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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/06/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 19 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 137 dell'anno 2020, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Parte_1
Cubadde, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, sede di Oristano, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e
Luigi Aragoni, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, aveva convenuto in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_2
ottenere l'accertamento della natura professionale del morbo di dal quale era affetto e Per_1 la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute. CP_2
Il ricorrente, in particolare, aveva allegato di avere lavorato: dal 1975 al 1978 come facchino/scaricatore di porto, esposto alle intemperie, con turni di otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana, movimentando manualmente grossi pesi, di circa 50 Kg – 130 Kg,
compiendo movimenti ripetuti ed assumendo posizioni incongrue;
dal 1978 al 1979 in una cava,
alle dipendenze della ditta Ruggiu, per circa 48 ore settimanali, utilizzando quotidianamente il martello pneumatico, il martello, lo scalpello, la pala meccanica e l'escavatore a cavi e meccanico, anche in tal caso esposto alle avversità atmosferiche;
per circa trent'anni, in qualità
di autotrasportatore, anche per sette giorni alla settimana, restando esposto alle avverse condizioni atmosferiche, sopportando forti sollecitazioni agli arti superiori e alla colonna vertebrale, dovuti alle notevoli vibrazioni e/o agli scuotimenti provocati dalla guida su terreni sconnessi, provvedendo, altresì, al carico e scarico manuale del proprio automezzo, assumendo posture incongrue e rimanendo esposto a forti vibrazioni trasmesse all'intero corpo, visto che i grossi automezzi utilizzati erano balestrati.
Il ricorrente aveva, quindi, concluso come sopra indicato, domandando anche il conglobamento del danno che gli sarebbe stato riconosciuto all'esito del giudizio con quello già riconosciuto dall' per i postumi delle ulteriori malattie professionali da cui era affetto. CP_2
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte. CP_2
L' convenuto aveva, infatti, evidenziato come, dalla documentazione amministrativa e CP_1
medico legale versata in atti, emergesse, in relazione alla sindrome denunciata, l'insussistenza della dedotta esposizione al rischio rispetto all'attività di autotrasportatore che il ricorrente aveva assunto di avere svolto negli anni, ferma restando, per l'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria,
sulla base di elementi non evidenziati in sede amministrativa, fosse emersa la contestata esposizione al rischio, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
Il Tribunale di Oristano, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale ed
2 espletamento di TU, aveva disatteso le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico - il quale aveva concluso per la sussistenza della malattia e per l'origine professionale della stessa e aveva quantificato il danno nella misura del 3% - e aveva rigettato la domanda proposta da Pt_1
, sostenendo che - malgrado dalle produzioni documentali e dalle prove testimoniali assunte
[...]
fosse emerso che il ricorrente aveva lavorato dapprima, tra il 1975 e il 1978, come facchino scaricatore di porto, successivamente, per circa un anno, in ambito edile e, infine, per circa trent'anni, come autotrasportatore - dalla relazione di consulenza fosse, altresì, emerso che dal
2010 egli svolgeva soltanto mansioni amministrative e che, comunque, per la maggior parte della sua vita lavorativa, aveva svolto mansioni, quelle di conducente di automezzi, poco significative in ordine all'insorgenza del morbo di mentre si era occupato della conduzione di mezzi Per_1
meccanici e dell'utilizzo di martelli pneumatici e attrezzature simili solo per un ristretto periodo di tempo, collocato nei lontani anni '70.
D'altra parte, aveva aggiunto il primo giudice, lo stesso TU aveva affermato che le indagini specialistiche erano state sostanzialmente negative e aveva propeso per la soluzione positiva sulla base dei meri dati anamnestici lavorativi, sostenendo le proprie conclusioni attraverso un'inversione della logica probatoria.
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata
sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il rischio lavorativo cui
è stato esposto il ricorrente è idoneo, per durata ed intensità, a provocare la malattia
denunciata; accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 5 D. Lgs.
38/2000, il danno biologico complessivo residuato al ricorrente – risultante dalla sommatoria
3 della malattia professionale accertata con le pregresse malattie professionali già riconosciute ed
indennizzate dall' (n. 511050601, n. 511050170 e n. 511050597) - e ciò nella misura CP_1
percentuale del 16% ovvero, in quella maggiore o minore percentuale, e quindi in rendita o in
capitale, che risulterà accertata in corso di causa anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 D.
Att. c.p.c., in dipendenza di eventuali aggravamenti delle malattie per cui è causa nonché in
dipendenza di concomitanti infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, da valutarsi
ai fini della richiesta determinazione e liquidazione del grado complessivo di danno biologico
residuato al ricorrente;
per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art.
13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, con
maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto secondo la
decorrenza di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario al 15%, c.p.a ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato antistatario”.
Nell'interesse dell'appellato:
“… l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, voglia
dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in
toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio,
comprensive di ogni onere accessorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre distinti motivi di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, sia per avere il primo giudice ritenuto che non sussistesse un'adeguata prova dell'origine professionale della patologia invocata nel ricorso, sia per avere il primo giudice erroneamente ritenuto non significative, dal punto di vista dell'esposizione ad un rischio idoneo a determinare l'insorgenza della sindrome di Raynaud, le mansioni di autotrasportatore da lui
4 svolte per circa trent'anni, sia, infine, per non avere il primo giudice fatto applicazione, nella valutazione della sussistenza del nesso causale tra attività di lavoro e patologia denunciata, del principio della sufficienza della probabilità.
L'appello è fondato.
Poiché i motivi d'appello hanno investito questioni di carattere medico legale, la Corte ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della TU, ritenendo la consulenza espletata in primo grado contraddittoria con riferimento all'accertata sussistenza della sindrome di Raynaud e non sufficientemente motivata, oltre che viziata da un erroneo utilizzo dei principi relativi agli oneri probatori, con riferimento all'accertata sussistenza del nesso causale tra le attività di lavoro svolte dall'attuale appellante e la patologia dallo stesso denunciata.
Il TU nominato nel presente grado di giudizio, dott. , dopo avere osservato Persona_2
come l'appellante, soprattutto nello svolgimento trentennale delle mansioni di autotrasportatore,
alla guida di camion autoarticolati, fosse stato prolungatamente esposto al rischio di tecnopatia da vibrazioni sia al sistema mano braccio che al corpo intero e come gli esami angiologici somministrati al medesimo nel corso delle operazioni peritali avessero evidenziato la comparsa di un iniziale fenomeno di Raynaud clinico nella fase ischemica a carico di due dita della mano sinistra e un “fenomeno di Raynaud” strumentale sotto stimolo da freddo su molteplici dita,
bilateralmente di mani e piedi, oltre che la presenza di un quadro di grave disreattività vascolare acrale, alle mani e ai piedi, con rilevante intolleranza al freddo, accompagnata dalla sindrome vaso vagale da dolore, ha concluso per la presenza, a carico di , sin dalla data di Pt_1
presentazione della domanda amministrativa, di una vasculopatia, sindrome di Raynaud 2, delle mani e dei piedi di natura professionale.
La predetta diagnosi, ha aggiunto l'ausiliare, risulta, d'altra parte, coerente, sia con i disturbi soggettivi riferiti dall'appellante, sia con le risultanze degli esami fotopletismografici già
presenti in atti, i quali seppure incompleti, avevano già evidenziato una profonda alterazione del tracciato su tre dita, bilateralmente.
5 D'altronde, ha osservato il TU, l'insieme dei dati anamnestici e dell'obiettività clinica,
escludono, sulle basi delle attuali conoscenze, l'evidenza di una affezione di base rispetto alla quale la “vasculopatia, fenomeno di Raynaud” possa considerarsi secondaria.
Il TU ha, quindi, quantificato nella misura del 12% il danno biologico determinato dalla patologia riscontrata e nella misura del 26% il danno complessivo determinato dalla valutazione unitaria del danno appena indicato e di quello già riconosciuto e indennizzato dall' nella CP_1
misura del 15 % per ulteriori patologie.
