Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2024, proposto dal sig. VI Trois, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
dei sigg.ri DO LI, AB SO, GI AS, DR AO, LO SE, IE SE, CO AB e AR SE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordine del giorno n. 204 dell’8.11.2023, avente ad oggetto « Incarichi di Capo Turno Provinciale e Vice », con cui il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha attribuito gli incarichi di Capo turno Provinciale e Vice Capo Turno Provinciale nei Turni A, B, C e D del Comando VV.F. di Cagliari;
- dell’ordine del giorno n. 152 del 21.8.2023, avente ad oggetto « Incarichi di Capo Turno Provinciale e Vice – Ricognizione », con cui il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha disposto l’avvio di una ricognizione per procedere alla nomina dei nuovi responsabili di Capo turno Provinciale e Vice Capo Turno Provinciale;
- della nota del Comandante provinciale di Cagliari prot. n. 25788 del 5.12.2023, di rigetto dell’istanza di riesame del ricorrente, nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, “ancorché ignoto”;
e per la condanna dell’Amministrazione alla cessazione del comportamento illegittimo, alla rimozione degli effetti degli atti impugnati, nonché – “ atteso anche l’interesse strumentale del ricorrente ” – alla riedizione dell’intera procedura di ricognizione secondo criteri predeterminati e concreti, oggettivi e riscontrabili nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cagliari, ha impugnato l’ordine del giorno indicato in epigrafe, con cui il Comandante provinciale di Cagliari, a seguito di ricognizione in precedenza avviata (alla quale il ricorrente ha partecipato), ha attribuito gli incarichi di Capo turno Provinciale e Vice Capo Turno Provinciale nei Turni A, B, C e D del Comando VV.F. di Cagliari, escludendo dall’assegnazione l’interessato.
1.1. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure, condensate in un unico motivo:
“ Violazione dell’art. 14, d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64. Violazione degli artt. 2, 3, 51 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità, trasparenza dell’azione amministrativa, oltre che dei principi di economicità e buona amministrazione. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.
Il ricorrente deduce che:
- la procedura in questione si è svolta senza l’individuazione da parte del Comandante provinciale di requisiti e criteri oggettivi di selezione tra i soggetti potenzialmente interessati, la cui predeterminazione è volta ad orientare la scelta secondo un principio tecnico e meritocratico volto ad esternare e massimizzare l’interesse pubblico all’individuazione del profilo più idoneo;
- l’art. 14 del d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 (“ Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ”), rubricato “ Ordine di sovraordinazione ”, stabilisce al comma 4 che « nell’ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall’anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso, l’assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza »;
- il citato art. 14 ha una portata generale e omnicomprensiva, riferendosi al conferimento di tutti gli incarichi da parte dei dirigenti, senza che sia possibile individuare alcuna distinzione, dimodoché ciascun dirigente, nell’affidare gli incarichi, deve adottare adeguati strumenti di pubblicità in tutte le fasi della procedura (dal suo avvio sino alla sua conclusione), determinando i requisiti e i criteri di giudizio;
- sarebbe dunque illegittimo il comportamento tenuto dal Comandante provinciale di Cagliari, che senza osservare le garanzie minime di par condicio e di trasparenza, che debbono essere osservate nell’affidamento di incarichi, ha deciso l’attribuzione degli stessi in maniera arbitraria, senza garantire una valutazione oggettiva delle attitudini professionali, della carriera e degli incarichi svolti dai Capi Reparto che hanno presentato istanza, ledendo così gli interessi e la professionalità del ricorrente;
- il gravato ordine del giorno n. 204 sarebbe inoltre assolutamente immotivato, non scorgendosi al suo interno alcun atto presupposto che avrebbe orientato la valutazione del Comandante, risultata (in tesi) arbitraria e illegittima;
- il carattere fiduciario degli incarichi in questione non esimerebbe il Comandante dall’effettuare la sua valutazione motivata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, conformemente al disposto di cui al citato art. 14 del d.P.R. n. 64/2012;
- il Comandante provinciale avrebbe comunque irragionevolmente demansionato e dequalificato il ricorrente, affidando gli incarichi ad altri colleghi a lui sottordinati, con una anzianità di servizio inferiore e con una posizione non di precedenza nel ruolo, e finanche a tre capi reparto che non avevano neppure presentato un’istanza formale di partecipazione alla ricognizione.
1.2. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
1.4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Anzitutto, occorre rilevare che la stessa norma invocata da parte ricorrente ( id est : l’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 64/2012, sopra riportato), per un verso, esclude che la sovraordinazione possa rilevare per gli incarichi assegnati dal dirigente e, per altro verso, si limita a prescrivere per gli incarichi in questione che il conferimento avvenga nel rispetto dei generali “ principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza ”, che nella fattispecie risultano rispettati (v. la scheda di ricognizione contenente l’esito delle valutazioni, sub doc. 2 del Ministero). Non contrasta con la previsione in parola, dunque, la decisione del Comandante di non tener conto dei criteri di sovraordinazione all’interno della stessa qualifica.
Si tratta, d’altra parte, di incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è previsto l’obbligo di attivare una procedura selettiva, sicché non rileva il fatto che tre degli otto capi reparto designati non avessero trasmesso, in un primo momento, la propria manifestazione di interesse a seguito dell’avvio della ricognizione da parte del Comandante provinciale. Ciò, oltretutto, senza considerare che due di essi (i sigg.ri AS e LI) risultavano già affidatari di incarichi di Capo turno e Vice capo turno, mentre l’altro (il sig. SO) aveva comunque manifestato informalmente l’interesse a tali incarichi direttamente al Comandante, come indicato nella scheda riassuntiva dell’esito delle valutazioni di cui al doc. 2 del Ministero.
Del resto, proprio il carattere fiduciario di tali incarichi presuppone in capo al Comandante una valutazione ampiamente discrezionale, che nella fattispecie non può dirsi viziata né sotto il profilo del difetto di motivazione né sotto quelli della irragionevolezza, del travisamento dei fatti o della disparità di trattamento, come può evincersi dalla semplice lettura della già citata scheda riassuntiva dell’esito delle valutazioni (doc. 2 del Ministero), nella quale per ciascuno dei Capi reparto valutati sono riportate, tra l’altro, le informazioni concernenti non solo l’anzianità nel ruolo e nella qualifica attuale, ma anche le esperienze nella funzione, gli altri incarichi ricoperti, le specialità/specializzazioni, i corsi frequentati, i titoli di studio posseduti. È dunque evidente che l’Amministrazione, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, ha tenuto conto di una pluralità di elementi ai fini del conferimento degli incarichi de quibus , dandone conto nella predetta scheda riassuntiva.
Tanto basta a concludere per l’infondatezza delle censure dedotte.
2.2. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele SE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO