Art. 4.
La temporanea importazione di ferro ed acciaio in barre e verghe tonde (vergella) per la fabbricazione di chiodi per tappezzieri (sellerine), prevista, con regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506 , convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38 , e' estesa al ferro o acciaio comune, laminato a caldo (vergella), per la fabbricazione di chiodi e punte di ogni specie.
La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 100 ed in un anno.
E' abolita la restituzione diritti sulle punte di Parigi e sugli altri articoli di chioderia, concessa con i regi decreti 9 agosto 1883, n. 1599 (serie terza), e 29 maggio 1895, n. 353.
La temporanea importazione di ferro ed acciaio in barre e verghe tonde (vergella) per la fabbricazione di chiodi per tappezzieri (sellerine), prevista, con regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506 , convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38 , e' estesa al ferro o acciaio comune, laminato a caldo (vergella), per la fabbricazione di chiodi e punte di ogni specie.
La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 100 ed in un anno.
E' abolita la restituzione diritti sulle punte di Parigi e sugli altri articoli di chioderia, concessa con i regi decreti 9 agosto 1883, n. 1599 (serie terza), e 29 maggio 1895, n. 353.