Trattasi di conclusioni che la Corte ritiene di condividere, in quanto giustificate in maniera logica e consequenziale, fondate su una esauriente indagine e sulla corretta applicazione dei criteri della scienza medica, supportate, quanto all'avvenuta esposizione dell'appellante al rischio specifico,
dalle risultanze delle prove per testi espletate dal Tribunale e formulate tenendo adeguatamente conto della documentazione in atti.
Né in senso contrario risultano decisive le osservazioni formulate dall' , ribadite nelle note CP_2
di trattazione scritta depositate il 3 giugno 2024.
Innanzitutto, infatti, quanto al rilievo secondo il quale “diversamente da quanto riportato
nell'elaborato, l'attività lavorativa non è, in effetti, provata, in quanto, come precisato nella
memoria i testi hanno riferito solo per brevi periodi relativi agli anni Ottanta. In assenza CP_2
di detta prova, non pare poter essere, quindi, affermato il nesso causale della patologia con
l'esperienza di lavoro”, deve osservarsi come la censura nasca probabilmente da un fraintendimento in ordine all'attività lavorativa che secondo il TU avrebbe esposto al Pt_1
rischio di insorgenza della sindrome di Raynaud, che è quella, trentennale, di autotrasportatore,
che i testi escussi in primo grado, e hanno confermato, come d'altronde Tes_1 Tes_2
riconosciuto, oltre che dal primo giudice, dallo stesso , il quale, infatti, nella memoria CP_1
difensiva depositata in questa fase del giudizio ha espressamente affermato (pag. 3, ultima riga)
che “le testimonianze”, “come unica attività effettivamente dedotta, si sono incentrate su quella
di autotrasportatore, la quale, notoriamente, può comportare al più, sollecitazioni sull'intero
6 corpo e, dunque, sulla colonna vertebrale, non, però, per l'articolazione delle mani, cioè il
distretto anatomico interessato alla patologia controversa”.
Come anche emerge da tali richiamate osservazioni, d'altronde, la difesa dell' , come CP_2
anche la posizione assunta dall' nel corso dell'intero procedimento amministrativo, non è CP_1
mai consistita nella negazione dello svolgimento, da parte dell'appellante, delle mansioni di autotrasportatore, il cui svolgimento iniziale come dipendente e successivamente come titolare di una ditta individuale artigiana è riscontrato anche dalle risultanze dell'estratto conto previdenziale presente in atti, ma, piuttosto, nella contestazione della idoneità dei rischi cui Pt_1
era stato esposto nell'esercizio della predetta attività a determinare l'insorgenza della patologia denunciata.
Quanto poi alla censura formulata dall' in relazione alla decorrenza, dalla domanda CP_2
amministrativa del 2012, indicata dal TU, malgrado, a parere dell' , le pressoché coeve CP_1
certificazioni del 2011 escludessero l'esistenza della patologia in discussione, è sufficiente richiamare l'esaustiva risposta resa dall'ausiliare, il quale, dopo avere premesso che il tracciato fotopletismografico è caratterizzato da “ onde fotopletimografiche” con precise caratteristiche di ampiezza e morfologia di normalità e che ogni discostamento da queste costituisce “ non normalità “, cioè patologia di varia gravità, ha osservato come, a valutarli con attenzione, gli esami fotopletismografici eseguiti nel 2011, pur incompleti, non essendo stati eseguiti o allegati agli stessi il rewarming test a carico delle dita delle mani, né i cold e rewarming test alle dita dei piedi, evidenziavano, in realtà, al cold test, già da allora, una grave alterazione del tracciato su tre dita delle mani, bilateralmente (“…marcata riduzione di ampiezza con morfologia a plateau sul
I, II dx e sul I sinistro…”).
Sulla base di tutte le ragioni esposte, quindi, in integrale riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi che l'appellante è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da vasculopatia, sindrome di Raynaud 2, delle mani e dei piedi, di natura professionale,
determinante un danno biologico pari al 12% e un danno complessivo, calcolato tenendo conto
7 del danno biologico pari al 15% già riconosciuto dall' appellato per ulteriori patologie, CP_1
pari al 26% (valutazione unitaria da adeguarsi in sede amministrativa al successivo riconoscimento da parte dell' , per le ulteriori patologie, del superiore danno pari al 18%, CP_2
come da verbale collegiale del 28 agosto 2023, prodotto dall'appellante il 4 settembre 2023).
