Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006.
Versione
11 novembre 2008
11 novembre 2008
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-77/24, Sentenza della Corte, NM e OU contro TE, 15/01/2026Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Responsabilità da fatto illecito di un organo di una società che organizza giochi d'azzardo online senza disporre della concessione richiesta – Azione di rimborso di perdite di gioco – Luogo in cui si è verificato il danno» Nella causa C-77/24 [Wunner] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con …Leggi di più...
- lex loci damni·
- art. 1 par. 2 lett. d·
- equilibrio interessi·
- art. 4 par. 1·
- giochi d'azzardo online·
- regolamento Roma II·
- prevedibilità decisioni giudiziarie·
- art. 7 reg. 1215/2012·
- diritto delle società·
- responsabilità da fatto illecito·
- obbligazioni extracontrattuali·
- certezza del diritto·
- competenza giurisdizionale·
- luogo del danno·
- residenza abituale