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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/08/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11368 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 11368/2022 promossa da:
[...]
Parte_1 con l'avv. A. Serioli;
ATTORI contro quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. G. Belardinelli e l'avv. M.C.R. Giannelli;
CONVENUTA
Oggetto:
Conclusioni: per gli opponenti:
Non accettato il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni avversarie, voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Brescia, previa ogni più utile declaratoria del caso, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito: - revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3131/2022 d.i., n. 8027/2022 r.g., n. 4230/2022 rep. emesso nei confronti degli opponenti e essendo l'ingiunzione di pagamento nei confronti degli opponenti Parte_1 Parte_1 stessi illegittima ed infondata per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i signori e nulla devono pagare a Parte_1 Parte_1 CP_2
pagina 1 di 5 In via istruttoria: come da foglio di p.c.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa come da nota allegata, predisposta in conformità ai parametri del D.M. n. 55/2014.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, nel limite di € 540.000,00 per ciascun debitore, ovverosia fino al limite della garanzia fideiussoria prestata.
In ogni caso condannare i sig.ri e nella loro qualità di garanti Parte_1 Parte_1 fideiussori della società “CO.Ge.S. s.r.l.” P.VA , al pagamento in via tra loro solidale a P.VA_1 [...] della complessiva somma di € 540.000,00, ovverosia sino al limite della garanzia fideiussoria CP_2 prestata, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo sul residuo capitale ed oltre alle spese legali liquidate in decreto;
respingere le domande tutte proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali, anche per lite temeraria.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio e dei relativi documenti. Si confermano le produzioni documentali.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – fideiussori - hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 3131/2022, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido a favore di CP_ (“ ”) la somma di € 622.612,22, a titolo di residuo dovuto per mutuo fondiario, conti Controparte_2 anticipi e saldo conto corrente ordinario intestati a Co.Ge.S. S.r.l. – debitrice principale dichiarata fallita in data 4.10.2019. CP_ Gli opponenti hanno dedotto: a) la carenza di legittimazione attiva di , non avendo la stessa dato prova Contr della sua qualità di cessionaria di ( ); b) la nullità totale o parziale della Controparte_3 fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti, poiché gli artt. 2, 6 e 9 riproducono il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 per violazione della normativa antitrust;
c) la conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c., il cui pagina 2 di 5 termine decadenziale nel caso in esame non è stato rispettato;
d) la carenza di prova del credito, essendo la documentazione prodotta insufficiente a dimostrate l'esistenza e la quantificazione dei crediti azionati in sede monitoria;
e) l'erroneità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto una somma eccedente i limiti della fideiussione prestata dagli attuali opponenti.
– per il tramite della mandataria ha contestato tutto quanto Controparte_2 Controparte_1 dedotto dagli attori e chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
CP_ Sulla legittimazione attiva di CP_2
CP_ Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione in capo alla convenuta , poiché la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare la sua qualità di cessionaria. CP_ Sussiste la legittimazione attiva di per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del credito vantato, allegando fatti coerenti con la pretesa (cessione del credito). Attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva sussistenza del credito in capo alla parte che si è affermata creditrice.
Per giurisprudenza ormai costante, il successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito contestato in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (ex multis Cass. civ. sez. III, sent. n. 26127/2024; Cass. civ. sez. III, sent. n. 5857/2022; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
24798/2020). CP_ Nel caso in esame, ha dato prova della propria titolarità del credito attiva, producendo: a) l'avviso Contr CP_ della cessione di crediti pro-soluto da ( ) a , pubblicato sulla Gazzetta CP_3 Controparte_5
Ufficiale; b) l'elenco dei crediti ceduti – reperibile altresì al link indicato nell'avviso di cessione – nel quale sono compresi i crediti oggetto di contestazione;
c) una dichiarazione di – Controparte_6 incorporante – che attesta che tra i crediti oggetto di cessione rientrano quelli oggetto del CP_7 presente giudizio.
Sulla nullità delle fideiussioni e si sono resi garanti della società Co.Ge.S. S.r.l. sottoscrivendo in data Parte_1 Parte_1
20.7.2001 una fideiussione solidale fino alla concorrenza di 375.000.000 di Lire, importo poi esteso in data
16-3-2005 ad € 504.000,00.