L'appellante ha, quindi, diritto al relativo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge.
L' , perciò, deve essere condannato al pagamento, in favore di , delle somme CP_2 Parte_1
allo stesso dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e - liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con incremento per il primo grado del 25% della fase istruttoria in considerazione delle prove testimoniali ivi espletate
- devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del difensore antistatario CP_2
dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_2
di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara che l'appellante, sin dalla data della domanda amministrativa, è affetto da vasculopatia, sindrome di Raynaud 2, delle mani e dei piedi, di natura professionale,
determinante un danno biologico pari al 12% e un danno complessivo, calcolato tenendo conto del danno biologico pari al 15% già riconosciuto dall' appellato per ulteriori patologie, CP_1
8 pari al 26% (valutazione unitaria da adeguarsi in sede amministrativa al successivo riconoscimento da parte dell' , per le ulteriori patologie, del superiore danno pari al 18%, CP_2
come da verbale collegiale del 28 agosto 2023, prodotto dall'appellante il 4 settembre 2023);
dichiara che l'appellante ha diritto al relativo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
condanna, pertanto, l' al pagamento, in favore di , delle somme allo stesso CP_2 Parte_1
dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione;
condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, che liquida, CP_2
per il primo grado, in €. 4.973,13 e, per il presente grado, in €. 4.995,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate CP_2
(in questa fase in via provvisoria) a carico dell' medesimo. CP_1
Cagliari, 27 giugno 2024.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 19 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 137 dell'anno 2020, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Parte_1
Cubadde, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
, sede di Oristano, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente
[...]
domiciliato in Cagliari, via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e
Luigi Aragoni, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, aveva convenuto in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_2
ottenere l'accertamento della natura professionale del morbo di dal quale era affetto e Per_1 la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute. CP_2
Il ricorrente, in particolare, aveva allegato di avere lavorato: dal 1975 al 1978 come facchino/scaricatore di porto, esposto alle intemperie, con turni di otto ore giornaliere per sei giorni alla settimana, movimentando manualmente grossi pesi, di circa 50 Kg – 130 Kg,
compiendo movimenti ripetuti ed assumendo posizioni incongrue;
dal 1978 al 1979 in una cava,
alle dipendenze della ditta Ruggiu, per circa 48 ore settimanali, utilizzando quotidianamente il martello pneumatico, il martello, lo scalpello, la pala meccanica e l'escavatore a cavi e meccanico, anche in tal caso esposto alle avversità atmosferiche;
per circa trent'anni, in qualità
di autotrasportatore, anche per sette giorni alla settimana, restando esposto alle avverse condizioni atmosferiche, sopportando forti sollecitazioni agli arti superiori e alla colonna vertebrale, dovuti alle notevoli vibrazioni e/o agli scuotimenti provocati dalla guida su terreni sconnessi, provvedendo, altresì, al carico e scarico manuale del proprio automezzo, assumendo posture incongrue e rimanendo esposto a forti vibrazioni trasmesse all'intero corpo, visto che i grossi automezzi utilizzati erano balestrati.
Il ricorrente aveva, quindi, concluso come sopra indicato, domandando anche il conglobamento del danno che gli sarebbe stato riconosciuto all'esito del giudizio con quello già riconosciuto dall' per i postumi delle ulteriori malattie professionali da cui era affetto. CP_2
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto delle domande proposte. CP_2
L' convenuto aveva, infatti, evidenziato come, dalla documentazione amministrativa e CP_1
medico legale versata in atti, emergesse, in relazione alla sindrome denunciata, l'insussistenza della dedotta esposizione al rischio rispetto all'attività di autotrasportatore che il ricorrente aveva assunto di avere svolto negli anni, ferma restando, per l'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria,
sulla base di elementi non evidenziati in sede amministrativa, fosse emersa la contestata esposizione al rischio, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
Il Tribunale di Oristano, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale ed
2 espletamento di TU, aveva disatteso le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico - il quale aveva concluso per la sussistenza della malattia e per l'origine professionale della stessa e aveva quantificato il danno nella misura del 3% - e aveva rigettato la domanda proposta da Pt_1
, sostenendo che - malgrado dalle produzioni documentali e dalle prove testimoniali assunte
[...]
