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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/11/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. AR Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 492 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Taranto Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Fabrizio Nastri, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
, in Controparte_1
persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
AR RO TO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Taranto alla Via Plinio angolo Via Salinella, giusta procura generale alle liti in atti,
- APPELLATO -
Oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1177/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con spese di lite compensate, la domanda proposta da Parte_1
[...] [...]
nei confronti dell' - volta al riconoscimento della malattia professionale
[...] CP_1
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale), denunciata, infruttuosamente, in data 18.11.2014,
e del relativo diritto alla corrispondente indennità, dipendente e conseguente al lavoro svolto, dal 1968 fino al 1970, alle dipendenze della ditta De VA Salvatore, con mansione di muratore/saldatore addetto gli impianti per la produzione del calcestruzzo e di altri materiali edili, e, dal 1973 al 2014, alle dipendenze di diverse aziende artigiane con la qualifica di muratore specializzato addetto a tagliare tufi e blocchi di carparo con l'utilizzo di squadratufi e betoniere alimentate da motori a scoppio;
alla demolizione di materiale edilizio mediante l'utilizzo di flex, martello pneumatico e motosega;
alla battitura con mazzetta per armature di pilastri con utilizzo di macchina con motore a scoppio per sagomare il ferro delle armature, continuamente esposto a fortissimi rumori.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Disposta la convocazione del Ctu nominato in primo grado per rispondere alle osservazioni sollevate dall'appellante, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza con separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha escluso l'origine professionale delle patologie denunciate dal Pt_1
recependo integralmente il giudizio espresso dal CTU, dott. , Persona_1
nell'elaborato depositato in data 5.2.2020, secondo il quale gli esami audiometrici eseguiti nel luglio 2014 e nel giugno 2015 “non sono significativi per una ipoacusia da esposizione a rumore”.
Ha assunto l'appellante l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel recepire integralmente le conclusioni, altrettanto errate, rassegnate nella relazione dall'officiato consulente medico legale e ha evidenziato, con specifici rilievi del suo consulente di parte, che la patologia denunciata è, invece, correlata all'attività lavorativa e alla continua esposizione a rumori.
2 La Corte ha, pertanto, richiamato il CTU, nominato in primo grado, affinché rispondesse alle osservazioni critiche sollevate dall'appellante e dal suo consulente di parte.
Ebbene, il CTU - dopo aver premesso che il danno all'apparato uditivo negli esposti al rumore si realizza nei primi otto-dieci anni con eventuale evoluzione ingravescente in caso di esposizione a rumore e che l'origine professionale di un deficit audiometrico è accertata se: 1) il deficit uditivo è puramente neurosensoriale;
2) il deficit uditivo è più accentuato o limitato alle alte frequenze;
la morfologia dell'esame audiometrico, è quella cosiddetta “a cucchiaio”, ovvero con un maggior danno a carico della frequenza di 2000-
3000 e 4000 Hz;
3) il deficit uditivo è bilaterale e simmetrico;
4) non esistano altre cause che possano aver determinato tale deficit uditivo;
5) è verificato il nesso di causalità con l'esposizione al rumore per motivi professionali - ha rilevato, con una motivazione analitica e immune da vizi logico-giuridici, che l'esame audiometrico cui il ricorrente è stato sottoposto in data 23.07.2014, ovvero a distanza di cinque mesi dalla cessazione del lavoro e, quindi, dall'esposizione professionale, non evidenzia una ipoacusia neurosensoriale pura, bilaterale e simmetrica, ma un'ipoacusia mista maggiore a sinistra
(che è una condizione di perdita uditiva caratterizzata dalla contemporanea presenza di ipoacusia neurosensoriale e trasmissiva). In tale esame audiometrico il CTU ha rinvenuto che “le soglie esplorate con la cuffia sono più basse di quelle esplorate con vibratore osseo, proprio perchè il sistema di conduzione del suono che va dalla membrana timpanica all'orecchio medio costituisce un ostacolo alla propagazione del suono per le ragioni più disparate, eccesso di cerume, processi flogistici, tumori, etc. Nel caso in esame l'orecchio destro manifesta una ipoacusia mista pantonale, quindi non con la canonica forma a cucchiaio ovvero con interessamento prevalente delle frequenze
2000Hz; 3000Hz; 4000'Hz. Paradossalmente sono interessate dall'ostacolo alla trasmissione del suono le frequenze basse, ovvero 250Hz e 500Hz. Tale localizzazione è non significativa per danno da rumore. Il medesimo quadro, leggermente più accentuato si rinviene nell'orecchio sinistro, addirittura con l'inversione della forma a cucchiaio essendo le soglie rinvenute per via ossea sulle frequenze medio-alte migliori di quelle rinvenute sempre per via ossea sulle basse frequenze”.