In questa sede, i garanti hanno eccepito la nullità della garanzia, perché contenente clausole identiche a quelle contenute nel modello ABI censurato da Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005.
pagina 3 di 5 È vero che gli artt. 2, 6 e 9 della fideiussione in esame riproducono esattamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI;
tuttavia, la garanzia è stata prestata nel 2001, in un periodo antecedente a quello oggetto di accertamento da parte di Banca d'Italia. Ne consegue che gli attori non possono giovarsi dell'accertamento di illiceità compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, dal momento che tale provvedimento riguardava il modello ABI adottato in via anticoncorrenziale nel periodo compreso tra il
2003 e il 2005, ossia in epoca successiva a quello di stipula della garanzia oggetto di causa.
In questi casi, grava sulla parte che invoca la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust l'onere di dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte, nonché il collegamento di tale intesa con il contratto a valle oggetto di censura. Tale prova non è stata fornita nel caso in esame.
In ogni caso, anche in ipotesi di nullità delle clausole censurate e, in particolare, della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., la circostanza non produrrebbe effetti apprezzabili nella presente vicenda: il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. che, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione dei fideiussori, è stato infatti comunque rispettato.
Diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, che individuano il dies a quo nel momento in cui sarebbero emerse le difficoltà economiche della debitrice principale (inizio 2019), la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è da individuare nella lettera raccomandata datata 14.10.2019 (e ricevuta, rispettivamente, in data 21.10.2019 da Co.Ge.S. e AN Spatti, in data 23.10.2019 da Pt_1
con cui la banca ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca degli
[...] affidamenti in essere. Come anticipato, il termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. è stato rispettato, posto che in data 14.11.2019 la creditrice ha presentato domanda di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale apertasi con il fallimento della debitrice principale.
Sulla prova del credito
Gli opponenti hanno eccepito la mancata prova del credito, deducendo l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta.
La censura è smentita dal fatto che la convenuta ha prodotto: a) contratto di mutuo fondiario del 28.4.2017
e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
b) conto anticipi n. 6403/25694 relativo alla fattura n. 179/2018 del
30.11.2018 e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
c) conto anticipi n. 6403/15554 relativo alle fatture n.
19/2019 e n. 38/2019 e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
d) il contratto di conto corrente ordinario n.
6403/5805 e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
e) gli estratti conto relativi ai rapporti bancari appena menzionati.
pagina 4 di 5 Sul quantum dovuto da parte opponente
Gli opponenti hanno preliminarmente contestato l'erroneità dell'importo ingiunto, pari ad € 622.612,22, superiore all'importo massimo garantito dai fideiussori. In comparsa di costituzione, l'opposta ha dedotto che si è trattato di un errore materiale, essendo pacifico che l'importo ingiunto deve essere pari a quello massimo garantito, cioè € 540.000,00.
L'eccezione dell'opponente, pur fondata, è superata dai seguenti rilievi.
Nelle more del giudizio: a) a seguito dell'approvazione del terzo piano di riparto parziale nell'ambito del CP_ fallimento di Co.Ge.S. S.r.l. in liquidazione, ha ottenuto il pagamento della somma di € 346.759,54 riferibile al credito derivante dal mutuo ipotecario del 28.4.2017; b) nel verbale d'udienza del 22.2.2024,
l'opposta ha dato atto che è stato effettuato un pagamento parziale, talché il credito residuo vantato è pari ad € 275.842,68.
Tali circostanze giustificano la revoca del decreto ingiuntivo. In definitiva, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma indicata, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile (520.000,01-1.000.000,00), dei valori minimi dei compensi (stante la maggior prossimità del valore dell'opposizione alla soglia inferiore dello scaglione di riferimento, nonché valorizzata l'incidenza dei pagamenti sopravvenuti nelle more del giudizio) per ciascuna attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 275.842,68 oltre interessi come in parte motiva;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in
€ 14.598,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 24 luglio 2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 11368/2022 promossa da:
[...]