fosse emerso che il ricorrente aveva lavorato dapprima, tra il 1975 e il 1978, come facchino scaricatore di porto, successivamente, per circa un anno, in ambito edile e, infine, per circa trent'anni, come autotrasportatore - dalla relazione di consulenza fosse, altresì, emerso che dal
2010 egli svolgeva soltanto mansioni amministrative e che, comunque, per la maggior parte della sua vita lavorativa, aveva svolto mansioni, quelle di conducente di automezzi, poco significative in ordine all'insorgenza del morbo di mentre si era occupato della conduzione di mezzi Per_1
meccanici e dell'utilizzo di martelli pneumatici e attrezzature simili solo per un ristretto periodo di tempo, collocato nei lontani anni '70.
D'altra parte, aveva aggiunto il primo giudice, lo stesso TU aveva affermato che le indagini specialistiche erano state sostanzialmente negative e aveva propeso per la soluzione positiva sulla base dei meri dati anamnestici lavorativi, sostenendo le proprie conclusioni attraverso un'inversione della logica probatoria.
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata
sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il rischio lavorativo cui
è stato esposto il ricorrente è idoneo, per durata ed intensità, a provocare la malattia
denunciata; accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 5 D. Lgs.
38/2000, il danno biologico complessivo residuato al ricorrente – risultante dalla sommatoria
3 della malattia professionale accertata con le pregresse malattie professionali già riconosciute ed
indennizzate dall' (n. 511050601, n. 511050170 e n. 511050597) - e ciò nella misura CP_1
percentuale del 16% ovvero, in quella maggiore o minore percentuale, e quindi in rendita o in
capitale, che risulterà accertata in corso di causa anche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 D.
Att. c.p.c., in dipendenza di eventuali aggravamenti delle malattie per cui è causa nonché in
dipendenza di concomitanti infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, da valutarsi
ai fini della richiesta determinazione e liquidazione del grado complessivo di danno biologico
residuato al ricorrente;
per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art.
13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, con
maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto secondo la
decorrenza di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario al 15%, c.p.a ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato antistatario”.
Nell'interesse dell'appellato:
“… l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinta, voglia
dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in
toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio,
comprensive di ogni onere accessorio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre distinti motivi di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, sia per avere il primo giudice ritenuto che non sussistesse un'adeguata prova dell'origine professionale della patologia invocata nel ricorso, sia per avere il primo giudice erroneamente ritenuto non significative, dal punto di vista dell'esposizione ad un rischio idoneo a determinare l'insorgenza della sindrome di Raynaud, le mansioni di autotrasportatore da lui
4 svolte per circa trent'anni, sia, infine, per non avere il primo giudice fatto applicazione, nella valutazione della sussistenza del nesso causale tra attività di lavoro e patologia denunciata, del principio della sufficienza della probabilità.
L'appello è fondato.
Poiché i motivi d'appello hanno investito questioni di carattere medico legale, la Corte ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della TU, ritenendo la consulenza espletata in primo grado contraddittoria con riferimento all'accertata sussistenza della sindrome di Raynaud e non sufficientemente motivata, oltre che viziata da un erroneo utilizzo dei principi relativi agli oneri probatori, con riferimento all'accertata sussistenza del nesso causale tra le attività di lavoro svolte dall'attuale appellante e la patologia dallo stesso denunciata.