3 Il CTU nella sua relazione ha, inoltre, affermato: “In ogni caso l'esame audiometrico eseguito nel luglio del 2014, è privo di ogni requisito audiologico caratteristico delle ipoacusie da rumore. In merito al rilievo della mancanza di dati anamnestici e/o documentali a dimostrazione di eventuali processi patologi a carico delle orecchie, è appena il caso di rammentare che l'esame obiettivo eseguito in occasione della consulenza tecnica, a distanza di sei anni dalla cessazione del lavoro, è costituito dalla mera otoscopia. Tale esame consente di evidenziare eventuali perforazioni della membrana timpanica, ovvero esiti calcifici, oppure retrazione della membrana timpanica.
Ma tali segni non sempre sono presenti e l'eventuale retrazione della membrana può essere obiettivata in presenza di un processo flogistico in fase di acuzie, essendo le forme croniche caratterizzate da periodi di remissione dei segni anatomici. E ancora, al riguardo, deve osservarsi come l'accertamento medico legale includa l'esame e la valutazione della documentazione consegnata dal periziando, per modo che nessuna omissione può essere ascritta al ctu nel caso in cui, come nella specie, nessuna certificazione sia stata prodotta. In merito all'indicazione di quali siano le cause che possano aver indotto l'accertata ipoacusia mista bilaterale, non è compito del consulente tecnico esplorarle, semmai è appannaggio del medico curante. Al consulente viene chiesto se gli esami audiometrici esibiti, siano compatibili con eventuale ipoacusia di origine professionale, sulla scorta di un protocollo che ho illustrato nella premessa. Il ct di parte sembra confondere quali siano gli oneri delle parti e quali i compiti dell'ausiliario del Giudice, al quale compete, in via esclusiva e definitiva, la valutazione degli elementi in atti e la decisione. In merito all'esame del 22.06.2015, si evidenzia che tale esame è stato eseguito sedici mesi dopo la cessazione del lavoro, e quindi dall'esposizione professionale al rumore. L'abbassamento così rilevante e repentino delle soglie, in assenza di esposizione professionale al rumore non può in alcuna maniera essere ricondotto all'origine professionale. La citazione relativa allo specialista che nel refertare l'esame audiometrico abbia scritto “pregressa esposizione al rumore”, è del tutto irrilevante, ed è nozione anamnestica priva di qualsiasi valenza, avendo lo specialista riferito ciò che gli è stato riferito, non potendosi esprimere in merito
4 all'origine della profonda ipoacusia accertata senza idonea documentazione relativa alla progressione dell'ipoacusia”.
La Corte condivide appieno il giudizio espresso dal CTU, specialista in
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Faciale, ben motivato, immune da vizi logico- giuridici e giustificato dagli accertamenti svolti e spiegati nella relazione finale e nell'appropriata risposta alle osservazioni sollevate dall'appellante.
Né potrebbero esigersi argomentazioni più diffuse, dovendo ritenersi compiutamente assolto l'obbligo motivazionale attraverso l'integrale richiamo alle conclusioni del consulente che si connotano per chiarezza ed esaustività sulla non riconducibilità dell'ipoacusia di cui è affetto il ad esposizione professionale al rumore, dovendo Pt_1
essere considerata malattia comune non connessa all'attività lavorativa.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese di lite, avuto riguardo alla qualità delle parti ed alla complessità e peculiarità delle questioni sollevate, possono essere compensate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio;
3) dà atto che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dopvuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n.115, inserito dalla L.n. 228 del 2012 art. 1 comma 17.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. AR Filippa LEONE Dott. Monica SGARRO
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. AR Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 492 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Taranto Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Fabrizio Nastri, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
, in Controparte_1
persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
AR RO TO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Taranto alla Via Plinio angolo Via Salinella, giusta procura generale alle liti in atti,
- APPELLATO -
Oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1177/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, con spese di lite compensate, la domanda proposta da Parte_1
[...] [...]
