativi al trattamento economico dovuto agli "scatti di anzianità" asseritamente maturati durante i rapporti di lavoro a termine.
La società resistente, sempre in via preliminare, ha poi eccepito la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.) o, in subordine, decennale (art. 2946 cod. civ.) di ogni pretesa avanzata da Pt_1
La società resistente ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa relativa all'anzianità di servizio, contestando, in particolare, che, per determinare l'anzianità utile ai fini degli aumenti periodici, si debba considerare il rapporto di lavoro come intercorso senza soluzione di continuità, non sussistendo pure la lamentata discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, posto che la "valorizzazione" del tempo trascorso si riferisce solo ai rapporti di lavoro senza soluzione di continuità e ad ulteriore riprova argomenta che gli aumenti di anzianità disciplinati dall'art. 26 del CCNL, postulano un servizio "effettivamente prestato" per ogni biennio.
___________________________________________________________________ 4
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Sotto altro profilo, ha contestato il calcolo l'anzianità maturata per effetto dei contratti a tempo determinato intercorsi prima dell'assunzione a tempo indeterminato che non sarebbe pari a cinquantatre bensì quarantanove mesi, in applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 61/2000 e dell'art. 7 d.lgs. n. 81/2015, che prevedono un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa per i lavoratori a tempo parziale.
In particolare, è contestato l'utilizzo di un criterio giornaliero da parte del ricorrente per la determinazione dei periodi aggiuntivi di anzianità, affermando che il calcolo deve essere effettuato su base mensile come previsto dal contratto. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL nella formulazione precedente al rinnovo contrattuale del 2005, andrebbe applicato il computo al 60% per i contratti a tempo determinato con orario a tempo parziale, come da tabella riepilogativa allegata alla memoria;
inoltre, a decorrere dal rinnovo del CCNL del 2005, in caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono computati nella misura del 60%, elevabile al 70% se la durata mensile della prestazione supera le 80 ore. Tuttavia, con l'accordo di rinnovo del 2019, è stato previsto che la percentuale del 60% o 70% rilevi ai soli fini degli aumenti di anzianità. si è opposta altresì alla domanda diretta all'inclusione Controparte_1 di alcune voci retributive nel calcolo del T.F.R., sostenendo che non tutto ciò che è stato corrisposto al lavoratore deve essere automaticamente incluso, ma solo le somme erogate "a titolo non occasionale". Peraltro, si sostiene che i contratti collettivi possano escludere dal calcolo del T.F.R. alcune voci retributive, anche se corrisposte a titolo non occasionale e l'art. 43 del CCNL al riguardo esclude dal computo del TF diverse voci retributive, tra cui le indennità dedotte in giudizio (indennità di reperibilità).
Quanto al lavoro straordinario, il riferimento all'art. 11 del CCNL è essenziale per sostenere che esso è avulso dalla base di calcolo del TF in considerazione del fatto che trattasi di una maggiorazione – quella per lavoro straordinario, notturno e festivo - da corrispondersi “oltre alla normale retribuzione”.
In ogni caso ha eccepito il difetto di allegazione e la mancanza di prova della non occasionalità, ritenendo insufficiente la verifica di una sola busta paga (quella di agosto 2018) e contestando altresì, il mero calcolo "matematico" del ricorrente per dimostrare il mancato computo le voci retributive nella base di calcolo del TF.
In sintesi, contesta la non occasionalità delle voci, invoca l'esclusione CP_1 contrattuale, contesta l'onere della prova e la sufficienza delle allegazioni, e offre un'interpretazione restrittiva delle norme del CCNL e del codice civile.
Infine, ha rimarcato come le parti sociali abbiano variato nel tempo la CP_1 definizione di retribuzione, mantenendo un nucleo ristretto di retribuzione
“parametro".
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
___________________________________________________________________ 5
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3. - Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
3.1. Osserva innanzi tutto il Tribunale, procedendo nell'ordine all'esame delle due distinte domande proposte dal ricorrente, che l'eccezione di inammissibilità per effetto della rinuncia contenuta nell'accordo di cui al verbale di conciliazione del 11 gennaio 2008 non è fondata.
3.2. - Dal verbale di conciliazione in atti si evince chiaramente la controversia da comporre in via transattiva, elencando, nella premessa, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle parti e dando atto che il ricorrente aveva lamentato la illegittimità dei termini apposti a questi contratti, prevenendo così ogni iniziativa giudiziaria al riguardo. Parte In particolare, dal tenore dell'accordo si rileva che: “…Il signor accetta l'assunzione offerta alle condizioni sopra descritte e dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto scaturito dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con il datore di lavoro, quale a mero titolo di esempio, non esaurendone la casistica: eventuali somme non pagate dal proprio datore di lavoro;
eventuale risarcimento del danno ex art. 2043 Parte c.c.; pertanto, il signor dichiara di essere integralmente soddisfatto di ogni suo avere e di non avere più nulla a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa, relativo ai periodi in cui ha svolto la prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con , dei quali riconosce la piena Controparte_1 legittimità e la valida cessazione alle scadenze rispettivamente previste…”.
Di seguito lo stesso lavoratore da atto “ …di aver risolto, ad oggi, ogni questione derivante direttamente o indirettamente dai contratti a termine fino ad oggi intercorsi e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivanti dagli stessi, dalla loro cessazione e comunque dall'attività lavorativa fin ad oggi prestato a favore di (e prima ancora Autostrade – Concessioni e Controparte_1 Costruzioni Autostrade s.p.a.)”.
3.3. - Come si può vedere l'oggetto dell'odierno contendere è sicuramente avulso dalle pattuizioni e rinunce contenute nell'accordo suddetto in quanto riguarda il tema del diritto del lavoratore al riconoscimento dell'anzianità pregressa, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato ( e quindi in un momento successivo alla rinuncia a far valere ogni pretesa nascente dai rapporti di lavoro costituiti dalla sequenza di stipule a termine), ed ai conseguenti aumenti retributivi.
3.4. - Potrebbe per vero argomentarsi che l'accordo conciliativo faccia riferimento alla volontà delle parti di prevenire ogni lite giudiziaria con espressa rinuncia a far valere ogni diritto, azione, titolo connesso, anche indirettamente, con lo svolgimento e la cessazione dei contratti a termine ( ut supra), ma siffatta rinuncia si riferisce pur sempre a diritti connessi allo svolgimento della pregressa prestazione lavorativa e quindi alle obbligazioni, anche di natura risarcitoria, della datrice legati da uno specifico rapporto sinallagmatico con l'adempimento del lavoratore ai doveri derivanti dai rapporti di lavoro a termine, ed è evidente che l'anzianità di servizio non è riconducibile a questa categoria.
3.5. - Tale è l'interpretazione che deve darsi alle clausole dell'accordo transattivo, laddove ad una diversa lettura che comprenda in via generalizzata ogni e qualsiasi possibile diritto del lavoratore vi osta il principio consolidato della giurisprudenza,
___________________________________________________________________ 6
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
secondo cui "qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire" (v. tra tante, Cass. n. 12367/2018) e, come già detto nel punto precedente, con l'accordo di cui si discute, le parti si sono proposte di conciliare, in modo esplicito e chiaro, solo la lite relativa alla legittimità dei termini apposti ai pregressi contratti di lavoro, non risultando invece toccato in alcun modo, neppure indirettamente, rispetto ad un fatto futuro quale è la ricostruzione della carriera sotto il profilo dell'anzianità di servizio, il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine ed ai conseguenti scatti e che lo stesso lavoratore abbia volutamente rinunciato a questi suoi diritti.
3.6.- Peraltro, si conviene con l'affermazione più volte richiamata dalla giurisprudenza di legittimità che l'anzianità di servizio non è un diritto autonomo o uno status, ma solo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, alla quale è pertanto impossibile rinunciare (in questo senso Cass. 10131/2018; Cass. 9060/2004).
4. - Inoltre, l'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto, che possa esse suscettibile di prescrizione decennale decorrente anche in pendenza del rapporto, ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale, come quello ad una qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell'azienda e patrimoniale, ovvero ancora come quello alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, agli scatti di anzianità, all'indennità di fine rapporto ( Cass. 29167/2018; Cass. 18408/2016; Cass. 9060/2004 cit.).
Tanto basta a disattendere pure l'ulteriore eccezione di prescrizione decennale dedotta dalla difesa della società resistente.
5. - Riguardo al merito della domanda, l'art. 26 C.C.N.L. applicato al rapporto abbia previsto che, in tema di
"a) Aumenti periodici per anzianità di servizio:
1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza … 2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
b) Aumenti periodici per anzianità di livello - 5. Il lavoratore ha diritto al compimento del 10 anno di permanenza nello stesso livello ad uno scatto anticipato,
___________________________________________________________________ 7
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
cumulabile -verificandosi concomitanza- con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile.
c) Parte comune delle norme di cui ai punti a) e b) che precedono - 6. Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto in numero di aumenti di anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello d'inquadramento.
7. Gli aumenti corrisposti per i titoli di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare. Personale a tempo parziale 8. Fermo rimanendo quanto previsto al punto 4 del presente articolo, per i casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti periodici maturati vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto previsto a tale titolo per il personale a tempo pieno. Per le frazioni di biennio trascorse a tempo parziale, vale quanto previsto dall'art. 3, punto 11 ultimo comma".
Per determinare l'anzianità utile ai fini degli aumenti, occorre anche considerare che l'art. 3, punto 11 del medesimo C.C.N.L. così dispone: "In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero".
5.1. - Come si vede, nella clausola contrattuale che precede non v'è alcuna deroga o distinguo tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, richiamandosi soltanto il principio di effettività di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda per il riconoscimento di tale diritto.
5.2. - Inoltre, la norma contrattuale si limita a riconoscere un aumento di anzianità per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, non distinguendo se tale biennio sia o meno continuativo, anche tenuto conto che esso va riconosciuto proporzionalmente per i contratti a tempo parziale.
La conseguenza che se ne trae, conformemente ai principi posti dalla normativa di diritto interno succedutasi nel tempo (art. 6 D.Lgs. n. 368 del 2001, e art. 25 D.Lgs. n. 81 del 2015) e da quella eurounitaria ( di cui all'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE), è che il ricorrente ha via via maturato, durante i periodi in cui ha lavorato tempo determinato, il diritto all'aumento periodico per anzianità di servizio, avendo svolto le medesime mansioni presso il medesimo datore di lavoro, benché con contratti di lavoro a tempo determinato.
5.3. - A tal riguardo, è sufficiente rammentare che, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale, ( vedi tra le più significative pronunce, v. Cass. n. 38100/2022 in materia di pubblico impiego, ma i cui argomenti sono espressione di un principio generale), la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, mira a dare applicazione a tale principio al fine di impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per
___________________________________________________________________ 8
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
La Clausola 4, pertanto, vale a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato – e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, CGUE sentenza del 21 novembre 2018, e C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e Persona_1 Persona_2 giurisprudenza ivi citata). Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La sua logica, quindi, richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive, da ciò conseguendo che una valutazione globale delle condizioni di impiego non può giungere al risultato di giustificare un ingiustificato trattamento deteriore. Ovviamente, l'esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato ma ciò che rileva è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella specie ( vedi, da ultimo, Cass. 22640/2024).
5.4. - E' appena il caso di ricordare poi che, sempre alla luce della giurisprudenza della CGEU, “a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, M.M., punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, V.; 7.3.2013, causa C393/11, B.)" (v., Cass. n. 20918/2019).
5.5. - Orbene, nella specie, la difesa della società convenuta, pur non disconoscendo l'operatività del principio antidiscriminatorio ex art. 4 dell'Accordo Quadro e che lo stesso può essere derogato solo in presenza di «condizioni oggettive», non si è minimamente premurata di indicare in cosa consisterebbero, nella fattispecie concreta, tali condizioni deroganti, limitandosi ad argomentare che l'elemento di discrimine sarebbe unicamente quello che l'anzianità di servizio rilevante ___________________________________________________________________ 9
N. 838/2022 Pt_3
Tribunale di Firenze
ai fini del riconoscimento delle connesse attribuzioni economiche ( sotto forma di scatti biennali) sarebbe unicamente quella maturata nell'ambito dei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità ( e dunque costituiti in forza di contratti a tempo indeterminato) ma così ragionando non fa altro che chiudersi in una mera petizione di principio non ancorata ad alcuna disposizione normativa o contrattuale che nulla prevede al riguardo.
5.6. - Va poi aggiunto che, nell'ottica della valorizzazione del principio di non discriminazione operante sul presupposto che la prestazione lavorativa dell'una e dell'altra categoria di lavoratori sia riconducibile alle medesime condizioni di impiego secondo il criterio della comparabilità innanzi specificato, non rileva la presenza della specifica disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L., in quanto è riferita al solo caso di ricalcolo del periodo lavorato a tempo parziale in ipotesi di trasformazione dell'orario da tempo parziale a tempo pieno, essendosi unicamente verificata, relativamente alla posizione del ricorrente, la successione di più contratti di lavoro a tempo determinato (segnatamente dal 6/6/1993 al 20/9/1994, con orario a tempo parziale;
dal 1/7/1995 al 15/9/1997, con orario a tempo parziale a 104 ore mensili;
dal 1/6/1998 al 15/9/1999, con orario a tempo parziale a 80 ore mensili;
gli altri full-time) e, infine, la definitiva stabilizzazione a tempo indeterminato.
5.7. - E' opinione condivisa invece che la previsione contrattuale in questione debba essere più correttamente interpretata quale espressione di un principio generale di ragionevolezza, il quale impone -con riferimento ad ogni istituto di natura comunque latamente retributiva- di proporzionare le diverse utilità economiche connesse alla prestazione lavorativa, alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che, diversamente opinando, si rischierebbe di attuare una discriminazione alla rovescia, estendendo in egual misura benefici tra chi, proprio in termini quantitativi, ha reso prestazioni diverse (v., per questo principio, Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in C-466/17).
5.8. - Ma tale principio non può dare fondatezza alla tesi della convenuta secondo cui ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio occorre tenere in considerazione l'incidenza dei contratti part-time, da computarsi con un valore ridotto al 60%, in quanto la riduzione per il part-time opera non con riferimento al calcolo delle mensilità da tenere in considerazione per la determinazione dell'anzianità di servizio, ma solo con riferimento al calcolo degli aumenti retributivi spettanti al lavoratore per effetto degli scatti di anzianità ( la cui quantificazione è stata rimessa ad un eventuale separato giudizio).