Il TU nominato nel presente grado di giudizio, dott. , dopo avere osservato Persona_2
come l'appellante, soprattutto nello svolgimento trentennale delle mansioni di autotrasportatore,
alla guida di camion autoarticolati, fosse stato prolungatamente esposto al rischio di tecnopatia da vibrazioni sia al sistema mano braccio che al corpo intero e come gli esami angiologici somministrati al medesimo nel corso delle operazioni peritali avessero evidenziato la comparsa di un iniziale fenomeno di Raynaud clinico nella fase ischemica a carico di due dita della mano sinistra e un “fenomeno di Raynaud” strumentale sotto stimolo da freddo su molteplici dita,
bilateralmente di mani e piedi, oltre che la presenza di un quadro di grave disreattività vascolare acrale, alle mani e ai piedi, con rilevante intolleranza al freddo, accompagnata dalla sindrome vaso vagale da dolore, ha concluso per la presenza, a carico di , sin dalla data di Pt_1
presentazione della domanda amministrativa, di una vasculopatia, sindrome di Raynaud 2, delle mani e dei piedi di natura professionale.
La predetta diagnosi, ha aggiunto l'ausiliare, risulta, d'altra parte, coerente, sia con i disturbi soggettivi riferiti dall'appellante, sia con le risultanze degli esami fotopletismografici già
presenti in atti, i quali seppure incompleti, avevano già evidenziato una profonda alterazione del tracciato su tre dita, bilateralmente.
5 D'altronde, ha osservato il TU, l'insieme dei dati anamnestici e dell'obiettività clinica,
escludono, sulle basi delle attuali conoscenze, l'evidenza di una affezione di base rispetto alla quale la “vasculopatia, fenomeno di Raynaud” possa considerarsi secondaria.
Il TU ha, quindi, quantificato nella misura del 12% il danno biologico determinato dalla patologia riscontrata e nella misura del 26% il danno complessivo determinato dalla valutazione unitaria del danno appena indicato e di quello già riconosciuto e indennizzato dall' nella CP_1
misura del 15 % per ulteriori patologie.
Trattasi di conclusioni che la Corte ritiene di condividere, in quanto giustificate in maniera logica e consequenziale, fondate su una esauriente indagine e sulla corretta applicazione dei criteri della scienza medica, supportate, quanto all'avvenuta esposizione dell'appellante al rischio specifico,
dalle risultanze delle prove per testi espletate dal Tribunale e formulate tenendo adeguatamente conto della documentazione in atti.
Né in senso contrario risultano decisive le osservazioni formulate dall' , ribadite nelle note CP_2
di trattazione scritta depositate il 3 giugno 2024.
Innanzitutto, infatti, quanto al rilievo secondo il quale “diversamente da quanto riportato
nell'elaborato, l'attività lavorativa non è, in effetti, provata, in quanto, come precisato nella
memoria i testi hanno riferito solo per brevi periodi relativi agli anni Ottanta. In assenza CP_2
di detta prova, non pare poter essere, quindi, affermato il nesso causale della patologia con
l'esperienza di lavoro”, deve osservarsi come la censura nasca probabilmente da un fraintendimento in ordine all'attività lavorativa che secondo il TU avrebbe esposto al Pt_1
rischio di insorgenza della sindrome di Raynaud, che è quella, trentennale, di autotrasportatore,
che i testi escussi in primo grado, e hanno confermato, come d'altronde Tes_1 Tes_2
riconosciuto, oltre che dal primo giudice, dallo stesso , il quale, infatti, nella memoria CP_1
difensiva depositata in questa fase del giudizio ha espressamente affermato (pag. 3, ultima riga)
che “le testimonianze”, “come unica attività effettivamente dedotta, si sono incentrate su quella
di autotrasportatore, la quale, notoriamente, può comportare al più, sollecitazioni sull'intero
6 corpo e, dunque, sulla colonna vertebrale, non, però, per l'articolazione delle mani, cioè il
distretto anatomico interessato alla patologia controversa”.