Parte_1 con l'avv. A. Serioli;
ATTORI contro quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. G. Belardinelli e l'avv. M.C.R. Giannelli;
CONVENUTA
Oggetto:
Conclusioni: per gli opponenti:
Non accettato il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni avversarie, voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Brescia, previa ogni più utile declaratoria del caso, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito: - revocare e/o annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3131/2022 d.i., n. 8027/2022 r.g., n. 4230/2022 rep. emesso nei confronti degli opponenti e essendo l'ingiunzione di pagamento nei confronti degli opponenti Parte_1 Parte_1 stessi illegittima ed infondata per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i signori e nulla devono pagare a Parte_1 Parte_1 CP_2
pagina 1 di 5 In via istruttoria: come da foglio di p.c.
In ogni caso:
- beneficio di spese e compensi professionali di causa come da nota allegata, predisposta in conformità ai parametri del D.M. n. 55/2014.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, nel limite di € 540.000,00 per ciascun debitore, ovverosia fino al limite della garanzia fideiussoria prestata.
In ogni caso condannare i sig.ri e nella loro qualità di garanti Parte_1 Parte_1 fideiussori della società “CO.Ge.S. s.r.l.” P.VA , al pagamento in via tra loro solidale a P.VA_1 [...] della complessiva somma di € 540.000,00, ovverosia sino al limite della garanzia fideiussoria CP_2 prestata, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo sul residuo capitale ed oltre alle spese legali liquidate in decreto;
respingere le domande tutte proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali, anche per lite temeraria.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio e dei relativi documenti. Si confermano le produzioni documentali.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – fideiussori - hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 3131/2022, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido a favore di CP_ (“ ”) la somma di € 622.612,22, a titolo di residuo dovuto per mutuo fondiario, conti Controparte_2 anticipi e saldo conto corrente ordinario intestati a Co.Ge.S. S.r.l. – debitrice principale dichiarata fallita in data 4.10.2019. CP_ Gli opponenti hanno dedotto: a) la carenza di legittimazione attiva di , non avendo la stessa dato prova Contr della sua qualità di cessionaria di ( ); b) la nullità totale o parziale della Controparte_3 fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti, poiché gli artt. 2, 6 e 9 riproducono il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 per violazione della normativa antitrust;
c) la conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c., il cui pagina 2 di 5 termine decadenziale nel caso in esame non è stato rispettato;
d) la carenza di prova del credito, essendo la documentazione prodotta insufficiente a dimostrate l'esistenza e la quantificazione dei crediti azionati in sede monitoria;
e) l'erroneità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto una somma eccedente i limiti della fideiussione prestata dagli attuali opponenti.
– per il tramite della mandataria ha contestato tutto quanto Controparte_2 Controparte_1 dedotto dagli attori e chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
CP_ Sulla legittimazione attiva di CP_2
CP_ Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione in capo alla convenuta , poiché la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare la sua qualità di cessionaria. CP_ Sussiste la legittimazione attiva di per il solo fatto di essersi essa affermata titolare del credito vantato, allegando fatti coerenti con la pretesa (cessione del credito). Attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva sussistenza del credito in capo alla parte che si è affermata creditrice.
Per giurisprudenza ormai costante, il successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito contestato in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (ex multis Cass. civ. sez. III, sent. n. 26127/2024; Cass. civ. sez. III, sent. n. 5857/2022; Cass. civ., sez. VI, sent. n.
24798/2020). CP_ Nel caso in esame, ha dato prova della propria titolarità del credito attiva, producendo: a) l'avviso Contr CP_ della cessione di crediti pro-soluto da ( ) a , pubblicato sulla Gazzetta CP_3 Controparte_5
Ufficiale; b) l'elenco dei crediti ceduti – reperibile altresì al link indicato nell'avviso di cessione – nel quale sono compresi i crediti oggetto di contestazione;
c) una dichiarazione di – Controparte_6 incorporante – che attesta che tra i crediti oggetto di cessione rientrano quelli oggetto del CP_7 presente giudizio.
Sulla nullità delle fideiussioni e si sono resi garanti della società Co.Ge.S. S.r.l. sottoscrivendo in data Parte_1 Parte_1
20.7.2001 una fideiussione solidale fino alla concorrenza di 375.000.000 di Lire, importo poi esteso in data
16-3-2005 ad € 504.000,00.