5.9. - Ne deriva che, al momento della sua assunzione del 12.3.2008, il ricorrente aveva già maturato quattro anni e quattro mesi di anzianità di servizio ( secondo un computo riportato nel ricorso introduttivo che già tiene conto della decurtazione delle frazioni di mese pari o inferiori a 15, con conseguente assorbimento della relativa eccezione mossa da controparte); tuttavia, essa non individua una decorrenza convenzionale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anticipata rispetto a quella effettiva ma piuttosto la progressiva maturazione (al compimento di ciascun periodo di 24 mesi di servizio per effetto del lavoro prestato a tempo determinato, e quindi al netto degli intervalli fra un rapporto e l'altro) dei successivi aumenti previsti dal C.C.N.L. entro il limite massimo di 9 (oltre a quello aggiuntivo che matura al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello).
___________________________________________________________________ 10
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
5.10. - Dunque, la progressione della carriera si è articolata secondo lo schema seguente, formulato dalla difesa ricorrente, in applicazione del su descritto criterio, non specificamente contestato nella sua ricostruzione dalla datrice convenuta:
- 1° scatto: dal 01.09.1999 (primo giorno del mese successivo al compimento dei primi 24 mesi di lavoro);
- 2° scatto: dal 01.08.2003 (primo giorno del mese successivo al compimento dei secondi 24 mesi di lavoro);
- 3° scatto: dal 01.06.2009 (primo giorno del mese nel quale si è compiuto il terzo biennio di lavoro);
- 4° scatto: dal 01.06.2011 (primo giorno del mese successivo al compimento del quarto biennio di lavoro);
- 5° scatto, in una con lo scatto di anzianità di livello (contemporaneamente e cumulativamente: dal 01.06.2013 (primo giorno del mese successivo al compimento del quinto biennio di lavoro);
- 6° scatto: dal 01.06.2015 (primo giorno del mese successivo al compimento del sesto biennio di lavoro);
- 7° scatto: dal 01.06.2017 (primo giorno del mese successivo al compimento del settimo biennio di lavoro;
- 8° scatto: dal 01.06.2019 (primo giorno del mese successivo al compimento dell'ottavo biennio di lavoro);
- 9° scatto: dal 01.06.2021 (primo giorno del mese successivo al compimento del nono biennio di lavoro);
Al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello, ai sensi dell'art. 26 lett. b) C.C.N.L., il lavoratore ha diritto allo scatto di livello, rispetto ai 9 scatti di anzianità previsti dal C.C.N.L.
6. - La società convenuta, quindi, va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto ella avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli aumenti periodici di anzianità alle successive scadenze biennali a partire dalle decorrenze sopra riportate, con ulteriore incidenza sugli istituti contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dal 18 luglio 2012.
7. - Invero, secondo un indirizzo che va consolidandosi presso la Corte di legittimità, e dal quale non vi è ragionevole motivo di discostarsi, "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (così, in massima, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022; vedi pure ex arg. , Cass. S.U. n. 36197/2023).
___________________________________________________________________ 11
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Non sono invece prescritti tutti i ratei scaduti dopo il 18/7/2007: questi infatti non si erano ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n.92 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3/7/2015 ed entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo) e, da quel momento, il relativo termine è rimasto sospeso, almeno per i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.
In tali termini, pertanto, deve essere accolta la domanda che precede.
8. - Con riferimento all'ulteriore azione diretta a far valere il diritto del ricorrente all'inclusione, nell'accantonamento annuo del T.F.R., delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità, ha assunto il lavoratore ricorrente di aver percepito in maniera sistematica e non occasionale le seguenti voci retributive collegate alla prestazione lavorativa: lavoro straordinario feriale (diurno e notturno) e festivo (diurno e notturno) con frequenza pressoché mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 12 marzo 2008); indennità particolare (prevista dall'art. 43 lett. m CCNL, per il personale operaio addetto ad interventi di manutenzione della sede stradale e degli impianti dislocati lungo l'asse autostradale, nonché per gli autisti), con frequenza mensile per l'intera durata del rapporto di lavoro;
indennità di reperibilità, corrisposta ogni anno, fin dall'assunzione, nei mesi da dicembre ad aprile ( vedi buste paga allegate, dall'assunzione a tempo indeterminato dal 12.03.2008 al febbraio 2022 nonché prospetto riepilogativo, su base annua, allegati al ricorso: doc. 4 – doc. 4bis – doc. 5).
Come premesso, la difesa ricorrente lamenta che tali voci retributive, nonostante fossero percepite sistematicamente e non occasionalmente, non sono state incluse nell'accantonamento annuale del TF.
8.1. - La litis contestatio è incentrata tutta sul concetto di trattamento di fine rapporto e di sua determinazione.
8.2. - Deve darsi atto in proposito che la S.C. con la sentenza n. 24801/2024, resa nell'ambito del medesimo contenzioso avviato da altri lavoratori nei confronti di
è intervenuta su tale specifico tema, confermando per Controparte_1 vero un indirizzo consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, in particolare ribadendo il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 2120, secondo comma, c.c., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, il quale stabilisce che, nella base di calcolo del TF, devono essere incluse tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro. Tale principio è derogabile mediante contrattazione collettiva, tuttavia, tale esclusione deve essere esplicita e non può essere desunta implicitamente.
Cosicché, < essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17; Cass. n. 16591/2014).
8.3. - Ai fini della corretta individuazione del TF, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese
___________________________________________________________________ 12
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
(anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità.
8.4. - La Corte ha peraltro precisato che a tali fini non rileva il carattere della ripetitività regolare e continua dell'emolumento: vanno invece esclusi dal calcolo solo gli emolumenti sporadici ed occasionali, intendendosi per tali quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite.
Secondo il Giudice di legittimità << il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017). Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2) >> ( Cass. 24801/2024).
Insomma, “al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680 del 2014).
8.5. - Sulla base di tale principio, il Giudice di legittimità ha rilevato come erroneamente la Corte di merito abbia escluso, dal calcolo in questione, le indicate voci retributive (lavoro straordinario, dell'indennità di richiamo in servizio, e a quella del lavoro spostato, in quanto non corrisposte in modo continuativo), certamente non ripetitive, ma comunque erogate in più occasioni e in corrispondenza di una specifica prestazione. La valutazione di merito richiesta doveva infatti essere improntata a siffatti principi in considerazione della annualità della ricorrenza, sia pur non continuativa, ma comunque presente quale corrispettivo della prestazione resa.
In definitiva, secondo il criterio ermeneutico proposto dalla Corte di legittimità, la valutazione della ricorrenza degli emolumenti deve essere effettuata su base annuale. Anche se un determinato compenso non viene erogato continuativamente, ma è comunque presente come corrispettivo della prestazione resa nell'arco dell'anno, esso deve essere incluso nel calcolo del TF.
8.6. - Non essendovi ragionevole motivo di dissentire da tale costrutto argomentativo, reso in una pronuncia chiamata ad individuare la regula iuris da applicare ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla vicenda in esame, ne
___________________________________________________________________ 13
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
deriva che, ai fini della inclusione delle voci retributive oggetto di causa nella base annuale di calcolo del TF, occorre, anche nel caso di specie, verificarne, in concreto, il carattere non occasionale e sinallagmaticamente collegato alla prestazione lavorativa.
