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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 448/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] alla VIA ROSANEA 60, C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to SARDEGNA MARCO;
RICORRENTE
E
, nato il 06/06/1966 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente in [...]alla VIA S.SOSSIO 10 - SC. R INT. 16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BUONAIUTO ELIO;
1 RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza svoltasi mediante modalità cartolare il 27.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.01.2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con in data 02.05.2011 in Somma ES, dal quale sono nate le figlie CP_1 Per_1
PE ed chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dal coniuge, di PE disporre l'affido condiviso delle minori (nata il [...]) ed (nata il [...]) con Per_1 collocazione presso la madre, cui affidare la casa coniugale e regolamentare il diritto di vista paterno.
si costituiva tardivamente in giudizio e, contestando tutto quanto dedotto dalla CP_1 ricorrente, dichiarava di voler addivenire ad un accordo con l'ex coniuge.
All'udienza del 29 maggio 2023 i procuratori costituiti chiedevano un breve rinvio in ordine alla formalizzazione di un accordo tra le parti. Rinviato il giudizio per carico di ruolo, lette le note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto delle intese raggiunte dalle parti, il Giudice riservava la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede e senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
2 Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 2.5.2011 in Somma ES (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento PE all'interesse delle figlie minori ed al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Per_1
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
PE 2. le due figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, Per_1 nella casa familiare di Somma ES (NA), alla via Rosanea n. 60, di proprietà della medesima;
3. la casa coniugale, completa di arredi, sita in Somma ES (NA) alla via Rosanea n. 60, sarà assegnata alla sig.ra , che vi abiterà insieme alle due figlie minori;
Parte_1
PE 4. il diritto di visita del padre nei confronti delle due figlie minori ed sarà regolato nel modo seguente: Per_1
PE a - il padre potrà tenere con sé le minori ed il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola o dal termine Per_1 di eventuali campi estivi o, nei periodi di non frequenza della scuola o di campi estivi, dalle ore 16.00 fino alle ore
19.30, nonché fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.30, con
l'impegno di fare eseguire alle minori i compiti e le attività sportive e ludiche programmate, il tutto salvo diverso accordo;
b- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le minori per 15 giorni anche non consecutivi (ad esempio una settimana a luglio e una ad agosto), periodo che sarà concordato tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo;
c- durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé le minori alternativamente e ad anni alterni un anno il
24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio, un altro anno il 25 dicembre e il 1 gennaio, salvo diverso accordo;
PE d- quanto alle feste pasquali, le minori ed trascorreranno ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua Per_1 con l'un genitore ed il Lunedì in Albis e viceversa, salvo diverso accordo;
3
5. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé le figlie minori;
6. in caso di malattia dei figli durante i giorni stabiliti per il padre e/o per la madre, l'altro genitore potrà fargli visita, previo accordo telefonico;
7. qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati uno dei due coniugi sarà fuori sede per lavoro o altri impegni, il giorno di visita ed il week-end potranno essere spostati, compatibilmente con i propri impegni, previa intesa anche telefonica;
8. ognuno dei genitori potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente;
9. i coniugi concordano di festeggiare insieme il compleanno dei propri figli, onde consentirgli di trascorrere tale ricorrenza con entrambi i genitori;
10. ciascun coniuge avrà diritto di trascorrere l'intera giornata del proprio compleanno ed onomastico insieme ai figli;
PE
11. il sig. verserà, quale contributo di mantenimento delle figlie minori ed la somma CP_1 Per_1 di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
12. la sig.ra e il sig. copriranno ogni stesa straordinaria che riguardi la prole Parte_1 CP_1 nella misura del 50%;
13. i signori e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsiasi Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento in proprio favore;
14. i coniugi potranno esprimere reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi, fermo restando che eventuali viaggi all'estero dovranno essere espressamente concordati e/o autorizzati da entrambe le parti;
15. le spese di giudizio sono compensate tra le parti”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle figlie minori PE ed considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli Per_1 interessi e ai diritti della prole.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio il giorno 02.05.2011 in Somma ES (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 8, parte II, serie A – anno 2011
– Comune di Somma ES (NA));
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Somma ES (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello
Stato civile;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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