Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1317/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1317/2025 R.G. promossa da:
) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Manenti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lugo
(RA), Via Risorgimento n. 23/1, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, pertanto, manterrà la residenza presso la casa di proprietà della stessa sita in Lugo (RA), Via Massimiliano Kolbe n. 3, che ha costituito la casa familiare;
2) I genitori, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra gli stessi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso figlio;
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alla piena collaborazione tra i genitori:
a) il minore trascorrerà con il padre il martedì sera dalle 18,00, prelevandolo da casa della Per_1
nonna o della madre, fino alle 21,00 circa, in cui il padre si impegna a riportarlo presso la casa della madre dopo aver cenato, mentre il giovedì una settimana il padre vede con le stesse modalità Per_1
del martedì sera e una settimana preleva il figlio dalle 18,00 circa, lo tiene per il pernotto e la mattina il padre riaccompagnerà direttamente a scuola. Si precisa quindi che farà un pernotto Per_1 Per_1
alla settimana con il padre, una volta di giovedì e una volta di sabato;
b) nei weekend da Ottobre a Marzo compresi trascorrerà con il padre a settimane alterne il sabato pomeriggio (da dopo il pranzo), con pernotto presso di lui e il padre riporterà dalla madre la Per_1
domenica mattina prima di pranzo o al massimo subito dopo il pranzo, mentre nei weekend da Aprile a
Settembre compresi trascorrerà con il padre, concordandolo con la madre, dal sabato sera Per_1
prima di cena alla domenica sera dopo cena oppure dalla domenica mattina al lunedì mattina quando il padre accompagnerà direttamente alla scuola materna. Per_1
4) Quando avrà compiuto sei anni, il padre lo potrà vedere e/o tenere con sé con le seguenti Per_1
modalità: c) il martedì e il giovedì sera dalle 18 prelevandolo da casa della nonna o della madre, senza pernotto, e lo riaccompagnerà a casa della madre verso le ore 21,00 dopo aver cenato;
d) nei weekend, trascorrerà con il padre -a settimane alterne- dal sabato pomeriggio (da dopo pranzo) fino al Per_1
lunedì mattina (con due pernotti), in cui il padre lo riporterà direttamente a scuola;
5) Durante le festività di Natale e Capodanno, fino al raggiungimento dei sei anni d'età Per_1
trascorrerà con la madre dalla sera della Vigilia fino al pranzo di Natale compreso e con il padre dal pomeriggio/sera del giorno di Natale fino alla sera di Santo Stefano, mentre la Festa del 1 gennaio verrà trascorsa ad anni alterni tra i genitori e la festa dell'Epifania verrà trascorsa con la madre, fermo restando che nel periodo natalizio il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà tenere con sé 1 o 2 giorni dalla mattina alla sera concordandolo con la madre. A partire dal Per_1
compimento dei sei anni, durante le festività di Natale e Capodanno, trascorrerà pari tempo con Per_1
ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno la settimana di Natale a quella di Capodanno;
qualora, durante i periodi di propria spettanza, i genitori non si rechino in vacanza altrove, gli stessi concordemente stabiliscono che trascorrerà il pranzo di Natale presso la madre ed il pranzo di Per_1
Santo Stefano presso il padre. Il tutto sempre salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori;
pagina 2 di 5 6) Durante le festività di Pasqua, fino al compimento dei sei anni, trascorrerà ad anni alterni Per_1 con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori, mentre al raggiungimento dei sei anni, trascorrerà due giorni con un pernotto con il padre comprensivi un anno del giorno di Pasqua e un anno del Lunedì dell'Angelo e i restanti giorni con la madre;
7) Il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori stessi;
8) trascorrerà la Festa della Mamma e quella del Papà, così come il compleanno di ciascun Per_1
genitore, con quello stesso genitore;
9) Dopo il compimento dei sei anni, durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con Per_1
una settimana di vacanza consecutiva, mentre prima del compimento dei sei anni, trascorrerà Per_1
presso il padre sei giorni ma senza pernotto, quindi dalla mattina alla sera. Il tutto sempre salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori. I genitori sono comunque tenuti a comunicarsi reciprocamente in quale località verranno trascorse le vacanze, fornendo i relativi recapiti. Eventuali viaggi all'estero con il minore dovranno essere preventivamente autorizzati dall'altro genitore;
10) Quando sarà ammalato, per accordo tra i genitori, resterà con la madre fino a completa Per_1
guarigione.
11) Si precisa che il genitore presso il quale trascorrerà la giornata feriale o festiva si occuperà Per_1
di accompagnare il figlio ed assisterlo in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività sportiva, il catechismo, le feste con gli amici;
12) I genitori concordemente stabiliscono a carico del padre Sig. , a far data dal corrente Parte_2
mese di Marzo 2025 compreso e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio, un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore pari ad € 200,00.- (euroduecento/00) Per_1
mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra sul suo conto corrente attualmente in essere con la Cassa Parte_1
di Ravenna SpA, il cui Iban è [...]CC0370171263, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, tenendo come riferimento il mese di Marzo;
si precisa che essendo già trascorso il 15 Marzo, la corrente mensilità di Marzo di € 200,00 verrà corrisposta dal Sig. Parte_2
unitamente alla mensilità di mantenimento di Aprile;
13) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio verranno sostenute da entrambi i Per_1 genitori, sempre fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di nella misura del 50% Per_1
ciascuno; a tale proposito le Parti, di comune accordo, intendono far proprio il contenuto del Protocollo per i procedimenti in materia familiare concordato tra il Tribunale di Ravenna ed il Consiglio
pagina 3 di 5 dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015 al fine di distinguere le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da quelle che devono essere preventivamente concordate e stabilire le modalità di prestazione del consenso. Il rimborso pro-quota del 50% delle spese straordinarie al genitore che le ha sostenute, dovrà essere effettuato senza ritardo contro esibizione ed eventuale rilascio di copia del relativo giustificativo di spesa.
14) Per quanto occorrer possa i genitori concordano che le detrazioni per i carichi di famiglia spettino integralmente alla Sig.ra la quale continuerà altresì a percepire per intero l'Assegno Unico per Pt_1
il figlio, se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente e/o successiva e sue eventuali variazioni,
e il Sig. si impegna, qualora occorresse, a firmare o a fare tutto il necessario affinchè ciò si Pt_2
verifichi;
15) Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies co. 2 c.c.,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, consapevole che la mancata comunicazione obbliga a risarcire il danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per le difficoltà di reperire il soggetto;
16) Entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto ed al rilascio o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio e prestano reciproco consenso per ogni atto che richieda la firma congiunta degli stessi;
17) I ricorrenti danno atto di avere definito ogni rapporto economico sino ad oggi, pertanto, nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia altro titolo o ragione diversi da quelli qui pattuiti.
18)Le spese e i compensi legali della presente procedura si intendono posti a carico delle parti al 50% ciascuno”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/3/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 15/5/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti si appalesano conformi agl'interessi del figlio minore e a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e pagina 4 di 5 collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1317/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 9/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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