8.7. - Non sembra potersi trarre una ragione contraria dalle specifiche disposizioni contenute nella normativa contrattuale, tenuto conto che l'art. 40 CCNL Autostrade e Trafori, rubricato “Trattamento di fine rapporto” ( il quale prevede che:
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”), rimanda sic et simpliciter alla previsione dell'art. 2120 c.c.; tanto meno può trarsi utile e differente indicazione dall'art. 43, comma 32, CCNL, con riferimento all'inclusione solo di alcune indennità ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto, per sostenere che le indennità ivi non espressamente contemplate siano escluse dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TF ( e quindi vieppiù la retribuzione per lavoro straordinario), sebbene tali elementi retributivi siano corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale.
8.8. - Ed allora, in punto di prova, la difesa ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso, le buste paga relative all'intero periodo di lavoro dalla data di assunzione a tempo indeterminato sino al mese di febbraio 2022 (v. doc. n. 4 e 4bis del fascicolo di parte ricorrente), nonché lo schema riepilogativo di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente, riferito allo stesso periodo (non oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente).
A sua volta, parte resistente ha prodotto lo schema riepilogativo di cui al proprio doc. n. 36, rappresentativo della misura in quota oraria dell'erogazione di emolumenti per lavoro straordinario e rispettivamente per le indennità di reperibilità e particolare.
8.9.- Ora, dall'esame della predetta documentazione emerge la corresponsione sicuramente non occasionale e sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa sia del lavoro straordinario, risultandone la corresponsione pressoché mensile nelle predette annualità; sia dell'indennità particolare, risultandone la corresponsione con cadenza mensile nelle predette annualità; sia dell'indennità di reperibilità, in quanto corrisposta sistematicamente dal mese di dicembre al mese di aprile di ciascun anno.
8.10. - E' proprio la sistematicità dell'erogazione nel tempo a costituire il tratto più significativo della carattere non occasionale delle voci in questione che invece risultano presenti in modo non saltuario in quanto strettamente legate alla prestazione del lavoratore e non dovute a situazioni aziendali imprevedibili o fortuite, non rilevando la mera circostanza che alcuna di esse ( indennità di reperibilità) non venga erogata con continuità ma solo alcuni periodi ricorrenti dell'anno, in quanto, come rimarca la S.C., trattasi di un aspetto non determinate per escludere tali voci retributive dalla base di calcolo del TF..
8.11. - D'altro canto, a fronte di siffatte evidenze su base documentale, la società datrice nulla adduce, sia pure sotto il profilo delle modalità con le quali era organizzata la prestazione del lavoratore, a contestazione del fatto che si trattasse di voce non occasionale o comunque inerente alla prestazione resa.
___________________________________________________________________ 14
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
9. - Le considerazioni che precedono conducono pertanto ad accogliere la domanda con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
10. - Conclusivamente, deve essere accertato il diritto del ricorrente a includere nella base annuale di calcolo del TF le voci retributive suindicate, per le annualità interessate, con conseguente condanna della società resistente ad includere tali voci retributive nell'accantonamento del TF maturato.
11. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accerta e dichiara che la sig.ra ha acquisito, anche per effetto dei periodi lavorati in base ai contratti a termine, il 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.09.1999, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2003, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2009, e gli scatti successivi, compreso quello aggiuntivo per anzianità di livello, a decorrere dalle rispettive scadenze biennali;
dichiara estinti per prescrizione i conseguenti aumenti di retribuzione, e i loro effetti sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, maturati e scaduti fino al 18/7/2007, limitando la condanna di al pagamento di quelli maturati e scaduti Controparte_1 successivamente a tale data, da quantificarsi in separata sede, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge calcolati sul capitale rivalutato di anno in anno a partire dalle singole scadenze mensili fino al saldo effettivo. II) Accerta il diritto di parte ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del TF della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, a titolo di indennità particolare, e a titolo di indennità di reperibilità, e per l'effetto condanna parte resistente ad includere nell'accantonamento del TF maturato sino alla data di presentazione del ricorso le voci retributive sopra indicate.
III) Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.800,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, € 259 per C.U., Iva e cpa come per legge. Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 15
N. 838/2022 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 con DE DA CEREA 4 -CEREA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MORRICO ENZO e dall'Avv. MARTUCCI TERESA MARIA e dall'Avv. RIGANO' GIOSAFAT, con domicilio eletto in VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: lavoro privato – contratti a tempo determinato - trattamento retributivo – equiparazione agli effetti economici ai lavoratori a tempo indeterminato – trattamento di fine rapporto – base di calcolo – inclusione della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal 24.06.1992 al 08.08.2007 e, quindi, il diritto del sig. per le ragioni Pt_1
Tribunale di Firenze
suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.09.1999, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2003, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2009, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2011, del 5° scatto di anzianità, in una con lo scatto di anzianità di livello, a decorrere dal 01.06.2013, del 6° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2015, del 7° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2017, dell'8° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2019 e del 9° scatto a decorrere dal 01.06.2021 o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
- conseguentemente condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio;
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità a far data dalla prima assunzione e per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta;
- Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad inclu .R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F, come da allegata nota.
Parte resistente ha concluso chiedendo, in via preliminare, in relazione al preteso diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio: di accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ., per avere parte ricorrente rinunziato con la sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di Firenze in data 11 gennaio 2008; accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (o in via subordinata decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ.); nel merito respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
* * *
___________________________________________________________________ 2
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 02/05/2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio spiegando nei suoi confronti una duplice Controparte_1 domanda diretta a far valere, da un lato, il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge e di contratto, dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi di lavoro a tempo determinato, ivi comprese la maturazione tempo per tempo degli scatti di anzianità e le relative differenze retributive;
dall'altro lato, a vedere riconosciuto il diritto all'inclusione, nell'accantonamento annuo del T.F.R., delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità.
In fatto, il ricorrente ha esposto di essere dipendente della società convenuta con inquadramento nel livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori, presso la Direzione IV Tronco – Firenze, con sede a Campi Bisenzio (FI), adibito al posto di manutenzione di Incisa di Val d'Arno (FI). Ha rappresentato inoltre di avere lavorato per (e Controparte_1 prima ancora con Autostrade – Società Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a.) in forza di contratti a tempo determinato dal 24.06.1992 al 08.08.2007 e che a decorrere dal 12.03.2008 il rapporto è proseguito a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità.
Ha quindi lamentato che, nonostante l'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine, gli aumenti di anzianità previsti dall'art. 26 del C.C.N.L. gli erano stati riconosciuti solo dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato.
Sul punto, ha in sostanza dedotto la violazione del principio di non discriminazione posto che la normativa nazionale (art. 6 d. lgs. 368/2001 e art. 25 d. lgs. 81/2015) e comunitaria (cl. 4 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) sanciscono che i lavoratori a tempo determinato hanno diritto al medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una differenza, nella specie insussistenti, avuto riguardo alle modalità di impiego del lavoratore rimaste immutate negli anni.
Per effetto dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine, per un totale di 53 mesi, il ricorrente ha chiesto, in applicazione dell'art. 26 del C.C.N.L. cit., il riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.09.1999, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2003, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2009, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2011 con conseguente diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi.
Quanto poi alla seconda domanda, la difesa ricorrente, muovendo da un'interpretazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 43 del C.C.N.L. Autostrade e Trafori in merito alla determinazione della base di calcolo del T.F.R., ha sostenuto che le voci retributive in questione vadanoincluse nella base di calcolo del T.F.R. e ciò essenzialmente in base alle seguenti argomentazioni:
___________________________________________________________________ 3
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
- le somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e indennità di reperibilità sono state tutte corrisposte in modo periodico, sistematico e non occasionale durante il rapporto di lavoro: ciò tanto più rileva ai sensi dell'art. 2120 c.c., secondo cui nella base di calcolo del T.F.R. devono essere incluse tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e le indennità in questione rientrano sicuramente in questa definizione e non sono rimborsi spese;
- l'art. 40 del C.C.N.L. Autostrade e Trafori disciplina il T.F.R. richiamando le disposizioni di legge vigenti per la determinazione dello stesso, senza esplicite deroghe rispetto alla disciplina dell'art. 2120 c.c. e, d'altra parte, non vi è alcuna disposizione nel C.C.N.L. che escluda espressamente le voci retributive di cui chiede l'inclusione;
- l'art. 43 del CCNL disciplina, a sua volta, alcune voci retributive erogate ai dipendenti autostradali in occasioni particolari, indicandone alcune come utili a determinare la base di calcolo del T.F.R., ma senza escludere che altre indennità o voci retributive, quando corrisposte in modo non occasionale, possano confluire nel computo;
- le voci retributive in questione sono strettamente collegate alle modalità di lavoro, ai turni e agli orari stabiliti dal datore di lavoro (lavoro straordinario, indennità di reperibilità) e alle mansioni svolte (indennità particolare), rispondendo ad esigenze stabili e prevedibili di Società Autostrade;
- infine, contraddittoriamente la società convenuta aveva calcolato l'imponibile previdenziale tenendo conto di tutte le voci retributive, mentre la quota accantonata di T.F.R. sarebbe stata calcolata su un importo inferiore, non comprensivo di tali voci.
2. - Radicato il contraddittorio, si è costituita resistendo Controparte_1 alle domande sotto plurimi profili.
Innanzi tutto, ha eccepito l'inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio, basandosi sul verbale di conciliazione sottoscritta dalle parti in data 11 gennaio 2008, con il quale il ricorrente aveva rinunciato a ogni pretesa derivante dai rapporti di lavoro a termine precedenti, tra cui, secondo la prospettazione difensiva di parte resistente, anche eventuali diritti relativi al trattamento economico dovuto agli "scatti di anzianità" asseritamente maturati durante i rapporti di lavoro a termine.
La società resistente, sempre in via preliminare, ha poi eccepito la prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, cod. civ.) o, in subordine, decennale (art. 2946 cod. civ.) di ogni pretesa avanzata da Pt_1
La società resistente ha poi dedotto l'infondatezza nel merito della pretesa relativa all'anzianità di servizio, contestando, in particolare, che, per determinare l'anzianità utile ai fini degli aumenti periodici, si debba considerare il rapporto di lavoro come intercorso senza soluzione di continuità, non sussistendo pure la lamentata discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, posto che la "valorizzazione" del tempo trascorso si riferisce solo ai rapporti di lavoro senza soluzione di continuità e ad ulteriore riprova argomenta che gli aumenti di anzianità disciplinati dall'art. 26 del CCNL, postulano un servizio "effettivamente prestato" per ogni biennio.
___________________________________________________________________ 4
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Sotto altro profilo, ha contestato il calcolo l'anzianità maturata per effetto dei contratti a tempo determinato intercorsi prima dell'assunzione a tempo indeterminato che non sarebbe pari a cinquantatre bensì quarantanove mesi, in applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 61/2000 e dell'art. 7 d.lgs. n. 81/2015, che prevedono un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa per i lavoratori a tempo parziale.
In particolare, è contestato l'utilizzo di un criterio giornaliero da parte del ricorrente per la determinazione dei periodi aggiuntivi di anzianità, affermando che il calcolo deve essere effettuato su base mensile come previsto dal contratto. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL nella formulazione precedente al rinnovo contrattuale del 2005, andrebbe applicato il computo al 60% per i contratti a tempo determinato con orario a tempo parziale, come da tabella riepilogativa allegata alla memoria;
inoltre, a decorrere dal rinnovo del CCNL del 2005, in caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono computati nella misura del 60%, elevabile al 70% se la durata mensile della prestazione supera le 80 ore. Tuttavia, con l'accordo di rinnovo del 2019, è stato previsto che la percentuale del 60% o 70% rilevi ai soli fini degli aumenti di anzianità. si è opposta altresì alla domanda diretta all'inclusione Controparte_1 di alcune voci retributive nel calcolo del T.F.R., sostenendo che non tutto ciò che è stato corrisposto al lavoratore deve essere automaticamente incluso, ma solo le somme erogate "a titolo non occasionale". Peraltro, si sostiene che i contratti collettivi possano escludere dal calcolo del T.F.R. alcune voci retributive, anche se corrisposte a titolo non occasionale e l'art. 43 del CCNL al riguardo esclude dal computo del TF diverse voci retributive, tra cui le indennità dedotte in giudizio (indennità di reperibilità).
Quanto al lavoro straordinario, il riferimento all'art. 11 del CCNL è essenziale per sostenere che esso è avulso dalla base di calcolo del TF in considerazione del fatto che trattasi di una maggiorazione – quella per lavoro straordinario, notturno e festivo - da corrispondersi “oltre alla normale retribuzione”.
In ogni caso ha eccepito il difetto di allegazione e la mancanza di prova della non occasionalità, ritenendo insufficiente la verifica di una sola busta paga (quella di agosto 2018) e contestando altresì, il mero calcolo "matematico" del ricorrente per dimostrare il mancato computo le voci retributive nella base di calcolo del TF.
In sintesi, contesta la non occasionalità delle voci, invoca l'esclusione CP_1 contrattuale, contesta l'onere della prova e la sufficienza delle allegazioni, e offre un'interpretazione restrittiva delle norme del CCNL e del codice civile.
Infine, ha rimarcato come le parti sociali abbiano variato nel tempo la CP_1 definizione di retribuzione, mantenendo un nucleo ristretto di retribuzione
“parametro".
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
___________________________________________________________________ 5
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
3. - Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
3.1. Osserva innanzi tutto il Tribunale, procedendo nell'ordine all'esame delle due distinte domande proposte dal ricorrente, che l'eccezione di inammissibilità per effetto della rinuncia contenuta nell'accordo di cui al verbale di conciliazione del 11 gennaio 2008 non è fondata.
3.2. - Dal verbale di conciliazione in atti si evince chiaramente la controversia da comporre in via transattiva, elencando, nella premessa, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle parti e dando atto che il ricorrente aveva lamentato la illegittimità dei termini apposti a questi contratti, prevenendo così ogni iniziativa giudiziaria al riguardo. Parte In particolare, dal tenore dell'accordo si rileva che: “…Il signor accetta l'assunzione offerta alle condizioni sopra descritte e dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto scaturito dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con il datore di lavoro, quale a mero titolo di esempio, non esaurendone la casistica: eventuali somme non pagate dal proprio datore di lavoro;
eventuale risarcimento del danno ex art. 2043 Parte c.c.; pertanto, il signor dichiara di essere integralmente soddisfatto di ogni suo avere e di non avere più nulla a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa, relativo ai periodi in cui ha svolto la prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con , dei quali riconosce la piena Controparte_1 legittimità e la valida cessazione alle scadenze rispettivamente previste…”.
