Art. 2.
I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dello articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778 , nel testo modificato ed integrato dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155 , e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231 , e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.
Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza lo obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all' art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594 .
I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dello articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778 , nel testo modificato ed integrato dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155 , e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231 , e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.
Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza lo obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all' art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594 .