nei confronti dell' - volta al riconoscimento della malattia professionale
[...] CP_1
(ipoacusia neurosensoriale bilaterale), denunciata, infruttuosamente, in data 18.11.2014,
e del relativo diritto alla corrispondente indennità, dipendente e conseguente al lavoro svolto, dal 1968 fino al 1970, alle dipendenze della ditta De VA Salvatore, con mansione di muratore/saldatore addetto gli impianti per la produzione del calcestruzzo e di altri materiali edili, e, dal 1973 al 2014, alle dipendenze di diverse aziende artigiane con la qualifica di muratore specializzato addetto a tagliare tufi e blocchi di carparo con l'utilizzo di squadratufi e betoniere alimentate da motori a scoppio;
alla demolizione di materiale edilizio mediante l'utilizzo di flex, martello pneumatico e motosega;
alla battitura con mazzetta per armature di pilastri con utilizzo di macchina con motore a scoppio per sagomare il ferro delle armature, continuamente esposto a fortissimi rumori.
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Disposta la convocazione del Ctu nominato in primo grado per rispondere alle osservazioni sollevate dall'appellante, la causa era discussa e decisa all'odierna udienza con separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha escluso l'origine professionale delle patologie denunciate dal Pt_1
recependo integralmente il giudizio espresso dal CTU, dott. , Persona_1
nell'elaborato depositato in data 5.2.2020, secondo il quale gli esami audiometrici eseguiti nel luglio 2014 e nel giugno 2015 “non sono significativi per una ipoacusia da esposizione a rumore”.
Ha assunto l'appellante l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nel recepire integralmente le conclusioni, altrettanto errate, rassegnate nella relazione dall'officiato consulente medico legale e ha evidenziato, con specifici rilievi del suo consulente di parte, che la patologia denunciata è, invece, correlata all'attività lavorativa e alla continua esposizione a rumori.
2 La Corte ha, pertanto, richiamato il CTU, nominato in primo grado, affinché rispondesse alle osservazioni critiche sollevate dall'appellante e dal suo consulente di parte.
Ebbene, il CTU - dopo aver premesso che il danno all'apparato uditivo negli esposti al rumore si realizza nei primi otto-dieci anni con eventuale evoluzione ingravescente in caso di esposizione a rumore e che l'origine professionale di un deficit audiometrico è accertata se: 1) il deficit uditivo è puramente neurosensoriale;
2) il deficit uditivo è più accentuato o limitato alle alte frequenze;
la morfologia dell'esame audiometrico, è quella cosiddetta “a cucchiaio”, ovvero con un maggior danno a carico della frequenza di 2000-
3000 e 4000 Hz;
3) il deficit uditivo è bilaterale e simmetrico;
4) non esistano altre cause che possano aver determinato tale deficit uditivo;
5) è verificato il nesso di causalità con l'esposizione al rumore per motivi professionali - ha rilevato, con una motivazione analitica e immune da vizi logico-giuridici, che l'esame audiometrico cui il ricorrente è stato sottoposto in data 23.07.2014, ovvero a distanza di cinque mesi dalla cessazione del lavoro e, quindi, dall'esposizione professionale, non evidenzia una ipoacusia neurosensoriale pura, bilaterale e simmetrica, ma un'ipoacusia mista maggiore a sinistra
(che è una condizione di perdita uditiva caratterizzata dalla contemporanea presenza di ipoacusia neurosensoriale e trasmissiva). In tale esame audiometrico il CTU ha rinvenuto che “le soglie esplorate con la cuffia sono più basse di quelle esplorate con vibratore osseo, proprio perchè il sistema di conduzione del suono che va dalla membrana timpanica all'orecchio medio costituisce un ostacolo alla propagazione del suono per le ragioni più disparate, eccesso di cerume, processi flogistici, tumori, etc. Nel caso in esame l'orecchio destro manifesta una ipoacusia mista pantonale, quindi non con la canonica forma a cucchiaio ovvero con interessamento prevalente delle frequenze
2000Hz; 3000Hz; 4000'Hz. Paradossalmente sono interessate dall'ostacolo alla trasmissione del suono le frequenze basse, ovvero 250Hz e 500Hz. Tale localizzazione è non significativa per danno da rumore. Il medesimo quadro, leggermente più accentuato si rinviene nell'orecchio sinistro, addirittura con l'inversione della forma a cucchiaio essendo le soglie rinvenute per via ossea sulle frequenze medio-alte migliori di quelle rinvenute sempre per via ossea sulle basse frequenze”.
