Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2595 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. SEMINARA GIORGIO che discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi
Per l'CP 1 è presente l'Avv. L.Schermi in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la cuasa riportandosi alle difese spiegate in memoria
Per CP_2 è presente l'Avv. Sicuso che discute la causa riportandosi agli atti e chiede il rigetto dell'opposizione.
Per CP_3 presente l'avv. Ester Malvagna che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in memoria e note autorizzate e chiede il rigetto dell'opposizione e rileva che relativamente all'intimazione di pagamento l'opponente non ha inteso impugnare la cartella n.
29820190006034457000 non indicata in seno al ricorso.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 14/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2595/2023 R.G.
promossa da
atti;
- opponente contro
Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
-opposta in persona del legale rappresentante pr.tempore-Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Malvagna
Opposta
- sede di Controparte_6
Siracusa in persona del legale rappresentante p. tempore- rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Sicuso
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 14.08.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.29820229006478469000 notificata il 6.7.2023 con cui il CP Concessionario intimava il pagamento della somma di €. 20.601,83 per premi non pagati e oneri previdenziali dovuti all' CP 1 fatti valere con avvisi di addebito n. addebito n.
59820160001857385000 (€ 1.315,11) 59820170000900781000 (€ 347,88)
-
59820120001274490000 (€ 5.135,92) 59820120001134586000 (€ 777,86)
59820180002201754000 (€ 2.432,78) 59820180000456182000 (€ 3.723,62)
59820190000769941000 (€ 2.391,08) 59820190001520110000 (€ 218,88)
-
59820210000126482000 (€ 133,10) 59820190002131781000 (€ 1.917,91)
-
59820210000788608000 (€ 2.367,22) assumeva l'omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione ex art. 3 co. 9 L. 335/95 e la decadenza dall'azione. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 che contestava le difese avversarie e deduceva e replicava che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che nessuna prescrizione era maturata tenuto conto del periodo di sospensione disposto a seguito delle intervenuta emergenza pandemica;
in ordine alla dedotta decadenza osservava che la stessa è da 66
escludersi ed in ogni caso, si rileva che l'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 contempla una decadenza meramente procedimentale, con preclusione dall'utilizzo dello strumento della riscossione, e non con estinzione ex lege del diritto di credito, che può quindi essere fatto valere nelle vie ordinarie". Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. 'costituendosi in giudizio ha dedotto il corretto operato dell' [...] Il CP 7
Controparte_5 che nessuna prescrizione era maturata.
,
L'CP 2 costituendosi in giudizio contestava le difese avversarie ed in ogni caso chiedeva il difetto di legittimazione passiva avendo preso atto delle conclusioni di cui al ricorso CP introduttivo, aventi ad oggetto esclusivamente avvisi di addebito per titoli e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva CP_2 e la relativa e conseguente estromissione dal giudizio.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da va qualificata come Controparte_8
opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatesi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
In ordine all'eccepita decadenza, l'opposizione è tardiva atteso che l'impugnazione non è avvenuta nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Sempre in via preliminare deve estromettersi dal giudizio l' CP 2 atteso che oggetto del CP ricorso sono esclusivamente avvisi di addebito emessi dall e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Ciò posto, in ordine alla eccepita intervenuta prescrizione si osserva.
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' Controparte_9 nel rispetto della normativa preesistente. Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'CP 1 che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali di detto CP 4 (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)".
La S.C ha ribadito che "l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione"( cfr. Cass. 23227/20).
Nel caso che ci occupa per come documentato dall' CP_1, e dal Concessionario la prescrizione
è maturata solo limitatamente agli avvisi di addebito n. 59820160001857385000; n.
59820170000900781000 e n. 59820180000456182000 atteso che non vi è prova della regolare CP notifica degli stessi per come documentato dall e non potendosi ritenere valide prove le CP ricevute di cui alla produzione Rigetta per il resto il ricorso atteso che per effetto della intervenuta normativa emergenziale covid il termine di prescrizione non può ritenersi decorso rispetto ai restanti sottesi avvisi di addebito.
Infatti, "... l'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"..."
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato e annulla l'intimazione di pagamento limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n.
59820160001857385000; n. 59820170000900781000 e n. 59820180000456182000 perché prescritti.
Rigetta per il resto il ricorso.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso annulla e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato negli avvisi di addebito n. 59820160001857385000; n.
59820170000900781000 e n. 59820180000456182000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 29820229006478469000.
Rigetta per il resto il ricorso;
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 14.2.2025 Dott.ssa Giovanna Bologna