In questa sede, i garanti hanno eccepito la nullità della garanzia, perché contenente clausole identiche a quelle contenute nel modello ABI censurato da Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55/2005.
pagina 3 di 5 È vero che gli artt. 2, 6 e 9 della fideiussione in esame riproducono esattamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI;
tuttavia, la garanzia è stata prestata nel 2001, in un periodo antecedente a quello oggetto di accertamento da parte di Banca d'Italia. Ne consegue che gli attori non possono giovarsi dell'accertamento di illiceità compiuto da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, dal momento che tale provvedimento riguardava il modello ABI adottato in via anticoncorrenziale nel periodo compreso tra il
2003 e il 2005, ossia in epoca successiva a quello di stipula della garanzia oggetto di causa.
In questi casi, grava sulla parte che invoca la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust l'onere di dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte, nonché il collegamento di tale intesa con il contratto a valle oggetto di censura. Tale prova non è stata fornita nel caso in esame.
In ogni caso, anche in ipotesi di nullità delle clausole censurate e, in particolare, della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., la circostanza non produrrebbe effetti apprezzabili nella presente vicenda: il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. che, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione dei fideiussori, è stato infatti comunque rispettato.
Diversamente da quanto dedotto dagli opponenti, che individuano il dies a quo nel momento in cui sarebbero emerse le difficoltà economiche della debitrice principale (inizio 2019), la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è da individuare nella lettera raccomandata datata 14.10.2019 (e ricevuta, rispettivamente, in data 21.10.2019 da Co.Ge.S. e AN Spatti, in data 23.10.2019 da Pt_1
con cui la banca ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e la revoca degli
[...] affidamenti in essere. Come anticipato, il termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. è stato rispettato, posto che in data 14.11.2019 la creditrice ha presentato domanda di insinuazione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale apertasi con il fallimento della debitrice principale.
Sulla prova del credito
Gli opponenti hanno eccepito la mancata prova del credito, deducendo l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta.
La censura è smentita dal fatto che la convenuta ha prodotto: a) contratto di mutuo fondiario del 28.4.2017
e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
b) conto anticipi n. 6403/25694 relativo alla fattura n. 179/2018 del
30.11.2018 e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
c) conto anticipi n. 6403/15554 relativo alle fatture n.
19/2019 e n. 38/2019 e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
d) il contratto di conto corrente ordinario n.
6403/5805 e relativa certificazione ex art. 50 TUB;
e) gli estratti conto relativi ai rapporti bancari appena menzionati.
pagina 4 di 5 Sul quantum dovuto da parte opponente
Gli opponenti hanno preliminarmente contestato l'erroneità dell'importo ingiunto, pari ad € 622.612,22, superiore all'importo massimo garantito dai fideiussori. In comparsa di costituzione, l'opposta ha dedotto che si è trattato di un errore materiale, essendo pacifico che l'importo ingiunto deve essere pari a quello massimo garantito, cioè € 540.000,00.
L'eccezione dell'opponente, pur fondata, è superata dai seguenti rilievi.
Nelle more del giudizio: a) a seguito dell'approvazione del terzo piano di riparto parziale nell'ambito del CP_ fallimento di Co.Ge.S. S.r.l. in liquidazione, ha ottenuto il pagamento della somma di € 346.759,54 riferibile al credito derivante dal mutuo ipotecario del 28.4.2017; b) nel verbale d'udienza del 22.2.2024,
l'opposta ha dato atto che è stato effettuato un pagamento parziale, talché il credito residuo vantato è pari ad € 275.842,68.
Tali circostanze giustificano la revoca del decreto ingiuntivo. In definitiva, gli opponenti devono essere condannati al pagamento della somma indicata, oltre interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore della convenuta, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile (520.000,01-1.000.000,00), dei valori minimi dei compensi (stante la maggior prossimità del valore dell'opposizione alla soglia inferiore dello scaglione di riferimento, nonché valorizzata l'incidenza dei pagamenti sopravvenuti nelle more del giudizio) per ciascuna attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 275.842,68 oltre interessi come in parte motiva;
condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in
€ 14.598,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 24 luglio 2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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