Di seguito lo stesso lavoratore da atto “ …di aver risolto, ad oggi, ogni questione derivante direttamente o indirettamente dai contratti a termine fino ad oggi intercorsi e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivanti dagli stessi, dalla loro cessazione e comunque dall'attività lavorativa fin ad oggi prestato a favore di (e prima ancora Autostrade – Concessioni e Controparte_1 Costruzioni Autostrade s.p.a.)”.
3.3. - Come si può vedere l'oggetto dell'odierno contendere è sicuramente avulso dalle pattuizioni e rinunce contenute nell'accordo suddetto in quanto riguarda il tema del diritto del lavoratore al riconoscimento dell'anzianità pregressa, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato ( e quindi in un momento successivo alla rinuncia a far valere ogni pretesa nascente dai rapporti di lavoro costituiti dalla sequenza di stipule a termine), ed ai conseguenti aumenti retributivi.
3.4. - Potrebbe per vero argomentarsi che l'accordo conciliativo faccia riferimento alla volontà delle parti di prevenire ogni lite giudiziaria con espressa rinuncia a far valere ogni diritto, azione, titolo connesso, anche indirettamente, con lo svolgimento e la cessazione dei contratti a termine ( ut supra), ma siffatta rinuncia si riferisce pur sempre a diritti connessi allo svolgimento della pregressa prestazione lavorativa e quindi alle obbligazioni, anche di natura risarcitoria, della datrice legati da uno specifico rapporto sinallagmatico con l'adempimento del lavoratore ai doveri derivanti dai rapporti di lavoro a termine, ed è evidente che l'anzianità di servizio non è riconducibile a questa categoria.
3.5. - Tale è l'interpretazione che deve darsi alle clausole dell'accordo transattivo, laddove ad una diversa lettura che comprenda in via generalizzata ogni e qualsiasi possibile diritto del lavoratore vi osta il principio consolidato della giurisprudenza,
___________________________________________________________________ 6
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
secondo cui "qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire" (v. tra tante, Cass. n. 12367/2018) e, come già detto nel punto precedente, con l'accordo di cui si discute, le parti si sono proposte di conciliare, in modo esplicito e chiaro, solo la lite relativa alla legittimità dei termini apposti ai pregressi contratti di lavoro, non risultando invece toccato in alcun modo, neppure indirettamente, rispetto ad un fatto futuro quale è la ricostruzione della carriera sotto il profilo dell'anzianità di servizio, il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine ed ai conseguenti scatti e che lo stesso lavoratore abbia volutamente rinunciato a questi suoi diritti.
3.6.- Peraltro, si conviene con l'affermazione più volte richiamata dalla giurisprudenza di legittimità che l'anzianità di servizio non è un diritto autonomo o uno status, ma solo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, alla quale è pertanto impossibile rinunciare (in questo senso Cass. 10131/2018; Cass. 9060/2004).
4. - Inoltre, l'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto, che possa esse suscettibile di prescrizione decennale decorrente anche in pendenza del rapporto, ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale, come quello ad una qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell'azienda e patrimoniale, ovvero ancora come quello alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, agli scatti di anzianità, all'indennità di fine rapporto ( Cass. 29167/2018; Cass. 18408/2016; Cass. 9060/2004 cit.).
Tanto basta a disattendere pure l'ulteriore eccezione di prescrizione decennale dedotta dalla difesa della società resistente.
5. - Riguardo al merito della domanda, l'art. 26 C.C.N.L. applicato al rapporto abbia previsto che, in tema di
"a) Aumenti periodici per anzianità di servizio:
1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza … 2. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio oltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.
4. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
b) Aumenti periodici per anzianità di livello - 5. Il lavoratore ha diritto al compimento del 10 anno di permanenza nello stesso livello ad uno scatto anticipato,
___________________________________________________________________ 7
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
cumulabile -verificandosi concomitanza- con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile.
c) Parte comune delle norme di cui ai punti a) e b) che precedono - 6. Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto in numero di aumenti di anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello d'inquadramento.
7. Gli aumenti corrisposti per i titoli di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare. Personale a tempo parziale 8. Fermo rimanendo quanto previsto al punto 4 del presente articolo, per i casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti periodici maturati vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto previsto a tale titolo per il personale a tempo pieno. Per le frazioni di biennio trascorse a tempo parziale, vale quanto previsto dall'art. 3, punto 11 ultimo comma".
Per determinare l'anzianità utile ai fini degli aumenti, occorre anche considerare che l'art. 3, punto 11 del medesimo C.C.N.L. così dispone: "In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente punto 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero".
5.1. - Come si vede, nella clausola contrattuale che precede non v'è alcuna deroga o distinguo tra lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, richiamandosi soltanto il principio di effettività di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda per il riconoscimento di tale diritto.
5.2. - Inoltre, la norma contrattuale si limita a riconoscere un aumento di anzianità per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, non distinguendo se tale biennio sia o meno continuativo, anche tenuto conto che esso va riconosciuto proporzionalmente per i contratti a tempo parziale.
La conseguenza che se ne trae, conformemente ai principi posti dalla normativa di diritto interno succedutasi nel tempo (art. 6 D.Lgs. n. 368 del 2001, e art. 25 D.Lgs. n. 81 del 2015) e da quella eurounitaria ( di cui all'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE), è che il ricorrente ha via via maturato, durante i periodi in cui ha lavorato tempo determinato, il diritto all'aumento periodico per anzianità di servizio, avendo svolto le medesime mansioni presso il medesimo datore di lavoro, benché con contratti di lavoro a tempo determinato.
5.3. - A tal riguardo, è sufficiente rammentare che, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale, ( vedi tra le più significative pronunce, v. Cass. n. 38100/2022 in materia di pubblico impiego, ma i cui argomenti sono espressione di un principio generale), la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, mira a dare applicazione a tale principio al fine di impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per
___________________________________________________________________ 8
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
La Clausola 4, pertanto, vale a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato – e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, CGUE sentenza del 21 novembre 2018, e C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e Persona_1 Persona_2 giurisprudenza ivi citata). Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La sua logica, quindi, richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive, da ciò conseguendo che una valutazione globale delle condizioni di impiego non può giungere al risultato di giustificare un ingiustificato trattamento deteriore. Ovviamente, l'esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato ma ciò che rileva è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella specie ( vedi, da ultimo, Cass. 22640/2024).
5.4. - E' appena il caso di ricordare poi che, sempre alla luce della giurisprudenza della CGEU, “a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, M.M., punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, V.; 7.3.2013, causa C393/11, B.)" (v., Cass. n. 20918/2019).