3 Il CTU nella sua relazione ha, inoltre, affermato: “In ogni caso l'esame audiometrico eseguito nel luglio del 2014, è privo di ogni requisito audiologico caratteristico delle ipoacusie da rumore. In merito al rilievo della mancanza di dati anamnestici e/o documentali a dimostrazione di eventuali processi patologi a carico delle orecchie, è appena il caso di rammentare che l'esame obiettivo eseguito in occasione della consulenza tecnica, a distanza di sei anni dalla cessazione del lavoro, è costituito dalla mera otoscopia. Tale esame consente di evidenziare eventuali perforazioni della membrana timpanica, ovvero esiti calcifici, oppure retrazione della membrana timpanica.
Ma tali segni non sempre sono presenti e l'eventuale retrazione della membrana può essere obiettivata in presenza di un processo flogistico in fase di acuzie, essendo le forme croniche caratterizzate da periodi di remissione dei segni anatomici. E ancora, al riguardo, deve osservarsi come l'accertamento medico legale includa l'esame e la valutazione della documentazione consegnata dal periziando, per modo che nessuna omissione può essere ascritta al ctu nel caso in cui, come nella specie, nessuna certificazione sia stata prodotta. In merito all'indicazione di quali siano le cause che possano aver indotto l'accertata ipoacusia mista bilaterale, non è compito del consulente tecnico esplorarle, semmai è appannaggio del medico curante. Al consulente viene chiesto se gli esami audiometrici esibiti, siano compatibili con eventuale ipoacusia di origine professionale, sulla scorta di un protocollo che ho illustrato nella premessa. Il ct di parte sembra confondere quali siano gli oneri delle parti e quali i compiti dell'ausiliario del Giudice, al quale compete, in via esclusiva e definitiva, la valutazione degli elementi in atti e la decisione. In merito all'esame del 22.06.2015, si evidenzia che tale esame è stato eseguito sedici mesi dopo la cessazione del lavoro, e quindi dall'esposizione professionale al rumore. L'abbassamento così rilevante e repentino delle soglie, in assenza di esposizione professionale al rumore non può in alcuna maniera essere ricondotto all'origine professionale. La citazione relativa allo specialista che nel refertare l'esame audiometrico abbia scritto “pregressa esposizione al rumore”, è del tutto irrilevante, ed è nozione anamnestica priva di qualsiasi valenza, avendo lo specialista riferito ciò che gli è stato riferito, non potendosi esprimere in merito
4 all'origine della profonda ipoacusia accertata senza idonea documentazione relativa alla progressione dell'ipoacusia”.
La Corte condivide appieno il giudizio espresso dal CTU, specialista in
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Faciale, ben motivato, immune da vizi logico- giuridici e giustificato dagli accertamenti svolti e spiegati nella relazione finale e nell'appropriata risposta alle osservazioni sollevate dall'appellante.
Né potrebbero esigersi argomentazioni più diffuse, dovendo ritenersi compiutamente assolto l'obbligo motivazionale attraverso l'integrale richiamo alle conclusioni del consulente che si connotano per chiarezza ed esaustività sulla non riconducibilità dell'ipoacusia di cui è affetto il ad esposizione professionale al rumore, dovendo Pt_1
essere considerata malattia comune non connessa all'attività lavorativa.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese di lite, avuto riguardo alla qualità delle parti ed alla complessità e peculiarità delle questioni sollevate, possono essere compensate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) compensa tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio;
3) dà atto che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dopvuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n.115, inserito dalla L.n. 228 del 2012 art. 1 comma 17.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. AR Filippa LEONE Dott. Monica SGARRO
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