Come anche emerge da tali richiamate osservazioni, d'altronde, la difesa dell' , come CP_2
anche la posizione assunta dall' nel corso dell'intero procedimento amministrativo, non è CP_1
mai consistita nella negazione dello svolgimento, da parte dell'appellante, delle mansioni di autotrasportatore, il cui svolgimento iniziale come dipendente e successivamente come titolare di una ditta individuale artigiana è riscontrato anche dalle risultanze dell'estratto conto previdenziale presente in atti, ma, piuttosto, nella contestazione della idoneità dei rischi cui Pt_1
era stato esposto nell'esercizio della predetta attività a determinare l'insorgenza della patologia denunciata.
Quanto poi alla censura formulata dall' in relazione alla decorrenza, dalla domanda CP_2
amministrativa del 2012, indicata dal TU, malgrado, a parere dell' , le pressoché coeve CP_1
certificazioni del 2011 escludessero l'esistenza della patologia in discussione, è sufficiente richiamare l'esaustiva risposta resa dall'ausiliare, il quale, dopo avere premesso che il tracciato fotopletismografico è caratterizzato da “ onde fotopletimografiche” con precise caratteristiche di ampiezza e morfologia di normalità e che ogni discostamento da queste costituisce “ non normalità “, cioè patologia di varia gravità, ha osservato come, a valutarli con attenzione, gli esami fotopletismografici eseguiti nel 2011, pur incompleti, non essendo stati eseguiti o allegati agli stessi il rewarming test a carico delle dita delle mani, né i cold e rewarming test alle dita dei piedi, evidenziavano, in realtà, al cold test, già da allora, una grave alterazione del tracciato su tre dita delle mani, bilateralmente (“…marcata riduzione di ampiezza con morfologia a plateau sul
I, II dx e sul I sinistro…”).
Sulla base di tutte le ragioni esposte, quindi, in integrale riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi che l'appellante è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da vasculopatia, sindrome di Raynaud 2, delle mani e dei piedi, di natura professionale,
determinante un danno biologico pari al 12% e un danno complessivo, calcolato tenendo conto
7 del danno biologico pari al 15% già riconosciuto dall' appellato per ulteriori patologie, CP_1
pari al 26% (valutazione unitaria da adeguarsi in sede amministrativa al successivo riconoscimento da parte dell' , per le ulteriori patologie, del superiore danno pari al 18%, CP_2
come da verbale collegiale del 28 agosto 2023, prodotto dall'appellante il 4 settembre 2023).
L'appellante ha, quindi, diritto al relativo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge.
L' , perciò, deve essere condannato al pagamento, in favore di , delle somme CP_2 Parte_1
allo stesso dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e - liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con incremento per il primo grado del 25% della fase istruttoria in considerazione delle prove testimoniali ivi espletate
- devono essere poste a carico dell' e distratte in favore del difensore antistatario CP_2
dell'appellante.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi di giudizio, già poste (in questa fase in via provvisoria) a carico dell' , devono, secondo il principio di soccombenza e il criterio CP_2
di causalità, essere poste definitivamente a carico dell' medesimo. CP_1
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, dichiara che l'appellante, sin dalla data della domanda amministrativa, è affetto da vasculopatia, sindrome di Raynaud 2, delle mani e dei piedi, di natura professionale,
determinante un danno biologico pari al 12% e un danno complessivo, calcolato tenendo conto del danno biologico pari al 15% già riconosciuto dall' appellato per ulteriori patologie, CP_1
8 pari al 26% (valutazione unitaria da adeguarsi in sede amministrativa al successivo riconoscimento da parte dell' , per le ulteriori patologie, del superiore danno pari al 18%, CP_2
come da verbale collegiale del 28 agosto 2023, prodotto dall'appellante il 4 settembre 2023);
dichiara che l'appellante ha diritto al relativo indennizzo in rendita, nella misura e con decorrenza di legge;
condanna, pertanto, l' al pagamento, in favore di , delle somme allo stesso CP_2 Parte_1
dovute, nella misura e con decorrenza di legge, oltre maggior misura tra interessi e rivalutazione;
condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio, che liquida, CP_2
per il primo grado, in €. 4.973,13 e, per il presente grado, in €. 4.995,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate CP_2
(in questa fase in via provvisoria) a carico dell' medesimo. CP_1
Cagliari, 27 giugno 2024.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
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