5.5. - Orbene, nella specie, la difesa della società convenuta, pur non disconoscendo l'operatività del principio antidiscriminatorio ex art. 4 dell'Accordo Quadro e che lo stesso può essere derogato solo in presenza di «condizioni oggettive», non si è minimamente premurata di indicare in cosa consisterebbero, nella fattispecie concreta, tali condizioni deroganti, limitandosi ad argomentare che l'elemento di discrimine sarebbe unicamente quello che l'anzianità di servizio rilevante ___________________________________________________________________ 9
N. 838/2022 Pt_3
Tribunale di Firenze
ai fini del riconoscimento delle connesse attribuzioni economiche ( sotto forma di scatti biennali) sarebbe unicamente quella maturata nell'ambito dei rapporti di lavoro senza soluzione di continuità ( e dunque costituiti in forza di contratti a tempo indeterminato) ma così ragionando non fa altro che chiudersi in una mera petizione di principio non ancorata ad alcuna disposizione normativa o contrattuale che nulla prevede al riguardo.
5.6. - Va poi aggiunto che, nell'ottica della valorizzazione del principio di non discriminazione operante sul presupposto che la prestazione lavorativa dell'una e dell'altra categoria di lavoratori sia riconducibile alle medesime condizioni di impiego secondo il criterio della comparabilità innanzi specificato, non rileva la presenza della specifica disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L., in quanto è riferita al solo caso di ricalcolo del periodo lavorato a tempo parziale in ipotesi di trasformazione dell'orario da tempo parziale a tempo pieno, essendosi unicamente verificata, relativamente alla posizione del ricorrente, la successione di più contratti di lavoro a tempo determinato (segnatamente dal 6/6/1993 al 20/9/1994, con orario a tempo parziale;
dal 1/7/1995 al 15/9/1997, con orario a tempo parziale a 104 ore mensili;
dal 1/6/1998 al 15/9/1999, con orario a tempo parziale a 80 ore mensili;
gli altri full-time) e, infine, la definitiva stabilizzazione a tempo indeterminato.
5.7. - E' opinione condivisa invece che la previsione contrattuale in questione debba essere più correttamente interpretata quale espressione di un principio generale di ragionevolezza, il quale impone -con riferimento ad ogni istituto di natura comunque latamente retributiva- di proporzionare le diverse utilità economiche connesse alla prestazione lavorativa, alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che, diversamente opinando, si rischierebbe di attuare una discriminazione alla rovescia, estendendo in egual misura benefici tra chi, proprio in termini quantitativi, ha reso prestazioni diverse (v., per questo principio, Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, in C-466/17).
5.8. - Ma tale principio non può dare fondatezza alla tesi della convenuta secondo cui ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio occorre tenere in considerazione l'incidenza dei contratti part-time, da computarsi con un valore ridotto al 60%, in quanto la riduzione per il part-time opera non con riferimento al calcolo delle mensilità da tenere in considerazione per la determinazione dell'anzianità di servizio, ma solo con riferimento al calcolo degli aumenti retributivi spettanti al lavoratore per effetto degli scatti di anzianità ( la cui quantificazione è stata rimessa ad un eventuale separato giudizio).
5.9. - Ne deriva che, al momento della sua assunzione del 12.3.2008, il ricorrente aveva già maturato quattro anni e quattro mesi di anzianità di servizio ( secondo un computo riportato nel ricorso introduttivo che già tiene conto della decurtazione delle frazioni di mese pari o inferiori a 15, con conseguente assorbimento della relativa eccezione mossa da controparte); tuttavia, essa non individua una decorrenza convenzionale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anticipata rispetto a quella effettiva ma piuttosto la progressiva maturazione (al compimento di ciascun periodo di 24 mesi di servizio per effetto del lavoro prestato a tempo determinato, e quindi al netto degli intervalli fra un rapporto e l'altro) dei successivi aumenti previsti dal C.C.N.L. entro il limite massimo di 9 (oltre a quello aggiuntivo che matura al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello).
___________________________________________________________________ 10
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
5.10. - Dunque, la progressione della carriera si è articolata secondo lo schema seguente, formulato dalla difesa ricorrente, in applicazione del su descritto criterio, non specificamente contestato nella sua ricostruzione dalla datrice convenuta:
- 1° scatto: dal 01.09.1999 (primo giorno del mese successivo al compimento dei primi 24 mesi di lavoro);
- 2° scatto: dal 01.08.2003 (primo giorno del mese successivo al compimento dei secondi 24 mesi di lavoro);
- 3° scatto: dal 01.06.2009 (primo giorno del mese nel quale si è compiuto il terzo biennio di lavoro);
- 4° scatto: dal 01.06.2011 (primo giorno del mese successivo al compimento del quarto biennio di lavoro);
- 5° scatto, in una con lo scatto di anzianità di livello (contemporaneamente e cumulativamente: dal 01.06.2013 (primo giorno del mese successivo al compimento del quinto biennio di lavoro);
- 6° scatto: dal 01.06.2015 (primo giorno del mese successivo al compimento del sesto biennio di lavoro);
- 7° scatto: dal 01.06.2017 (primo giorno del mese successivo al compimento del settimo biennio di lavoro;
- 8° scatto: dal 01.06.2019 (primo giorno del mese successivo al compimento dell'ottavo biennio di lavoro);
- 9° scatto: dal 01.06.2021 (primo giorno del mese successivo al compimento del nono biennio di lavoro);
Al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello, ai sensi dell'art. 26 lett. b) C.C.N.L., il lavoratore ha diritto allo scatto di livello, rispetto ai 9 scatti di anzianità previsti dal C.C.N.L.
6. - La società convenuta, quindi, va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto ella avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli aumenti periodici di anzianità alle successive scadenze biennali a partire dalle decorrenze sopra riportate, con ulteriore incidenza sugli istituti contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dal 18 luglio 2012.
7. - Invero, secondo un indirizzo che va consolidandosi presso la Corte di legittimità, e dal quale non vi è ragionevole motivo di discostarsi, "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (così, in massima, Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022; vedi pure ex arg. , Cass. S.U. n. 36197/2023).
___________________________________________________________________ 11
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
Non sono invece prescritti tutti i ratei scaduti dopo il 18/7/2007: questi infatti non si erano ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n.92 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3/7/2015 ed entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo) e, da quel momento, il relativo termine è rimasto sospeso, almeno per i lavoratori già assunti a tempo indeterminato.
In tali termini, pertanto, deve essere accolta la domanda che precede.
8. - Con riferimento all'ulteriore azione diretta a far valere il diritto del ricorrente all'inclusione, nell'accantonamento annuo del T.F.R., delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e di reperibilità, ha assunto il lavoratore ricorrente di aver percepito in maniera sistematica e non occasionale le seguenti voci retributive collegate alla prestazione lavorativa: lavoro straordinario feriale (diurno e notturno) e festivo (diurno e notturno) con frequenza pressoché mensile per tutta la durata del rapporto di lavoro (dal 12 marzo 2008); indennità particolare (prevista dall'art. 43 lett. m CCNL, per il personale operaio addetto ad interventi di manutenzione della sede stradale e degli impianti dislocati lungo l'asse autostradale, nonché per gli autisti), con frequenza mensile per l'intera durata del rapporto di lavoro;
indennità di reperibilità, corrisposta ogni anno, fin dall'assunzione, nei mesi da dicembre ad aprile ( vedi buste paga allegate, dall'assunzione a tempo indeterminato dal 12.03.2008 al febbraio 2022 nonché prospetto riepilogativo, su base annua, allegati al ricorso: doc. 4 – doc. 4bis – doc. 5).
Come premesso, la difesa ricorrente lamenta che tali voci retributive, nonostante fossero percepite sistematicamente e non occasionalmente, non sono state incluse nell'accantonamento annuale del TF.
8.1. - La litis contestatio è incentrata tutta sul concetto di trattamento di fine rapporto e di sua determinazione.
8.2. - Deve darsi atto in proposito che la S.C. con la sentenza n. 24801/2024, resa nell'ambito del medesimo contenzioso avviato da altri lavoratori nei confronti di
è intervenuta su tale specifico tema, confermando per Controparte_1 vero un indirizzo consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, in particolare ribadendo il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 2120, secondo comma, c.c., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, il quale stabilisce che, nella base di calcolo del TF, devono essere incluse tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro. Tale principio è derogabile mediante contrattazione collettiva, tuttavia, tale esclusione deve essere esplicita e non può essere desunta implicitamente.
Cosicché, < essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17; Cass. n. 16591/2014).
8.3. - Ai fini della corretta individuazione del TF, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese
___________________________________________________________________ 12
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
(anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità.
8.4. - La Corte ha peraltro precisato che a tali fini non rileva il carattere della ripetitività regolare e continua dell'emolumento: vanno invece esclusi dal calcolo solo gli emolumenti sporadici ed occasionali, intendendosi per tali quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite.
Secondo il Giudice di legittimità << il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v. Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017). Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2) >> ( Cass. 24801/2024).
Insomma, “al fine dell'inclusione nella base di calcolo del t.f.r., diversamente da quanto accade per altri istituti retributivi indiretti per i quali non vige un principio legale di onnicomprensività della retribuzione, è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale" (così Cass.n.14242/2024; Cass. n. 18680 del 2014).
8.5. - Sulla base di tale principio, il Giudice di legittimità ha rilevato come erroneamente la Corte di merito abbia escluso, dal calcolo in questione, le indicate voci retributive (lavoro straordinario, dell'indennità di richiamo in servizio, e a quella del lavoro spostato, in quanto non corrisposte in modo continuativo), certamente non ripetitive, ma comunque erogate in più occasioni e in corrispondenza di una specifica prestazione. La valutazione di merito richiesta doveva infatti essere improntata a siffatti principi in considerazione della annualità della ricorrenza, sia pur non continuativa, ma comunque presente quale corrispettivo della prestazione resa.
In definitiva, secondo il criterio ermeneutico proposto dalla Corte di legittimità, la valutazione della ricorrenza degli emolumenti deve essere effettuata su base annuale. Anche se un determinato compenso non viene erogato continuativamente, ma è comunque presente come corrispettivo della prestazione resa nell'arco dell'anno, esso deve essere incluso nel calcolo del TF.
8.6. - Non essendovi ragionevole motivo di dissentire da tale costrutto argomentativo, reso in una pronuncia chiamata ad individuare la regula iuris da applicare ad una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla vicenda in esame, ne
___________________________________________________________________ 13
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
deriva che, ai fini della inclusione delle voci retributive oggetto di causa nella base annuale di calcolo del TF, occorre, anche nel caso di specie, verificarne, in concreto, il carattere non occasionale e sinallagmaticamente collegato alla prestazione lavorativa.
8.7. - Non sembra potersi trarre una ragione contraria dalle specifiche disposizioni contenute nella normativa contrattuale, tenuto conto che l'art. 40 CCNL Autostrade e Trafori, rubricato “Trattamento di fine rapporto” ( il quale prevede che:
“In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”), rimanda sic et simpliciter alla previsione dell'art. 2120 c.c.; tanto meno può trarsi utile e differente indicazione dall'art. 43, comma 32, CCNL, con riferimento all'inclusione solo di alcune indennità ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto, per sostenere che le indennità ivi non espressamente contemplate siano escluse dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TF ( e quindi vieppiù la retribuzione per lavoro straordinario), sebbene tali elementi retributivi siano corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale.
8.8. - Ed allora, in punto di prova, la difesa ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso, le buste paga relative all'intero periodo di lavoro dalla data di assunzione a tempo indeterminato sino al mese di febbraio 2022 (v. doc. n. 4 e 4bis del fascicolo di parte ricorrente), nonché lo schema riepilogativo di cui al doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente, riferito allo stesso periodo (non oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente).
A sua volta, parte resistente ha prodotto lo schema riepilogativo di cui al proprio doc. n. 36, rappresentativo della misura in quota oraria dell'erogazione di emolumenti per lavoro straordinario e rispettivamente per le indennità di reperibilità e particolare.
8.9.- Ora, dall'esame della predetta documentazione emerge la corresponsione sicuramente non occasionale e sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa sia del lavoro straordinario, risultandone la corresponsione pressoché mensile nelle predette annualità; sia dell'indennità particolare, risultandone la corresponsione con cadenza mensile nelle predette annualità; sia dell'indennità di reperibilità, in quanto corrisposta sistematicamente dal mese di dicembre al mese di aprile di ciascun anno.
8.10. - E' proprio la sistematicità dell'erogazione nel tempo a costituire il tratto più significativo della carattere non occasionale delle voci in questione che invece risultano presenti in modo non saltuario in quanto strettamente legate alla prestazione del lavoratore e non dovute a situazioni aziendali imprevedibili o fortuite, non rilevando la mera circostanza che alcuna di esse ( indennità di reperibilità) non venga erogata con continuità ma solo alcuni periodi ricorrenti dell'anno, in quanto, come rimarca la S.C., trattasi di un aspetto non determinate per escludere tali voci retributive dalla base di calcolo del TF..
8.11. - D'altro canto, a fronte di siffatte evidenze su base documentale, la società datrice nulla adduce, sia pure sotto il profilo delle modalità con le quali era organizzata la prestazione del lavoratore, a contestazione del fatto che si trattasse di voce non occasionale o comunque inerente alla prestazione resa.
___________________________________________________________________ 14
N. 838/2022 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
9. - Le considerazioni che precedono conducono pertanto ad accogliere la domanda con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
10. - Conclusivamente, deve essere accertato il diritto del ricorrente a includere nella base annuale di calcolo del TF le voci retributive suindicate, per le annualità interessate, con conseguente condanna della società resistente ad includere tali voci retributive nell'accantonamento del TF maturato.
11. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) accerta e dichiara che la sig.ra ha acquisito, anche per effetto dei periodi lavorati in base ai contratti a termine, il 1° scatto di anzianità a decorrere dal 01.09.1999, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.08.2003, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2009, e gli scatti successivi, compreso quello aggiuntivo per anzianità di livello, a decorrere dalle rispettive scadenze biennali;
dichiara estinti per prescrizione i conseguenti aumenti di retribuzione, e i loro effetti sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, maturati e scaduti fino al 18/7/2007, limitando la condanna di al pagamento di quelli maturati e scaduti Controparte_1 successivamente a tale data, da quantificarsi in separata sede, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge calcolati sul capitale rivalutato di anno in anno a partire dalle singole scadenze mensili fino al saldo effettivo. II) Accerta il diritto di parte ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del TF della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, a titolo di indennità particolare, e a titolo di indennità di reperibilità, e per l'effetto condanna parte resistente ad includere nell'accantonamento del TF maturato sino alla data di presentazione del ricorso le voci retributive sopra indicate.
III) Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.800,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, € 259 per C.U., Iva e cpa come per legge. Firenze, data del deposito.
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 15
N. 838/2022 R.G.S.L.